Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2025 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 96
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 119 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2025), recante: «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e
paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»

1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. 1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
3. Per le attivita' di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi connessi ai Giochi di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse di cui al presente comma ai competenti organi o enti.
4-bis. Per garantire la funzionalita' dell'opera «Arena Pala Italia Santa Giulia» per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, e' autorizzato a riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine e' autorizzato a favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025.
4-ter. Il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, previo rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle obbligazioni di cui al medesimo comma 4-bis da parte del soggetto stesso, relative anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera alla Fondazione «Milano-Cortina 2026». Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo determina l'incameramento della garanzia. Il contributo e' rendicontato al comune di Milano e alla regione Lombardia dal soggetto responsabile con una relazione attestante i maggiori costi e oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano, previa validazione d'intesa con la regione Lombardia, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la restituzione di quanto ricevuto.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4-quinquies. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, compresi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano e' autorizzato a modificare, previa intesa con la regione Lombardia e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», nonche' ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, dell'allegato
12, e 38, dell'allegato 25, del decreto legislativo 1°
agosto 2003 n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni
elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 15 settembre 2003:
«Art. 2 (Contributi per la concessione dei diritti di
uso delle frequenze radio). - 1. Oltre ai contributi
previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese
che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni
e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante
l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al
pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42,
secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente
allegato, ove non diversamente non disposto dalle procedure
di gara per il rilascio dei relativi diritti d'uso. Il
contributo e' dovuto per ogni frequenza del collegamento
punto-punto autorizzata, e per le relative stazioni
ripetitrici. Nel caso in cui i medesimi collegamenti
autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli
stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per
cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in
maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati
per l'espletamento di una sperimentazione di servizi o reti
di comunicazione elettronica l'ammontare del contributo e'
calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve
essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo.
2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e
quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del
contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato e'
dimezzato.
3. I titolari di diritti d'uso di frequenze
radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via
satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate,
sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati
in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata
in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni
vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con
esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in
trasmissione e ricezione.
per larghezze di banda
fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro;
per ogni singolo
MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro
Tipologia di servizio:
erogato attraverso terminali di tipo HEST
diffusivo televisivo o radiofonico;
contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto
o
punto-multipunto;
operazioni spaziali (quali telemetrie);
S-PCS riferito al gateway;
S-PCS riferito ai terminali d'utente;
Trasmissione dati quale internet via satellite
diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;
Tutti gli altri servizi via satellite non
riconducibili a quelli summenzionati
3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi
di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate
nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR)
come di libero uso o ad uso collettivo.
4. I titolari di diritti d'uso di frequenze
radioelettriche per l'espletamento di servizi di
comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti
contributi:
a) per la ripresa di un singolo evento della durata
massima di trenta giorni rinnovabili:
750,00 euro, per ogni stazione terrena
trasportabile impiegata; 300,00 euro per ogni satellite
geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima
stazione.
b) per un numero indeterminato di eventi, purche'
compresi nell'arco temporale di un anno:
5.550,00 euro per ogni stazione terrena
trasportabile impiegata.».
«Art. 38 (Autorizzazioni generali temporanee con
concessione del diritto d'uso delle frequenze). - 1. In
caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per
servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno,
il soggetto e' tenuto al pagamento di un contributo
complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due
frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz
e per ogni quindici giorni o frazione di durata della
autorizzazione generale temporanea, pari a:
a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino
a 15 km;
b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino
a 30 km;
c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino
a 60 km;
d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento
fino a 120 km;
e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento
superiore a 120 km.
2. Nel caso di impiego di larghezza di canale
superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei contributi
di cui al comma 1 si applica il comma 4 dell'articolo 16.
3. In caso di richiesta di autorizzazione generale
temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile,
anche a supporto delle richieste di cui al comma 1,
l'interessato e' tenuto al pagamento di un contributo, per
ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del
contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14,
comprese le relative applicazioni, a seconda delle
fattispecie.
4. In caso di richiesta di autorizzazione generale
temporanea per i collegamenti di cui agli articoli 16,
comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un
contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un
decimo del contributo fissato nei medesimi articoli.
5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire
un'autorizzazione generale temporanea di durata massima
inferiore all'anno, il soggetto interessato e' tenuto al
versamento dei contributi di istruttoria e per l'attivita'
di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le
autorizzazioni generali ordinarie.».
- Si riporta il testo comma 369, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 29 dicembre 2017:
«369. Al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano», con una
dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti
collegati a una delle seguenti finalita':
a) incentivare l'avviamento all'esercizio della
pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di
ausili per lo sport;
b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici
di rilevanza internazionale;
c) sostenere la realizzazione di altri eventi
sportivi di rilevanza internazionale;
d) sostenere la maternita' delle atlete non
professioniste;
e) garantire il diritto all'esercizio della pratica
sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione;
f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi
femminili di rilevanza nazionale e internazionale.
L'utilizzo del fondo di cui al presente comma e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con gli altri Ministri interessati.».
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e
soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo nonche' di soccorso pubblico, in favore del Ministero dell'interno e' autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025.
2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad operare con le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18
aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - Omissis
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
Omissis.».
 
Art. 3
Disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle
misure di supporto logistico e operativo connesse allo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» e al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, e' autorizzata a favore del Ministero della difesa la spesa di euro 13.009.239 per l'anno 2025.
1-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 finalizzati a garantire il supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, il Ministero della difesa e' autorizzato a operare avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 2.
 
Art. 3 bis
Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle misure di
cybersicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», anche al fine di rafforzare le misure di cybersicurezza nazionale, e' autorizzata la spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, con riferimento all'acquisizione di beni e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale opera secondo le disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 800.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109:
«Art. 11 (Norme di contabilita' e disposizioni
finanziarie). - 1. Con la legge di bilancio e' determinato
lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da
iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1,
sulla base della determinazione del fabbisogno annuo
operata dal Presidente del Consiglio dei ministri,
previamente comunicata al COPASIR.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di
cui all'articolo 18 del presente decreto;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della
proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle
invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi
internazionali, anche a seguito della partecipazione a
specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal
decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;
g) ogni altra eventuale entrata.
3. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che
ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere
del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilita'
generale dello Stato e nel rispetto dei principi
fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti
disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei
conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della
Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti e al COPASIR.
4. Con regolamento adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di
contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il
CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti
di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le
attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ferma
restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre
2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 4
Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore
Fondazione «Milano - Cortina 2026» e della societa' «Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A»
1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine delle attivita' di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, la parola: «quattordici» e' sostituita dalle seguenti: «un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto»;
2) alla lettera a), la parola: «sette» e' sostituita dalle seguenti: «fino a un massimo di nove»;
3) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo».
1-bis. Con riferimento alla Societa' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le deliberazioni dell'organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti per
l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali
ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di
attivita' parassitarie», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Comitato Organizzatore). - 1. Sono membri
della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data
9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del Codice
civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano
Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di
Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo
di lucro e operante in regime di diritto privato, con
funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte
le attivita' di gestione, organizzazione, promozione e
comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi,
tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio
Olimpico Congiunto, in conformita' agli impegni assunti
dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della
Carta Olimpica.
2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate
dalla Fondazione per lo svolgimento delle attivita' di cui
al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Alle gia' menzionate assunzioni non si
applicano, altresi', le previsioni di cui agli articoli 23
e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
comunque entro il limite dei trentasei mesi.
2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti
effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine
delle attivita' di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la
fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
'Milano-Cortina 2026' non si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali.
3. La Fondazione e' amministrata esclusivamente da un
consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui
membri puo' essere istituito un comitato di gestione con
composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il
consiglio di amministrazione e' composto da un minimo di
quattordici fino a un massimo di diciotto membri, di cui:
a) fino a un massimo di nove nominati d'intesa dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato
Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di
presidente;
b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia,
dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina
d'Ampezzo;
c) uno, con funzioni di amministratore delegato,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la
Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano,
il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo;
c-bis) fino a due nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti
la regione Lombardia, la regione Veneto, le province
autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il
comune di Cortina d'Ampezzo.
4. I membri della Fondazione di cui al comma 1
provvedono, su proposta dell'amministratore delegato
nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente
adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della
costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni
funzione e' svolta dall'amministratore delegato nominato ai
sensi del comma 3, lettera c).
6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato
Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16:
«Art. 3 («Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.»). - 1. E' autorizzata la costituzione della
Societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,
con sede in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento
delle attivita' indicate al comma 2. La Societa' e'
partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35
per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere
affidate quale soggetto attuatore alla societa' ANAS
S.p.A., nonche' da quelle, anche connesse e di contesto,
relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate
interamente sulla base di un piano degli interventi
predisposto dalla societa', d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con le regioni
interessate. Il piano complessivo delle opere e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
A tale fine, la Societa' opera in coerenza con le
indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto
previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente
alla predisposizione del piano degli interventi, al
rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle
caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere,
all'ordine di priorita' e ai tempi di ultimazione delle
stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico
di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al
medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare uno o
piu' commissari straordinari dotati dei poteri e delle
funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti
i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare
o completare.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992. L'intervento pubblico per il
completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle
persone con disabilita'.
2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non
ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi
nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della
contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario,
sorti in relazione alla gestione commissariale di cui
all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50
del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.
2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto
nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2
e 2-quater.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali:
a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con l'Autorita' di Governo competente in
materia di sport, di cui:
1) uno con funzioni di presidente;
2) uno con funzioni di amministratore delegato,
al quale sono altresi' attribuite le funzioni di cui al
comma 5-ter, primo periodo, al comma 5-ter.1 e al comma
5-ter.2;
3) un consigliere con delega sulle attribuzioni
di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
b) uno designato dalla regione Lombardia;
c) uno designato congiuntamente dalla regione
Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione
puo' partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore
delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.
5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di
commissario straordinario per la realizzazione degli
interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto, nonche' degli
interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al
comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni in
materia di monitoraggio e coordinamento delle attivita' di
internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni
delegate ai sensi del presente comma, l'organo di
amministrazione puo', in qualunque momento, impartire
direttive e avocare a se' operazioni rientranti nella
delega.
5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma
5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le
funzioni di commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce
parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Per lo svolgimento delle funzioni
commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della
societa' di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma
5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le
funzioni di commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce
parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Per lo svolgimento delle funzioni
commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della
societa' di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o dalle province
autonome e di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione
decida di procedere, conformemente allo statuto, alla
nomina del direttore generale della Societa', l'incarico e'
conferito all'amministratore delegato della medesima
Societa'.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due designati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi di
ingegneria e architettura restano nella disponibilita'
della Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti
servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli di
cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia".
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione
dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
 
Art. 4 bis

Obblighi di trasparenza per la Fondazione «Milano-Cortina 2026»

1. A carico della Fondazione «Milano-Cortina 2026» restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali cui essa deve conformare la sua attivita' in base alla normativa vigente.
 
Art. 5
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV
Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilita' e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilita', sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), e' nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attivita' e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, e' collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, ovvero ricopre l'incarico secondo le disposizioni dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il predetto incarico sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la data di cessazione dal servizio. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'atto del collocamento fuori ruolo, e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
2. Il Commissario straordinario propone uno o piu' programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonche' delle attivita' agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonche' all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, puo':
a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
b) curare o supportare le attivita' relative agli appalti di lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attivita' in corso e adottare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento della societa' Sport e salute S.p.A. o della Societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza;
c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi;
d) stabilire forme di monitoraggio delle attivita' e dell'andamento dei lavori, ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato, e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato delle attivita', nonche' promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la definizione di termini perentori.
2-bis. I poteri del Commissario straordinario non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la tracciabilita', l'efficienza e la sostenibilita' dei processi progettuali e realizzativi.
3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonche' una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. Il Commissario straordinario puo', mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attivita' ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario straordinario e' riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n.207.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e' autorizzata la spesa massima di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario straordinario puo' essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026». Il Commissario straordinario e', altresi', destinatario degli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali. Con cadenza trimestrale il Commissario straordinario invia all'Autorita' politica delegata in materia di sport una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo nonche' le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorita' politica delegata in materia di sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della relazione ai fini dell'accessibilita' e della trasparenza amministrativa.
6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.
7. Alle controversie relative agli atti del Commissario straordinario si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualita' alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilita' speciale e' data tempestiva e adeguata pubblicita' in conformita' a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,
sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto,
sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino
all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali
e' sufficiente la comunicazione preventiva.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere
richiesta dal dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta stessa. Per il personale che
presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche
diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e'
subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal
caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di
appartenenza di 45 giorni e si' prescinde dall'intesa se
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione
della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di
appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione,
se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici. Per le prestazioni di lavoro sportivo, le
comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro
i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di
riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione
del relativo rapporto di lavoro se intervenuta
precedentemente.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti
dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui
agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n.
33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o
autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono
noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei
propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il
compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni
relative a consulenze e incarichi comunicate dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica,
nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
- Per il testo dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 4.
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 4.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.
- Il decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21 recante: «Norme
in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo 2012
e' convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56.
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - Omissis
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 261, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«261. Al fine di contribuire al finanziamento delle
esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi
delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonche'
all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che
assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una
dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50
milioni di euro per l'anno 2026. Al relativo riparto si
provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle esigenze
rappresentate dalle amministrazioni coinvolte.».
- Si riporta il testo del comma 632, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018:
«632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le
entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate
di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410
milioni di euro, la differenza e' attribuita, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in
favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato
italiano paralimpico nonche' alla societa' Sport e Salute
Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.».
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile
2013:
«Art. 42 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che comportano
deroghe alla legislazione vigente). - 1. Le pubbliche
amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e
urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre
emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e
straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza,
pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione
espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei
motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali
atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo
effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d)
1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente
le funzioni di responsabili per la prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza
di cui all' articolo 43 del presente decreto.».
 
Art. 6
Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di
contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi
sportivi
1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita' amministrative competenti ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attivita' di coordinamento e vigilanza delle attivita' inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport puo' chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilita' ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, previa trasmissione da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.
3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorita' amministrative competenti possono avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, recante: «Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 294 del 18 dicembre
1989, come modificato dalla presente legge.
«Art. 2 (Non influenza del procedimento penale). - 1.
L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto
dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo
giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione
delle gare ne' su ogni altro provvedimento di competenza
degli organi sportivi.
2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti
dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo
gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare
sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini
esclusivi della propria competenza funzionale, possono
chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo
restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo
114 dello stesso codice.
3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse,
le autorita' amministrative competenti ne danno
comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il
CONI, organismo preposto alle attivita' di coordinamento e
vigilanza delle attivita' inquirenti e requirenti svolte
dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport puo' chiedere
alle competenti amministrazioni specifiche informazioni
sulle competizioni interessate dai flussi anomali di
scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati,
direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o
affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le
amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla
Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari
dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i
relativi codici univoci, indicando le ragioni della
riconducibilita' ai soggetti tesserati o affiliati. La
Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni
richieste, le trasmette alla competente procura federale
per il prosieguo.
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli
provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter,
previa trasmissione da parte della Procura Generale dello
Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il
relativo codice fiscale.
3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei
flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le
autorita' amministrative competenti possono avvalersi di
sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della
normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di
intelligenza artificiale.».
 
Art. 7
Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi
necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione
della «America's Cup - Napoli 2027»
1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attivita' necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027», alla societa' Sport e salute S.p.A., in qualita' di soggetto attuatore, sono affidate la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attivita' funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5.
2. Il comitato tecnico di gestione dell'America's Cup (America's Cup Venue Board - ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» (HVA), e' composto da 11 componenti, designati come segue: 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parita', designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da America's Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato dalla societa' Sport e salute S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, appositamente convocata, approva le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, coordinandosi con la societa' Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilita', con il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Conseguentemente, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilita', di estrema urgenza e indifferibili. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, con la riduzione dei termini alla meta', ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di parte corrente disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America's Cup, negli esercizi finanziari dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli puo' applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualita'. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
6-bis. La durata della concessione assentita all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli, in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione nel sito, e' prorogata fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilita' delle acque prospicienti. Per la stessa durata e' altresi' autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle aree, gia' di titolarita' della societa' Bagnoli Futura S.p.A. e trasferite alla societa' Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 33, comma 12, del citato decreto-legge n.133 del 2014, non oggetto della concessione di cui al primo periodo del presente comma e attualmente impiegate per lo svolgimento delle sue attivita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo, del citato decreto-legge n.133 del 2014, l'utilizzo delle aree di cui al secondo periodo del presente comma e' disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra l'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante: «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164:
«Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio). - 1. Attengono alla tutela
dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
s) della Costituzione nonche' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m)
della Costituzione le disposizioni finalizzate alla
bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree
di rilevante interesse nazionale contenute nei commi
seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni
relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al
trasferimento delle aree, nonche' al procedimento di
formazione, approvazione e attuazione del programma di
riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana,
finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione
delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al
superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla
dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a
rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno
l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione,
realizzazione e gestione unitaria degli interventi di
bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi
certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed
adeguatezza le funzioni amministrative relative al
procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo
Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo
comunque la partecipazione degli enti territoriali
interessati alle determinazioni in materia di governo del
territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle
quali si applicano le disposizioni del presente articolo
sono individuate con deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri
partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In
relazione a ciascuna area di interesse nazionale cosi'
individuata e' predisposto uno specifico programma di
risanamento ambientale e un documento di indirizzo
strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in
particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in
sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'
pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere
infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e
dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e
marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno
finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte
di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse
previste a legislazione vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del
programma di risanamento ambientale e del documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al
precedente comma 3, sono preposti un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia
e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili
procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle
modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie
per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia
per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto
tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,
di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione interessata.
Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli
interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli
privati da effettuare nell'area di rilevante interesse
nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai
commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si
fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei
principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso
compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di
risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le
risorse disponibili a legislazione vigente per la parte
pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di
realizzazione delle opere infrastrutturali. In via
straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad
evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini
previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di
cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al
medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di
Governo la proposta di programma di risanamento ambientale
e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo
specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base
dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui
all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, da uno studio di fattibilita' territoriale e
ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e
dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonche' da
un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita'
degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle
fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del
programma.
La proposta di programma e il documento di indirizzo
strategico dovranno altresi' contenere la previsione
urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e
ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di
destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di
eventuali premialita' edificatorie, la previsione delle
opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e
di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettivita'
locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i
modi di attuazione degli interventi con particolare
riferimento al rispetto del principio di concorrenza e
dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte
delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di
modelli privatistici e consensuali per finalita' di
pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta
la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una
conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
assenso e di intesa da parte delle amministrazioni
competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il
termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale
devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica,
il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui
all'art.242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un
accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio
dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di
legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il
Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana e'
approvato, anche per parti o stralci funzionali, con atto
del Commissario straordinario del Governo, entro dieci
giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o
dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti
gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli
abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo
restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in
favore delle amministrazioni interessate. Costituisce
altresi' variante urbanistica automatica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza
e indifferibilita' dei lavori. Il Commissario straordinario
del Governo vigila sull'attuazione del programma ed
esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma
medesimo.
10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9
relativamente alle modalita' di approvazione del programma,
qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione
della proposta di programma, ovvero di attuazione dello
stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro
atto equivalente provenienti da un organo di un ente
territoriale interessato che, secondo la legislazione
vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il
procedimento e non sia previsto un meccanismo di
superamento del dissenso, il Commissario straordinario
propone al Presidente del Consiglio dei ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado
ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai
sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente
provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
effetti di cui ai precedenti commi.
11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al
comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre
2025, e' individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il
Commissario e' nominato a titolo gratuito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con il predetto decreto e', inoltre, definita
la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni
commissariali, posta alle dirette dipendenze del
Commissario, composta da un contingente massimo di
personale pari a dieci unita' di livello non dirigenziale e
due unita' di livello dirigenziale non generale
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario
straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni,
con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non
dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo'
altresi' nominare, dal 2022 al 2025, non piu' di due
sub-commissari ai quali delegare attivita' e funzioni
proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in
possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui
gli stessi sono preposti. La remunerazione dei
sub-commissari e' stabilita nell'atto di conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per ciascun
sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre
a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Per la struttura di supporto e per la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura si
provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di
544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Commissario puo' avvalersi, per le attivita'
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle
strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del
comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonche', mediante convenzione, di altri
soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Il Commissario puo'
altresi' avvalersi, in relazione a specifici interventi che
richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui cio'
sia strettamente necessario per il piu' celere
conseguimento degli obiettivi del programma, di altri
Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici
e societa' a partecipazione pubblica o a controllo
pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante
la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Commissario si provvede alla conseguente
riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore
di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati
trasferiti.
12. In riferimento al predetto comprensorio il
Soggetto Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa'
in house dello Stato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30
settembre 2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con
oneri a carico del medesimo, la proprieta' delle aree e
degli immobili di cui e' attualmente titolare la societa'
Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. La
trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto
Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644,
secondo comma, del codice civile. Alla procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa e'
riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato
delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato
dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della
proprieta'. Tale importo e' versato dal Soggetto Attuatore
alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, facendo
comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del
Commissario straordinario del Governo, del Soggetto
Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi
interessati, da proporre, nelle forme e con le modalita' di
cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge
di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della
predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista
finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al
fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi
necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8,
il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su mercati
regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore
a quindici anni. L'emissione degli strumenti finanziari di
cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti
relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo
23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e
alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi
alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli
inerenti alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli
Futura Spa, sono estinti e le relative trascrizioni
cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da
effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e gli altri atti
previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da
imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e
imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle
somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e
degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro novanta giorni dalla
comunicazione della determinazione del valore suddetto da
parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali
obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della
bonifica.
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri da lui designato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e della cultura, nonche' da un
rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e
del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia
possono essere invitati a partecipare il Soggetto
Attuatore, nonche' altri organismi pubblici o privati
operanti nei settori connessi al predetto programma e
possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli
altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a
livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia
connesso con le tematiche trattate.
13.1.
13.2. Ai fini della puntuale definizione della
proposta di programma di risanamento ambientale e di
rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base
degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase
consultiva le proposte del comune di Napoli, con le
modalita' e nei termini stabiliti dal Commissario
straordinario.
Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune
di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del
redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua
sostenibilita' economico-finanziaria.
Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito della
conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione
delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di
mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del
comma 9.
13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,
predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del
presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 12 maggio 2014. Considerata la complessita' della
pianificazione e la necessita' che, ai fini della VAS,
siano previamente definiti i profili localizzativi e le
azioni che, in ragione della loro pluralita' e
contestualita', sono suscettibili di generare effetti
cumulativi e sinergici, puo' procedersi alla valutazione
integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione
integrata e' effettuata dall'Autorita' competente per la
VAS e si conclude con un unico provvedimento.
13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al
Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un
cronoprogramma relativo alle attivita' di realizzazione di
infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area
interessata dagli interventi, nonche' delle altre attivita'
di cui al comma 3, che e' approvato con proprio
provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici
giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal
Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della
realizzazione dei predetti interventi e' effettuato ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del
cronoprogramma nonche' di mancato rispetto dello stesso,
dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei
compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti,
al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.
13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del
soggetto attuatore degli impegni finalizzati
all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi
stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e
provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero
nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei
progetti del suddetto programma, nonche' qualora sia messo
a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e
finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario,
informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al
soggetto attuatore interessato un termine per provvedere
non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante
inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di
regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto
attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il
potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari,
ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli
interventi, anche avvalendosi delle societa' in controllo
pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi
al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti
compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il
Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, puo'
proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore,
come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore
sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
13-ter.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo,
all'esito della procedura di mobilita' di cui all'articolo
1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le
attivita' di competenza del Soggetto Attuatore e assume
ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa'
Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di
fallimento.
13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del
comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro
particolare complessita' e della rilevanza strategica per
lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i
quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' le ulteriori misure
di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II,
titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n.
77 del 2021.
13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione
degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex
area militare denominata Arsenale militare e area militare
contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena,
il Commissario straordinario puo' nominare un
sub-commissario, responsabile di uno o piu' interventi.
La remunerazione del sub-commissario, il cui incarico
cessa entro il 31 dicembre 2024, e' pari ad euro 80.000 per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 -ter del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante: «Disposizioni
urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi
di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135
del 11 giugno 2024, convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 2024, n. 111:
«Art. 9-ter (Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi
Flegrei). - 1. Al fine di assicurare la celere
realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica
sugli edifici di proprieta' pubblica esistenti nella zona
di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera
a), nonche' di assicurare la funzionalita' delle
infrastrutture di trasporto e degli altri servizi
essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1,
lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e
le politiche del mare, e' nominato, tra soggetti dotati di
professionalita' specifica e competenza gestionale per
l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, a cui
sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo
12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato
ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei
propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e
secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5,
del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle
ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato
articolo 12, e' necessaria la previa intesa con la regione
Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione
ivi previsti ed e' altresi' autorizzata, nella misura
strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione
dell'intervento ovvero il rispetto del relativo
cronoprogramma, la possibilita' di derogare alle
disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.
Ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi
natura regolatoria e organizzativa, esclusi quelli di
natura gestionale, si applica quanto previsto dall'articolo
33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1
provvede, in particolare:
a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania
e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e
Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri:
1) sulla base dei criteri e delle priorita'
indicati nel piano straordinario di analisi della
vulnerabilita' delle zone edificate approvato con il citato
decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre
2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2023, n. 183, uno o piu' programmi di interventi
urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici,
dando priorita' all'attuazione degli interventi di
riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici
destinati ad uso scolastico o universitario, nonche' quelli
che ospitano minori, detenuti o persone con disabilita'; i
programmi di cui al presente comma comprendono altresi' gli
interventi previsti dal primo e secondo programma di
interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di cui al
capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano
straordinario; a tali fini, il Dipartimento della
protezione civile provvede ad inviare al Commissario
straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento
di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano
straordinario, una volta concluse le relative istruttorie
previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici
di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le
modalita' di realizzazione di tali programmi sono
individuati con proprio provvedimento dal Commissario
straordinario ai fini della successiva attuazione;
2) anche sulla base degli esiti dell'attivita'
svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con
particolare riguardo alla realizzazione degli interventi
individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza
"molto elevata" o "elevata", uno o piu' programmi di
interventi urgenti finalizzati ad assicurare la
funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli
altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto
previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei
Campi Flegrei;
b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi
di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma
ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di
soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante
proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti
degli enti locali in caso di mancato adempimento degli
obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario,
constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale
interessato un termine per provvedere non superiore a
quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta
tutti gli atti o i provvedimenti necessari.
2-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1
puo' coordinare l'attuazione degli interventi pubblici
complementari a quelli inseriti nei programmi di cui al
comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), a condizione che si
tratti di interventi gia' programmati da pubbliche
amministrazioni, da societa' in house dello Stato o della
regione Campania o da societa' partecipate a controllo
statale nonche' interamente finanziati senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tali
casi, ferma restando la competenza attuativa spettante ai
soggetti titolari degli interventi pubblici complementari,
i medesimi interventi sono individuati sulla base di
convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti
titolari e il Commissario straordinario puo', con i poteri
e le modalita' di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, stabilire le
misure amministrative di accelerazione e semplificazione,
procedurali e gestionali, con cui il soggetto titolare
dell'intervento puo' provvedere alla realizzazione delle
opere e dei lavori. Agli interventi di cui al presente
comma si applica l'articolo 9-quater.
3. I programmi predisposti dal Commissario
straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e
2), sono approvati con decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per
ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di
progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale
e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi
iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Nelle more
dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario e' autorizzato a dare
avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti
programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, su proposta del
medesimo Commissario d'intesa con il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, come interventi indifferibili ai fini
dell'attuazione della pianificazione di protezione civile
nell'area dei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati
indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati
di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e
finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali,
intermedi e finali, da comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1
resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del
Commissario straordinario e' determinato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo
comma 1 in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al
comma 9 del presente articolo. Al conferimento
dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo
di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario
straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente
comma, conserva il trattamento economico fisso e
continuativo nonche' quello accessorio dell'amministrazione
di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la
medesima procedura di cui al comma 1 si puo' provvedere
alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario,
anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello
svolgimento delle funzioni commissariali.
5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura
di supporto e' assegnato un contingente massimo di
personale pari a venticinque unita', di cui una di
personale dirigenziale di livello generale e due di
personale dirigenziale di livello non generale, nominate
anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unita' di
personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali,
individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli
enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai
rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di
appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura
di supporto e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione,
del personale non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento
economico del personale collocato in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo
le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale
dirigenziale di livello generale e non generale della
struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di
parte variabile e di risultato in misura pari a quella
riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello
generale e di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale
dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo
della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di
quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura.
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario straordinario puo' avvalersi di un numero
massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione
professionale, da esso nominati con proprio provvedimento,
cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a
carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonche',
mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture,
anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello
Stato, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa istituita
dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,
dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei
comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario puo' stipulare apposite convenzioni con le
societa' in house dello Stato, della regione Campania
ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con le
societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi da
realizzare nel limite massimo del 2 per cento.
7. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello
Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla
realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di
cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a
qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 14.
8. Al termine della gestione straordinaria di cui al
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la
regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli,
Napoli e Pozzuoli, e' disciplinato il subentro
dell'autorita' competente in via ordinaria nell'attuazione
degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora
ultimati nonche' il versamento al rispettivo bilancio delle
risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione
degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di
cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della
contabilita' speciale di cui al comma 7, ancora disponibili
al termine della gestione commissariale, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono
versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6,
quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per
l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), e' autorizzata la
spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo
2024-2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro
56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro
77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028
ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al
primo periodo sono destinate:
a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024,
di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027
e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);
b) nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024,
di euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di
euro 51.500.000 per l'anno 2027, di euro 61.800.000 per
l'anno 2028 e di euro 89.095.000 per l'anno 2029, alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera
a), numero 2).
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro
44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027,
a euro 97.026.000 per l'anno 2028 e a euro 89.095.000 per
l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
relativamente alla quota affluita nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre
2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico
di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, a euro
30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro
41.200.000 per l'anno 2027, a euro 40.376.000 per l'anno
2028 e a euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, imputata sulla quota afferente alle
amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma
178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del
2020;
c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, a euro
25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro
36.050.000 per l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno
2028 e a euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse
indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS
n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della
medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al
presente comma e' data evidenza nell'Accordo per la
coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n.
887, il diciottesimo comma e' abrogato. Con decreto
adottato ai sensi del comma 13, alinea, e' stabilita la
data di soppressione della Struttura di supporto del
Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto
articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del
1984. Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo
periodo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2025,
detta Struttura di supporto, con il personale ad essa
assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle
risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento
delle attivita' necessarie e urgenti correlate agli
interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo
periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori
gia' eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza
periodica, almeno mensile, apposita relazione al
Commissario straordinario di cui al comma 1, al
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della
regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per
le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato
di attuazione del programma di adeguamento del sistema di
trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del
predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n.
887 del 1984, contenente l'indicazione:
a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di
svolgimento, con la specificazione dello stato di
avanzamento, nonche' di quelli da avviare alla data del 3
luglio 2024;
b) della tipologia delle fonti di finanziamento
utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli
interventi previsti dal programma;
c) dell'entita' delle risorse stanziate, di quelle
impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli
interventi previsti dal programma;
d) dell'entita' delle risorse occorrenti per il
completamento degli interventi inseriti nel programma e non
ancora avviati;
e) dei rapporti attivi e passivi di titolarita' del
Presidente della regione Campania, quale Commissario
straordinario ai sensi del predetto articolo 11,
diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti
all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi
compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari
ovvero a contraenti generali;
f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
g) dell'entita' delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale intestata al Presidente della regione
Campania quale Commissario straordinario ai sensi del
predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n.
887 del 1984.
13. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare e del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati:
a) sentito il Commissario straordinario di cui al
comma 1, gli interventi inseriti nel programma di
adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone
interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi
dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887
del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio
2024, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare
la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto nelle
predette zone, nonche' le risorse europee e nazionali
utilizzabili allo scopo, ivi comprese, nel limite di 80
milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10,
lettera b). Ai fini del primo periodo, si considerano non
avviati gli interventi, ivi compresi quelli oggetto di
affidamento a concessionari o a contraenti generali da
parte del Presidente della regione Campania, quale
Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo
11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, per i
quali non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b)
del presente comma;
b) sulla base del contenuto della relazione di cui
al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta
congiuntamente dal Commissario straordinario di cui al
comma 1, dal Dipartimento della protezione civile,
limitatamente a quanto di competenza in relazione alla
rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della
pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le
politiche di coesione e per il sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto
del Commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887
del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio
2024, e con gli uffici della regione Campania operanti a
supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti
nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di
adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso
alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere
trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in
particolare, dello stato di avanzamento degli interventi,
della loro riferibilita' in modo esclusivo o prevalente
alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della
tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della
loro imputabilita' al bilancio dello Stato nonche'
dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito.
Ai fini di cui al primo periodo si considerano in corso gli
interventi per i quali sia gia' stata iniziata la fase di
realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di
appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai
concessionari o dai contraenti generali individuati dal
Presidente della regione Campania, quale Commissario
straordinario ai sensi del predetto articolo 11,
diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli
oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di
affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati alla data del 3
luglio 2024, nonche' per i quali, laddove non sia prevista
la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data
siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.
14. La realizzazione degli interventi individuati ai
sensi del comma 13, lettera a), e' affidata al Commissario
straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i
poteri e le modalita' di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A
decorrere dalla data indicata con il decreto adottato ai
sensi del comma 13, alinea, il Commissario straordinario
provvede altresi' al completamento degli interventi
individuati ai sensi della lettera b) del comma 13,
subentrando nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi
afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania
provvede al completamento degli interventi diversi da
quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al
comma 1 e gia' attribuiti alla responsabilita' di
attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi
dell'articolo 59 della legge regionale della Campania 30
gennaio 2008, n. 1, trasmettendo al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino
alla data di conclusione, una relazione sullo stato di
avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con
i decreti di cui al comma 13, alinea, e' altresi'
disciplinato il subentro dell'autorita' competente in via
ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da
quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del
presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024,
nonche' il versamento al rispettivo bilancio delle risorse
finanziarie residue necessarie per la conclusione degli
interventi medesimi.
15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30
giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' del
Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra
lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le
principali criticita' emerse e le soluzioni prospettate,
con indicazione delle risorse utilizzate.
16. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: ", per la cui
esecuzione" fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) il secondo periodo e' soppresso.
17. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10,
lettera a), del presente articolo, le risorse di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera c), del citato
decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli
interventi contenuti nel primo e secondo programma di
interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di cui al
capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del piano straordinario
approvato con il citato decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024,
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 140 del 2023, sono destinate, nel limite
di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli
interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2,
lettera a), numero 1), del presente articolo e sono a tal
fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla
contabilita' speciale di cui al comma 7 intestata al
Commissario straordinario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento
di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente
trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare
ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a
quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda
del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento
del contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio
preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione e, qualora necessario,
puo' richiedere per una sola volta chiarimenti e
integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente
provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni
richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici
giorni.
Qualora il proponente non trasmetta la documentazione
richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende
respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di
procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della
documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei
chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del
comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo
studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale,
con modalita' tali da garantire la tutela della
riservatezza di eventuali informazioni industriali o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a
quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.
Contestualmente, l'autorita' competente comunica per
via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli
enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito
internet.
4. Entro e non oltre trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta
pubblicazione sul sito internet della relativa
documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le
proprie osservazioni all'autorita' competente in merito
allo studio preliminare ambientale e alla documentazione
allegata.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di
cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto,
tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso,
dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti
sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti
normative europee, nazionali o regionali, verifica se il
progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali
significativi.
6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorita'
competente puo' richiedere al proponente chiarimenti ovvero
integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del
progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un
termine non superiore a trenta giorni. Qualora il
proponente non presenti i chiarimenti ovvero le
integrazioni richiesti entro il termine assegnato,
l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
6-bis. L'autorita' competente adotta il provvedimento
di verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta
giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4
o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni
dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni
richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla
complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del
progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una
sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni,
il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA.
Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita'
competente comunica tempestivamente e per iscritto al
proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data
entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La
comunicazione di cui al periodo precedente e', altresi',
pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita'
competente.
7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non
assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica
i motivi principali alla base della mancata richiesta di
tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti
elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove
richiesto dal proponente in sede di presentazione dello
studio preliminare ambientale, tenendo conto delle
eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, per i profili di
competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie
per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti
rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il
progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA,
specifica i motivi principali alla base della richiesta di
VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati
nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e
nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la
verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente
nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente.
Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque
anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei
tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei
procedimenti autorizzatori necessari, nonche'
dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di
assoggettabilita' a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA senza
che il progetto sia stato realizzato, il relativo
procedimento e' reiterato, fatta salva la concessione, su
istanza del proponente corredata di una relazione
esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri
in merito al contesto ambientale di riferimento e alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di
specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto
salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di
riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il
provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del
terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori
rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA originario. Se
l'istanza di cui al terzo periodo e' presentata almeno
novanta giorni prima della scadenza del termine di
efficacia definito nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, il medesimo provvedimento continua
a essere efficace sino all'adozione, da parte
dell'autorita' competente, delle determinazioni relative
alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo,
l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto
istante la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a venti
giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non
depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di
una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita'
competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione
delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e
l'autorita' competente procede all'archiviazione.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
acquisito, qualora la competente Commissione di cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA
entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del
provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al
procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni
svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i
pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita'
competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'
competente sul proprio sito internet istituzionale e sono
accessibili a chiunque.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233:
«Art. 1. - (Omissis)
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di sport.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine
di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le
attivita' culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei
segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di
individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
le competenze in materia di promozione e coordinamento
relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e
secondo comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e
vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma
comunitario gioventu', esercitate congiuntamente con il
Ministro della solidarieta' sociale. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita'
del Forum nazionale dei giovani;
e);
f) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44,
45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo
e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dalla legge 25
febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54
e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 897 e 898,
dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
«897. Ferma restando la necessita' di reperire le
risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e
accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio
di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa
riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di
preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono
escluse dal limite di cui al presente comma le quote di
avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo
di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei
mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del
debito.
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del
prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore
alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente
comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da
entrate con vincolo di destinazione finalizzato
all'estinzione anticipata dei mutui riguardante
esclusivamente la quota capitale del debito.».
- Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
 
Art. 7 bis
Misure urgenti per la progettazione di percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima
edizione della «America's Cup - Napoli 2027»
1. In collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027», nonche' con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare, per l'anno scolastico 2026/2027, attraverso la stipulazione di convenzioni, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle stesse.
2. La stipulazione della convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante e' vincolata alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei PCTO. Ai fini dello svolgimento dei PCTO di cui al comma 1, in conformita' a quanto disposto dal comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. Il soggetto ospitante trasmette all'istituzione scolastica la documentazione di cui al presente comma, comprensiva dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi.
3. I PCTO di cui al comma 1 possono essere realizzati nell'ambito della sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, afferenti alle aree tecnologiche degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) coerenti con i settori interessati dall'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027».
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 784-quater,
dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
«784-quater. Le imprese iscritte nel registro
nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento
di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono
indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i
dispositivi di protezione individuale da adottare per gli
studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, nonche' ogni altro segno distintivo utile a
identificare gli studenti. L'integrazione al documento di
valutazione dei rischi e' fornita all'istituzione
scolastica ed e' allegata alla Convenzione.».
- La legge 8 agosto 2024, n. 121 recante: «Istituzione
della filiera formativa tecnologico professionale e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.196 del 22 agosto
2024.
 
Art. 7 ter
Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei
prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico nazionale, promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro in Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unita' da diporto a uso sportivo, dopo l'articolo 30 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Navigazione di prototipi a uso sportivo). - 1. In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attivita' promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformita' CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'ATCN.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento delle gare.
3. A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validita' di sei mesi, da cui risultino l'attivita' cui il prototipo e' destinato, i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente inviata all'autorita' marittima nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede del circolo.
4. Durante le attivita' di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36- bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento delle attivita' promozionali e dimostrative di cui al comma 7.
5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attivita' agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista il titolo di proprieta', una dichiarazione attestante l'esclusiva destinazione del prototipo all'attivita' agonistica ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneita' alla navigazione rilasciata, in conformita' al proprio regolamento prototipi, da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. L'esclusiva destinazione all'attivita' agonistica e' annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN.
6. Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, e' fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.
7. I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, persone in qualita' di ospiti durante lo svolgimento di attivita' promozionali e dimostrative, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza.».

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 31 agosto 2005.
 
Art. 8
Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del
Mediterraneo - Taranto 2026

1. Le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eccedenti l'importo di cui al secondo periodo del medesimo comma 632 sono accertate in euro 181.506.669 nell'anno 2025.
2. Una quota pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle somme di cui al comma 1, e' destinata al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nello svolgimento delle sue attivita', il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» puo' avvalersi delle risorse umane e strumentali della societa' Sport e salute S.p.A.. I rapporti, anche finanziari, tra il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» e la societa' Sport e salute S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse previste dal presente comma.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 632, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le
entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate
di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410
milioni di euro, la differenza e' attribuita, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in
favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato
italiano paralimpico nonche' alla societa' Sport e Salute
Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in
materia economica e fiscale e in favore degli enti
territoriali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246
del 19 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla
legge 9 dicembre 2024, n. 189:
«Art. 3 (Misure in favore di grandi eventi). - 1. Al
fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il
corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto
2026 e delle attivita' a tali fini necessarie,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 25
milioni di euro per l'anno 2024.
2. Al fine di consentire al Comitato Italiano
Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a
fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei
Giochi Paralimpici 2024, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a
favore di Roma Capitale.
4. Per l'organizzazione in Italia della Conferenza
internazionale per la ricostruzione dell'Ucrainae'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.
4-bis. Al fine di sostenere economicamente le
attivita' di organizzazione, gestione, promozione e
comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter
Games Torino 2025, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di
euro per l'anno 2025 in favore della fondazione Comitato
Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special
Olympics Torino 2025. All'onere derivante dal presente
comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per
l'inclusione delle persone con disabilita', di cui
all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n.
213.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del
presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.».
 
Art. 9
Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis
e padel

1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP 2026-2030, e' istituito un «Comitato per le Finali ATP» composto da un rappresentante nominato dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante nominato dal Sindaco della citta' ospitante, da un rappresentante nominato dal Presidente della regione ospitante, da un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel e da un rappresentante della societa' Sport e salute S.p.a..
2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attivita' economiche, sociali e culturali. Il Comitato designa al suo interno il Presidente, ha sede nella citta' ospitante e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.
3. La Federazione italiana tennis e padel e la societa' Sport e salute S.p.a. curano ogni attivita' organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. I rapporti tra la Federazione italiana tennis e padel e la societa' Sport e salute S.p.a. sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il supporto alle attivita' di cui al primo periodo, puo' essere costituita una «Commissione tecnica di gestione» composta da sei membri, designati uno dal Comune della citta' ospitante, uno dalla Regione ospitante, due dalla societa' Sport e salute S.p.A. e due dalla Federazione italiana tennis e padel, di cui uno con funzione di Presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro.
6. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030 sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
7. La Federazione italiana tennis e padel e la societa' Sport e salute S.p.A. predispongono ogni anno, nonche' a conclusione delle attivita' organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
7-bis. Qualora la Federazione italiana tennis e padel rinunci ad avvalersi delle risorse di cui al comma 6, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.
 
Art. 9 bis
Equilibrio di genere nelle strutture organizzative degli eventi
sportivi di rilevanza nazionale e internazionale

1. Al fine di promuovere l'equilibrio di genere e garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle strutture di governance e nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la composizione degli organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione istituiti per l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», della «America's Cup-Napoli 2027», dei Giochi del Mediterraneo «Taranto 2026», delle finali ATP Torino 2021-2025, del campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e di ogni altro evento sportivo dichiarato di interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i sessi.
 
Art. 9 ter
Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di
calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi

1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attivita' e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprieta' pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed e' individuato tra soggetti esperti nella gestione di attivita' complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalita' e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario e' collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032.Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario straordinario.
2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o piu' piani di intervento nonche' le attivita' agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, puo' agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n.104 del 2023 e' esteso a trenta giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il Commissario straordinario puo', mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario puo' agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo della societa' Sport e salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La societa' Sport e salute S.p.A. puo' svolgere altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario puo' nominare come sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unita', individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonche' del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto e' attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso e' definito con il decreto di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed e' onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unita' di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,del decreto legislativo n. 165 del 2001, la struttura puo' avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, cui puo' essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualita'.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonche' di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.
5. Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, e' istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in gestione separata, un fondo rotativo denominato «Fondo italiano per lo sport». Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario o postale, e' composto di distinte sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:
a) per la «Sezione garanzie», a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;
b) per la «Sezione finanziamenti», a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;
c) per la «Sezione rafforzamento patrimoniale», a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;
d) per la «Sezione contributi»:
1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:
1.1) contributi in conto interessi;
1.2) contributi in conto capitale;
2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonche' le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) e al numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del 5 percento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera.
6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, per la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d), a331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.
7. Il Fondo italiano per lo sport puo' essere altresi' alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:
a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci;
b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
8. Il Fondo italiano per lo sport e' contabilizzato separatamente secondo i principi della contabilita' economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma 5. I dati concernenti i relativi prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7.
9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso, e successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al trasferimento all'Istituto medesimo delle risorse finanziarie necessarie. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato e' surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46. La garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al presente comma e' inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, entro il limite cumulato stabilito annualmente dal bilancio di previsione dello Stato.
10. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:
a) i criteri di gestione e le modalita' di funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalita' della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera a);
b) le finalita', le condizioni e le modalita' di accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d);
c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della compatibilita' e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non e' consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d);
d) i criteri, le condizioni e le modalita' di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma 7.
11. Il Fondo italiano per lo sport e' gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con l'Autorita' politica delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le attivita' amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonche' gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d).
12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport e' attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il comitato di indirizzo e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, ed e' composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport. Il comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorita' degli interventi del Fondo e delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, il piano di attivita' del Fondo. Il comitato di indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10, lettera c), puo' ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Le modalita' di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalita' di composizione e di funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai componenti del comitato di indirizzo e del comitato di gestione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione vigente, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo. I commi 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 90 della legge n.289 del 2002 e l'articolo 5 della legge n.1295 del 1957 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289;
b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.1295;
c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n.197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n.207.
15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «alle amministrazioni interessate,» sono inserite le seguenti: «all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonche' a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante:
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti
strategici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
10 agosto 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 ottobre 2023, n. 136:
«Art. 13 (Realizzazione di programmi di investimento
di interesse strategico nazionale). - 1. Il Consiglio dei
ministri puo' con propria deliberazione, su proposta del
Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il
preminente interesse strategico nazionale di grandi
programmi d'investimento sul territorio italiano, che
richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti
amministrativi integrati e coordinati di enti locali,
regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri
enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d'investimento si intendono
programmi di investimento diretto, anche esteri, a
eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche, sul
territorio italiano dal valore complessivo non inferiore
all'importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' nominato, d'intesa con il Presidente della
regione territorialmente interessata, un commissario
straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e
l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed
efficace realizzazione del programma d'investimento
individuato e dichiarato di preminente interesse strategico
ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti,
comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dell'Unita' di missione «attrazione e sblocco degli
investimenti» di cui al comma 1-bis dell'articolo 30 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il
commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere,
a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni
competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di
cui al primo periodo si esprimono entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si
procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate
dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci
e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la
legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al
comma 4, gli atti amministrativi necessari alla
realizzazione del programma d'investimento dichiarato di
preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono
rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di
autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale
confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,
assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati,
previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere
da eseguire per la realizzazione del programma e alle
attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal commissario
straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita
conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario,
in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi
sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi
comprese quelle per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al
comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e
ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione,
approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel programma.
L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei
nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione,
comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o
antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli
interventi previsti nel programma d'investimento di cui al
comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica
e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica
equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla
realizzazione del programma, anche ai fini
dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e costituisce titolo per la localizzazione delle
opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta
regionale interessata, e per la costituzione volontaria o
coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle
attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della
relativa indennita', e per l'apposizione di vincolo
espropriativo.
7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi
previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019,
nonche' del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.».
- Si riporta il testo dell'articolo 63, commi da 1 a 4,
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023:
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
2. La qualificazione per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di
importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per
servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per
lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello,
per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per
lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello,
senza limiti di importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i
livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia -Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e
salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di
regione. In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme
prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali
ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 5 -ter,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre
1999:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - Omissis
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
Omissis.».
- Per il testo del comma 200, dell'articolo 1, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante: «Attuazione
dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o
costruzione di impianti sportivi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021:
«Art. 8 (Regolamento unico). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute,
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, acquisita l'intesa della
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene emanato il
regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la
costruzione, la modificazione, l'accessibilita' e
l'esercizio degli impianti sportivi.
2. Il regolamento unico:
a) procede al riordino, all'ammodernamento e al
coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere
strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio
sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici
dell'impiantistica sportiva;
b) definisce i criteri progettuali e gestionali per
la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti
sportivi con particolare riguardo a: ubicazione
dell'impianto sportivo; area di servizio annessa
all'impianto; spazi riservati agli spettatori e
all'attivita' sportiva; sistemi di separazione tra zona
spettatori e zona attivita' sportiva; vie di uscita; aree
di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona
spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi,
depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli
spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la
cui somministrazione dovra' avvenire in ottemperanza alle
linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis
del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica. Il
regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e
gestione dei dati;
c) organizza le disposizioni in funzione della
tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del
numero di spettatori presenti;
d) dedica una apposita sezione agli impianti per il
gioco del calcio ai vari livelli di attivita';
e) dedica specifiche previsioni relative alle
manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti
sportivi;
f) individua criteri progettuali e gestionali
orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilita' e la
fruibilita' degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a
regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori
e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano
l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di
manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del
massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema
di vie d'uscita dallo stesso, nonche' i criteri progettuali
e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza
all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto
conto della redditivita' degli interventi e della gestione
economico-finanziaria degli impianti sportivi;
g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);
h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari
digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con
modelli informativi per la progettazione, la realizzazione,
la riqualificazione e la gestione degli stessi;
i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, il procedimento per la verifica di conformita'
dell'impianto e per il rilascio del certificato di
idoneita' statica.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino e
all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e
sicurezza pubblica nonche' di prevenzione incendi e
sicurezza antincendio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 175, comma 9, del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare,
controllo e monitoraggio). - Omissis.
9. Ai soli fini di contabilita' pubblica, si
applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono
tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- L'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, abrogato dal decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33 recava: «Entrate riscosse mediante ruolo».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 31 (Garanzie statali). - 1. In allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze sono elencate le garanzie principali e
sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri
soggetti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, recante: «Costituzione di un
Istituto per il credito sportivo con sede in Roma»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio
1958:
«Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo
il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi
di cui al primo comma del presente articolo la relativa
rata di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 90, commi 12, 13,
14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
2002:
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - Omissis
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i finanziamenti sotto
qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni e
altri impegni di firma:
a) relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle
relative aree, da parte di societa' o associazioni sportive
nonche' di ogni altro soggetto pubblico o privato che
persegua, anche indirettamente, finalita' sportive
b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati
per le attivita' finalizzate alla promozione,
all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi
internazionali.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita'
di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato
olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che puo' prestare
garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere
destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o
indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'istituto per il credito sportivo in gestione
separata.
15.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all' articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 618, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022:
«618. Al fine di contribuire al perseguimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in
ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la
crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica
ed energetica del settore dello sport, la dotazione del
fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, e' incrementata di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10
milioni di euro per l'anno 2023 per le finalita' di cui
all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222.».
- Per il testo del comma 266, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 4, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante: «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:
«Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione e
di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).
- Omissis.
4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti
pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o
europea, la societa' Sport e salute S.p.A. e' autorizzata a
fornire supporto tecnico-operativo alle amministrazioni
interessate, all'Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive
nazionali nonche' a fondazioni e comitati costituiti per
l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza
internazionale, mediante la stipula di apposite convenzioni
o protocolli d'intesa.
Omissis.».
 
Art. 10

Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.»;
3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, hanno facolta' di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui al presente articolo, tenendo conto delle peculiarita' geomorfologiche e planoaltimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.»
b) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento;
b-bis) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «ai soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni» sono soppresse;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresi' il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni»;
b-ter) all'articolo 25:
1) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalita' e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo e' tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali.
2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocita' tale da non mettere in pericolo l'incolumita' altrui»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5, 8, 17 e 25 del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante:
«Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n.
86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline
sportive invernali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
68 del 19 marzo 2021, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di
difficolta'). - 1. Le piste di discesa vengono segnalate
dal gestore degli impianti secondo il grado difficolta'
come segue:
a) colore blu: piste facili caratterizzate da una
pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad
eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili
pendenze trasversali;
b) colore rosso: piste di media difficolta'
caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore
al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui
apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per
brevi tratti;
c) colore nero: piste difficili caratterizzate da
pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per
cento.
2. Tutte le piste non battute sono considerate piste
difficili e devono essere segnalate in nero al loro
imbocco.
3. Le piste di fondo sono suddivise in:
a) pista facile, segnata in blu, avente:
1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per
cento, ad eccezione di brevi tratti;
2) pendenza media longitudinale non superiore al
4 per cento;
3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
4) sezione che normalmente non presenta pendenze
trasversali;
b) pista di media difficolta' segnata in rosso,
avente:
1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per
cento, ad eccezione di brevi tratti;
2) pendenza media longitudinale non superiore
all'8 per cento;
3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;
4) sezione che puo' presentare moderata pendenza
trasversale;
5) tracciato che non presenta un elevato numero
di passaggi impegnativi;
c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata
da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle
delle piste di cui alla lettera b).
4. Le piste innevate di slitta o slittino sono
caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore
al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti che non
presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza
minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure
compensative di sicurezza attiva e adeguano la segnaletica
relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
ai sensi dell'articolo 13.
5. In prossimita' delle biglietterie e dei punti di
accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i
gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di
sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con
indicazione del loro percorso e del relativo grado di
difficolta' ai sensi del comma 1.
6. Alla partenza di ogni impianto e' indicato il
colore delle piste servite.
6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio delle competenze legislative di cui
all'articolo 117 della Costituzione, hanno facolta' di
determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti,
i valori minimi delle pendenze trasversali considerate
apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi,
di cui al presente articolo, tenendo conto delle
peculiarita' geomorfologiche e planoaltimetriche del
territorio su cui insistono i comprensori sciistici.».
«Art. 8 (Requisiti delle piste da sci e dei tratti di
raccordo o trasferimento). - 1. Le piste di discesa
possiedono i seguenti requisiti tecnici:
a) devono essere individuate in zone
idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport
invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo
le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive
normative regionali o provinciali;
b) devono avere una larghezza minima di almeno 15
metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di
raccordo e di collegamento;
c) presentano un franco verticale libero, inteso
come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai
sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale
innevamento, non puo' essere inferiore a 3,50 m, salvo per
brevi tratti opportunamente segnalati;
d) se utilizzate come tracciati di raccordo o
trasferimento devono avere una larghezza minima
proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50
m.
2. Per le piste gia' individuate tra le aree sciabili
attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non
rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al
comma 1, i gestori adottano misure compensative di
sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli
informativi, segnali di rallentamento e pericolo.
«Art. 17 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo).
- 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello
snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino e'
fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme
alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150
euro. In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo
periodo, si applica altresi' il ritiro o la sospensione del
titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo
da uno a tre giorni.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il competente organo del CONI, stabilisce con proprio
provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi
protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita' di
omologazione, gli accertamenti della conformita' della
produzione e i controlli opportuni, tenendo conto della
normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni
del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione
individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del
Consiglio.
4. Chiunque importa o produce, per la
commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme
alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo
non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di
cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle
caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3
sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita'
amministrativa.».
«Art. 25 (Mezzi meccanici). - 1. E' fatto divieto ai
mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto
previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla
manutenzione delle piste e degli impianti sciistici,
nonche' al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo
fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessita' e
urgenza.
2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti
e di coloro che operano presso le piste e gli impianti
sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi
meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati
esclusivamente ad essi riservati possono accedervi
percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori
dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa
autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area
sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari,
le modalita' e le eventuali limitazioni per l'accesso che
il conducente del mezzo e' tenuto a osservare unitamente
alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme
regionali.
2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso
segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di
segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono
procedere al bordo della pista e a velocita' tale da non
mettere in pericolo l'incolumita' altrui.
3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la
precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole
e rapida circolazione.».
 
Art. 11
Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «agli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti»;
a) all'articolo 13-bis:
01) al comma 4, lettera b), le parole: «almeno 30 giorni prima dell'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «con congruo anticipo rispetto all'inizio»;
1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, puo' essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilita' dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilita' nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi, la stessa puo' avvalersi, fino a un numero di 10 unita' per ciascuna Federazione, previa stipula di apposita convenzione e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento, compreso il personale che svolge funzioni ispettive, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle societa' di calcio (Co.Vi.So.C.) e nella Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unita' di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma puo' essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non puo' eccedere il termine di cinque anni. La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresi' le modalita' di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo in capo alle societa' sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni.»;
3) al comma 10 e' aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies, del presente decreto. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
4) al comma 11 le parole «dall'anno 2025», sono sostituite dalle seguenti «dall'anno 2026».
b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente «otto»;
b-bis) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.
3. Per i contratti di atleti professionisti, le societa' sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilita' finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 11 e 13-bis e 26
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante:
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 18 marzo 2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Incompatibilita'). - 1. E' fatto divieto ai
presidenti delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre
societa' o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale,
disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal
CIP.».
«Art. 13-bis (Commissione indipendente per la
verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle
societa' sportive professionistiche). - 1. E' istituita la
Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio
economico e finanziario delle societa' sportive
professionistiche, di seguito denominata "Commissione". La
Commissione ha sede in Roma ed e' l'organismo competente a
effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei
rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-bis.
2. La Commissione svolge, prima e durante le
competizioni, attivita' di controllo e vigilanza sulla
legittimita' e regolarita' della gestione economica e
finanziaria delle societa' sportive professionistiche
partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport
di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi
di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio
economico e finanziario e il funzionamento dei controlli
interni.
3. La Commissione certifica la regolarita' della
gestione economica e finanziaria delle societa' sportive
professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono
trasmessi alle rispettive Federazioni sportive nazionali
per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti
l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle
competizioni professionistiche, e di ogni altro
provvedimento conseguente. La Commissione, ai fini
dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le
esigenze di celerita' e tempestivita', garantisce il
rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con
le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 7.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la
Commissione:
a) ferme restando le competenze della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) sulle
societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla
negoziazione su mercati regolamentati, verifica la
correttezza e la congruita' dei documenti societari, sulla
base della normativa civilistica, societaria e contabile
nonche' delle prescrizioni contenute nei regolamenti
federali di riferimento, e indica le misure correttive e
riparatrici; nei casi piu' urgenti, indica alle relative
Federazioni di competenza per le rispettive valutazioni le
rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli
eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di
specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria
che non siano conformi alle regole stabilite da norme e
regolamenti, anche sportivi;
b) verifica la documentazione prevista dalla
normativa federale ai fini del rilascio della licenza
nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla
base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali
emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento
in conformita' ai principi degli organismi sportivi
internazionali competenti nelle specifiche discipline,
emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza
contabile della documentazione entro la data concordata con
congruo anticipo con ciascuna delle Federazioni sportive
nazionali di riferimento e, in ogni caso, con congruo
anticipo rispetto all'inizio della rispettiva stagione
sportiva;
c) richiede in qualsiasi momento il deposito di
dati e documenti contabili e societari, nonche' di ogni
altro atto o documento comunque necessario per le proprie
valutazioni;
d) effettua, attraverso propri incaricati,
verifiche e ispezioni presso le sedi delle societa';
e) richiede alle societa' sportive
professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di
riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione,
anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che
giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente
le societa', compreso il soggetto cui sia riconducibile il
controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui
eventualmente facciano parte;
f) convoca i responsabili delle Federazioni
sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di
riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di
controllo delle societa', il revisore legale dei conti, la
societa' di revisione e i dirigenti delle societa', allo
scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le
proprie valutazioni;
g) fornisce pareri su questioni di propria
competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni,
enti interessati, leghe professionistiche o societa'
sportive professionistiche, e propone alle Autorita'
competenti, diverse da quella di cui alla lettera i),
nonche' alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe,
l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le
rispettive competenze e secondo le regole e i principi
stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;
h) segnala agli organi competenti le violazioni
riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
i) attiva forme di collaborazione con la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),
con gli organismi competenti a emanare i principi contabili
e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti
incaricati del controllo legale dei conti.
5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di
ciascun anno, una relazione al Parlamento, per la
successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari
competenti, e al Presidente del Consiglio dei ministri o
all'Autorita' politica delegata in materia di sport sui
risultati dell'attivita' svolta nell'anno precedente e
sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle
societa' sportive professionistiche.
6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare,
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e
finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed e' organo collegiale, composto da un
presidente e sei componenti, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte,
come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore
dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale
di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente
appartenente alle relative istituzioni. Il presidente e i
restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati
contabili, professori universitari nelle materie
economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero
foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente
competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al
patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori
commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori
contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel
settore della revisione contabile societaria, e due tra
essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque
nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta,
dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa
con le Leghe professionistiche di riferimento.
Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in
assenza di proposta, l'Autorita' politica delegata in
materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di
quindici giorni, decorso il quale l'Autorita' politica
delegata in materia di sport provvede di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del
presidente e dei predetti quattro componenti e' effettuata
previo parere favorevole delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi
dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere
all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere;
decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza
assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i
componenti diversi da quelli di diritto, e' di sette anni,
a decorrere dall'insediamento, senza possibilita' di
conferma. Gli incarichi di presidente e di componente della
Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o
mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle
Federazioni sportive nazionali con settori
professionistici, presso gli organi di vertice delle leghe
di riferimento, ove istituite, e presso le societa'
professionistiche.
L'incompatibilita' perdura per un biennio dalla
cessazione della carica. Il presidente e i componenti della
Commissione non possono essere scelti tra persone che
rivestono incarichi pubblici elettivi.
Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i
componenti diversi da quelli di diritto non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore
dello sport professionistico, ne' ricoprire incarichi negli
organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a
vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i
componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a
domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati
fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
e, in caso di parita' di voto, prevale quello del
presidente. Il presidente, i componenti e il personale
della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto
d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono determinate le
indennita' spettanti al presidente e ai componenti. Al
funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione
sovraintende il segretario generale, che ne risponde al
presidente. Il segretario generale e' organo della
Commissione ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di
sport, su proposta del presidente della Commissione, per
una durata quadriennale, rinnovabile. Con il medesimo
decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del
presidente della Commissione, puo' essere nominato, tra gli
organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata
quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il
Vicesegretario Generale, se dipendenti pubblici, sono
collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori
ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni
caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di
dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilita'
dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti
estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilita'
nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli
oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la
Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai
commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
7. La Commissione delibera, con proprio regolamento,
le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente articolo. La
Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per
il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui
al comma 11 ed e' indipendente nell'utilizzare la propria
dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in
base al bilancio di previsione, approvato dalla Commissione
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il
bilancio si riferisce.
Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono
stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che
disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni
del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti
dalla dotazione organica non puo' eccedere le trenta
unita', di cui due con qualifica dirigenziale non generale,
quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori
ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e
otto assistenti. L'assunzione del personale non
dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2026 per
pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione
si applica il trattamento economico e giuridico previsto
per il personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri. In sede di prima applicazione, nelle more
dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino
all'immissione in ruolo del personale vincitore delle
predette procedure, la Commissione si avvale di un
contingente di funzionari non superiore a quindici unita',
scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali,
collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o
altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi
ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui
al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima; a esso si applica altresi' il trattamento
accessorio del personale di ruolo della Commissione con
oneri a carico della stessa. La Commissione non puo'
avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia
di Stato e del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in
servizio presso la Commissione e' fatto divieto di assumere
altro impiego o incarico o esercitare attivita'
professionali, commerciali e industriali. La Commissione
puo' inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di
organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di
cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se operanti a
titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unita',
nel limite di spesa complessivo di euro 200.000. In sede di
prima applicazione e al fine di rendere immediatamente
operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo
di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della
medesima Commissione di ulteriori sei mesi, la stessa puo'
avvalersi, fino a un numero di 10 unita' per ciascuna
Federazione, previa stipula di apposita convenzione e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, di personale dirigenziale e non
dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento,
compreso il personale che svolge funzioni ispettive, che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera
nella Commissione di Vigilanza sulle societa' di calcio
(Co.Vi.So.C.) e nella Commissione Tecnica di Controllo
della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico
di detto personale rimane a carico delle due Federazioni.
In sede di prima applicazione, una delle unita' di
personale di livello dirigenziale non generale di cui al
secondo periodo del presente comma puo' essere nominata
dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in
deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di
tale incarico, comunque, non puo' eccedere il termine di
cinque anni. La convenzione di cui al tredicesimo periodo
disciplina altresi' le modalita' di utilizzo condiviso da
parte della Commissione, per quanto necessario, delle
piattaforme digitali in uso presso le Commissioni
Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative
funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i
propri statuti e regolamenti a quanto necessario per
l'attuazione del presente articolo, in particolare
prevedendo a carico delle societa' sportive l'obbligo di
inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini
del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione
alle competizioni.
9. Sino alla data di insediamento dell'organo
collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti
posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli
organismi di controllo istituiti dalle federazioni e
preposti a garantire la regolarita' delle iscrizioni ai
rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima
data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze
diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che
siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati.
10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione e'
autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle
risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto
dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.
Alla compensazione dei relativi effetti finanziari,
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a
euro 1.700.000 per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le
medesime finalita' e' autorizzata la spesa di euro 311.491
per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri,
a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo
per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies, del presente
decreto. Alla compensazione dei relativi effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma
511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. A decorrere dall'anno 2026, la Commissione
provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento, mediante:
a) il contributo annuale della quota di euro
1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di
riferimento, ripartita in proporzione alla quota
percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1,
comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinati
alle stesse Federazioni sportive nazionali;
b) il contributo annuale, nella misura massima
complessiva di euro 1.600.000, delle societa' sportive
professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una
soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di
ciascuna delle societa', da calcolare sull'ultimo bilancio
approvato da ciascuna delle predette societa'
professionistiche.
12. Le misure e le modalita' di contribuzione annuale
previste al comma 11 sono determinate con atto della
Commissione, sottoposto all'approvazione del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni
dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi
cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi
formulati nel termine, l'atto si intende approvato.
Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo.
13. Alle minori entrate derivanti dal comma 11,
lettera b), valutate in 590.000 euro per l'anno 2026 e
330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
«Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro
subordinato sportivo). - 1. Ai contratti di lavoro
subordinato sportivo non si applicano le norme contenute
negli articoli 4, 5, e 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11
maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
nell'articolo 2103 del codice civile.
2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo'
contenere l'apposizione di un termine finale non superiore
a otto anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa
la successione di contratti a tempo determinato fra gli
stessi soggetti. E' altresi' ammessa la cessione del
contratto, prima della scadenza, da una societa' o
associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta
l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline
Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo
gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi
per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al
termine dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo 2123
del codice civile.
5. Nel contratto puo' essere prevista una clausola
compromissoria con la quale le controversie concernenti
l'attuazione del contratto, insorte fra la societa'
sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio
arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina
degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il
modo in cui questi dovranno essere nominati.
6. Il contratto non puo' contenere clausole di non
concorrenza o, comunque, limitative della liberta'
professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
cessazione del contratto stesso ne' puo' essere integrato,
durante lo svolgimento del rapporto, con tali
pattuizioni.».
 
Art. 12

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

1. All'articolo 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Sono munizioni da guerra le cartucce, i relativi bossoli e i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra ne' parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli gia' esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635»
1-bis. All'articolo 11, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo la parola: «impressa» sono inserite le seguenti: «per una profondita' minima di almeno 0,0762 millimetri»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 11 della legge
18 aprile 1975, n. 110, recante: «Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 21 aprile 1975:
«Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni
da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di
pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di
ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di
offesa, sono o possono essere destinate al moderno
armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego
bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di
esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i
congegni bellici micidiali di qualunque natura, le
bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non
rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo
stesso munizionamento delle armi da guerra o sono
predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione
del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche
o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti
della legge penale sono, altresi', considerate armi tipo
guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo
1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 527.
Sono munizioni da guerra le cartucce, i relativi
bossoli e i proiettili o parti di essi destinati al
caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le
parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in
armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra ne'
parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in
quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad
uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei
bossoli gia' esplosi, ai fini del processo di smaltimento
ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad
uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui
all'articolo 97 del regolamento di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635. Le munizioni di calibro 9x19 destinate
alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono
recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a
individuarne la specifica destinazione.».
«Art. 11 (Marcatura delle armi comuni da sparo). -
Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato,
deve essere impressa, senza ritardo, a cura del
fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una
marcatura unica, chiara e permanente, dopo la
fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione.
Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il
marchio del fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il
luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e
l'anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso
non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il
modello, deve essere impressa per una profondita' minima di
almeno 0,0762 millimetri sul telaio o sul fusto o su
un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527.
Puo', altresi', essere apposto il marchio del
produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di
dimensioni troppo ridotte per essere provvista della
marcatura in conformita' del presente articolo, essa e'
contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice
alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve,
altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di
armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna.
Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile
dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura
del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla
della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui
e' avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio
nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro
dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione
siano gia' stati apposti dal medesimo Stato membro
dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o
delle loro parti dalle scorte governative ad usi
permanentemente civili, le armi sono provviste della
marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente
di identificare l'ente che effettua il trasferimento. La
marcatura e' eseguita in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di
esecuzione (UE) n. 2019/68, come modificata dalla direttiva
di esecuzione (UE) 2024/325.
Oltre ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge
23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di
Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue
sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino
le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno
speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica
italiana e la sigla di identificazione del Banco o della
sezione.
L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione
di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a
cura del Banco o della sezione. I dati contenuti nel
registro sono comunicati, anche in forma telematica, al
Ministero dell'interno.
Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i
punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge
in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco
di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i
contrassegni di cui al primo comma.
Qualora l'autorita' di pubblica sicurezza,
nell'ambito dell'attivita' di controllo, abbia motivo di
ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte
nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al
prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale,
dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco
nazionale di prova, che provvede alle verifiche di
conformita' secondo le modalita' di cui all'articolo 14.
Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i
segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore
deve curare i necessari adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi
indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad
apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto,
vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in
mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo
del numero di matricola e' impresso il numero progressivo
di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al
secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
altresi' alle armi comuni da sparo ed alle canne
intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal
fine le modalita' di cui al successivo articolo 13.
Le norme del presente articolo relative alla
apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel
catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data
indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente
articolo 7, settimo comma, n. 1).
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel
decreto di cui al precedente comma debbono essere
presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni,
ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di
quest'ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o
importate prima dell'entrata in vigore della presente
legge, con esclusione di quelle prodotte o importate
anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente
articolo 1 appartenenti a privati di cui e' consentita la
detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal
presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al
diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita'
previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio
1960, n. 186, e' concesso una tantum un contributo
straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono
e decimo comma, e' consentita la rottamazione delle armi,
loro parti e relative munizioni, nonche' la sostituzione
della parte di arma su cui e' stata apposta la marcatura
qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo
versamento delle stesse a cura dell'interessato, per la
rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate
competente per la rottamazione delle armi o altro ente di
diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero
della difesa. Resta ferma la facolta' del detentore di
sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o
usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente
parte nuova recante la prescritta marcatura.
All'onere di 270 milioni si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della
convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Art. 13
Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti
sportivi agli studenti universitari

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport e' istituito un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport per studenti universitari», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2025. Le borse di studio di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' di erogazione delle borse di studio.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante: «Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2012:
«Art. 17 (Disciplina dell'accreditamento dei collegi
universitari di merito). - 1. Con decreto del Ministro sono
individuati i parametri per la dimostrazione dei requisiti
per l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di
cui al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza
dei requisiti medesimi nonche' di revoca
dell'accreditamento all'esito negativo della predetta
verifica.
2. L'accreditamento e' concesso con decreto del
Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La
presentazione della domanda e' consentita ai collegi
universitari di merito che abbiano ottenuto il
riconoscimento da almeno cinque anni.
3. Per la concessione dell'accreditamento di cui al
comma 2, il collegio universitario di merito deve
dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a
carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale
fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata
della documentazione che attesti e dimostri:
a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi
universitari;
b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito
culturale;
c) la qualificazione posseduta dal collegio in
ambito formativo;
d) la rilevanza internazionale dell'istituzione,
non solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita'
che favoriscono la mobilita' internazionale degli studenti
iscritti.
4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 2, esaminata la
documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei
requisiti richiesti, emana il decreto di concessione
dell'accreditamento.
5. L'accreditamento del collegio universitario di
merito e' condizione necessaria per la concessione del
finanziamento statale.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi'
definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti
statali per i collegi universitari di merito accreditati,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
7. Le scuole universitarie di alta formazione a
carattere residenziale, attivate presso le universita' allo
scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai
corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con
decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 8-decies,
del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:
«Art. 35 (Trattamento pensionistico). - Omissis
8-decies. Per le finalita' di cui al comma 8-sexies,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3
milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo
costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo
di cui al comma 8-sexies.
Omissis.».
- Per il testo del comma 511, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo del comma 632, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le
entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate
di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410
milioni di euro, la differenza e' attribuita, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in
favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato
italiano paralimpico nonche' alla societa' Sport e Salute
Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.».
 
Art. 14
Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club
d'Italia

1. Al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuita' istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.
 
Art. 15
Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarita' tecnica delle manifestazioni
sportive

1. All'articolo 583-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonche' agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati e' commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle stesse.».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 583-quater, del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
Art. 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale o
agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni,
nonche' agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano
la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive, a
personale esercente una professione sanitaria o
socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a
essa funzionali.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica
sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle
funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In
caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e',
rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e
da otto a sedici anni.
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria
nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio,
nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza
complementare in conformita' alla legislazione vigente,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la
reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni
personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al
comma primo, secondo periodo.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se
uno dei fatti ivi indicati e' commesso in occasione di
manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli
altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle
stesse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6-quinquies della
citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6-quinquies (Lesioni personali gravi o
gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1.
Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art.
583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti
indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio
2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte
in occasione delle manifestazioni sportive, e' punito con
le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.
1-bis. (abrogato).».
 
Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 5, comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233;
b) quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 19, del
decreto-legge18 maggio 2006, n. 181, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
20 giugno 2012, n. 79, recante: «Misure urgenti per
garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di Fondo nazionale
per il servizio civile e di sportelli unici per
l'immigrazione). - 1. Le somme del Fondo di rotazione per
la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo
2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni
esercizio finanziario ed accertate, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo
di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle
esigenze dei Ministeri.
2. Una quota delle risorse resesi disponibili al
termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro,
accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale
per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge
8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operativita' degli
sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici
territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle
Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le
medesime procedure di cui al primo periodo del presente
comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno
2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
2-bis. Per le esigenze di funzionalita' delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere
dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30
per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riassegnata ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.