Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025
Disposizioni attuative del fondo indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, commi da 343 a 345-quaterdecies e, in particolare:
a) il comma 343, che ha costituito, a decorrere dal 2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (di seguito «Fondo»);
b) il comma 344, che ammette ai benefici di cui al comma 343 anche i risparmiatori danneggiati dal default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina;
c) il comma 345, ai sensi del quale il Fondo e' alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, nonche' del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) il comma 345-novies, il quale dispone che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi e le altre disposizioni attuative del Fondo;
e) il comma 345-quaterdecies, che rinvia la disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del Fondo a un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, e, in particolare, il comma 7;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale stabilisce che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti»;
Ritenuto di procedere, ai sensi del citato art. 1, comma 345-novies, della legge n. 266 del 2005, all'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui stabilire i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi e le altre disposizioni attuative del Fondo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Presupposti per l'accesso al Fondo

1. Il fondo istituito dall'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di seguito «Fondo», eroga indennizzi a favore dei risparmiatori di cui al medesimo comma 343, nonche' di quelli di cui al successivo comma 344, ricorrendone i presupposti stabiliti, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3 del presente articolo.
2. Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi di cui all'art. 1, comma 343, della citata legge n. 266 del 2005, i risparmiatori devono, cumulativamente:
a) investendo sul mercato finanziario, aver subito, alla data del 1° gennaio 2006 di entrata in vigore della medesima legge, un ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito:
1) concernente azioni o obbligazioni emesse da societa' quotate nei mercati finanziari regolamentati italiani, diverse da quelle di intermediazione finanziaria, bancaria o assicurativa, aventi sede legale in Italia e sottoposte a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria;
2) causato da condotte poste in essere dalle societa' di cui al numero 1) o dai loro amministratori, costituenti reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli articoli 322 e 329 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3) accertato, in sede civile o penale con sentenza passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) essere, alla predetta data di entrata in vigore della disposizione istitutiva del Fondo, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
c) avere la residenza o la sede legale in Italia alla data della sentenza di liquidazione giudiziale o del decreto di liquidazione coatta amministrativa o del provvedimento di messa in amministrazione straordinaria delle societa' di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma.
3. Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi di cui all'art. 1, comma 344, della citata legge n. 266 del 2005, i risparmiatori devono, alla data del 23 dicembre 2001, data del default della Repubblica argentina, cumulativamente:
a) essere titolari di titoli obbligazionari della Repubblica argentina;
b) aver subito, in conseguenza del predetto default, un ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito, accertato, con sentenza passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) essere persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
d) avere la residenza o la sede legale in Italia.
 
Art. 2

Procedure e limiti dell'indennizzo

1. Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi, i risparmiatori di cui all'art. 1 presentano al soggetto gestore di cui all'art. 3 apposita domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente in modalita' telematica, mediante utilizzo della piattaforma informatica dedicata, recante le informazioni, i dati e i documenti richiesti, secondo le disposizioni individuate ai sensi del comma 6, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle medesime nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, attestando, a pena di inammissibilita', la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'indennizzo e' determinato nella misura del cinquanta per cento di quanto accertato e riconosciuto, nelle sentenze e nei lodi arbitrali di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 3), e comma 3, lettera b), relativamente al solo ingiusto danno patrimoniale relativo al capitale investito, al netto delle somme gia' percepite dal risparmiatore e dai successori per causa di morte, a qualsiasi titolo, per il medesimo danno, in ogni caso, nel limite massimo complessivo, per ciascun risparmiatore in relazione al complesso degli strumenti finanziari di cui all'art. 1, di euro ventimila.
3. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il termine del procedimento e' sospeso, per un massimo di novanta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie, anche in relazione a domande tra loro connesse.
4. Il pagamento degli indennizzi, determinati ai sensi del presente decreto e delle disposizioni di cui al comma 6, viene effettuato in base a piani di riparto, nel limite complessivo di 200 milioni di euro. Nel caso in cui l'ammontare complessivo degli indennizzi dovuti sia superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto delle stesse in misura proporzionale all'importo degli indennizzi riconosciuti a ciascuno dei beneficiari. Al riparto di cui al primo periodo si provvede entro centottanta giorni decorrenti dalla conclusione del procedimento di cui al comma 3. I pagamenti degli indennizzi possono essere effettuati con la modalita' della spesa delegata, a valere su ordini di accreditamento a funzionari delegati appositamente nominati, mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato ai beneficiari, secondo le modalita' previste ai sensi del comma 6.
5. Qualora, successivamente al pagamento dell'indennizzo, i risparmiatori di cui all'art. 1 vengano risarciti o comunque ristorati, a qualsiasi titolo, per il medesimo danno oggetto di indennizzo ai sensi del presente decreto, sono tenuti, secondo le disposizioni previste ai sensi del comma 6, a darne comunicazione ai fini del ricalcolo dell'indennizzo spettante e della restituzione degli importi che risultano eccedenti, che restano acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 345-quaterdecies, della legge n. 266 del 2005, con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i modelli per la presentazione delle domande e le disposizioni applicative dei commi 1 e 5, le modalita' per la delegazione della spesa di cui al comma 4, nonche' le necessarie disposizioni applicative e operative, con particolare riferimento alle procedure per la determinazione e l'erogazione degli indennizzi e del piano di riparto, anche al fine di assicurare la standardizzazione e l'efficienza dei procedimenti.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. La gestione del Fondo e' affidata, mediante convenzione di durata triennale, stipulata ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. La convenzione stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, la durata e la specifica delle attivita' oggetto dell'affidamento e i relativi oneri nel limite complessivo di 4,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027, nonche' le necessarie disposizioni applicative e operative, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie e finali

1. Ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 4, e 3 del presente decreto, pari a complessivi 204,5 milioni di euro, si provvede, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, mediante uno o piu' versamenti all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, 61,5 milioni di euro nell'anno 2026 e 141,5 milioni di euro per l'anno 2027.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 30 luglio 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottesegretario di Stato
Mantovano Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2347