Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 luglio 2025
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 del Programma operativo nazionale che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1139 del 7 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 del 17 maggio 2017 - annualita' 2024 e 2025. (Decreto n. 20/2025).



L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull' organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;
Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);
Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione;
Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 24 del suindicato regolamento (UE) 2021/1060, il quale dispone, per i programmi sostenuti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), che lo Stato membro puo' trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all'8 per cento della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l'assistenza tecnica attuata a norma dell'art. 36, paragrafo 4;
Visti, altresi', gli articoli 10 e successivi del medesimo regolamento (UE) 2021/1060, che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalita' di approvazione da parte della Commissione europea;
Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il FEAMPA e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017;
Visto, in particolare, l'art. 40 del suindicato regolamento (UE) 2021/1139, che determina il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA per obiettivo specifico in misura pari al 70 per cento della spesa pubblica ammissibile, fatta eccezione per quello relativo all'obiettivo specifico di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera e) che risulta, invece, pari al 100 per cento;
Vista la delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021, n. 78, recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 indicati nell'accordo di partenariato, ivi compresi quelli relativi al programma nazionale FEAMPA;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'accordo di partenariato tra la Commissione europea e l'Italia per il periodo di programmazione 2021-2027;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 2 febbraio 2022 - repertorio atto n. 7/CSR, sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota dell'Unione del programma nazionale FEAMPA 2021-2027 tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per le priorita' 1, 2, 4 e 5, e per l'assistenza tecnica, con la previsione della misura del 44,93 per cento a favore delle misure gestite dallo Stato e del 55,07 per cento a favore delle misure a gestione regionale o provinciale;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 8023 final del 3 novembre 2022, che approva il «Programma operativo nazionale FEAMPA Italia 2021-2027» il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse dell'Unione pari a 518.216.830,00 euro e un corrispondente contributo nazionale pari a 469.073.973,00 euro, per un totale complessivo di 987.290.803,00 euro;
Considerato che la modifica del programma nazionale FEAMPA 2021-2027 approvata con la decisione di esecuzione della Commissione europea 3582 final del 24 maggio 2024, non ha apportato nessuna rimodulazione finanziaria degli importi, ma si e' limitata a perfezionare il testo della suindicata decisione 8023 del 2022;
Considerato che il decreto direttoriale IGRUE n. 34 del 2022 e n. 26 del 2024 ha assegnato, per l'annualita' 2022, l'importo di 74.374.045,42 euro e per l'annualita' 2023 l'importo di 71.899.826,11 euro;
Vista la nota n. 0310553 dell'8 luglio 2025 del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV, con la quale si richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il cofinanziamento nazionale del programma operativo FEAMPA 2021-2027, che per l'anno 2024 ammonta a 69.344.803,99 euro, come previsto dal Sistema finanziario comunitario (SFC) e dagli importi con la ripartizione, per annualita', priorita' e obiettivo specifico, contenuti nella tabella finanziaria redatta dal suindicato Ministero;
Considerato che con la nota suindicata si richiede, altresi', l'assegnazione dell'annualita' 2025 che risulta pari a 62.825.899,44 euro e che il totale complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico relativo alle annualita' 2024 e 2025 ammonta a 132.170.703,43 euro;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 29 luglio 2025, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il programma operativo nazionale che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1139, e' pari a 69.344.803,99 euro per l'annualita' 2024 e a 62.825.899,44 euro per l'annualita' 2025, per un totale complessivo pari a 132.170.703,43 euro.
2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV.
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per le misure di rispettiva competenza, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformita' alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.
4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2025

L'Ispettore generale capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1355