Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 25 giugno 2025 |
Contenuti della visita veterinaria del cavallo atleta. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI
Visti l'articolo 9 e l'articolo 33 della Costituzione italiana; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») e, in particolare l'articolo 1, comma 2; Visto il regolamento di esecuzione 2021/963/UE della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente: «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»; Visto, in particolare, l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale: «Il cavallo atleta per svolgere attivita' sportiva e' sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon moderno o della Fitetrec-Ante o dell'Ente di promozione sportiva o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri presso i quali il cavallo e' tesserato»; Visto il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport, 29 gennaio 2024, concernente l'approvazione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 9; Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, che dispone che l'ente CONI «cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali.»; Visto l'articolo 23, comma 1-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in base al quale con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport sono definiti i contenuti della visita veterinaria e, con lo stesso decreto, sono definiti le modalita' e i contenuti dell'accertamento dell'idoneita' dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo medesimo; Visto il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, concernente la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2021, n. 302; Tenuto conto degli esiti del tavolo di lavoro organizzato dalla Direzione generale della salute animale con i portatori di interesse maggiormente rappresentativi degli sport equestri, nell'ambito del quale e' stato condiviso l'obiettivo comune di fornire indicazioni sui contenuti dell'accertamento dell'idoneita' dell'animale per l'ammissione a una manifestazione, competizione o evento sportivo;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i contenuti della visita veterinaria cui e' sottoposto annualmente il cavallo atleta per poter svolgere attivita' sportiva e le modalita' e i contenuti dell'accertamento dell'idoneita' degli equidi per l'ammissione a una manifestazione, competizione o evento sportivo. |
| Allegato 1 Indicazioni per effettuare la visita di idoneita' del cavallo atleta e per l'ammissione degli equidi ad un evento sportivo. Esame obiettivo generale (EOG) Anamnesi Sviluppo scheletrico Stato di nutrizione Stato della muscolatura Stato del sensorio Atteggiamenti e segni particolari Cute e connettivo s.c. Mucose apparenti Linfonodi esplorabili Temperatura, polso, respiro Grandi funzioni organiche Esame obiettivo particolare (EOP) Apparato respiratorio Apparato cardio circolatorio Apparato nervoso Apparato visivo/uditivo Apparato locomotorio (in stazione ed in movimento) Valutazione comportamentale Valutazione di eventuali documenti sanitari e referti specialistici prodotti dall'operatore utili ad integrare la valutazione clinica. L'esito della visita e il relativo giudizio del medico veterinario, emesso in scienza e coscienza, si riferisce esclusivamente alla condizione sanitaria rilevata al momento della visita clinica stessa. |
| Allegato 2
SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICO VETERINARIA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
CERTIFICATO DI IDONEITA' PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DEL CAVALLO ATLETA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e le seguenti: a) attivita' sportiva: ogni disciplina sportiva o attivita' sportiva che, secondo la definizione di sport di cui all'articolo 2, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli e che e' inclusa nell'elenco allegato al Regolamento sulla disciplina, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche e svolta con «cavalli atleti» e quindi con equidi aventi i requisiti indicati all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; b) evento sportivo: ogni manifestazione, competizione o evento in cui vengono impiegati cavalli atleti nell'ambito di attivita' sportive; c) operatore: come definito all'articolo 2, punto 3) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; d) enti: gli enti presso i quali i cavalli atleti sono iscritti nel «repertorio cavalli atleti», Federazione italiana sport equestri, Federazione pentathlon moderno, Fitetrec-Ante, enti di promozione sportiva, anche paralimpici riconosciuti per gli sport equestri, o presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; e) medico veterinario: soggetto in possesso di diploma di laurea in medicina veterinaria, abilitato alla professione e iscritto all'ordine professionale. |
| Art. 3
Visita di idoneita' annuale del cavallo atleta
1. L'accertamento dell'idoneita' del cavallo atleta per lo svolgimento delle attivita' sportive e' determinato dal medico veterinario sulla base della valutazione sanitaria dell'equide tenuto anche conto delle norme stabilite dagli enti presso i quali il cavallo e' iscritto al repertorio del cavallo atleta. 2. Ai fini del riconoscimento dell'idoneita' annuale il cavallo atleta e' sottoposto ad una visita svolta sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato 1 del presente decreto. 3. Il medico veterinario che visita il cavallo atleta puo', su sospetto clinico, chiedere esami specialistici e strumentali. 4. In occasione del riconoscimento dell'idoneita' di cui ai commi 1 e 2, il medico veterinario procede alla compilazione di una scheda di valutazione medico veterinaria conforme al modello di cui all'allegato 2 e la mette a disposizione dell'operatore. 5. Il medico veterinario rilascia il certificato di idoneita' per il cavallo atleta secondo il modello di cui all'allegato 3, valido fino alla successiva visita di idoneita' e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall'effettuazione della visita. 6. Il certificato di idoneita' di cui al comma 5 puo' riportare delle specifiche relative all'idoneita' all'esercizio di una o piu' attivita' sportive proprie degli enti presso cui il cavallo atleta e' iscritto al repertorio cavalli atleti, cosi' come delle limitazioni riferite ad altre discipline o a livelli agonistici che prevedono un particolare impegno. 7. Il certificato di idoneita' di cui al comma 5 deve essere conservato dall'operatore. Sono fatte salve le competenze di ogni ente presso cui il cavallo atleta e' iscritto nel repertorio cavalli atleti, circa la gestione e la verifica della sussistenza di detti certificati. 8. La documentazione di cui agli allegati 2 e 3 deve essere redatta in formato elettronico, utilizzando esclusivamente i modelli resi disponibili nella Banca dati nazionale degli equini, istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Tale documentazione, unitamente agli eventuali accertamenti effettuati nel corso della visita, e' resa disponibile al medico veterinario che, su richiesta, la trasmette all'ente presso cui il cavallo e' iscritto al repertorio dei cavalli atleti. |
| Art. 4
Mancata idoneita'
1. Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 3, non ricorrono le condizioni per il rilascio del certificato di idoneita', il medico veterinario specifica nella scheda di cui all'allegato 2 il motivo del diniego. Fatto salvo l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 7, il medico veterinario consegna una copia della scheda di cui all'allegato 2 all'operatore. |
| Art. 5
Ammissione degli equidi a eventi sportivi
1. I cavalli atleti non in possesso del certificato di idoneita' e gli altri equidi non definibili cavalli atleti per essere ammessi a un evento sportivo sono sottoposti ad una visita svolta dal medico veterinario di servizio dell'evento sportivo sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato 1 del presente decreto. Detta visita non e' necessaria nell'ambito di eventi sportivi internazionali svolti sotto l'egida delle federazioni internazionali di riferimento riconosciute dal Comitato olimpico internazionale (CIO) e per gli equidi importati temporaneamente iscritti presso un ente sportivo di un Paese estero. 2. Il cavallo atleta che a seguito della visita di cui al comma 1 non risulta idoneo a partecipare all'evento sportivo non puo' prendere parte allo stesso. L'indicazione delle motivazioni della mancata idoneita' viene comunicata all'operatore e resa disponibile all'ente presso il cavallo atleta e' iscritto al «repertorio cavalli atleti». 3. Gli organizzatori degli eventi sportivi, tenendo anche in considerazione il numero degli equidi da ammettere alla manifestazione e le eventuali specifiche fornite dall'ente sotto la cui egida viene svolta la manifestazione, garantiscono la presenza o la reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento dell'evento sportivo e pongono in essere tutte le misure per consentire al personale medico veterinario incaricato di svolgere la visita di cui al comma 1. |
| Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli allegati al presente decreto, che sono parte integrante dello stesso, sono aggiornati con cadenza quadriennale dal Ministero della salute di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sulla base anche delle esigenze di tutela della salute e del benessere animale. 2. Gli allegati al presente decreto possono altresi' essere modificati, sulla base di nuove evidenze scientifiche, con decreto del direttore generale della salute animale del Ministero della salute e del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. L'obbligo del possesso della certificazione di cui all'articolo 3 per il cavallo atleta decorre dal 1° gennaio 2026. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano alle manifestazioni che si svolgono dopo il 1° gennaio 2026. |
| Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 2025
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 947 |
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