Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2025 |
Riparto delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alle attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonche' termini, modalita' di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, loro verifica ed eventuale redistribuzione. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, recante «Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)» e, in particolare, l'art. 3 relativo alla definizione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni in essa contenute; Vista le legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e, in particolare, l'articolo 36, commi 4 e 5, contenente la qualificazione dei consorzi di sviluppo industriale come enti pubblici economici e la definizione dei relativi compiti; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 19, comma 5, in base al quale: «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'articolo 27, comma l, in base al quale: «Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, e' riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione e' concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 161, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale: «Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue: a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029»; Visto, altresi', l'art. 1, comma 200, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui: «Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti sui territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma l, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di curo per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 5 recante disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee; Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e, in particolare, l'art. 13 che, al comma 4, prevede che: «Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 e' incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026»; Visto, altresi', il comma 5, dell'art. 13 del citato decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in base al quale: «Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 404, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale: «A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, l'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024»; Visto, altresi', l'art. 1, commi da 406 a 422, della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, che, al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ha previsto per gli anni dal 2025 a 2029, in sostituzione dell'agevolazione di cui all'art. l, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riconoscimento, nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale in favore delle imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nei limiti e secondo le modalita' previste nella medesima legge n. 207 del 2024; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, recante «Ripartizione, termini, modalita' di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2022, e, in particolare, l'art. 3 che prevede la ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tra seguenti consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale, Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, Consorzio per io sviluppo industriale Roma-Latina, Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind, Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone, Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti; Visto il decreto del direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 344 del 19 ottobre 2022, adottato in attuazione dell'art. 6 del sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, recante la disciplina del contenuto, delle modalita' e dei termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo per la realizzazione di interventi di sostegno alle attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonche' le disposizioni di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura e del successivo impiego delle risorse; Visto il decreto del direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 616 del 30 novembre 2023, di modifica del citato decreto direttoriale n. 344 del 2022 e recante, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2024 del termine previsto per l'ammissibilita' al contributo delle spese sostenute; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 228 del 9 ottobre 2024, con il quale e' stato ulteriormente modificato il menzionato decreto direttoriale n. 344 del 2022 prevedendo, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l'ammissibilita' al contributo delle spese sostenute; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1 dell'8 gennaio 2025 in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici; Vista la legge regionale della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7, recante «Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale»; Visto, in particolare, l'art. 40 che, nel prevedere la costituzione, entro i tempi di approvazione del bilancio consuntivo dei consorzi del 2019, di un consorzio unico per lo sviluppo industriale, stabilisce, al comma 3, che: «Fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis, il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) ed il consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone sono estinti alla data di attivazione del consorzio unico. Il consorzio unico succede, nel rispetto della normativa vigente, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi estinti, ivi comprese le quote delle societa' partecipate dai singoli consorzi industriali di cui al precedente periodo. di seguito denominato consorzio unico»; Vista la delibera della giunta regionale della Regione Lazio 4 giugno 2021, n. 328 con la quale, in attuazione dell'art. 40, commi 6 e 6-bis, della citata legge regionale n. 7 del 2018, sono stati approvati: «a) il progetto di fusione ex art. 2501-ter c.c. - Costituzione del consorzio unico ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, corredato dall'elenco delle consistenze patrimoniali di ciascun consorzio industriale e dalla stima del capitale economico; b) lo statuto del costituendo consorzio unico; c) il piano economico»; Visto lo statuto del Consorzio industriale del Lazio, come ratificato dalle assemblee dei soci dei cinque ex consorzi industriali presenti sul territorio regionale (Asi Frosinone, Cosilam, Consorzio Roma-Latina, Consorzio di Rieti e Consorzio del Sud Pontino); Considerata la costituzione con atto notarile, iscritto al repertorio n. 13154 del 1° dicembre 2021 e registrato all'Ufficio di Roma 2 il 10 dicembre 2021 al n. 41408, serie 1/T, del consorzio unico, denominato «Consorzio industriale del Lazio», mediante fusione tra il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il Consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone, che subentra in tutte le partecipazioni dei consorzi che hanno aderito alla fusione; Considerato che l'art. 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si limita a prevedere soltanto il rifinanziamento per gli anni dal 2024 al 2026 del fondo di cui all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le finalita' di cui al comma 200 del medesimo art. 1, confermando sia i criteri di individuazione dei consorzi industriali beneficiari dell'agevolazione, sia criteri di riparto tra gli stessi delle risorse finanziarie del fondo utilizzati per l'assegnazione delle risorse stanziate per le annualita' 2021, 2022 e 2023; Considerato, altresi', che le aree beneficiarie dell'agevolazione di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'art. 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non piu' riconoscibile a far data dal 1° gennaio 2025, corrispondono alle stesse aree beneficiarie dell'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 406 a 422, della 30 dicembre 2024, n. 207, riconoscibile in sostituzione della prima a far data dal 1° gennaio 2025; Ritenuto, pertanto, necessario ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 13, comma 4, del citato decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, confermare quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, sia ai fini dell'individuazione dei consorzi industriali beneficiari, sia ai fini del riparto tra gli stessi delle risorse medesime, considerando, ai fini della determinazione delle risorse da attribuire al Consorzio Industriale del Lazio, il numero di consorzi industriali esistenti nel territorio della medesima regione alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato, dott. Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) «fondo»: il fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato, per le finalita' di cui al comma 200 del medesimo art. 1, dall'art. 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95; b) «consorzio industriale»: ciascun consorzio industriale ricadente nei territori di cui all'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. |
| Art. 2
Finalita'
1. In attuazione dell'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 il presente decreto definisce il riparto tra i consorzi industriali a valere sul fondo delle risorse di cui al medesimo art. 13, comma 4, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonche' i termini, le modalita' di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, la loro verifica ed eventuale redistribuzione. |
| Art. 3
Ripartizione del Fondo
1. Le risorse dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono ripartite nella misura di: a) complessivi 100 milioni di euro in favore del Consorzio industriale del Lazio, di cui: 1) complessivi 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale; 2) complessivi 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino; 3) complessivi 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina; 4) complessivi 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone; 5) complessivi 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti; b) 20 milioni di euro in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind. |
| Art. 4
Attivita' agevolabili e modalita' di rendicontazione
1. Le risorse del fondo, ripartite secondo le modalita' di cui all'art. 3, sono destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi gia' esistenti ovvero per l'insediamento di nuove unita' produttive. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 devono ricomprendere almeno uno dei seguenti ambiti: iniziative per agevolare la ristrutturazione o la realizzazione dell'immobile ove l'attivita' manifatturiera e' svolta, l'ammodernamento e l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attivita' industriali, incluse le innovazioni tecnologiche e quelle volte alla digitalizzazione dei processi, gli investimenti immateriali, la conversione di attivita' produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilita' ambientale ed economica, l'avvio di nuove unita' produttive. 3. Sono ammissibili i costi sostenuti dall'8 maggio 2024 e fino al 31 dicembre 2028 e relativi all'acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e beni, anche immateriali, inerenti agli ambiti di cui al precedente comma 2, nonche' alle opere murarie e alle opere impiantistiche strumentali. Non sono ammissibili a contributo le spese relative ad investimenti agevolati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 e del decreto del direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 344 del 19 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il decreto di cui all'art. 6, comma 1, disciplina le modalita' e i termini per la realizzazione dell'investimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 3. 5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della dotazione finanziaria prevista sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti de minimis, nel rispetto delle condizioni e degli importi previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. |
| Art. 5
Soggetti beneficiari
l. Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere gia' insediate nei territori comunali di competenza dei consorzi industriali di cui all'art. 3, ovvero le imprese che intendono insediare nuove unita' produttive nelle medesime aree. 2. I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6: a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese; b) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetti a procedura di fallimento o di concordato preventivo. |
| Art. 6
Gestione delle risorse, modalita' di accesso e rendicontazione
1. Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita', il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo, nonche' le modalita' di erogazione del contributo medesimo, di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura di riconoscimento del contributo e dell'impiego delle risorse. Con il decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti, altresi', i criteri e le modalita' di impiego: a) degli eventuali residui dello stanziamento complessivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), da destinare alle iniziative di cui all'art. 4 relative al consorzio di cui alla lettera b) del medesimo art. 3, comma 1; b) degli eventuali residui dello stanziamento complessivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), da destinare alle iniziative di cui all'art. 4 relative al consorzio di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1; c) degli eventuali residui delle risorse previste dai numeri da 1) a 5) dell'art. 3, comma l, lettera a), da destinare alle iniziative di cui all'art. 4 relative al consorzio di cui all'alinea del medesimo art. 3. 2. Ai fini dell'istruttoria delle domande di accesso al contributo e di riconoscimento dello stesso, nonche' per lo svolgimento delle attivita' di erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5, di monitoraggio di cui all'art. 7, di verifica della rendicontazione delle spese ammesse a contributo e di recupero del contributo erogato, in caso di revoca, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi del supporto tecnico di proprie societa' in house, nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici, mediante la stipula di apposite convenzioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie del fondo, nella misura massima del 2%, compresa IVA, del valore delle risorse di cui all'art. 13, comma 4, del decreto- legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. 3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud dispone il trasferimento delle risorse del fondo, in coerenza con gli esiti della procedura di cui al comma 2 e nei limiti delle disponibilita' annuali di cassa. |
| Art. 7
Monitoraggio
1. Il monitoraggio dei contributi e' effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 2. Il sostegno concesso ad ogni attivita' economica e' identificato dal codice unico di progetto. 3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto. |
| Art. 8
Revoca del contributo
1. Il contributo di cui all'art. 4 e' revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato, parziale o irregolare utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio o i controlli di cui all'art. 7. |
| Art. 9
Riassegnazione delle risorse inutilizzate o revocate
1. Le risorse rimaste inutilizzate ai sensi dell'art. 6, nonche' quelle recuperate ai sensi dell'art. 8, sono riacquisite nella disponibilita' del fondo per essere riassegnate nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 2. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 maggio 2025
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Mantovano
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1567 |
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