Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2025
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale in favore di varie amministrazioni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto l'art. 1, comma 823, della citata legge n. 207 del 2024, il quale dispone che «All'art. 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di cui al primo periodo con piu' di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale ivi prevista e' pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente"»;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il quale dispone che «All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate."»;
Ritenuto che, nell'ottica di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa in relazione alla disciplina transitoria introdotta dal citato art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ai fini dell'effettivo esercizio delle «facolta' assunzionali (...) relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024», si debba tener conto della data di pubblicazione del bando per il reclutamento del personale ovvero della data di adozione del decreto con cui la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e' autorizzata a bandire il corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
Visto l'art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che, ai fini di assicurare la qualita' e la trasparenza dell'attivita' amministrativa, di migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, con piu' di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attivita' e organizzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81, avente ad oggetto «Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, a mente del quale «ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 209 del 7 settembre 2022, con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attivita' e organizzazione, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 215 del 14 settembre 2022;
Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'11 ottobre 2022, recante «Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»;
Vista la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica del 15 gennaio 2025, recante «Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto l'art. 35-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 3-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487», concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca del 21 dicembre 2023 «Determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019, con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' consentito, a decorrere dall'anno 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;
Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, avente ad oggetto «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», ed, in particolare, il comma 4 dell'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove e' previsto, tra l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non puo' essere inferiore al cinquanta per cento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentonovantaquattro posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (9° corso-concorso);
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2024, recante rideterminazione dei posti disponibili nell'ambito del 9° corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici ridotti a numero centosessantotto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di novantasette posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (10° corso-concorso);
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2025, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a indire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti di seconda fascia nelle amministrazioni pubbliche (11° corso-concorso);
Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilita', anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;
Visti i commi 126 e 127 del richiamato art. 1 della legge n. 207 del 2024 che modificano il regime finanziario delle procedure di mobilita' volontaria, prevedendo, con riferimento alle procedure attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (1° gennaio 2025), che agli oneri derivanti all'acquisizione di personale per mobilita' si provveda nei limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione di destinazione disponibili a legislazione vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto la «Disciplina dei processi di mobilita' fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale»;
Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021, ed, in particolare, l'art. 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (omissis). Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL»;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28, comma 1, come modificato dall'art. 1 della legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui «l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'art. 35, comma 4-ter.»;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28, comma 1-ter, secondo cui «Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma e' selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti»;
Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28-bis, rubricato «Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia», che, al comma 1, prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalita' di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;
Visto il piu' volte richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 35, comma 4-ter, inserito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui «Fatte salve la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'art. 28, nonche' le riserve previste all'art. 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalita'.»;
Ritenuto che, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri budget ove sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate e non temporanee necessita' organizzative, adeguatamente motivate;
Visto l'art. 4, comma 1, decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in base al quale «il concorso e' lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;
Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in base al quale «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonche' a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2013, 2016, 2020, 2021, 2022 e 2023, specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni finora effettuate e quelli da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nonche' gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-bis, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Tenuto conto, ai fini della verifica della congruita' delle dotazioni organiche, delle norme in deroga che hanno disposto incrementi delle medesime a favore di singole amministrazioni;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 12 febbraio 2025, prot. n. DFP-0011273, con la quale le amministrazioni, in ragione dell'approvazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area funzioni centrali per il personale dirigenziale del 27 gennaio 2025, relativo al triennio 2022-2024, sono state invitate a uniformare la sottosezione 3.3 del Piano integrato di attivita' e organizzazione alle disposizioni del richiamato CCNL e a quelle contenute nella legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio per l'anno 2025) e nel decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024 (c.d. decreto proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;
Vista la nota circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2025, n. 8, recante «Indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l'anno 2025 prevista dall'art. 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"»;
Vista la nota dell'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione del 5 settembre 2024, prot. n. DFP-0001027, avente ad oggetto «richiesta di parere in merito al finanziamento delle progressioni verticali di cui all'art. 18 del CCNL funzioni centrali 2019-2021 e all'obbligo di riserva all'accesso dall'esterno ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni con apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da parte dei propri organi di controllo;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale amministrativo indicate nella tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Allegato

Tabella 1
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della protezione civile

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale amministrativo indicate nella tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 2
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione Civile

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale con qualifica di referendario TAR indicate nella tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 3
Consiglio di Stato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4
Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 5 allegata, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire procedure di reclutamento per le unita' di personale indicate nella tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 4
Consiglio di Stato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle tabelle 7 e 8 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a bandire procedure di reclutamento per le unita' di personale indicate nelle tabelle 9 e 10 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 5
Ministero dell'Economia e Finanze

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6
Ministero dell'interno

1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire procedure di reclutamento per le unita' di personale indicate nella tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 6
Ministero dell'Economia e Finanze

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7 Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 7
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 8
Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 8
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 9
Ministero della giustizia
- Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', del personale e dei servizi e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 9
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 10
Ministero della difesa

1. Il Ministero della difesa e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle tabelle 16 e 17 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 10
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 11
Ministero delle imprese e del made in Italy

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 11
Ministero dell'Interno

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 12
Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle tabelle 19, 20 e 21 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 12
Ministero dell'Interno

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 13
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 22 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 13
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 14
Ministero della cultura

1. Il Ministero della cultura e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 23 allegata, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 14
Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 15
Ministero del turismo

1. Il Ministero del turismo e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 24 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 15
Ministero della Giustizia - Dipartimento
per la Giustizia minorile e di comunita'

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 16
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle tabelle 25 e 26 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 16
Ministero della Difesa

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 17
Istituto nazionale della previdenza sociale

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle tabelle 27, 28 e 29 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 17
Ministero della Difesa

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 18
Ispettorato nazionale del lavoro

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 30 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 18
Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 19
Agenzia per l'Italia digitale

1. L'Agenzia per l'Italia digitale e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle tabelle 31 e 32 allegate, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale e' autorizzata a bandire procedure di reclutamento per le unita' di personale indicate nella tabella 33 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 19
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare
e delle Foreste
Ruolo Agricoltura

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 20
Autorita' di bacino distrettuale
dell'Appennino meridionale

1. L'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 34 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 20
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare
e delle Foreste
Ruolo Agricoltura

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 21
Agenzia delle entrate

1. L'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle tabelle 35, 36 e 37 allegate, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 21
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare
e delle Foreste
Ruolo ICQRF

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 22
Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 38 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 22
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 23
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 39 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 23
Ministero della Cultura

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 24
Agenzia industrie difesa

1. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 40 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 24
Ministero del Turismo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 25 Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle tabelle 41 e 42 allegate, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 25
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 26 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 43 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 26
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 27
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 44 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 27
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 28
Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca

1. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 45 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 28
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 29
Ente parco nazionale del Vesuvio

1. L'Ente parco nazionale del Vesuvio e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 46 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 29
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 30
Ente parco nazionale dell'Aspromonte

1. L'Ente parco nazionale dell'Aspromonte e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 47 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 30
Ispettorato Nazionale del Lavoro

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 31
Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

1. L'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 48 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 31
Agenzia per l'Italia Digitale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 32
Ente parco nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni

1. L'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 49 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 32
Agenzia per l'Italia Digitale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 33
Accademia dei Lincei

1. L'Accademia dei Lincei e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 50 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 33
Agenzia per l'Italia Digitale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 34
Disposizioni generali

1. Per procedere ad assunzioni di unita' di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, o all'utilizzazione del budget residuo, ovvero alla modifica delle modalita' di reclutamento, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP. Tale richiesta di rimodulazione deve contenere, per esigenze istruttorie e di monitoraggio della spesa pubblica, la comunicazione del numero (e delle rispettive qualifiche) delle unita' di personale (e dei relativi oneri sostenuti) autorizzate con il presente provvedimento che sono state effettivamente assunte alla data di presentazione della predetta richiesta di rimodulazione. La medesima richiesta sara' valutata dalle citate amministrazioni vigilanti nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico. Con la medesima richiesta di rimodulazione le amministrazioni provvedono a compensare l'eventuale maggior onere derivante dal riconoscimento del differenziale stipendiale al personale trasferito nei propri ruoli, a conclusione dei processi di mobilita' volontaria, sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, secondo i criteri fissati dall'art. 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023 (rubricato «Disciplina dei processi di mobilita' fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale»).
2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate e non temporanee necessita' organizzative, adeguatamente motivate.
3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti, resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento restano, altresi', subordinate alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni e al rispetto dei limiti complessivi di spesa di ogni amministrazione, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge, anche tenendo conto degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis e comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' del personale assegnato in comando. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, ivi comprese quelle autorizzate con il presente decreto e quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024 devono essere esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate, mentre le facolta' assunzionali relative all'anno 2025 autorizzate con il presente decreto hanno una validita' di tre anni e alla scadenza di tale termine non possono essere prorogate.
6. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 dicembre 2025 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente sostenuta.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2025

per Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2375
 
Tabella 34
Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 35
Agenzia delle Entrate

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 36
Agenzia delle Entrate

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 36
Agenzia delle Entrate

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 38
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 39
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 40
Agenzia Industrie Difesa

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 41
Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 42
Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 43
Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 44
Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 45
Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 46
Ente Parco nazionale del Vesuvio

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 47
Ente Parco nazionale dell'Aspromonte

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 48
Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 49
Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 50
Accademia dei Lincei

Parte di provvedimento in formato grafico