Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 agosto 2025, n. 110
Testo del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 177 del 1° agosto 2025), coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2025, n. 133 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29), recante: «Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
2. Il commissario assume, per il periodo in cui e' in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell'Agenzia attribuisce al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il mandato del commissario cessa il 31 dicembre 2025.
3. Il commissario e' scelto tra esperti di riconosciuta competenza ((in materia di diritto sanitario e di organizzazione)), programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, puo' continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, ((se esso non e' incompatibile ai sensi del decreto)) legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. Al commissario e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante:
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.92 del 19 aprile 2013.
 
Art. 2

Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'

1. A decorrere dall'anno 2025, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per essere destinata, ai sensi del comma 2 ((del presente articolo)), all'Ospedale pediatrico Bambino Gesu' (OPBG), ((di cui all'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187)), sulla base delle funzioni assistenziali e delle attivita' dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente, ((fermi)) il rispetto delle linee di attivita' di cui all'articolo 8-sexies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i criteri di remunerazione indicati ((dal comma 1 del medesimo articolo 8-sexies)).
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((sono stabiliti le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesu' e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso, nel limite massimo di cui al comma 1)). Nel medesimo decreto sono definite anche le modalita' di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attivita' assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 34 e 34-bis,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
recante: «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 28
dicembre 1996:
«34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie
infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro
disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali
antimorbillosa, antirosolia, antiparotite , antipertosse e
antihaemophulius influenzae tipo B quando queste vengono
richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale
norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra l o
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le
regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai
sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.».
- La legge 18 maggio 1995, n. 187 recante: «Ratifica ed
esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e la Santa
Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico
«Bambino Gesu'» ed il Servizio sanitario nazionale, fatto
nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
1995.
- Si riporta il testo dell'articolo 8-sexies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre
1992:
«Art. 8-sexies (Remunerazione). - 1. Le strutture che
erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del
Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un
ammontare globale predefinito indicato negli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato
in base alle funzioni assistenziali e alle attivita' svolte
nell'ambito e per conto della rete dei servizi di
riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento
globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali
di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard
di produzione del programma di assistenza, mentre le
attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a
tariffe predefinite per prestazione.
1-bis. Il valore complessivo della remunerazione
delle funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per
cento del limite di remunerazione assegnato.
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali
nell'ambito delle attivita' che rispondono alle seguenti
caratteristiche generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza
ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con
particolare riferimento alla assistenza per patologie
croniche di lunga durata o recidivanti;
b) programmi di assistenza ad elevato grado di
personalizzazione della prestazione o del servizio reso
alla persona;
c) attivita' svolte nell'ambito della
partecipazione a programmi di prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi
compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in
emergenza, nonche' il funzionamento della centrale
operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo
osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e
monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da
cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento e
l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli
accertamenti preventivi sui donatori.
3. I criteri generali per la definizione delle
funzioni assistenziali e per la determinazione della loro
remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto
del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto,
quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta.
4. La remunerazione delle attivita' assistenziali
diverse da quelle di cui al comma 2 e' determinata in base
a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di
assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di
degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per
le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.
5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto
individua i sistemi di classificazione che definiscono
l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare e
determina le tariffe massime da corrispondere alle
strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei
principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle
risorse, anche in via alternativa, di:
a) costi standard delle prestazioni calcolati in
riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo
criteri di efficienza, appropriatezza e qualita'
dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del
Sistema informativo sanitario;
b) costi standard delle prestazioni gia'
disponibili presso le regioni e le province autonome;
c) tariffari regionali e differenti modalita' di
remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle
regioni e nelle province autonome. Lo stesso decreto
stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio
del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio
derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e
regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio
sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e
di attivita', verificate in sede di accreditamento delle
strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente
comma sono assunte come riferimento per la valutazione
della congruita' delle risorse a carico del Servizio
sanitario nazionale.
Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni,
superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci
regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e' abrogato il decreto del
Ministro della sanita' 15 aprile 1994, recante
"Determinazione dei criteri generali per la fissazione
delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono
effettuati periodicamente la revisione del sistema di
classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle
relative tariffe, tenendo conto della definizione dei
livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle
relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica
e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei
principali fattori produttivi.
7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, disciplina le modalita' di erogazione e di
remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1,
anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma
indiretta.
8. Il Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con
apposito decreto, definisce i criteri generali per la
compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in
regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali
criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e
concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire
il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di
ciascuna regione, nonche' l'impiego efficiente delle
strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale
e nazionale.».
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.