Con decreto ministeriale n. 31189/2025 del 10 settembre 2025, la polvere propellente denominata «WMR®775» e' classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0161 1.3C, assegnato dall'autorita' della Repubblica della Slovacchia «VTSU' Zahorie», in data 16 settembre 2021. L'esplosivo in parola e' prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. 1019541/V/2019, rilasciato dall'organismo notificato «VVUU', a.s.» (Repubblica Ceca), in data 19 dicembre 2019. Per il citato esplosivo il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» con stabilimento sito in Lecco - loc. Belledo - via Santa Barbara, n. 4, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo «D») n. XD 007885 001 del 30 novembre 2023, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria). Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento e' prodotto dalla «St. Marks Powder» presso il proprio stabilimento sito in 7121 Coastal Highway, Crawfordville, FL 32327 - U.S.A.. Tale prodotto e' sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresi', apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |