Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 12 settembre 2025, n. 131
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversita', degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attivita' sportive, del turismo e delle loro peculiarita' storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identita' e della coesione delle comunita' locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilita' degli interventi economici.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, mirando a una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificita' delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarita' di tali zone, anche nel rispetto del principio di insularita' sancito dall'articolo 119 della Costituzione, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanita', dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilita', anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilita' degli stessi per le persone con disabilita', di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonche' di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificita' delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.
4. All'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 e 119 della
Costituzione:
«Art. 44. - Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta'
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e
la media proprieta'.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.».
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi
derivanti dall'insularita'.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
 
Art. 2 Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il
riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il piu' ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o piu' comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificita' e finalita' delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente uno o piu' elenchi dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed e' successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.
3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n.  160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.
4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 e' adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281. Lo schema del decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e' corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralita' finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo e' emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 758, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante; «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019:
«758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli
come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa'
agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1993, n. 141.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). -
Omissis
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi.
Qualora, in sede di conferimento della delega, per la
complessita' della materia trattata, non sia possibile
procedere alla determinazione degli effetti finanziari
derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli
stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli
decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali
derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una
relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che
da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo
decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti
e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione
di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi
aggiornamenti.
Omissis.».
 
Art. 3
Strategia per la montagna italiana

1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 4, le priorita' e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilita' di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonche' alle farmacie, al servizio postale universale, ai servizi bancari, agli ulteriori servizi di interesse economico generale e ai negozi multiservizi, la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani, la residenzialita', le attivita' commerciali, le attivita' turistiche e gli insediamenti produttivi nonche' il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarita' e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.  124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonche' del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n.  124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34, nonche' con la strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n.  221.
2. La SMI e' definita, con periodicita' triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 3, e 9
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2023, n. 219,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162:
«Art. 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne). - Omissis
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un
documento programmatico, denominato «Piano strategico
nazionale delle aree interne» (PSNAI). Il PSNAI individua
gli ambiti di intervento e le priorita' strategiche, con
particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della
mobilita', ivi compresi il trasporto pubblico locale e le
infrastrutture per la mobilita', e dei servizi
socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello
Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle
previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di
coesione. Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene,
altresi', conto degli esiti della ricognizione effettuata
ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio
2009, n. 42, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024
e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa
alle aree interne dei territori delle regioni diverse da
quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente
decreto. Con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione
delle modalita' operative del PSNAI, ferme restando le
assegnazioni gia' disposte e le regole di gestione dei
fondi europei per la politica di coesione.
Omissis.».
«Art. 9 (Istituzione della Zona economica speciale
per il Mezzogiorno - ZES unica). - 1. Per Zona economica
speciale (ZES) si intende una zona delimitata del
territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attivita'
economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia'
operative e di quelle che si insedieranno puo' beneficiare
di speciali condizioni in relazione agli investimenti e
alle attivita' di sviluppo d'impresa.
2. A far data dal 1° gennaio 2024 e' istituita la
Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di
seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante: «Testo unico in
materia di foreste e filiere forestali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018:
«Art. 6 (Finalita'). - 1. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e il Ministro dello
sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, e' approvata la Strategia
forestale nazionale. La Strategia, in attuazione dei
principi e delle finalita' di cui agli articoli 1 e 2 e
degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo,
con particolare riferimento alla Strategia forestale
dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre
2013, ed in continuita' con il Programma quadro per il
settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la
tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del
patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del
settore e delle sue filiere produttive, ambientali e
socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La
Strategia forestale nazionale ha una validita' di venti
anni ed e' soggetta a revisione e aggiornamento
quinquennale.
2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale
adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i
propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione.
A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze
socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche' alle
necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico, di
mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le
regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono
alla loro revisione periodica in considerazione delle
strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse
individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale
nazionale.
3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di
comprensori territoriali omogenei per caratteristiche
ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o
amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale,
finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al
coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e
gestione attiva, nonche' al coordinamento degli strumenti
di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attivita'
di cui al presente comma puo' essere svolta anche in
accordo tra piu' regioni ed enti locali in coerenza con
quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani
forestali di indirizzo territoriale concorrono alla
redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143
e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo
decreto legislativo.
4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di
semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31.
5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune,
garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di
indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di
sostituzione diretta o di affidamento della gestione
previste all'articolo 12. Con i piani forestali di
indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:
a) le destinazioni d'uso delle superfici
silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio
sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli
indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione
e valorizzazione;
b) le priorita' d'intervento necessarie alla
tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale,
economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli
ricadenti all'interno del territorio sottoposto a
pianificazione;
c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli
di programmazione e di pianificazione territoriale e
forestali vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici
regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree
naturali protette, nazionali e regionali, di cui
all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei
siti della Rete ecologica istituita ai sensi della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al
servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete
di viabilita' forestale di cui all'articolo 9, e le azioni
minime di gestione, governo e trattamento necessari alla
tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle
filiere forestali locali;
e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la
redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma
6.
6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali
regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani
forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove
esistenti, promuovono, per le proprieta' pubbliche e
private, la redazione di piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, quali strumenti
indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e
la gestione attiva delle risorse forestali. Per
l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora
conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di
cui al comma 3, non e' richiesto il parere del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o
l'adeguamento della viabilita' forestale di cui al punto
A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.7
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate
apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi
nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione
forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al
fine di armonizzare le informazioni e permetterne una
informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si
adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma.
8. Le regioni, in conformita' a quanto statuito al
comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione
e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale
di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o
strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono,
altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi e i
termini per il loro periodico riesame, garantendo che la
loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di
comprovata competenza professionale, nel rispetto delle
norme relative ai titoli professionali richiesti per
l'espletamento di tali attivita'.
9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale
e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio
forestale, le regioni possono prevedere un accesso
prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore
forestale a favore delle proprieta' pubbliche e private e
dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di
gestione forestale o di strumenti di gestione forestale
equivalenti.
10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del
paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per
l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la
gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel
«Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse
storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze
tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo
territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del
presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 72 della legge 28
dicembre 2015, n. 221 recante: «Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio
2016.
«Art. 72 (Strategia nazionale delle Green community).
- 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo
sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonche' la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, promuove la predisposizione della strategia
nazionale delle Green community.
2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua
il valore dei territori rurali e di montagna che intendono
sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui
dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e
paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di
scambio con le comunita' urbane e metropolitane, in modo da
poter impostare, nella fase della green economy, un piano
di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista
energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:
a) gestione integrata e certificata del patrimonio
agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti
derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la
gestione della biodiversita' e la certificazione della
filiera del legno;
b) gestione integrata e certificata delle risorse
idriche;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili
locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse,
il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di
valorizzare le produzioni locali;
e) costruzione e gestione sostenibile del
patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna
moderna;
f) efficienza energetica e integrazione
intelligente degli impianti e delle reti;
g) sviluppo sostenibile delle attivita' produttive
(zero waste production);
h) integrazione dei servizi di mobilita';
i) sviluppo di un modello di azienda agricola
sostenibile che sia anche energeticamente indipendente
attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti
rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.
3. Con proprie leggi, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le
modalita', i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei
quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani
promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al
presente articolo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 2.
 
Art. 4
Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n.  234, finanzia:
a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;
b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.
2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n.  234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, e' effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.
3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, tenendo conto altresi' della loro eventuale appartenenza alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n.  56. Le regioni, in attuazione della propria programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n.  234, le modalita' di assegnazione degli stanziamenti.
4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n.  234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, puo' essere impiegata per attivita' di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalita'.
6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonche' rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dei commi 593, 594 e 595,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del
31 dicembre 2021:
«593. Al fine di promuovere e realizzare interventi
per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna,
nonche' misure di sostegno in favore dei comuni totalmente
e parzialmente montani delle regioni e delle province
autonome, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie, denominato « Fondo per lo
sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo e'
utilizzato per finanziare:
a) interventi per la tutela e la promozione delle
risorse ambientali dei territori montani;
b) interventi che diffondano e valorizzino, anche
attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in
materia di tutela e valorizzazione delle qualita'
ambientali e delle potenzialita' endogene proprie
dell'habitat montano;
c) attivita' di informazione e di comunicazione sui
temi della montagna;
d) interventi di carattere socio-economico a favore
delle popolazioni residenti nelle aree montane;
e) progetti finalizzati alla salvaguardia
dell'ambiente e allo sviluppo delle attivita'
agro-silvo-pastorali;
f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di
spopolamento.
594. Il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle
montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte
a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore
della montagna.
595. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle
montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota
destinata agli interventi di competenza statale e al
finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della
montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie; per gli interventi di competenza delle
regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: «Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 2014:
«Art. 1. - Omissis
3. Le province sono enti territoriali di area vasta
disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi
stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
da 51 a 57 e da 85 a 97.
Omissis.».
- Per i riferimenti all'articolo 119 della
Costituzione, si vedano le note all'articolo 1.
- Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 5
Relazione annuale

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, anche sulla base dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 2.
 
Art. 6
Sanita' di montagna

1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attivita' prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e' attribuito, per ciascun anno di attivita', un punteggio doppio. La medesima attivita' e' valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attivita' prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parita' di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.
2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalita' sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito degli accordi collettivi nazionali, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo e' concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 e' concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 e' riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n.  482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali e' prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attivita' i propri studi ubicati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, e' riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.
7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
8. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 5, primo periodo, e' incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Note all'art. 6:
- La legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante: «Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre
1999.
- Si riporta il testo degli articoli 15, comma 1, lett.
a) e b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica,
22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986:
«Art. 15 (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta
nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si
tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti
per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi', delle
variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di
ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare
non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia
oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata
dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita'
immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro
due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita' del
contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite
di 4.000 euro. e' riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
puo' fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
Omissis.
Art. 16 (Detrazioni per canoni di locazione). - 01.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o
rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera
euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro
15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2,
comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non
supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera
lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito
o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o
in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello
di richiesta della detrazione, e siano titolari di
contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo
comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della
propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre
anni complessivamente pari a:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non
supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera
lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.
1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 31
anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore
a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera
unita' immobiliare o porzione di essa, da destinare a
propria residenza, sempre che la stessa sia diversa
dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui
sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge,
spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale,
una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60,
ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare
del canone di locazione e comunque entro il limite massimo
di euro 2.000.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a
1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra
loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta,
di fruire della detrazione piu' favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a
1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale
l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione
o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni,
spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una
detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i
canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di
proprieta' dei genitori, entro il limite di euro 80 per
ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro
1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve
essere redatto in forma scritta.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi
del presente articolo sia di ammontare superiore
all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare
pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza
nella predetta imposta. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per l'attribuzione del predetto ammontare.».
 
Art. 7
Scuole di montagna

1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.
2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n.  123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  159, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n.  123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado »;
b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - "Agenda Sud" » sono soppresse.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e' previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attivita' didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo e' stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianita' di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale e' determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilita' a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, e' concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 e' concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 e' riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n.  482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, e' riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 5-quater,
5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 164
del 16 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - Omissis
5-quater. Al fine di dare attuazione alla
riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro
della popolazione scolastica regionale indicato per la
riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del
citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche'
della necessita' di salvaguardare le specificita' delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di
compensazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal
Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza
unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo,
provvedono autonomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del
contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito puo'
essere determinato un differimento temporale di durata non
superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del
contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31
maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal
decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a
1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale,
relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno
scolastico di riferimento, integrato dal parametro della
densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma
restando la necessita' di salvaguardare le specificita'
delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani,
nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro
perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le
regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del
parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del
contingente complessivo a livello nazionale individuato ai
sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una
riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche
per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica,
per i primi sette anni scolastici, un correttivo non
superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di
compensazione interregionale. Gli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione
del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei
commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i
parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di
cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
contingente organico comunque non superiore a quello
determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A
decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui
al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies
definisce un contingente organico comunque non superiore a
quello determinato sulla base dei criteri definiti
nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di
esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
del contingente.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81 recante: «Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2
luglio 2009.
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante: «Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta'
educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la
sicurezza dei minori in ambito digitale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023, convertito,
con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Abolizione del limite numerico minimo
di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del
Mezzogiorno). - 1. A decorrere dall'anno scolastico
2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di
cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni
scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di
istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche,
nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla
presenza di alunni con fragilita' negli apprendimenti,
ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai
percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo
grado, possono derogare al numero minimo di alunni per
classe previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei
limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello
regionale.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Per i riferimenti alla legge 15 dicembre 1999, n.
482, si vedano le note all'articolo 6.
- Per i riferimenti agli articoli 15 e 16 del decreto
del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917,
si vedano le note all'articolo 6.
 
Art. 8
Promozione dei servizi educativi per l'infanzia
nei comuni montani

1. Al fine di favorire la natalita' e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di eta' nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio, dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonche' l'omogeneita' qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), puo' essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante: «Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2017:
«Art. 2. (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze.
Presentano modalita' organizzative e di
funzionamento diversificate in relazione ai tempi di
apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva,
assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita'
con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono
all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e
soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e
diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini
da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono
gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da
altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni
primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.».
- Per i riferimenti al comma 595, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si vedano le note
dell'articolo 4.
 
Art. 9
Interventi per i tribunali siti in aree montane

1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il 30 per cento, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, provvede anche attraverso procedure di mobilita' volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non e' richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
 
Art. 10
Disposizioni in materia di formazione superiore
nelle zone montane

1. Le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o piu' accordi di programma con il Ministero dell'universita' e della ricerca, al fine di promuovere le attivita' di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificita' dei relativi territori.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, puo' essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificita' delle realta' territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.
4. Le universita' di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le universita' di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato e' basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalita'.
6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 puo' essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1 a 3,
della legge 14 novembre 2000, n. 338 recante: «Disposizioni
in materia di alloggi e residenze per studenti
universitari» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 274
del 23 novembre 2000:
«Art. 1 (Interventi per alloggi e residenze per
studenti universitari). - 1. Per consentire il concorso
dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, per
l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero
e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o
da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti
universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e
acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima
finalita' da parte delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di
gestione per il diritto allo studio universitario di cui
all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle
universita' statali e di quelle legalmente riconosciute,
dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge
31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari
costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo
studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003
l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Gli interventi di cui al presente comma possono
essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di lavori pubblici, a soggetti privati in
concessione di costruzione e gestione o in concessione di
servizi, o a societa' di capitali pubbliche o a societa'
miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma
1 attraverso un contributo non superiore al 75 per cento
del costo totale previsto da progetti esecutivi
immediatamente realizzabili. Le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di
cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al
finanziamento degli interventi non possono utilizzare per
la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate
negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai
finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica
possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a
carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al
sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza
dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le procedure e le modalita' per la
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi
finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi
ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli
interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con
modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del
processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo
di strumenti per la rappresentazione digitale del processo
costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono
individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono
assegnate le relative risorse, con conseguente
individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai
singoli progetti.
Omissis.».
- Per i riferimenti al comma 595, dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» si vedano
le note dell'articolo 4.
 
Art. 11
Servizi di comunicazione

1. La continuita' dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonche' il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorita' per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.
2. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane nonche' per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale, e' favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le start-up innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico e l'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale.
3. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani puo' prevedere il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.
 
Art. 12
Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani

1. Le attivita' agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura e la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversita', la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonche' lo sviluppo dell'attivita' agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualita', tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonche' delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono finalizzate a:
a) garantire la salvaguardia delle foreste nella
loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica,
diversita' ecologica e bio-culturale;
b) promuovere la gestione attiva e razionale del
patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le
funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
c) promuovere e tutelare l'economia forestale,
l'economia montana e le rispettive filiere produttive
nonche' lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo
e il recupero produttivo delle proprieta' fondiarie
frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo
sviluppo di forme di gestione associata delle proprieta'
forestali pubbliche e private;
d) proteggere la foresta promuovendo azioni di
prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa
idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversita'
biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento
climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate,
di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi
ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;
e) promuovere la programmazione e la pianificazione
degli interventi di gestione forestale nel rispetto del
ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
f) favorire l'elaborazione di principi generali, di
linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio
rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento
previsti dalla politica agricola comune;
g) favorire la partecipazione attiva del settore
forestale italiano alla definizione, implementazione e
sviluppo della strategia forestale europea e delle
politiche ad essa collegate;
h) garantire e promuovere la conoscenza e il
monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi
ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e
ambientale;
i) promuovere e coordinare, nel settore, la
formazione e l'aggiornamento degli operatori e la
qualificazione delle imprese;
l) promuovere l'attivita' di ricerca,
sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore
forestale;
m) promuovere la cultura forestale e l'educazione
ambientale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza unificata ed in
coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e
assicura il coordinamento delle attivita' necessarie a
garantire il perseguimento unitario e su tutto il
territorio nazionale delle finalita' di cui al comma 1.
3. Per l'ordinato perseguimento delle finalita' di
cui al comma 1, lo Stato e le regioni promuovono accordi,
intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e
internazionale.
4. All'attuazione delle finalita' di cui al presente
articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 recante: «Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997.
 
Art. 13
Ecosistemi montani

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a se' stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alle successive modificazioni della medesima direttiva conseguenti alla completa attuazione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonche' nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinche' le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalita' di cui alla presente legge. Per i fini di cui al primo periodo possono essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti competenti. All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli 14 e 16 della direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente e' emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico »;
b) alla rubrica, dopo le parole: « corpi forestali » sono inserite le seguenti: « e alle strutture operative territoriali di protezione civile ».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 e 41 della
Costituzione:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni. La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali.».
«Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita'
sociale o in modo da recare danno alla salute,
all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e
ambientali.».
- Per i riferimenti all'articolo 44 della Costituzione
si vedano le note dell'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli articolo 10 e 11
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante: «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
46 del 25 febbraio 1992:
«Art. 10 (Piani faunistico-venatori). - 1. Tutto il
territorio agro-silvo-pastorale nazionale e' soggetto a
pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto
attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle
effettive capacita' riproduttive e al contenimento naturale
di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al
conseguimento della densita' ottimale e alla sua
conservazione mediante la riqualificazione delle risorse
ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalita' ai
commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma
1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione
e' destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a
protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il
territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce
una zona faunistica a se' stante ed e' destinato a
protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In
dette percentuali sono compresi i territori ove sia
comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di
altri leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3
comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a),
b) e c). Si intende per protezione il divieto di
abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da
provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la
riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale puo'
essere destinato nella percentuale massima globale del 15
per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le
regioni promuovono forme di gestione programmata della
caccia, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del
territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono,
articolandoli per comprensori omogenei, piani
faunistico-venatori. Le province predispongono altresi'
piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la
riproduzione naturale di fauna selvatica nonche' piani di
immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di
selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e
regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento
delle compatibilita' genetiche da parte dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e sentite le
organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro
strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7
comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio,
alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate
alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
ed alla cattura della stessa per l'immissione sul
territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento
fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della
densita' faunistica ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione
delle popolazioni autoctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di
azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove e'
vietato l'esercizio dell'attivita' venatoria ed e'
consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a
specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa
agricola, di dipendenti della stessa e di persone
nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento,
l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica
naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento
appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo'
essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero
ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento
in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni
arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e
alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di
cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri della corresponsione degli incentivi
in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici,
singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al
ripristino degli habitat naturali e all'incremento della
fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono
collocabili gli appostamenti fissi.
9. Ogni zona dovra' essere indicata da tabelle
perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni
impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente,
associazione o privato che si preposto o incaricato della
gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione
faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani
provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la
omogeneita' e la congruenza a norma del comma 11, nonche'
con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato
adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo
documento orientativo circa i criteri di omogeneita' e
congruenza che orienteranno la pianificazione
faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono
alle regioni con proprie osservazioni i criteri della
programmazione, che deve essere basata anche sulla
conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da
conseguirsi anche mediante modalita' omogenee di
rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale
determina i criteri per la individuazione dei territori da
destinare alla costituzione di aziende
faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e
di centri privati di riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle
zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b)
e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori
dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione
all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia
presentata opposizione motivata, in carta semplice ed
esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o
conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento
della superficie complessiva che si intende vincolare, la
zona non puo' essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato
anche nel caso in cui non sia stata presentata formale
opposizione.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di
particolari necessita' ambientali, possono disporre la
costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di
ripopolamento e cattura, nonche' l'attuazione dei piani di
miglioramento ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione
manifestata dai proprietari o conduttori di fondi
interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio
dell'attivita' venatoria. Le regioni possono destinare le
suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione
faunistico-venatoria.
Art. 11 (Zona faunistica delle Alpi). - 1. Agli
effetti della presente legge il territorio delle Alpi,
individuabile nella consistente presenza della tipica flora
e fauna alpina, e' considerato zona faunistica a se'
stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti
territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei
principi generali della presente legge e degli accordi
internazionali, norme particolari al fine di proteggere la
caratteristica fauna e disciplinare l'attivita' venatoria,
tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
3. Al fine di ripristinare l'integrita' del biotopo
animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la
tipica fauna alpina e' consentita la immissione di specie
autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica.
4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli
alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i
confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione
di tabelle esenti da tasse.».
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992 e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, L 206/7.
- La legge 5 agosto 1981, n. 503 recante: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa,
con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 11 settembre
1981.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 si vedano le note
all'articolo 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis del
decreto-legge aprile 2023, n. 44 recante: «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17-bis (Disposizioni per la tutela del
personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale
nonche' ai corpi forestali e alle strutture operative
territoriali di protezione civile della regione
Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e
di Bolzano). - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e'
sostituito dal seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al
medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti
requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche
di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) istituzione, con regolamento comunale o con
diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del corpo o
servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4
marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da
custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in
numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in
appositi armadi metallici aventi le caratteristiche
previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987".
2. E' in facolta' dei corpi forestali della regione
Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e
di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di
autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a
base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati
senza licenza durante il servizio e non possono essere
impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti
adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione
Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero
della salute. Con regolamento emanato dall'ente di
appartenenza sono determinati i servizi per i quali il
personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui al
presente comma, la durata dei corsi di addestramento al
loro uso, nonche' i termini e le modalita' del servizio
prestato con gli strumenti medesimi. Alle medesime
condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti
e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia
Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi
di polizia locale e, previa intesa con il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, le rispettive strutture territoriali di
protezione civile. I corpi e le strutture interessati non
possono impiegare soggetti che si trovino in una delle
condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o che non abbiano
presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38,
quarto comma, del medesimo testo unico.».
 
Art. 14
Parchi e aree protette in zone montane

1. Al fine di preservare la biodiversita' e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presidi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attivita' tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilita' della biodiversita' nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversita'.
 
Art. 15 Disposizioni in materia di limiti all'esercizio dell'attivita'
venatoria nei valichi montani

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente:
« 3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove non gia' esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l'attivita' venatoria e' consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, l'attivita' venatoria e' consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024 ».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata
legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21 (Divieti). - 1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi
pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei
terreni adibiti ad attivita' sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei
parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione nazionale in materia di
parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali
costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la
propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6,
della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo
nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi
naturali regionali anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di
riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali,
sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di
difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a
giudizio insindacabile dell'autorita' militare, o dove
esistano beni monumentali, purche' dette zone siano
delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il
divieto:
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o
altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese
nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza
inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade
poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta
metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima
liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e
mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in
direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad
abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle
poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri
impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi,
recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed
all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e
delle altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria,
ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque
nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla
presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da
sparo per uso venatorio che non siano scariche e in
custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone
ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute
impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da
natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da
macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella
maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica
delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione
agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle
regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli
specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte
coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di
fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di
mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica,
salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di
riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione
per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle
ventiquattro ore suc- cessive alla competente
amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare
deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare
deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve
le attivita' previste dalla presente legge;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi
previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da
allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o
mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a
funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita
l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei
canali delle valli da pesca, quando il possessore le
circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto
d caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non
proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a
carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli
ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre
sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti
o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da
sparo munite di silenziatore o impostate con scatto
provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di queste
reti da uccellaggione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la
fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo
su uccelli a partire dal 10 gennaio 1994, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per
vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche' loro
parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche
se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea,
ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di
Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix);
fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba
palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti
da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente
allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati
membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere
inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai
sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a
specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di
fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come
richiami vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla
presente legge e della fauna selvatica lecitamente
abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle
regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine
previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di
protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle
regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine e' vietato cacciare lungo le
suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le
regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite
tabelle esenti da tasse.
3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di
migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la
loro conformazione orografica caratterizzata da un
significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad
almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi
vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un
passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per
una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati
su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e
il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono
istituite, ove non gia' esistenti, zone di protezione
speciale nelle quali l'attivita' venatoria e' consentita
nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17
ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto
di cui al primo periodo, l'attivita' venatoria e'
consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022,
nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi
individuati dalle regioni e vigenti nella stagione
venatoria 2023-2024.».
 
Art. 16
Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticita' relative alla disponibilita' di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attivita' di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agro-silvo-pastorali, del comportamento dei ghiacciai, degli ambienti idrici ipogei e del permafrost e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, nonche' di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attivita' agricola, della lotta agli incendi e dell'attivita' turistica, incluso l'innevamento artificiale, nonche' dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle societa' cooperative, storiche e no, e delle comunita' energetiche rinnovabili sui territori, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 puo' essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorita' individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

Note all'art. 16:
- Il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante:
«Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita'
idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle
infrastrutture idriche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023, e' convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
dell'articolo 2.
 
Art. 17
Cantieri temporanei forestali

1. Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis) e' aggiunta la seguente:
«s-ter) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilita' forestale a servizio del medesimo, purche' svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti »;
b) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni per i cantieri temporanei forestali). - 1. Nei cantieri temporanei forestali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), al termine delle attivita' di gestione forestale sostenibile, come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b), segue un certificato di regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalita' idonea alla progettazione e pianificazione forestali.
2. Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo gli interventi di modesta entita', da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilita', di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneita' dei cantieri e allo specifico contesto in cui si svolgono le attivita'.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. I termini bosco, foresta
e selva sono equiparati.
2. Si definiscono:
a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei
boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a
bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello
Stato, di proprieta' pubblica e privata;
b) gestione forestale sostenibile o gestione
attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a
valorizzare la molteplicita' delle funzioni del bosco, a
garantire la produzione sostenibile di beni e servizi
ecosistemici, nonche' una gestione e uso delle foreste e
dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo
che consenta di mantenere la loro biodiversita',
produttivita', rinnovazione, vitalita' e potenzialita' di
adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni
ecologiche, economiche e sociali a livello locale,
nazionale e globale, senza comportare danni ad altri
ecosistemi;
c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli
interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla
prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione
dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla
lettera d);
d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti
i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso
non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni
boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua
forma;
e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi
e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati,
anche congiuntamente, sul territorio, al fine di
stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal
dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza
funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
f) viabilita' forestale e silvo-pastorale: la rete
di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere
forestali aventi carattere permanente o transitorio,
comunque vietate al transito ordinario, con fondo
prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che
interessano o attraversano le aree boscate e pascolive,
funzionali a garantire il governo del territorio, la
tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale,
economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonche'
le attivita' di prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi;
g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto
dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei
quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi
selvicolturali, almeno della meta' il turno minimo fissato
dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto
in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o
diradamento negli ultimi venti anni, nonche' i terreni
agricoli sui quali non sia stata esercitata attivita'
agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle
definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
relative disposizioni nazionali di attuazione, ad
esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di
destinazione d'uso;
h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali
di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano
individuabili o reperibili a seguito di apposita
istruttoria;
i) prato o pascolo permanente: le superfici non
comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da
almeno cinque anni, in attualita' di coltura per la
coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio,
spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate,
affienate o insilate una o piu' volte nell'anno, o sulle
quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o usate
per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre
specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per
il pascolo o che producano mangime animale, purche' l'erba
e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
l) prato o pascolo arborato: le superfici in
attualita' di coltura con copertura arborea forestale
inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il
pascolo del bestiame;
m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate
tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non
predominante;
n) arboricoltura da legno: la coltivazione di
impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad
ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente
alla produzione di legno a uso industriale o energetico e
che e' liberamente reversibile al termine del ciclo
colturale;
o) programmazione forestale: l'insieme delle
strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad
assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva
del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;
p) attivita' di gestione forestale: le attivita'
descritte nell'articolo 7, comma 1;
q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro
di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
che esercita prevalentemente attivita' di gestione
forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e
ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli
albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo
10, comma 2;
r) bosco di protezione diretta: superficie boscata
che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione
di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da
pericoli naturali quali valanghe, caduta massi,
scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro,
impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
s) materiale di moltiplicazione: il materiale di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita
da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto
biogeografico, con una biodiversita' caratteristica
conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni
e con la presenza di stadi seriali legati alla
rigenerazione ed alla senescenza spontanee.
s-ter) cantieri temporanei forestali o di
utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si
effettuano interventi silvicolturali di taglio, esbosco,
allestimento, compresi trasbordo o trasporto,
scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o
arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilita'
forestale a servizio del medesimo, purche' svolta
funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle
lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente
definizione interventi di cura del verde urbano e
residenziale e di potatura, cura e manutenzione di
frutteti.
3. Per le materie di competenza esclusiva dello
Stato, sono definite bosco le superfici coperte da
vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella
arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi
stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non
inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale
maggiore del 20 per cento.
4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in
relazione alle proprie esigenze e caratteristiche
territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono
adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a
quella dettata al comma 3, nonche' definizioni integrative
di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla
definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli
4 e 5, purche' non venga diminuito il livello di tutela e
conservazione cosi' assicurato alle foreste come presidio
fondamentale della qualita' della vita.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante:
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante:
«Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
 
Art. 18 Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi
monumentali

1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore, si intende per:
a) "albero monumentale":
1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che puo' essere considerato come raro esempio di maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;
b) "boschi monumentali": le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per eta', forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
« 1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacita' vitale della pianta o del filare, e' istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
c) al comma 2:
1) le parole: «e dei boschi vetusti», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalita'. La regione riconosce la monumentalita' dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale e' inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma »;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e' istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalita' e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonche' le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalita' dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma e' notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui e' radicato l'albero riconosciuto monumentale»;
g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, e' data pubblicita' mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti internet istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della localita' nella quale sono ubicati, affinche' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono pubblicati nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attivita' di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalita' di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attivita' di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalita' di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.
5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entita' di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa e' ridotta della meta' in caso di danneggiamento di lieve entita' e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che si puo' avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.
5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entita' di un bosco monumentale nonche' per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-quater, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma e' ridotta della meta' in caso di danneggiamento di lieve entita' e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorita' regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5-sexies. L'autorita' amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies e' la regione. La sanzione pecuniaria irrogata e' da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali»;
h) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia».
2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 14
gennaio 2013, n. 10 recante: «Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
27 del 1° febbraio 2013, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia
degli alberi monumentali e dei boschi monumentali
d'Italia). - 1. Agli effetti della presente legge e di ogni
altra normativa in vigore, si intende per:
a) "albero monumentale":
1) l'albero isolato o facente parte di formazioni
boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che puo'
essere considerato come raro esempio di maestosita' e
longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare pregio
naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della
specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o
memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale,
documentario o delle tradizioni locali;
2) i filari e le alberate di particolare pregio
paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi
compresi quelli inseriti nei centri urbani;
3) gli alberi inseriti in particolari complessi
architettonici di importanza storica e culturale, quali
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze
storiche private;
b) "boschi monumentali": le formazioni boschive
naturali o artificiali ovunque ubicate che per eta', forme
o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie,
toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali
presentino caratteri di preminente interesse, tali da
richiedere il riconoscimento di una speciale azione di
conservazione.
1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al
comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare
riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato
radicale e un'area utile alla capacita' vitale della pianta
o del filare, e' istituita una zona di protezione
dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti
da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, previa intesa in sede di Conferenza per- manente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si provvede nei limiti delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti i principi e i criteri direttivi per il
censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e
per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte
delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3,
ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia
alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. I comuni effettuano il
censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio
e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, la proposta di riconoscimento della
monumentalita'. La regione riconosce la monumentalita'
dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale e'
inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al
presente comma.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituito l'elenco
dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre
stabilite le modalita' e le procedure per il censimento e
il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle
regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del
suddetto elenco, nonche' le misure di cura e di tutela dei
boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma si provvede nei
limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma
663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
4. A decorrere dalla data della proposta di
attribuzione di monumentalita' dell'albero censito o del
gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto
riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via
transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e
5-sexies.
5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle
aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore
dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento
di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento
negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede
di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla
regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela
transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai
sensi del presente comma e' notificato dalla regione
interessata al comune del luogo in cui e' radicato l'albero
riconosciuto monumentale.
5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un
bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi
2 e 3, e' data pubblicita' mediante affissione per trenta
giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono
radicati e nei siti internet istituzionali delle
amministrazioni interessate, con la specificazione della
localita' nella quale sono ubicati, affinche' chiunque vi
abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto
inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3
sono pubblicati nel sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune
a procedere alle attivita' di propria competenza, protratta
per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della
segnalazione della monumentalita' di un albero o di un
gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una
diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di
perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva.
In caso di inottemperanza da parte della regione a
procedere alle attivita' di propria competenza, protratta
per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta
di monumentalita' di un albero o di un gruppo di alberi da
parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste invia una diffida ad
adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante
inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.
5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'abbattimento o il danneggiamento di grave entita' di
alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione
amministrativa e' ridotta della meta' in caso di
danneggiamento di lieve entita' e in caso di potatura o
altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato
in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi
gli abbattimenti e le modifiche della chioma e
dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione
dell'albero, effettuati per casi motivati e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione
comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, che si puo' avvalere del supporto tecnico e
operativo dei Servizi forestali regionali.
5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato,
per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entita' di
un bosco monumentale nonche' per l'intervento incisivo non
autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma
5-quater, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa
di cui al presente comma e' ridotta della meta' in caso di
danneggiamento di lieve entita' e in caso di intervento
realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono
fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo
autorizzati dall'autorita' regionale competente, previo
parere obbligatorio e vincolante del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
5-sexies. L'autorita' amministrativa competente a
ricevere il verbale di accertamento e le relative somme
pecuniarie ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies e' la
regione. La sanzione pecuniaria irrogata e' da considerare
vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione
degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi
monumentali.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004.
 
Art. 19 Incentivi agli investimenti e alle attivita' diversificate degli
agricoltori e dei silvicoltori di montagna

1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attivita' nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n.  1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, al regolamento (UE) n.  717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonche' al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n.  482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Le attivita' e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
6. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e le loro forme associative possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.  36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprieta', nonche' a consorzi forestali e associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.
8. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati, e' vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante: «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997:
«Art. 17. - 1. I contribuenti eseguono versamenti
unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e
delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e
degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi
soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non
siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in
vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo del comma 53, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007:
«53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000:
«Art. 34. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il
limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, L
352/9.
- Il regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del
27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno
2014, L 190/45.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato nella
G.U.U.E. 15 dicembre 2023, L.
- Il testo della legge 25 dicembre 1999, n. 482
recante: "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 20 dicembre1999.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Per i riferimenti all'articolo 6, comma 6, del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 si vedano le note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 52. - 1. Al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti
trasmettono le relative informazioni alla banca di dati
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001,
n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale
degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023:
«Art. 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di
calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti). - 1. Per l'applicazione del codice le
soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che
sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato
I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti
nel settore della difesa, questa soglia si applica solo
agli appalti concernenti i prodotti menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti
sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
quando gli appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali
e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva
2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza
europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV
alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante.
Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi
compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per
i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo
dell'importo stimato dell'appalto.
5. Se una stazione appaltante o un ente concedente
sono composti da unita' operative distinte, il calcolo
dell'importo stimato di un appalto o di una concessione
tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le
singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta
e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto o
della propria concessione o di determinate categorie di
essi, il relativo importo puo' essere stimato con
riferimento all'importo attribuito dall'unita' operativa
distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice
relative alle soglie europee. Un appalto non puo' essere
frazionato per evitare l'applicazione delle norme del
codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino.
7. L'importo stimato dell'appalto o concessione e'
quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione
di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia
prevista un'indizione di gara, al momento in cui la
stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura
di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo
dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori
stessi nonche' dell'importo complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione
che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo
delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione
di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto
all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre
l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione
delle disposizioni del codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per
singoli lotti con le modalita' previste per gli affidamenti
di cui al Libro II, Parte I quando l'importo stimato al
netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le
forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i
lavori, purche' l'importo cumulato dei lotti aggiudicati
non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di
tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera
prevista, il progetto di acquisizione delle forniture
omogenee o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:
a) l'importo reale complessivo dei contratti
analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di importo che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) l'importo stimato complessivo dei contratti
aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima
consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore
ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per
il calcolo dell'importo stimato dell'appalto e' il
seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso
l'importo stimato di quello residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
o che non puo' essere definita, l'importo mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da
porre come base per il calcolo dell'importo stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo
stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile
moltiplicato per 48.
15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto
misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale
dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle
rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle
operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici
di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione e'
l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione,
l'importo da prendere in considerazione e' l'importo
massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di
ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del
previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi
o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. I contratti che hanno per oggetto due o piu' tipi
di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni
applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto
principale. L'oggetto principale e' determinato in base
all'importo stimato piu' elevato tra quelli delle
prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un contratto
misto deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacita' prescritti dal codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.
19. Se le diverse parti di un contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se
le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il comma 23.
20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto
rientrano solo in parte nel campo di applicazione del
codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di
aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto
unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare
appalti distinti, il regime giuridico applicabile a
ciascuno di tali appalti e' determinato in base al suo
oggetto.
21. I contratti misti che contengono elementi sia di
appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari
sia di concessioni sono aggiudicati in conformita' alle
disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari, purche' l'importo stimato della parte del
contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il
presente articolo, sia pari o superiore alla soglia
pertinente.
22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in
parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali,
le disposizioni applicabili sono determinate dai commi
seguenti, fatta salva la facolta' di cui al comma 20.
23. Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile e' determinato in base all'oggetto principale
del contratto in questione.
24. Nei settori speciali, nel caso di contratti
aventi ad oggetto prestazioni strumentali a piu' attivita',
le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare
appalti distinti per ogni attivita' o di aggiudicare un
appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di
aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico
applicabile a ciascuno di essi e' determinato in base
all'attivita' cui e' strumentale. Se le stazioni appaltanti
decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i
commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto
o piu' appalti distinti non puo' essere adottata allo scopo
di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di
applicazione del codice.
25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni
strumentali all'esercizio di piu' attivita' si applicano le
disposizioni relative alla principale attivita' cui la
prestazione e' destinata.
26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni
per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale
attivita' esse siano principalmente strumentali, le
disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
ordinari se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori speciali e l'altra non e' soggetta a tali
disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni
relative all'aggiudicazione delle concessioni.
27. Nel caso di contratti misti che contengono
elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei
settori speciali e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' alle disposizioni del codice che
disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'
l'importo stimato della parte del contratto che costituisce
un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato
secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla
soglia pertinente.
28. Per i contratti misti concernenti aspetti di
difesa e sicurezza si applica l'articolo 137.
29. Per i contratti misti di concessione si applica
l'articolo 180.».
- Si riporta il testo dell'articolo 230-bis del Codice
civile:
«Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia
configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta
in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella
famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al
mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli
incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano all'impresa stessa. I familiari
partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita'
di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a
quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare
quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e'
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
di familiari indicati nel comma precedente col consenso di
tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro
alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento
dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
in cui e' compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non
contrastino con le precedenti norme.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34:
«Art. 10 (Promozione ed esercizio delle attivita'
selvicolturali di gestione). - 1. Le regioni promuovono la
crescita delle imprese che operano nel settore forestale e
ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni
forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e
nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonche'
nel settore della prima trasformazione e
commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi,
ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una
delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7,
comma 1. Promuovono altresi' la formazione e
l'aggiornamento professionale degli operatori, anche al
fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia
del territorio.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni
istituiscono elenchi o albi delle imprese che eseguono
lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati,
articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della
diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto
delle loro capacita' tecnico-economiche e della tipologia
di prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica
categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135
del codice civile, coerentemente con i criteri minimi
nazionali di cui al comma 8, lettera a).
3. Fatti salvi i motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, agli elenchi o albi di cui al comma 2 possono
iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che
siano in possesso dei requisiti generali, professionali e
tecnici necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui
al comma 1. Le imprese di cui al primo periodo possono
essere partecipate anche dai proprietari di aree
agro-silvo-pastorali. La partecipazione da parte di
proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175.
4. Le regioni, conformemente alla disciplina vigente
in materia di contratti pubblici, dettano norme per la
concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche
agli operatori iscritti agli elenchi o agli albi di cui al
comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati, al fine di
favorirne la gestione attiva, assicurandosi che resti
inalterata la superficie, la stabilita' ecosistemica, la
destinazione economica e la multifunzionalita' dei boschi.
Costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione
in gestione delle superfici forestali pubbliche, la
partecipazione di imprese iscritte negli elenchi o negli
albi di cui al comma 2 ed aventi centro aziendale entro un
raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto
di concessione.
5. Al fine di garantire la tutela e la gestione
attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento
dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unita'
produttive economicamente sostenibili in grado di favorire
l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di
nuove attivita' imprenditoriali, le regioni promuovono
l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni
pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, nonche' la costituzione e la partecipazione ai
consorzi forestali, a cooperative che operano
prevalentemente in campo forestale o ad altre forme
associative tra i proprietari e i titolari della gestione
dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle
piccole proprieta', i demani, le proprieta' collettive e
gli usi civici delle popolazioni.
6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che
forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di
terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore
della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni
idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori
agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le condizioni di equiparazione di cui al
presente comma.
7. Le regioni definiscono coerentemente con i criteri
nazionali minimi di cui al comma 8, lettera b), i criteri
per la formazione professionale degli operatori forestali e
i requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli
interventi di gestione forestale in relazione alla loro
natura e complessita'.
8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite
apposite disposizioni per la definizione:
a) dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione
agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2;
b) dei criteri minimi nazionali per la formazione
professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione
degli interventi di gestione forestale di cui al comma 7,
in coerenza con gli indirizzi europei.
9. Le regioni si adeguano alle disposizioni emanate
ai sensi del comma 8 entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 8. Nelle more della
definizione dei predetti criteri, gli elenchi o gli albi
gia' istituiti dalle regioni conservano la propria
efficacia.
10. Le regioni promuovono la certificazione
volontaria della gestione forestale sostenibile e la
tracciabilita' dei prodotti forestali, l'utilizzo di
prodotti forestali certificati nelle politiche di acquisto
pubblico nonche' la valorizzazione della bioeconomia
forestale e delle produzioni legnose e non legnose di
qualita', con particolare attenzione ai servizi ambientali
forniti dagli ecosistemi forestali.
11. Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, d'intesa con le regioni e le province
autonome, intraprende azioni volte a contrastare il
commercio di legname e dei prodotti in legno di provenienza
illegale in attuazione degli indirizzi internazionali, del
regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre
2005, del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del
Consiglio del 20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto
previsto agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177.
12. Le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli
operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo
30 ottobre 2014, n. 178.
13. All'attuazione del presente articolo si fa fronte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
14. Continuano a trovare applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, ed all'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.».
 
Art. 20 Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la
compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione
fondiaria

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui al citato articolo 2, comma 1, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente, ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 21
Rifugi di montagna

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalita' e possibilita' di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilita' di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacita' ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprieta' pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
 
Art. 22
Attivita' escursionistica

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attivita' escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonche' per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fruitori dei medesimi percorsi escursionistici.
2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato prevalentemente a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.
3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 del presente articolo e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficolta' del singolo percorso, nonche' le modalita' con cui sono fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.
4. Il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico costituisce caso fortuito ai fini della responsabilita' per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.
5. Le disposizioni del comma 4 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e alle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34, site nei comuni montani.

Note all'art. 22:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
dell'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 1227 del Codice
civile:
«Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del
creditore). - Se il fatto colposo del creditore ha concorso
a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo
la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che
ne sono derivate.
Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
diligenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, numero
52), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992:
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
Omissis
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica):
strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
Omissis.».?
- Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 si vedano note
all'articolo 17
 
Art. 23
Finalita'

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale
2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformita' agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Note all'art. 23:
- Si riportano i testi degli articoli 2 e 3 della
Costituzione:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
- Per i riferimenti all'articolo 119 della Costituzione
si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 24
Professioni della montagna

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.
2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n.  81, nonche' la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI puo' individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potesta' legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

Note all'art. 24:
- La legge 2 gennaio 1989, n. 6 recante: «Ordinamento
della professione di guida alpina» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1989.
- La legge 8 marzo 1991, n. 81 recante: «Legge-quadro
per la professione di maestro di sci e ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della professione di
guida alpina» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64
del 16 marzo 1991.
 
Art. 25
Misure fiscali a favore delle imprese montane
esercitate da giovani

1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attivita' nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attivita' stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di eta', nonche' alle societa' e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attivita' nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per piu' del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attivita' non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di eta' ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di eta', per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attivita' e' intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, e' concesso, a condizione che l'attivita' di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attivita' nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo e' concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.
2. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n.  482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n.  1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n.  717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Note all'art. 25:
- Per i riferimenti all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 24, si vedano le note
all'articolo 19.
- Per i riferimenti al comma 53, dell'articolo 1, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si vedano le note
all'articolo 19.
- Per i riferimenti all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si vedano le note all'articolo 19.
- La legge 25 dicembre 1999, n. 482 recante: «Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre
1999.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato nella
G.U.U.E. 15 dicembre 2023, L.
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, L
352/9.
- Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 28 giugno 2014, L 190/45.
 
Art. 26
Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani

1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalita' ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa e' riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalita' di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli anni successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero e' limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonche' i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo e' concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non e' cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi dell'articolo 34.

Note all'art. 26:
- La legge 22 maggio 2017, n. 81 recante: «Misure per
la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei
luoghi del lavoro subordinato» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017.
- Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 19.
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2831 della
Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
si vedano le note all'articolo 25.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo, si vedano le note all'articolo 25.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si vedano le
note all'articolo 25.
- Si riporta il testo del comma 45, dell'articolo 1,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2011», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010:
«45. A decorrere dal 1º agosto 2010 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di
agevolazioni contributive nel settore agricolo.».
 
Art. 27 Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni
principali in montagna

1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale e' acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di eta' nell'anno in cui e' acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non e' cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.
6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Note all'art. 27:
- Per i riferimenti all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
vedano le note all'articolo 6.
 
Art. 28
Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'ISTAT nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, e' istituito un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni e dei rappresentanti delle imprese che forniscono servizi di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti per i comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano, finalizzato a definire le modalita' di riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 29
Incentivi per la natalita' nei comuni montani

1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 e' riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo e' determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti criteri, parametri e modalita' per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonche' i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34. Nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.
 
Art. 30
Registro nazionale dei terreni silenti

1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosita' e di crolli nonche' il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprieta' fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresi' individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonche' i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicita' del Registro di cui al primo periodo.
3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Note all'art. 30:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 2.
- Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 si vedano le note
all'articolo 17.
 
Art. 31 Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: «Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001:
«Art. 10. - Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite».
 
Art. 32
Sostegno finanziario locale

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.
 
Art. 33
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
c) gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) l'articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

Note all'art. 33:
Gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 22, 31, 33, 34, 35, 36, 37
e 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991 recante:
«Provvedimenti in favore dei territori montani», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1952,
abrogati dalla presente legge, recavano rispettivamente:
«Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano»,
«Concessioni di studi», «Demanio forestale»,
«Espropriazione», «Agevolazioni fiscali», «Opere private di
interesse comune», «Autorizzazione di spesa», «Direzione
generale per l'economia montana e per le foreste»,
«Comunioni familiari» «Agevolazioni fiscali», «Agevolazioni
fiscali per trasferimenti e permute» «Deroga al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267», «Regolamento
d'esecuzione».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata
legge 25 luglio 1952, n. 991, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Classificazione di comprensori di bonifica
e di bacini montani in comprensori di bonifica montana). -
Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di
bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933,
numero 215, riclassificati ai sensi del precedente comma,
sono applicabili, in quanto piu' favorevoli, le
disposizioni per i territori montani previste dalla
presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con
decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di
concerto con quello per i lavori pubblici.».
Gli articoli 1, 2, 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102 recante: «Nuove norme per lo
sviluppo della montagna», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 324 del 23 dicembre 1971, abrogati dalla
presente legge, recavano rispettivamente: «Finalita'»,
«Finalita' e mezzi per il loro raggiungimento»,
«Autorizzazione di spesa», «Riserva di investimenti
pubblici».
Gli articoli 1, 2, 21 e 25 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97 recante: «Nuove disposizioni per le zone montane»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio
1994, abrogati dalla presente legge, recavano
rispettivamente: «Finalita' della legge», «Fondo nazionale
per la montagna», «Scuola dell'obbligo», «Onere
finanziario».
- Si riporta l'articolo 24 della citata legge 31
gennaio 1994, n. 97, come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Informatica e telematica). - 1. Le
comunita' montane possono operare quali sportelli dei
cittadini per superare le difficolta' di comunicazione tra
le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le
amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono
pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso
gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti
da segreto.
2. L'autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, sentita l'Unione nazionale comuni
comunita' ed enti montani (UNCEM), predispone le possibili
forme di reciproca collaborazione e consultazione.
3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio
sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi
d'interesse delle aree montane, con le comunita', i comuni
montani e l'UNCEM.
4. (abrogato).».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2012.
- Si riporta l'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124 recante: «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali). -
1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente: "c)
destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;".
1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 448, le parole: "e in euro
6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018" sono
sostituite dalle seguenti: ", in euro 6.208.184.364,87 per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87
a decorrere dall'anno 2020";
b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta
la seguente:
"d-ter) destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un
valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino
a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)".
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede:
a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e,
quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno;
b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal
2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni
dal 2015 al 2023".
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali
e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma
societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni
in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di
obblighi formativi:
a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio
1987, n. 67;
e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2
dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 luglio 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "fino all'esercizio
2019" sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti
locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "Gli enti locali che optano per la facolta' di
cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione
patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente".
2-quater. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) e'
abrogata.
2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' inserito il seguente:
"473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la
certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui
al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto
di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, entro il
termine perentorio del 31 gennaio 2020".
2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quinquies
si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla
lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "mediante utilizzo di
quota parte dell'avanzo accantonato" sono soppresse.
2-octies. (abrogato)
2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da
parte della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e
l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme
dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021,
2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il
finanziamento di interventi di supporto ai processi
comunali di investimento, di sviluppo della capacita' di
accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi
finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a
4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2-decies. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a
5,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e'
destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti
e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti
all'Unione europea da parte di comuni interamente
confinanti con i medesimi Paesi.
2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma
2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019
e' destinata all'incremento della massa attiva della
gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti
con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non
appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che
hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31
dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i
medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione del fondo di
cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo
sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla
modalita' semplificata di liquidazione di cui all'articolo
258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e'
ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-undecies e
2-duodecies con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 28 dicembre 2019.
2-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 2-decies, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
2-quinquiesdecies. All'articolo 74, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "le
unioni di comuni,".
2-sexiesdecies. Alle minori entrate derivanti dal
comma 2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro per
l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
 
Art. 34
Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8, 10 e 16, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 19, 25, 26, 27 e 29, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 112 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 8;
b) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quindici giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.
4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalita' di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 19, commi 1 e 2, 25, commi 1 e 2, e 27, comma 1, conseguenti alla verifica della congruita' dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.

Note all'art. 34:
- Per i riferimenti al comma 593, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si vedano le note
all'articolo 4.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 2.
 
Art. 35
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 settembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio