Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 8 agosto 2025 |
Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con il quale si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e, in particolare, l'art. 21, comma 1, lettera u); Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179 recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi»; Visti gli articoli 440, 452-bis, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e successive modificazioni; Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 6 agosto 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2024, n. 199; Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2009, n. 225 che prevede l'attivazione del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria presso la sede territoriale di Grosseto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT); Preso atto dell'attivazione del Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) a seguito dell'ordinanza 12 luglio 2019; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5, con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale; Considerati gli elementi emersi a seguito degli studi effettuati dal centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), e, in particolare i dati contenuti nel Report 2024 - Avvelenamenti dolosi degli animali - realizzato attraverso l'analisi dei contributi forniti da tutti gli istituti zooprofilattici sperimentali per mezzo della geolocalizzazione e della mappatura degli episodi di avvelenamento, dai quali risulta la perdurante emergenza e quindi il serio rischio di avvelenamento per la popolazione umana, per gli animali o un grave rischio di inquinamento ambientale; Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale; Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche o nocive o materiali nocivi abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione; Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi; Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente; Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessita' e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno; Ritenuto che la presente ordinanza debba decorrere dal 27 agosto 2025, data utile per scongiurare vuoti di disciplina, cessando il 26 agosto 2025 gli effetti dell'ordinanza 12 luglio 2019;
Ordina:
Art. 1
Finalita'
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente, e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi contenenti sostanze tossiche o nocive o materiali nocivi compresi metalli, vetri, plastiche o materiale esplodente, i quali possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di sostanze tossiche o nocive e di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce. |
| Art. 2
Obblighi di segnalazione
1. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa della sospetta ingestione di esche o bocconi di cui all'art. 1, o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile a tale evento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la relativa diagnosi corredata da referto anamnestico. 2. Chiunque rinvenga esche o bocconi sospetti puo' segnalare l'evento all'azienda sanitaria competente per territorio o alle Forze dell'ordine presenti sul territorio. |
| Art. 3
Emissione della diagnosi
1. Il medico veterinario emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di animale domestico o selvatico esclusivamente tramite compilazione del modulo elettronico «Segnalazione di sospetto avvelenamento» presente sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali https://avvelenamenti.izslt.it di seguito «Portale», istituito presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. Tale procedura consente l'immediata e contestuale comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio e all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente. 2. Ai fini dell'identificazione della sostanza tossica o nociva o del materiale nocivo che ha provocato l'evento, l'azienda sanitaria competente per territorio o il medico veterinario che emette la diagnosi di cui all'art. 2, assicura l'invio delle carcasse di animali deceduti o i campioni biologici da essi prelevati, nonche' di esche o bocconi sospetti all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. L'azienda sanitaria competente per territorio o il medico veterinario che emette diagnosi di cui all'art. 2 compila e inoltra sul portale il modulo elettronico «Scheda di accompagnamento carcassa/campioni - Sospetto avvelenamento» o il modulo elettronico «Scheda di accompagnamento boccone/esca» e conferisce i campioni o le carcasse con una copia cartacea del modulo compilato o l'identificativo univoco generato dal portale. L'azienda sanitaria competente per territorio o il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento possono autorizzare il proprietario dell'animale a consegnare direttamente all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente le carcasse di animali deceduti o i campioni biologici, purche' abbiano gia' provveduto all'inserimento della segnalazione sul portale ed inoltrato la stessa. |
| Art. 4
Conferma del sospetto di avvelenamento
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l'animale morto ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive o di materiali nocivi negli stessi. 2. Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorita' competenti. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospetta possano contenere sostanze tossiche o nocive o materiali nocivi deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e, in caso di riscontro positivo, gli esiti sono comunicati tempestivamente alle autorita' competenti attraverso il portale di cui all'art. 3. 3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, a seguito degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del comma 2, il responsabile della necroscopia puo' confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se e' necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento sono tempestivamente comunicati dall'istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione, alle autorita' competenti e, in caso di conferma del sospetto avvelenamento, ai Nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF) e, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, al Corpo forestale regionale e provinciale, mediante l'invio, attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo elettronico «Conferma/non conferma del sospetto avvelenamento su base necroscopica». I servizi veterinari territorialmente competenti trasmettono la notizia di reato all'autorita' giudiziaria, esclusivamente attraverso il portale Notizie di reato (NdR). Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione all'istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione e gli esiti comunicati tempestivamente alle autorita' competenti e, in caso di accertato avvelenamento, ai Nuclei investigativi polizia ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF) e, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, al Corpo forestale regionale e provinciale, mediante l'invio, attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo elettronico «Comunicazione conferma/non conferma rilevazione sostanze tossiche». I servizi veterinari territorialmente competenti trasmettono la notizia di reato all'autorita' giudiziaria, esclusivamente attraverso il portale Notizie di reato (NdR). 4. Nel caso in cui il campione da analizzare e' costituito solo da esche o bocconi sospetti deve essere eseguito un esame ispettivo atto a evidenziare la presenza di sostanze tossiche o nocive o di materiali nocivi compresi metalli, vetri, plastiche o materiale esplodente. In caso di riscontro positivo sui campioni, l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente da' immediata comunicazione al sindaco, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e ai Nuclei investigativi polizia ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF) e, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, al Corpo forestale regionale e provinciale mediante l'invio, attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo elettronico «Comunicazione presenza sostanze nocive in esca/boccone». I servizi veterinari territorialmente competenti trasmettono la notizia di reato all'autorita' giudiziaria esclusivamente attraverso il portale Notizie di reato (NdR). Il responsabile dell'esame ispettivo puo' escludere o meno la presenza di sostanze tossiche o nocive o di materiali nocivi e decidere se e' necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno della presenza di sostanze tossiche o nocive o di materiali nocivi sono tempestivamente comunicati dall'istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione alle autorita' competenti e, in caso di positivita', ai Nuclei investigativi polizia ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF) e, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, al Corpo forestale regionale e provinciale, mediante l'invio, attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo elettronico «Comunicazione conferma/non conferma rilevazione sostanze tossiche/nocive». 5. Per i campioni conferiti dagli organi di Polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di Polizia giudiziaria richiedenti. |
| Art. 5
Misure a seguito di conferma del sospetto di avvelenamento
1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 3, pone in essere ogni utile iniziativa di propria competenza da effettuare in collaborazione con le autorita' competenti e, entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive o di materiali nocivi in esche o bocconi, provvede, in coordinamento con i Nuclei investigativi polizia ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF) o, nel caso delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con il Corpo forestale regionale e provinciale, a individuare le modalita' di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonche' a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a comunicare alle autorita' preposte la necessita' di intensificare i controlli nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni. |
| Art. 6
Derattizzazione e disinfestazione
1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalita' conformi all'etichettatura tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti. 2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate, dei contenitori e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda sanitaria locale e l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente in caso di recupero di specie non infestanti. |
| Art. 7
Tavolo di coordinamento
1. Le prefetture, al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, possono attivare un tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto o da un suo rappresentante, composto da: a) il questore competente o un suo rappresentante; b) il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri competente o un suo rappresentante; c) un rappresentante del Comando carabinieri unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA); d) un rappresentante della regione o della provincia autonoma; e) un rappresentante del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio; f) un rappresentante delle guardie zoofile; g) un rappresentante dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; h) un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici veterinari. 2. Il tavolo di cui al comma 1 puo' essere integrato dai sindaci e dai rappresentanti delle Forze dell'ordine dei comuni interessati dal fenomeno. |
| Art. 8
Sanzioni amministrative
1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000. |
| Art. 9
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha efficacia per dodici mesi a decorrere dal 27 agosto 2025. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 8 agosto 2025
Il Sottosegretario di Stato: Gemmato
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1355 |
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