Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 11 settembre 2025
Modifiche all'allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale e' stato nominato Ministro della transizione ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;
Visto il decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, di adozione dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorita' politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, i cui commi 1126 e 1127, prevedono la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale e' stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, recante «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023» che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto, in particolare l'art. 57, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2024;
Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006»;
Considerato che e' emersa la necessita' di correggere alcuni errori materiali e di integrare alcuni dei criteri dell'allegato tecnico al citato decreto ministeriale 5 agosto 2024;
Considerato che l'attivita' istruttoria per l'elaborazione di tali correttivi ha visto il confronto con le parti interessate e con esperti di settore, incluso referenti di ANAC per le valutazioni di competenza;

Decreta:

Art. 1 Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 5 agosto 2024, recante «Criteri
ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione
ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento
delle infrastrutture stradali-CAM Strade

1. All'allegato 1, nel sommario a pagina 2, il punto relativo al paragrafo 2.1.3 «Specifiche del progetto» e' soppresso.
2. All'allegato 1, paragrafo 1.1 «Ambito di applicazione», al quarto capoverso, le parole «Qualora uno o piu' criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", fornisce la motivazione della non applicabilita' o l'applicazione parziale del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilita' dello stesso.», sono soppresse.
3. All'allegato 1, paragrafo 1.1 «Ambito di applicazione», al quarto capoverso dopo le parole «beni culturali,» la parola «beni» e' sostituita dalla parola «vincoli».
4. All'allegato 1, paragrafo 1.1 «Ambito di applicazione», quinto capoverso, le parole: «o dal progettista, per i seguenti motivi: prodotto da costruzione non previsto dal progetto; particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o piu' specifiche tecniche», sono soppresse.
5. All'allegato 1, paragrafo 1.2 «Approccio dei criteri ambientali minimi per il conseguimento degli obiettivi ambientali», quattordicesimo capoverso le parole «3.2.3», usate come numero identificativo del criterio «Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da costruzione», sono sostituite dalle parole «3.2.4».
6. All'allegato 1, paragrafo 1.3.1 «Analisi del contesto e dei fabbisogni», al terzo capoverso, le parole: «Nel successivo livello di progettazione esecutiva, il progettista approfondisce i requisiti ambientali indicati nelle specifiche tecniche, progettando le soluzioni tecniche piu' appropriate al fine di garantire il loro rispetto in fase di progettazione, di consentire il rilascio di autorizzazioni e di delibere nell'ambito della concertazione (Conferenze di servizi ecc.), in modo tale che l'opera realizzata e le sue prestazioni ambientali ed energetiche siano conformi ai CAM e non vi siano difformita'.», sono sostituite dalle seguenti: «Nel progetto di fattibilita' tecnico - economica, il progettista approfondisce i requisiti ambientali indicati nelle specifiche tecniche, progettando le soluzioni tecniche piu' appropriate al fine di garantire il loro rispetto in fase di progettazione, di consentire il rilascio di autorizzazioni e di delibere nell'ambito della concertazione (Conferenze di servizi ecc.), in modo tale che l'opera realizzata e le sue prestazioni ambientali ed energetiche siano conformi ai CAM e non vi siano difformita'.».
7. All'allegato 1, paragrafo 1.3.1 «Analisi del contesto e dei fabbisogni», lettera b), terzo punto elenco, le parole «PR, ecc», sono soppresse.
8. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA», al primo capoverso, le parole, tra parentesi, «art. 9» sono sostituite da «art. 11».
9. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA», al secondo capoverso, le parole: «Lo studio LCA, che qui si vuole utilizzare per applicare i presenti criteri premiale alla sola fase di aggiudicazione lavori o all'eventuale appalto integrato, avente per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un PFTE approvato, laddove non diversamente prescritto, puo' essere eseguito anche adottando una metodologia semplificata limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita, comunque assolvendo i contenuti minimi richiesti dalla relazione di sostenibilita' prevista dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riferiti ai soli consumi di energia, materia ed emissioni di CO2.», sono sostituite dalle seguenti: «La metodologia LCA, che qui si vuole utilizzare in riferimento al criterio premiante 3.2.2, in caso di affidamento lavori sulla base di progetto approvato corredato da studio LCA, laddove non diversamente prescritto, e' una metodologia semplificata limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita, che fornisce informazioni utili ad assolvere ai contenuti minimi richiesti dalla relazione di sostenibilita' prevista dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
10. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA», secondo capoverso dopo la tabella 1, le parole: «Riguardo al modulo A4, in questo vanno ricompresi anche gli impatti dovuti alla demolizione delle preesistenze, a meno che tali lavori non siano oggetto di separato appalto» sono soppresse.
11. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA», al sesto capoverso dopo la tabella 1, le parole: «allegate alla» sono sostituite dalle parole «indicate nella».
12. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA», settimo capoverso dopo la tabella 1, le parole: «La relazione LCA deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 «Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006», emesso da un organismo di certificazione accreditato secondo la ISO 17029, per la ISO 14025 o da figure professionali formate e qualificate all'utilizzo di protocolli di sostenibilita' energetico-ambientale per le infrastrutture sostenibili», sono soppresse.
13. All'allegato 1, paragrafo 2.1.2 «Contenuti del capitolato speciale d'appalto», al secondo capoverso le parole: «In particolare, ove venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate, riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Di conseguenza, la percentuale minima richiesta puo' essere raggiunta con l'apporto delle tre frazioni citate, ove non diversamente prescritto nello specifico criterio, ossia materia recuperata, riciclata, sottoprodotti.», sono sostituite dalle parole seguenti: «Ove non diversamente specificato nei pertinenti criteri, qualora venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate, riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso quindi come somma delle frazioni presenti nel prodotto, restituito nella certificazione di prodotto specificando i contributi delle sole frazioni presenti, espressi in valore percentuale.».
14. All'allegato 1, paragrafo 2.1.2 «Contenuti del capitolato speciale d'appalto», punto 6, le parole: «qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi. Si evidenzia che tale prassi non e' applicabile ai materiali plastici» sono sostituite dalle parole: «o in conformita' a successive norme tecniche basate su tale prassi.»;
15. All'allegato 1, paragrafo 2.1.2 «Contenuti del capitolato speciale d'appalto», dopo il punto 7 e' aggiunto il seguente capoverso: «Le certificazioni di cui ai punti precedenti non sono richieste per i materiali da utilizzare per la formazione del corpo stradale e per le miscele utilizzate per la pavimentazione stradale realizzate in loco.».
16. All'allegato 1, paragrafo 2.1.2 «Contenuti del capitolato speciale d'appalto», al secondo capoverso dopo il punto 7, le parole: «Nel capitolato speciale d'appalto, il progettista aggiudicatario chiarisce, inoltre, che: Il certificato di prodotto deve riportare il numero identificativo, il nome del prodotto certificato, la data di scadenza, i valori percentuali delle singole frazioni presenti nel prodotto. In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti e' fatta distinzione tra sottoprodotto interno ed esterno.» sono sostituite dalle parole: «Per i prodotti in calcestruzzo, fare riferimento ai criteri "2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati" e "2.3.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato"».
17. All'allegato 1, il paragrafo 2.1.3 «Specifiche del progetto» e' soppresso.
18. All'allegato 1, il paragrafo 2.2.1 «Sostenibilita' ambientale dell'opera», sottoparagrafo «Criterio», secondo capoverso, le parole «e F-bis» sono soppresse.
19. All'allegato 1, paragrafo 2.2.1 «Sostenibilita' ambientale dell'opera», sottoparagrafo «Criterio», dopo le parole «... maggiore o uguale a 29.», e' aggiunto il seguente capoverso: «Per le pavimentazioni con elementi in pietra naturale di origine italiana non v'e' un valore SRI da rispettare.».
20. All'allegato 1, paragrafo 2.2.2 «Efficienza funzionale e durata della pavimentazione», sottoparagrafo «Criterio», primo capoverso, dopo le parole «... una vita utile ...», sono aggiunte le parole «di riferimento (Reference Service Life, RSL, vedasi criterio 1.3.2).
21. All'allegato 1, paragrafo 2.2.3 «Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Indicazioni alla stazione appaltante», le parole: «Tale criterio non si applica alle pavimentazioni chiare, ai conglomerati bituminosi prodotti con bitumi modificati con elevato tenore di polimeri e alle miscele con leganti bituminosi epossidici», sono sostituite dalle parole: «Tale criterio non si applica alle pavimentazioni con indice SRI maggiore o uguale a 29, ai conglomerati bituminosi prodotti con bitumi modificati con viscosita' superiore a 0.6 Pa*s a 160 °C e alle miscele con leganti bituminosi epossidici.».
22. All'allegato 1, paragrafo 2.2.3 «Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Criterio», primo capoverso, le parole: «Per le strade urbane e per le tratte di strade extraurbane poste a distanze inferiori ai 1000 m dai centri abitati, delimitati cosi' come previsto ...» sono sostituite dalle parole: «Per le strade urbane e per i tratti di strada extraurbana che siano posti a distanza inferiore ai 1000 metri in linea d'aria dal limite del centro abitato, cosi' come definito ...».
23. All'allegato 1, paragrafo 2.2.3 «Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Criterio», primo capoverso dopo la lettera b), le parole «prodotti con bitumi modificati ad alta viscosita'» sono soppresse;
24. All'allegato 1, paragrafo 2.2.4 «Emissione acustica delle pavimentazioni», sottoparagrafo «Indicazioni alla stazione appaltante», dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le parole: «Sono da ritenersi escluse dall'applicazione del criterio tutte le tipologie di pavimentazioni in galleria.».
25. All'allegato 1, paragrafo 2.3.1 «Circolarita' dei prodotti da costruzione», sottoparagrafo «Criterio», primo periodo del primo capoverso dopo le parole «nuova costruzione» sono aggiunte le parole «e di manutenzione».
26. All'allegato 1, paragrafo 2.3.1 «Circolarita' dei prodotti da costruzione», sottoparagrafo «Criterio» secondo periodo del primo capoverso, dopo le parole «corpo stradale», sono aggiunte le parole «o dalla pavimentazione».
27. All'allegato 1, paragrafo 2.3.1 «Circolarita' dei prodotti da costruzione», all'ultimo capoverso del sottoparagrafo «Criterio», le parole «50%» sono sostituite dalle parole «20%».
28. All'allegato 1, paragrafo 2.3.2 «Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati», sottoparagrafo «Verifica», dopo le parole «criterio progettuale.» e' aggiunto il capoverso seguente: «Per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente documento, per i prodotti di cui al presente criterio sono ritenuti conformi le certificazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.».
29. All'allegato 1, paragrafo 2.3.3 «Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso» sottoparagrafo «Criterio», dopo le parole «I prodotti prefabbricati in calcestruzzo», sono aggiunte le parole «, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro-compresso,».
30. All'allegato 1, paragrafo 2.3.3 «Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso» sottoparagrafo «Verifica», dopo le parole «criterio progettuale.» e' aggiunto il capoverso seguente: «Per un periodo di 36 mesi dell'entrata in vigore del presente documento, per i prodotti di cui al presente criterio sono ritenuti conformi le certificazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.».
31. All'allegato 1, paragrafo 2.3.5 «Prodotti di legno o a base legno», sottoparagrafo «Criterio», le parole «Qualora il prodotto sia costituito da legno da recupero le verifica del rispetto del criterio fa riferimento al punto c).» sono soppresse.
32. All'allegato 1, paragrafo 2.3.5 «Prodotti di legno o a base legno», sottoparagrafo «Verifica» le parole «Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati nel progetto, se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali, devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato alla lettera a) della verifica o, se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, rispettare le percentuali di riciclato come indicato alla lettera b). Qualora il prodotto sia costituito da legno da recupero la verifica del rispetto del criterio fa riferimento al punto c). Verifica», sono soppresse;
33. All'allegato 1, paragrafo 2.4.1 «Prestazioni ambientali del cantiere», sottoparagrafo «Criterio», terzo punto elenco, le parole «, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow» sono soppresse.
34. All'allegato 1, paragrafo 2.4.2 «Demolizione selettiva, recupero e riciclo», sottoparagrafo «Criterio» primo periodo, la parola «ristrutturazione» e' sostituita dalla parola «riqualificazione»;
35. All'allegato 1, paragrafo 2.4.4 «Rinterri e riempimenti», sottoparagrafo «Verifica» dopo le parole «prodotti da costruzione.» e' aggiunto il seguente capoverso: «Per un materiale il cui contenuto di riciclato e' pari al 100%, in quanto costituito esclusivamente da materiale derivante da un processo End of Waste (EoW) autorizzato per il recupero e riciclaggio di un rifiuto, realizzato dal fabbricante del prodotto, e' possibile dimostrare tale percentuale mediante gli schemi di certificazione o strumenti di cui al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto", oppure mediante una dichiarazione del fabbricante, che riporti chiaramente l'indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100% del prodotto, accompagnata dall'autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla legge per l'EoW. Nel caso in cui il prodotto sia soggetto a marcatura CE, la dichiarazione del fabbricante puo' essere sostituita dalla dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto, purche' questa riporti chiaramente anche l'indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100%.».
36. All'allegato 1, paragrafo 3.1.2 «Modalita' di gestione dell'impianto produttivo di conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Criterio», le lettere a), b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti:
«a) lo stoccaggio delle sabbie e del granulato di conglomerato bituminoso, immediatamente destinati alla miscelazione del conglomerato bituminoso, sotto una tettoia o in un capannone ventilato (consentendo cosi' di ridurre i consumi energetici necessari per eliminare l'umidita' contenuta nel materiale e al tempo stesso ridurre le emissioni odorigene);
b) l'impiego, anche combinato, di gas metano o biometano anche liquefatti, GPL, bio GPL, idrogeno, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), biodiesel, bioetanolo, per il riscaldamento degli aggregati;
c) l'impiego di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia per l'alimentazione delle utenze elettriche;
d) la gestione dei fumi e delle polveri;
e) la gestione delle emissioni odorigene.».
37. All'allegato 1, paragrafo 3.1.6.3 «Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata», sottoparagrafo «Criterio», dopo la tabella 4 sono aggiunte le parole: «I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non e' riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata».
38. All'allegato 1, paragrafo 3.1.6.3 «Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata», sottoparagrafo «Verifica», dopo le parole «il contenuto di» la parola «riciclato» e' soppressa.
39. All'allegato 1, paragrafo 3.1.6.4 «Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti», sottoparagrafo «Verifica», primo periodo, le parole «L'appaltatore», sono sostituite dalle parole «L'offerente» e, dopo le parole «dei lavori,» la parola «l'appaltatore» e' soppressa.
40. All'allegato 1, il paragrafo 3.2.10.3 «Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)» e' sostituito dal seguente:
«3.2.10.3 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti.
Criterio.
E' assegnato un punteggio tecnico premiante all'offerta di lubrificanti il cui imballaggio primario in plastica e' costituito da percentuali di plastica riciclata post-consumo superiori al 50% in peso come previsto al criterio "3.1.6.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti".
Verifica.
L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare prodotti dotati di imballaggi come indicato nel criterio e presenta al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) o certificati ReMade o PSV (Plastica seconda vita) sono ritenuti conformi al criterio.
Qualora non siano disponibili tali certificazioni, il progettista aggiudicatario deve chiarire che tale requisito e' dimostrato tramite una delle opzioni previste al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto".
La documentazione e' parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione lavori alla stazione appaltante.».
41. All'allegato 1, il paragrafo 3.2.11 «Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra», sottoparagrafo «Criterio», le lettere c), e) ed f), sono soppresse.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.
 
Art. 3
Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 4, le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure di gara e i contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono stati pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui invito a presentare offerta e' stato inviato prima di tale data;
b) le procedure e i contratti aventi ad oggetto lavori e le procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono stati pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui invito a presentare offerta e' stato inviato prima di tale data;
c) la progettazione svolta internamente alla stazione appaltante anche nel caso in cui il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sia gia' stato approvato.
2. Nel caso si applichino le previsioni di cui al comma 1, per gli affidamenti in corso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire un congruo termine agli operatori economici per la presentazione delle offerte; per l'esecuzione dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.
 
Art. 4
Ulteriori disposizioni di coordinamento

1. Le disposizioni del decreto ministeriale 5 agosto 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, sono derogabili:
a) in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione esecutiva conseguente ad una progettazione di fattibilita' tecnico-economica non soggetta all'applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o l'avviso indittivo di scelta del contraente e' pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l'invito a presentare offerte e' inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto lavori e in caso di procedure e contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, aventi a base di gara progetti non soggetti all'applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o avviso indittivo di scelta del contraente e' pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l'invito a presentare offerte e' inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 5
Abrogazioni e norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2025

Il Ministro: Pichetto Fratin