Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2025
Analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi, da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1-108.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione europea dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, cosi' come modificata dalla direttiva 2024/1265/UE del 29 aprile 2024, e, in particolare, l'art. 3, che dispone che «gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilita' pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza», anche «al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali»;
Visto anche l'art. 16 della predetta direttiva, il quale dispone che, entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione in merito alla situazione della contabilita' delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla valutazione effettuata nel 2013 circa l'adeguatezza dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico negli Stati membri (International public sector accounting standards o IPSAS);
Considerata la necessita' di definire un sistema unico di contabilita' economico-patrimoniale per le pubbliche amministrazioni italiane, basato sul principio accrual, con un unico corpus di principi generali e di principi applicati ispirati agli IPSAS, in coerenza con il processo di definizione degli standard nell'ambito degli specifici tavoli di lavoro dell'Unione europea;
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, con la quale e' stata istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), la struttura di governance per la definizione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni italiane (di seguito, solo «struttura di governance»);
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 e adottato con decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 10160/21, del 13 luglio 2021;
Vista la riforma 1.15 del PNRR, denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilita' economico-patrimoniale accrual» inserita nella Missione 1, Componente 1, dello stesso Piano;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», il quale all'art. 9, comma 14, stabilisce che le attivita' connesse alla realizzazione della citata riforma 1.15 del PNRR sono svolte dalla struttura di governance istituita presso la RGS;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 16051/23 del 5 dicembre 2023, con allegato tecnico del 27 novembre 2023, che modifica il PNRR originariamente approvato con decisione del Consiglio della UE del 13 luglio 2021, la successiva decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024 e il relativo allegato del 2 maggio 2024, nonche' da ultimo la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 15114/24 del 12 novembre 2024 e il relativo allegato adottato in pari data, con la quale vengono approvate ulteriori variazioni;
Vista la milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, che prevede il completamento, entro il secondo trimestre 2024, di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilita' unico basato sul principio accrual, la definizione di standard contabili ispirati agli IPSAS e l'elaborazione di un Piano dei conti multidimensionale;
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024, con la quale, previa approvazione da parte del Comitato direttivo della struttura di governance e nel rispetto degli obiettivi e delle scadenze della milestone M1C1-108, sono stati definiti i principi e le regole del nuovo sistema contabile accrual unico per le pubbliche amministrazioni italiane, costituiti dal quadro concettuale, dagli standard contabili e dal Piano dei conti multidimensionale, unico per tutte le amministrazioni pubbliche;
Visti, in particolare, gli schemi di bilancio che costituiscono gli allegati numerati da 1 a 7 del principio contabile ITAS 1 adottato, insieme agli altri standard contabili, con la citata determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024;
Vista la milestone M1C1-118 della riforma 1.15, come riformulata a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede, fra l'altro, una fase pilota finalizzata alla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, coerenti con le nuove regole contabili di cui alla milestone M1C1-108, da parte di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 per cento della spesa primaria del settore pubblico;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» con il quale, all'art. 10, commi da 3 a 12, sono state adottate le disposizioni inerenti all'espletamento della fase pilota, di cui alla milestone M1C1-118, e del primo ciclo di formazione, di cui al target M1C1-117;
Visto l'art. 10, comma 3, dello stesso decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, che indica le amministrazioni pubbliche soggette alla fase pilota e il successivo comma 5, secondo il quale l'elenco delle stesse amministrazioni e' individuato, tenendo conto delle esclusioni di cui al comma 4, con determina del Ragioniere generale dello Stato;
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato RR 259 del 26 novembre 2024, con la quale sono state individuate, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del predetto decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, le amministrazioni tenute a predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, che includano almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR;
Visto l'art. 10, comma 7, dello stesso decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, secondo il quale, nelle more dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalita' di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui alla medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti;
Visto l'art. 10, comma 8, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, il quale stabilisce che, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1-108;
Considerata la necessita' che le amministrazioni coinvolte dalla riforma avviino, quanto prima, l'analisi per l'adeguamento dei propri sistemi informativi, nelle more dell'adozione dell'atto legislativo di cui alla milestone M1C1-118;

Decreta:

Art. 1 Adeguamento dei sistemi informativi-contabili delle amministrazioni
pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 10, comma 3 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024, individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato RR 259 del 26 novembre 2024, avviano una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili e del Piano dei conti unico previsti dalla riforma 1.15 del PNRR.
2. Ai fini dell'analisi degli interventi di adeguamento di cui al comma 1, le amministrazioni realizzano una ricognizione dei propri processi amministrativi riguardanti le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione, secondo le modalita' descritte nell'art. 4.
 
Art. 2
Definizioni

1. Con riferimento alle disposizioni del presente decreto, si forniscono le seguenti definizioni:
a) «contabilita' economico-patrimoniale»: sistema contabile unico di cui alla riforma 1.15 del PNRR, per la rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria delle amministrazioni pubbliche italiane per finalita' informative generali, in coerenza con le definizioni contenute nella premessa del quadro concettuale ITAS;
b) «processo amministrativo»: insieme coordinato di attivita' poste in essere da un'amministrazione ai fini della programmazione, acquisizione e utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la produzione ed erogazione dei servizi istituzionali, ovvero per la realizzazione di beni e servizi destinati al funzionamento, ivi inclusi la contabilizzazione dei fatti gestionali, i controlli interni e la rendicontazione di fine esercizio;
c) «ambito funzionale»: un insieme di processi amministrativi riferiti alla medesima area funzionale dell'amministrazione, che include, a titolo esemplificativo, la gestione del personale, la gestione degli inventari, la gestione dei magazzini, la tesoreria, gli acquisti di beni e servizi, la contabilita' generale economico-patrimoniale e il bilancio di previsione sia esso di tipo finanziario o di tipo accrual;
d) «evento contabilmente rilevante»: qualunque evento, collocato nell'ambito di un processo amministrativo, che genera registrazioni di contabilita' economico-patrimoniale ovvero, se presenti, di contabilita' finanziaria o di contabilita' analitica;
e) «Piano dei conti multidimensionale»: rappresentazione contabile composta da un insieme di classificazioni, collocate in distinti segmenti, i cui elementi sono identificati da codici univoci, generalmente collocati in una gerarchia a piu' livelli; ciascun segmento rappresenta una differente dimensione informativa riferita all'amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, la dimensione amministrativo-organizzativa, la dimensione funzionale-programmatica, la dimensione economico-patrimoniale, la dimensione statistica, la dimensione geografica, e ogni altra dimensione informativa ritenuta rilevante per esigenze conoscitive;
f) «Piano dei conti multidimensionale unico»: Piano dei conti multidimensionale, predisposto nell'ambito dell'attuazione della riforma 1.15, il quale risulta composto da voci articolate su piu' livelli gerarchici e suddivise in due segmenti: il segmento A, contenente le voci necessarie alla tenuta della contabilita' economico-patrimoniale conformemente al quadro concettuale e agli standard contabili ITAS e alla elaborazione dei relativi schemi di bilancio; il segmento B, contenente voci di ulteriore dettaglio, necessarie per esigenze conoscitive di finanza pubblica e per la costruzione dei dati della contabilita' nazionale, conformemente alle regole del Sistema europeo dei conti - SEC 2010 - di cui al regolamento UE n. 549 del 21 maggio 2013;
g) «reporting entities»: le amministrazioni pubbliche tenute, in base alla legge, alla registrazione delle operazioni e degli altri eventi in contabilita' economico-patrimoniale, individuate in base al grado di autonomia patrimoniale, finanziaria, decisionale di cui godono, a prescindere dalla personalita' giuridica;
h) «schemi di bilancio» (o «financial statements»): prospetti di rendicontazione, economica, patrimoniale e finanziaria, per finalita' informative generali, elaborati dalle amministrazioni, in qualita' di «reporting entities», alla conclusione dell'esercizio contabile, in conformita' con il quadro concettuale e gli standard contabili ITAS definiti nell'ambito della riforma 1.15;
i) «centro di responsabilita' amministrativa»: unita' organizzativa di primo livello di un'amministrazione pubblica, alla quale e' preposto un dirigente responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
l) «centro di costo»: unita' contabile che raggruppa i costi relativi a specifiche attivita', progetti, servizi o unita' organizzative di una amministrazione pubblica, la cui articolazione e' definita sulla base delle esigenze di controllo interno, ai fini della verifica dell'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione;
m) «sito internet della riforma accrual»: sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato (https://accrual.rgs.mef.gov.it) dedicata alla riforma 1.15 del PNRR, dove sono pubblicate le informazioni riguardo la sua attuazione.
 
Art. 3
Piano dei conti, multidimensionalita' e partita doppia

1. I sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, devono garantire:
a) la gestione delle registrazioni di contabilita' economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia;
b) l'utilizzo del Piano dei conti multidimensionale unico, quale classificazione di riferimento per la tenuta delle scritture in contabilita' economico-patrimoniale;
c) il raccordo, con le voci del Piano dei conti multidimensionale unico, dei conti di maggiore dettaglio definiti per ulteriori esigenze informative a livello di comparto o di singola amministrazione;
d) la produzione degli schemi di bilancio.
2. In applicazione del criterio della multidimensionalita', i sistemi informativi di cui al comma 1 devono altresi' assicurare la gestione delle ulteriori dimensioni conoscitive, rispetto a quelle contemplate dal Piano dei conti unico, di seguito indicate:
a) la classificazione internazionale delle funzioni di Governo COFOG, almeno di secondo livello;
b) la classificazione per Missioni e Programmi, la classificazione per natura economica e l'articolazione in centri di responsabilita' amministrativa, qualora previsti dalla normativa vigente;
c) l'articolazione dell'amministrazione in centri di costo, ai fini della contabilita' analitica e del controllo interno, qualora previsti dalla normativa vigente.
3. In via aggiuntiva alle dimensioni conoscitive di cui al comma 2, i sistemi informativi, di cui al comma 1, assicurano la possibilita' di gestire ulteriori classificazioni delle voci di conto, in ragione di specifiche esigenze conoscitive previste dai regolamenti di contabilita' e amministrazione o dalla normativa primaria e secondaria di contabilita' e finanza pubblica. Tali classificazioni attengono anche a profili inerenti alla dimensione geografica, organizzativa, finanziaria, ovvero alla natura delle operazioni e alla qualificazione dei soggetti erogatori di risorse pubbliche.
 
Art. 4
Funzioni ed interoperabilita'

1. Il sistema informativo, di cui al comma 1 dell'art. 1, deve garantire la copertura integrale delle funzioni contabili di programmazione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione.
2. Le funzioni amministrative relative alla gestione del personale, degli acquisti, degli inventari dei beni mobili e immobili, del magazzino, della tesoreria e di qualsiasi altra operazione amministrativa o gestionale che determina scritture contabili sono effettuate tramite moduli applicativi di un unico sistema informatico - integrato con le funzioni contabili di programmazione, gestione e rendicontazione contabile, di cui al comma 1 - ovvero tramite applicativi separati, interni o esterni al controllo diretto dell'amministrazione, di cui deve essere garantita l'interoperabilita' tecnica e funzionale con il sistema informativo utilizzato per la gestione contabile dell'amministrazione.
3. Il sistema informativo dell'amministrazione deve, altresi', garantire l'interoperabilita' con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze secondo i protocolli di interoperabilita' definiti dalla normativa primaria e secondaria di settore.
 
Art. 5
Analisi e ricognizione dei processi amministrativo-contabili

1. Ciascun processo amministrativo, classificato per ambiti funzionali di riferimento, deve essere scomposto in attivita', individuando per ciascuna di esse gli attori coinvolti, le informazioni in ingresso, quelle in uscita e gli eventi contabilmente rilevanti, ossia quelli che generano scritture di contabilita' economico-patrimoniale secondo le regole del sistema unico e secondo le voci del Piano dei conti unico.
2. Per ciascun evento contabilmente rilevante devono essere individuate le dimensioni informative necessarie a qualificare gli eventi, nel rispetto del criterio della multidimensionalita' ed in coerenza con il contenuto del Piano dei conti unico e delle altre classificazioni di cui all'art. 3.
3. Per le amministrazioni che mantengono, per la funzione autorizzatoria, un bilancio di previsione finanziario, la ricognizione dei processi di cui al comma 1 include anche i processi di esecuzione del bilancio autorizzatorio.
 
Art. 6 Relazione fra contabilita' economico-patrimoniale e contabilita'
finanziaria

1. Il sistema informativo garantisce l'autonomia delle scritture in contabilita' economico-patrimoniale rispetto a quelle in contabilita' finanziaria, ove quest'ultima sia prevista a fini autorizzatori, assicurando i necessari collegamenti fra gli eventi contabilmente rilevanti per entrambi i sistemi contabili, in modo da evitare la duplicazione delle informazioni e assicurare il rispetto del principio dell'unicita' dell'imputazione.
2. I collegamenti fra registrazioni in contabilita' economico-patrimoniale e in contabilita' finanziaria sono definiti sulla base della ricognizione dei processi e degli eventi contabili di cui al precedente art. 5, secondo le modalita' individuate dai rispettivi ordinamenti contabili, nel rispetto del Piano dei conti unico e delle ulteriori classificazioni previste nell'ambito della multidimensionalita'; resta, in ogni caso, escluso l'utilizzo di meccanismi di derivazione delle scritture in contabilita' economico-patrimoniale da quelle in contabilita' finanziaria.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della riforma accrual.
Roma, 6 agosto 2025

Il Ministro: Giorgetti