Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 settembre 2025
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del 18 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 284 del 6 dicembre 2011 (Suppl. ordinanza n. 252), con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Suvereto»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine, acquisita al prot. ingresso n. 0000584 del 2 gennaio 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Suvereto», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che il Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e' richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 15 luglio 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini «Suvereto»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Vista la nota del 3 settembre 2025 del Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine, acquisita al prot. n. 411415 del 3 settembre 2025, concernente la richiesta per rendere applicabili le disposizioni di cui alla proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, dalla campagna vitivinicola 2025/2026;
Vista la nota del 10 settembre 2025 della Regione Toscana, acquisita al prot. n. 439098 dell'11 settembre 2025, in merito all'applicabilita' delle disposizioni di cui alle modifiche inserite nel disciplinare di produzione della D.O.C.G. «Suvereto» dalla campagna vitivinicola 2025/2026;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu' dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto» approvata con il presente decreto;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.
 
Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Suvereto»;
«Suvereto» Sangiovese;
«Suvereto» Merlot;
«Suvereto» Cabernet Sauvignon;
«Suvereto» Cabernet Franc;
«Suvereto» Syrah.

 
Art. 2

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla campagna vitivinicola 2025/2026.
3. Inoltre, e' fatto salvo lo smaltimento nei riguardi delle giacenze di vino atte a produrre la D.O.C.G. «Suvereto», provenienti dalle campagne vitivinicole 2024 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione cosi' come da ultimo modificato con il decreto 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le relative tipologie, e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo.
 
Art. 2.

Base ampelografica

2.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Suvereto»:
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Syrah: da soli o congiuntamente, fino al 100%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
«Suvereto» Sangiovese:
Sangiovese: 100%.
«Suvereto» Merlot:
Merlot : 100%.
«Suvereto» Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon: 100%.
«Suvereto» Cabernet Franc:
Cabernet Franc: 100%.
«Suvereto» Syrah:
Syrah: 100%.

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio
dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.
 
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella Provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio amministrativo del Comune di Suvereto.

 
Art. 4

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e' aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario dei vigneti unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con buona sistemazione idraulico-agraria. Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi iscritti al predetto schedario, quei vigneti situati su terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.
4.2 La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi non puo' essere inferiore a 4.000 piante ad ettaro.
4.3 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.4 La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9 tonnellate.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
4.5 Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla vite.
4.6 Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro e' la seguente:
===================================================================== | Anno di produzione | Produzione uva (tonnellate/ettaro) | +==========================+========================================+ |I e II anno vegetativo |0 | +--------------------------+----------------------------------------+ |III anno vegetativo |60% della produzione prevista | +--------------------------+----------------------------------------+ |IV anno vegetativo |80% della produzione prevista | +--------------------------+----------------------------------------+ |V anno vegetativo |100% della produzione prevista | +--------------------------+----------------------------------------+

Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
4.7 E' consentita la scelta vendemmiale, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine «Val di Cornia».

 
Art. 5

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (https://www.politicheagricole.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 12 settembre 2025

Il dirigente: Gasparri
 
Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.
5.2 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualita'.
5.3 E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.
5.4 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%.
5.5 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.
5.6 I vini di cui all'art. 1 non possono essere immessi al consumo prima del 1° maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
5.7 I vini di cui all'art. 1 con la qualifica riserva non possono essere immessi al consumo prima del 1° maggio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio, cosi' come specificato al successivo comma.
5.8 I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, che provengano da uve la cui resa ad ettaro e' pari ad 8 tonnellate e con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00%, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 12 in contenitori di legno e 6 in bottiglia, possono ottenere la qualifica «riserva».
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
5.9 I prodotti vitivinicoli atti a divenire vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Sangiovese, «Val di Cornia» Merlot e «Val di Cornia» Cabernet Sauvignon purche' corrispondano alle condizioni e ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 
Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

6.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Suvereto»:
colore: rosso rubino, anche intenso, brillante, tendente al granato;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l. «Suvereto» Sangiovese:
colore: rosso rubino intenso o granato, brillante, tendente al granato;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l. «Suvereto» Merlot:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato e caratteristico;
sapore : asciutto, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la riserva)
acidita' totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore: 25 g/l. «Suvereto» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato e caratteristico, elegante;
sapore: asciutto ed armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore: 25 g/l. «Suvereto» Cabernet Franc:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato e caratteristico, elegante;
sapore: asciutto, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 25 g/l. «Suvereto» Syrah:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato e caratteristico, elegante;
sapore: asciutto, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 25 g/l.
6.2 I vini possono rilevare lieve sentore o percezione di legno.

 
Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».
7.2 E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 puo' inoltre essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
7.4 E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta.
7.5 E' obbligatorio riportare in etichetta l'unita' geografica piu' ampia «Toscana».
Nell'etichettatura della denominazione «Suvereto» deve essere sempre scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata:
Suvereto
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (oppure l'acronimo DOCG)
Toscana.
Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Suvereto». Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Suvereto», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Suvereto».
L'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle etichette per il confezionamento delle partite di prodotto derivanti dalle campagne vitivinicole 2025 e precedenti, non riportanti il termine
«Toscana», detenute dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione della modifica del presente disciplinare, che potranno essere utilizzate fino ad esaurimento delle scorte.

 
Art. 8.

Confezionamento

8.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro dei tipi bordolese o borgognona di volume nominale fino a 5 litri di capacita', aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.
8.2 Per la tappatura dei vini e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacita' fino a 0,375 litri, e' ammesso l'utilizzo di altri dispositivi di chiusura ammessi dalla normativa vigente.

 
Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica A 1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata comprende il territorio del Comune di Suvereto. Dal punto di vista geologico abbiamo la presenza di calcari cavernosi e calcari neri stratificati del trias medio superiore. La parte collinare che borda a valle e' caratterizzata da litologie appartenenti ai domini Toscano, Austro - Alpino e Ligure, mentre nelle zone pianeggianti i depositi sono essenzialmente neoautoctoni. Le caratteristiche del suolo agrario dell'intera area sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione della vite. La tessitura evidenzia frazioni granulometriche rappresentate dal medio impasto, dal medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso. La reazione del terreno e' essenzialmente subalcalina, con presenza anche di pH neutro ed in minor misura alcalino.
La presenza di sostanza organica e' generalmente al di sotto della media come la dotazione di azoto totale. Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta molto elevata quella di potassio assimilabile e di calcio.
Sotto l'aspetto agropedologico buona parte della zona e' rappresentata da terreni alluvionali leggeri sabbio- limosi e lima - sabbiosi, profondi e freschi, e da terreni alluvionali pesanti limosi e argillosi, profondi e freschi. Le condizioni climatiche che si riscontrano nella zona sono tali da creare un habitat particolarmente idoneo alla viticoltura di qualita'. Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi nel periodo primaverile favoriscono con la loro mitezza un equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegagione. Le temperature estive, l'insolazione l'illuminazione garantiscono sempre una perfetta maturazione dei grappoli, ed il raggiungimento di ottimali indici di maturazione per tutte le varieta' di vite coltivate.
Eventi meteorici particolarmente dannosi quali gelate primaverili e siccita' prolungate ricadono solo raramente. Anche le precipitazioni hanno una buona distribuzione concentrandosi essenzialmente nel periodo di inizio primavera (Marzo - Aprile) ed autunnale (Ottobre - Novembre). La temperatura media si attesta intorno ai 14 ° e la piovosita' annuale non supera i 650 mm. La zona e' dotata di una buona escursione termica che favorisce la naturale esaltazione dei profumi e degli aromi del vino. In effetti il territorio per le peculiari caratteristiche pedoclimatiche e' particolarmente vocato alla produzione di vini di qualita' confermando la naturale predisposizione di questo territorio alla produzione di vini di qualita' con forti caratteri di tipicita' e spiccata identita'. A 2) Fattori Umani rilevanti per il legame.
La storia della viticoltura a Suvereto si puo' assimilare a quella della Val di Cornia, e come questa parte da molto lontano, e si intreccia con la storia degli Etruschi, dei Romani, per poi passare dal basso ed alto medio evo ed arrivare ai giorni nostri. L'impero Romano sviluppo' la coltivazione della vite e l'uso del vino in modo razionale ed esteso. Nel XIV secolo la famiglia Della Gherardesca, proprietari feudali da Cecina fino a Follonica, dette un ulteriore impulso alla diffusione dell'attivita' vitivinicola a Suvereto. Un incremento piu' consistente ed esteso delle attivita' viticole ed enologiche si ebbe a partire dal XVII secolo, con la nascita dell'Accademia dei Georgofili e con lo spezzettamento del latifondo a causa della eredita' e dei fallimenti economici dei proprietari, che dettero impulso ad una impostazione agricola diversa dal passato. Intorno al 1830 si ebbero le prime bonifiche, ed esse portarono nuovi spazi agricoli ed anche nuovi vigneti e nuove cantine. Emanuele Repetti nel suo dizionario del 1843 scrive a proposito dei terreni bonificati « ...pianure e campi tramezzati di vigneti e oliveti. Ora colui che attraversasse il piano di Campiglia e le pendici del suo poggio stupirebbe in vedere l'uno e le altre coperte di vigne, di oliveti vedrebbe vaste campagne adorne di vigneti disposti a filari, poggianti alle canne (anche se) alcune moderne piantagioni sono all'uso fiorentino...» Agli inizi si pigiava l'uva nel vigneto per poi portare il mosto in fattoria o nella proprieta', nelle quali c'era la grande cantina. In seguito si fecero piccole cantine poderali. Il consumo del vino continuo' ad avere i suoi canali: la maggior parte venduto in botti, ed il resto per autoconsumo dei proprietari. Le prime testimonianze di un certo valore culturale - enoico l'abbiamo nel 1886 con la partecipazione di cinque produttori di Suvereto all'Esposizione Mondiale di Roma; nel 1907 alcuni produttori sono ad un concorso enologico sui vini di Toscana. Con il dopoguerra i produttori di Suvereto avviano un graduale percorso di valorizzazione e promozione delle produzioni vitivinicole, e con un progressivo lavoro di qualificazione dei vini, nel 1989 viene riconosciuta la DOC «Val di Cornia» e nel 2000 la sottozona «Suvereto». B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» e' riferita alle tipologie previste dal disciplinare di produzione, le quali sotto gli aspetti analitici ed organolettici evidenziano caratteristiche riconoscibili, ben evidenti e peculiari. Le stesse sono descritte all' art. 6 del disciplinare. Dette caratteristiche esprimono una chiara caratterizzazione ed identita' dei vini legata all'ambiente geografico e che si esprimono in tutte le componenti visive, olfattive e gustative. I vini presentano mediamente un modesto tenore di acidita', il colore e' rosso rubino, intenso e profondo, e con l'invecchiamento evolve verso il granato. Il profumo e' intenso, elegante, ampio, con note caratteristiche dei vitigni di provenienza. Il sapore e' caldo ed asciutto, giustamente tannico, con note speziate e sentore di legno nei prodotti invecchiati. I vini esprimono caratteri di grande equilibrio che mettono in evidenza la perfetta interazione vitigni/territorio. I vini per i quali e' previsto l'invecchiamento, si arricchiscono con il tempo, di profumi, aromi e sapori piu' intensi, consistenti e persistenti. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A e quelli di cui alla lettera B.
Il particolare ed ottimale ambiente pedo-climatico della zona, particolarmente vocato alla coltivazione della vite, concorre a determinare le condizioni nelle quali i piu' importanti elementi naturali favoriscono positivamente tutte le funzioni vegeto - produttive della pianta e la perfetta ed equilibrata maturazione dei frutti. Nella scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono privilegiate le zone con ottima esposizione e giacitura, adatti ad una viticoltura di pregio e di qualita'. La secolare storia vitivinicola della zona di Suvereto, e la continua e positiva opera dell'uomo, e' la prova della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e la qualita' e le peculiari caratteristiche dei vini «Suvereto». Il territorio per le proprie e particolari caratteristiche pedoclimatiche e' particolarmente vocato alla produzione di vini di qualita', confermando la naturale predisposizione di questi territori alla produzione di vini con forti caratteri di tipicita' e spiccata identita'.
L'intervento dell'uomo nel corso dei secoli ha tramandato e consolidato sul territorio le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e di produzione del vino, le quali durante l'epoca moderna e contemporanea sono state ulteriormente migliorate ed affinate con il progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali vini rinomati.

 
Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

10.1 L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.