Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 agosto 2025
Modifiche al decreto 26 aprile 2022 concernente la ripartizione delle risorse, per le annualita' dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle citta' metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare, l'art. 1, commi da 1076 a 1078;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 febbraio 2018, n. 49, recante «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di province e citta' metropolitane», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2018;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, n. 123, «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 18 maggio 2020;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 26 aprile 2022, n. 101, «Ripartizione delle risorse, per le annualita' dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle citta' metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 e, in particolare l'art. 7, comma 4-novies;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, comma 527 e 540;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali» convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, e in particolare, l'art. 3, commi da 6 a 12;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili 26 aprile 2022, n. 101

1. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La somma complessiva di 1.060 milioni di euro, ripartita in euro 127,5 milioni per l'anno 2025, 382,5 milioni per l'anno 2026 e 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e' destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di citta' metropolitane, delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna e Sicilia.».
 
Art. 2
Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili 26 aprile 2022, n. 101

1. L'art. 3 del decreto 26 aprile 2022, n. 101 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Piano di riparto). - 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna e Sicilia, ai sensi dell'allegato 2 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025 n. 118.
2. La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 2 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025 n. 118, all'impegno e al trasferimento dei finanziamenti dei soggetti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.».
 
Art. 3
Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili 26 aprile 2022, n. 101

1. L'art. 5 del decreto 26 aprile 2022, n. 101 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse). - 1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 2 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' assunto l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite secondo le seguenti modalita':
a) l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione, di cui all'allegato 2 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualita' 2025 e comunque per gli anni 2025-2028 sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto e' proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025. A tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 ottobre 2025, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate;
b) l'erogazione entro il 30 settembre 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione, di cui all'allegato 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualita' 2026 e comunque per i periodi 2026-2028 sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 31 marzo 2026; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo di parte degli interventi ammessi al piano di riparto, e' proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 settembre 2026; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 luglio 2026, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate;
c) l'erogazione, a ciascun ente territoriale:
1) entro il 30 settembre 2026, delle risorse residue per il 2026, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui alla lettera a) per i quali e' stato stipulato alla data del 28 febbraio 2026 il contratto;
2) entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, delle risorse assegnate per le successive annualita' e nei limiti delle stesse come indicati nell'allegato 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui alle lettere a) e b), per i quali e' stato stipulato rispettivamente alla data del 28 febbraio 2026 e alla data del 15 settembre 2026 il contratto;
2. Gli enti beneficiari del finanziamento trasmettono il programma quadriennale 2025-2028 alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2025, ai fini del successivo monitoraggio della spesa. Il Programma quadriennale deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP).
3. Il Programma quadriennale 2025-2028 e' sviluppato sulla base:
a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e dell'esposizione al rischio idrogeologico;
b) dell'analisi della situazione esistente;
c) della previsione dell'evoluzione.
4. I programmi devono contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:
a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione;
b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
c) inizio e fine dei lavori;
d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.
5. Il programma relativo ad ogni annualita' contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare e l'indicazione dei relativi CUP.
6. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale il modello delle schede descrittive. La compilazione di dette schede avviene anche utilizzando la reportistica messa a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso il citato sistema di monitoraggio.
7. Fermo restando il completamento dei lavori degli interventi inseriti nel programma, i ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»
 
Art. 4
Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili 26 aprile 2022, n. 101

1. L'art. 6 del decreto 26 aprile 2022, n. 101 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Revoca delle risorse). - 1. Sulla base della documentazione acquisita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 5, unitamente alle risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, sono accertate e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 31 dicembre 2025 le risorse relative all'annualita' 2025 per il mancato avvio delle procedure di affidamento entro il 30 settembre 2025 per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).
2. Sulla base della documentazione acquisita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 5, unitamente alle risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, sono accertate e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ed entro il 30 settembre di ciascun anno le risorse relative alle annualita' dal 2026 al 2028:
a) rimaste inutilizzate, in ciascuna annualita', per il mancato avvio delle procedure di affidamento entro il 31 marzo 2026 per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);
b) rimaste inutilizzate, in ciascuna annualita', per la mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);
c) per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti all'art. 5, comma 1, lettera c).
3. Le risorse di cui al presente articolo, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a incrementare il Fondo di cui all'art. 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale, sono oggetto di versamento, a cura dell'amministrazione interessata, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi definitivamente acquisita.».
 
Art. 5
Modifiche all'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili 26 aprile 2022, n. 101

1. Il comma 1, dell'art. 7, del decreto 26 aprile 2022, n. 101, e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, eventuali ulteriori risorse disponibili da destinare alle annualita' 2025-2028 di cui all'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per le medesime finalita', sono assegnate con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in proporzione ai coefficienti del piano di riparto di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 95 del 2025 previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualita' corrispondenti.».
 
Art. 6
Interventi di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127
del 18 maggio 2020

1. Entro il 15 settembre 2025 la Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai soggetti beneficiari delle risorse di cui al decreto ministeriale 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020 che, secondo le risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, non risultano aver completato la realizzazione degli interventi finanziati, il termine per l'esibizione di espressa attestazione dell'avvenuta realizzazione dell'intervento.
2. In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero di presentazione di una attestazione riguardante la realizzazione parziale dell'intervento, la Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette agli enti beneficiari formale comunicazione ai fini della successiva adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui la competente Direzione generale riscontri l'incongruenza tra le attestazioni trasmesse al Ministero ai sensi del comma 1 e gli interventi realizzati.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2025

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2113