Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 17 luglio 2025, n. 130 |
Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'articolo 5; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, gli articoli 5 e 6; Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia» e, in particolare, l'articolo 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» e, in particolare, gli articoli 24 e 135-bis; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, concernente «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, concernente «Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e, in particolare, l'articolo 1; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici» che ha modificato alcune disposizioni del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; Considerato che l'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, prevede al comma 2 che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37, ai fini della definizione delle modalita' attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica a banda ultra larga di cui all'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Considerato che l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato dall'etichetta necessaria di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato e tale attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Considerato che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, ha apportato modifiche all'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che, su istanza del privato, il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e' tenuto a comunicare, entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturati al Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI); Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza di Sezione del 14 febbraio 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6058 del 20 marzo 2025;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»; b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «delle attivita' di cui all'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita' relative agli impianti di cui all'articolo 1,»; c) all'articolo 5, comma 2, lettera e) le parole: «in genere» sono soppresse; d) all'articolo 5-bis: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»; 2) al comma 2, le parole: «una dichiarazione di conformita' dell'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di "edificio predisposto alla banda ultra larga"»; 3) al comma 3, la parola: «dichiarazione» e' sostituita dalla seguente: «attestazione»; 4) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»; e) il titolo e' sostituito dal seguente: «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 luglio 2025
Il Ministro: Urso Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 15 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1066
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021: «Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3-bis, 4 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. 1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. 2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti all'Autorita' o al Ministero competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. 3. Le disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso. 4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto. 5. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 7. Le funzioni attribuite dal presente Codice all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021. 8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003. 8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007. 8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformita' alle disposizioni del presente decreto. 8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.». - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto-legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024: «Art. 5 (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207). - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «comma» e' sostituita dalle seguenti «commi 3-bis, 4 e»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto»; d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007. 8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformita' alle disposizioni del presente decreto. 8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008. Art. 6 (Altre disposizioni). - 1. All'articolo 135-bis, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione e' tenuto a comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata». - Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 la legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990: «Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.». «Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1996: «Art. 4 (Disposizioni per l'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti). - 1. I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, gia' iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attivita', previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, alla commissione provinciale per l'artigianato o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. 2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalita' che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». - Si riporta il testo degli articoli 24 e 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001: «Art. 24 (Agibilita'). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonche' la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita' sono attestati mediante segnalazione certificata. 2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata puo' riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unita' immobiliari, purche' siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale. 5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e' corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; c) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82; d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi. e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra-larga, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3. 5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato e' autorizzato ad asseverare la conformita' del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi: a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri; b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone. 5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis puo' essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilita', in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilita' di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. 5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente. 6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate. 7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilita' che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.». «Art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici). - 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. 2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4. Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014. 3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis.». - Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante: «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2016. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante: «Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1994. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2000. - Il titolo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, come sostituito dall'articolo l del presente decreto, reca: «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto». - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, recante: «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2022.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 5 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni relative agli impianti). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati; c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4; d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita' di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti; g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio; i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano; l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Art. 3 (Imprese abilitate). - 1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attivita' relative agli impianti di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4. 2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa. 3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare. 4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. 5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4. 6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.». «Art. 5 (Progettazione degli impianti). - 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita' abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'. 6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11. Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato). - 1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia, ai fini dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di "edificio predisposto alla banda ultra larga" dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. 3. Tale attestazione e' necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.». |
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