Gazzetta n. 208 del 8 settembre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 8 agosto 2025 |
Criteri e modalita' per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici». |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pag. 47-360); Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva e' stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni; Considerate, in particolare, le modifiche e le integrazioni alla predetta decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, approvate con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 con la quale si formalizzano gli esiti della quinta revisione tecnica del PNRR; Visto l'allegato riveduto alla ridetta decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da ultimo modificato con la menzionata decisione del Consiglio del 20 giugno 2025, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici», incluso, ad esito della quinta revisione tecnica del PNRR, nella Componente 2 «Transizione energetica e mobilita' sostenibile» della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» del Piano (nel seguito anche Investimento 4.5), finalizzato a sostenere «un programma di rottamazione di automobili nel quale un veicolo termico e' ceduto e sostituito da un veicolo a emissioni zero di recente acquisto»; Considerate le ulteriori indicazioni attuative riferite all'Investimento 4.5 contenute nel medesimo allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, con le quali e' specificato che: il regime riguarda: le persone fisiche residenti in aree urbane funzionali - per le persone fisiche sono ammissibili solo i veicoli della categoria M1; le microimprese quali definite all'art. 2, punto 9, del regolamento (UE) 2023/955 con sede legale in aree urbane funzionali - per le microimprese sono ammissibili solo i veicoli delle categorie N1 e N2; per i veicoli privati (M1), l'incentivo ammonta a un massimo di 11.000 EUR per veicolo nuovo per le persone fisiche con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 EUR e a un massimo di 9.000 EUR per veicolo nuovo per le persone fisiche con un ISEE superiore a 30.000 EUR ma inferiore o pari a 40.000 EUR; per i veicoli commerciali (N1 e N2), l'incentivo copre fino al 30 % del prezzo di acquisto, con un massimale di 20.000 EUR per veicolo nuovo. Il regime riguarda solo l'acquisto di veicoli a emissioni zero; Considerato l'obbligo di assicurare il conseguimento dei milestone (traguardi) e dei target (obiettivi) previsti nel PNRR ai sensi del richiamato allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il target associato all'Investimento 4.5, M2C2-30, in scadenza al T2 2026: «Acquisto di almeno 39.000 veicoli a emissione zero»; Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parita' di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza», come modificata dalla Comunicazione della Commissione UE C/2023/111; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/3215 del 28 giugno 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Vista la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attivita' economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attivita' economiche; Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione); Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle comunita'; Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre irregolarita'; Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione; Viste le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02); Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate; Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in europa; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare dei progetti PNRR; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e successive modifiche e integrazioni; Visto altresi' l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, con il quale e' istituita, fino al 31 dicembre 2026, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, a cui e' attribuito, tra l'altro, il ruolo di punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e successive modifiche e integrazioni; Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle amministrazioni centrali titolari di interventi e ai soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel PNRR, nonche' all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione; Vista, in particolare, la circolare della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; Visto il decreto del Capo Dipartimento dell'unita' di missione per il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata; Viste, in particolare, le «Linee guida per i soggetti attuatori» allegate al predetto documento descrittivo del Si.Ge.Co. e pubblicate sulle dedicate pagine del sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Vista la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»; Vista la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»; Vista la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia gia' a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228 e successive modiche e integrazioni; Visto il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare: a) l'art. 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; b) l'art. 4, comma 3 che dispone che «le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 7 dicembre 2023; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'atto di indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione dell'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto l'art. 5, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili; Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»; Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione europea del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 e, in particolare, l'art. 52, comma 1, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico a sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Vista la legge n. 194 del 4 giugno 1984 che ha istituito il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per il settore agricolo, forestale ed agroalimentare; Visto, altresi', il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali il 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della predetta legge n. 234 del 2012, il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, in particolare, l'art. 9, comma 1, il quale prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro stesso, il soggetto concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR; Considerato che nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, e' previsto altresi' l'Investimento 4.3 «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica» finalizzato a sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast, rispettivamente, nei centri urbani e lungo le superstrade, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilita' sostenibile; Considerato altresi' che i target finali associati al medesimo Investimento 4.3 prima delle modifiche apportate al PNRR con la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 prevedono la realizzazione di almeno 7.500 punti pubblici di ricarica rapida in superstrada e di almeno 13.755 punti pubblici di ricarica rapida nei centri urbani; Tenuto conto che i punti di ricarica complessivamente ammessi a finanziamento ad esito delle procedure ad evidenza pubblica attivate dal Ministero per la realizzazione di infrastrutture di ricarica nei centri urbani e lungo le superstrade risultano insufficienti, in termini prospettici, ad assicurare il soddisfacente conseguimento dei target finali, come prima richiamati, associati all'Investimento 4.3; Considerato che la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica e' attivita' caratterizzata da notevole complessita' che coinvolge aspetti di natura tecnica, urbanistica, ambientale, paesaggistica e di sicurezza e che tale complessita' puo' essersi tradotta in una oggettiva difficolta' per i potenziali beneficiari nel poter presentare un numero di istanze progettuali in linea con gli obiettivi quantitativi originariamente stabiliti dal PNRR per l'Investimento 4.3; Ritenuto che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite delle competenti strutture, ha posto in essere ogni azione necessaria al fine di favorire la piu' ampia partecipazione possibile alle procedure ad evidenza pubblica per l'accesso ai benefici, introducendo negli strumenti attuativi dell'Investimento 4.3 e negli avvisi pubblici adottati specifiche soluzioni tecniche finalizzate a superare le oggettive difficolta' del mercato, tenendo conto delle richieste e delle osservazioni provenienti dagli operatori economici, nonche' delle evidenze empiriche riconnesse ai risultati delle procedure; Preso atto della presenza di circostanze oggettive di criticita' del mercato oggetto degli interventi dell'Investimento 4.3, nel quadro della quinta revisione tecnica del PNRR l'Italia ha proposto una riduzione dei target e conseguentemente una rideterminazione del costing dell'Investimento 4.3 sulla base delle proposte degli operatori economici utilmente collocati nelle graduatorie, anche in linea con le indicazioni della commissione europea raccolte nella Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2025) 310 final/2 del 4 giugno 2025; Atteso il permanere dell'interesse pubblicistico a favorire la penetrazione dei veicoli a zero emissioni nel mercato dell'automotive italiano considerando anche gli obiettivi strategici generali di decarbonizzazione dell'economia definiti dallo stesso PNRR, nonche' dal PNIEC aggiornato e - con riferimento specifico alla mobilita' su gomma- dal PNIRE; Considerato che parallelamente alla riduzione dei target finali e al riallineamento del costing dell'Investimento 4.3, nell'ambito della medesima quinta revisione tecnica del PNRR, in considerazione dell'interesse pubblicistico prima richiamato l'Italia ha proposto l'introduzione dell'Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici» finalizzato a sostenere un programma di rottamazione di automobili nel quale un veicolo termico e' ceduto e sostituito da un veicolo a emissioni zero di recente acquisto; Vista la proposta di decisione del Consiglio ed il relativo Annex della Commissione europea COM (2025) 285 final del 27 maggio 2025 ed il documento di accompagnamento SWD (2025) 145 final con la quale la Commissione europea ha valutato positivamente le proposte di revisione, ivi incluse quelle gia' descritte e inerenti alla riprogrammazione dell'Investimento 4.3 e all'introduzione dell'Investimento 4.5; Vista la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, modificativa della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale si approva la valutazione positiva del PNRR riprogrammato; Ritenuto pertanto necessario dare attuazione alla medesima decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 che ha previsto il nuovo Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 2 del PNRR «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici» e la cui realizzazione e' stata assegnata al MASE, nel rispetto delle stringenti tempistiche previste per il conseguimento del target finale M2C2-30, anche nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di modifica - in linea con la nuova proposta di costing approvata dalla Commissione europea e dal Consiglio - del decreto del medesimo Dicastero del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante assegnazione alle amministrazioni centrali titolari di interventi delle risorse finanziarie previste per l'attuazione del PNRR; Considerato che, anche nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie per l'attuazione della Misura in parola risultano gia' attribuite al MASE in quanto provenienti dalla riprogrammazione dell'Investimento 4.3 per le motivazioni sopra descritte; Vista la nota prot. n. 0145642 del 31 luglio 2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del MASE con la quale e' stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria; Visto il comma 97, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in virtu' di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 divenuto in seguito Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - puo' avvalersi della societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Societa' generale per l'informatica S.p.a. - SOGEI), per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni»; Considerato che SOGEI realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale, come sancito dal comma 4-ter dell'art. 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 61, comma 5, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179; Considerato che SOGEI svolge attivita' finalizzate alla realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica di complesse piattaforme informatiche, tra cui il sistema informativo della fiscalita' per l'amministrazione finanziaria nonche' tutte le attivita' ad essa connesse; Considerato che SOGEI garantisce la presenza di specifiche risorse con competenze di alto profilo, atte a garantire l'evoluzione dei sistemi informativi delle amministrazioni, in coerenza con i mutamenti dei processi amministrativi e in sintonia con lo sviluppo della tecnologia e dell'offerta di mercato e proporre strategie innovative sui sistemi informativi, in coerenza con l'evoluzione dei processi amministrativi; Considerato che SOGEI e' in grado di garantire alla amministrazione il know-how e le conoscenze, anche di tipo funzionale ed amministrativo, strategiche per il mantenimento delle conoscenze all'interno del perimetro della pubblica amministrazione; Considerato che SOGEI e' in grado, inoltre, di garantire un alto livello di sicurezza del dato e dei servizi imprescindibile per la gestione di contesti della PA; Vista la Convenzione quadro per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo del MITE n. 63 del 17 agosto 2022, stipulata tra la SOGEI ed il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale ITC; Visto l'atto integrativo n. 5 dell'8 novembre 2024 alla su citata Convenzione n. 63 del 17 agosto 2022 tra la Direzione generale innovazione tecnologica (DG ITEC) del MASE e la SOGEI per il consolidamento del Sistema informativo e dei servizi relativi alla conduzione dello stesso nonche' per il rafforzamento dei servizi di progettazione, intesi anche come attivita' di sviluppo e di evoluzione del Sistema informativo medesimo - con scadenza al 31 dicembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per «veicoli di categoria M1» i veicoli, come definiti al comma 2, lettera b), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; b) per «veicoli di categoria N1» i veicoli, come definiti al comma 2, lettera c), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; c) per «veicoli di categoria N2» i veicoli, come definiti al comma 2, lettera c), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; d) per «microimpresa», l'impresa, come definita dall'art. 2, punto 9 del regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione; e) per «area urbana funzionale» l'area territoriale definita dall'Istat - Istituto nazionale di statistica come aggregato di comuni contigui, composti da una City e dalla sua commuting zone (area del pendolarismo). La commuting zone e' definita dai flussi di pendolarismo per motivi di lavoro registrati al censimento generale della popolazione 2011. La City e' l'unita' amministrativa locale dove la maggioranza della popolazione vive in un high density cluster (o centro urbano) con una popolazione di almeno 50.000 abitanti; f) per «soggetto gestore» si intende il soggetto di cui all'art. 5 cui e' affidata la gestione dei contribuiti tramite la realizzazione di una apposita piattaforma informatica; g) per «demolitore» o «centro di raccolta appositamente autorizzato» si intende un impianto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 209; h) per Si.Ge.Co., il manuale descrittivo del Sistema di gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo del Dipartimento dell'Unita' di missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonche' la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea per come richiamati dal regolamento finanziario e dal regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. e' pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero; i) per «Regolamento "de minimis"», il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; j) per «Regolamento "de minimis" settore agricolo», il regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione europea del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. |
| Art. 2
Finalita'
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 del PNRR che prevede l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici. |
| Art. 3 Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici: requisiti e soggetti beneficiari
1. Gli incentivi a fondo perduto previsti al precedente art. 2, nel seguito «bonus veicoli elettrici» o semplicemente «bonus», sono concessi: a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed e' pari a: 11.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro; 9.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro; b) alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l'acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l'importo dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro. 2. Il bonus di cui al precedente comma 1, lettera a) e' riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprieta' deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: il contributo e' subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e puo' generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; nel documento comprovante l'acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell'incentivo concesso. 3. Il bonus di cui al precedente comma 1, lettera b) e' riconosciuto per l'acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprieta' deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi. Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo e' subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa. 4. I bonus di cui al precedente comma 1, lettera a) sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei. 5. I bonus di cui al precedente comma 1, lettera b) sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi del «Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento "de minimis" settore agricolo». Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto. |
| Art. 4
Risorse finanziarie
1. Per il riconoscimento degli incentivi di cui al presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 del PNRR, pari complessivamente a euro 597.320.000,00, al lordo delle somme necessarie per la copertura degli oneri riconnessi alle attivita' di supporto tecnico-operativo di cui al successivo art. 5. 2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 potra' essere integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR del MASE eventualmente riprogrammate, senza necessita' di aggiornamento del presente decreto. |
| Art. 5
Gestione del programma
1. Per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 2 e allo scopo di provvedere ad acquisire apposita prestazione di servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla realizzazione e manutenzione di una apposita piattaforma informatica, nonche' allo svolgimento delle attivita' propedeutiche e funzionali alla gestione ed erogazione degli incentivi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale della Societa' generale d'informatica S.p.A. (Sogei), ai sensi della convenzione quadro n. 63 del 17 agosto 2022, stipulata tra la Sogei ed il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale ITC e del successivo atto integrativo n. 5 dell'8 novembre 2024 tra la Sogei e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale innovazione tecnologica (DG ITEC). 2. I costi sostenuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 sono a carico delle risorse di cui al precedente art. 4, in misura non superiore allo 0,2% per cento. |
| Art. 6
Registrazione dei richiedenti il bonus
1. Al fine di ottenere il bonus di cui al precedente art. 3, i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5, in base alle comunicazioni di cui al successivo art. 12. 2. La persona fisica richiedente il bonus di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), all'atto della registrazione nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5, procede all'inserimento: a) della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta di essere residente in un'area urbana funzionale; b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi; c) dell'indicazione se il bonus sara' generato a suo favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il titolare della microimpresa richiedente il bonus di cui all'art. 3 comma 1 lettera b), all'atto della registrazione nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5, procede all'inserimento: a) della necessaria dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta: 1. di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro delle imprese; 2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 3. di avere meno di dieci dipendenti; 4. di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di euro; 5. di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali; 6. l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione; 7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento "de minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»; 8. che la microimpresa abbia sede legale in un'area urbana funzionale; b) della targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa. |
| Art. 7
Registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili
1. Gli esercenti che si possono registrare nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5 sono: venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone; venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci; aventi un codice ATECO prevalente congruente con l'iniziativa cosi' come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. 2. La registrazione dell'esercente avverra' in base alle comunicazioni di cui al successivo art. 12. 3. All'atto della registrazione, il venditore dovra' inserire il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei punti vendita e l'iban del conto corrente dedicato su cui si intende ricevere il rimborso in linea con i principi di tracciabilita' di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Sulla base del criterio del punteggio ambientale, c.d. «eco-score», che valuta l'impronta di carbonio di un veicolo per l'intero ciclo di vita potra' altresi' essere definito un elenco dei veicoli oggetto di incentivazione. In tale ipotesi, in data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili di cui al precedente comma 2, sara' cura del MASE provvedere alla pubblicazione con apposita comunicazione sulla sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del predetto elenco dei veicoli incentivabili. 5. Per ogni punto vendita, il venditore dovra' inserire, all'atto della registrazione, il link alla vetrina dei veicoli acquistabili con il «bonus veicoli elettrici» nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 4. 6. La piattaforma informatica mettera' a disposizione nell'area pubblica una pagina di ricerca degli esercenti aderenti all'iniziativa. |
| Art. 8
Generazione del bonus per le persone fisiche
1. La persona fisica, all'esito della registrazione di cui al precedente art. 6, comma 2, puo' generare sulla piattaforma informatica il bonus di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il cui valore sara' uguale a: 11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro; 9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro. 2. Il bonus e' riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 9
Generazione del bonus per le microimprese
1. La microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5, puo' generare il bonus di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori di cui al precedente art. 7. 2. Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal «Regolamento "de minimis"» e «Regolamento "de minimis" settore agricolo» nell'arco di tre anni. 3. Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus. |
| Art. 10
Validazione del bonus
1. Il bonus deve essere validato entro trenta giorni dalla sua generazione presso un venditore di cui al precedente art. 7 e, se non validato entro il predetto termine di trenta giorni dalla sua generazione, l'importo del bonus sara' integralmente riversato nel plafond residuo disponibile. Il soggetto che non ha ottenuto la validazione del bonus da parte del venditore prima della scadenza potra' richiederne un altro fino a esaurimento del plafond residuo disponibile. La validazione del bonus, in ogni caso, non potra' avvenire oltre la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per la sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto di cui al successivo comma 2. 2. Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto, i venditori devono inserire nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5 il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo afferente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'indicazione dell'importo versato da parte del beneficiario a titolo di acconto. Il bonus non potra' essere utilizzato ai fini dell'acconto. 3. I venditori provvedono all'imputazione dei dati nella piattaforma informatica per come specificati al comma 2 entro il termine di trenta giorni per la validazione del bonus decorrenti dalla data della rispettiva generazione. 4. Il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo. I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del bonus, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. L'esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo e quella della rottamazione del veicolo termico. 5. I venditori provvedono all'emissione delle fatture in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA. 6. I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 7. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono sottoposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ad un controllo di completezza e regolarita' della documentazione. |
| Art. 11
Ulteriori obblighi a carico del venditore
1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, i venditori conservano copia: dell'atto di acquisto del veicolo nuovo e della fattura di vendita; del documento unico di circolazione e di proprieta' del veicolo nuovo; del documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore; del certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 12
Apertura e chiusura dei termini
1. Con comunicazione pubblicata sulla apposita sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale http://www.mase.gov.it/ - il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende nota la data a partire dalla quale sara' possibile effettuare, sino ad esaurimento del plafond disponibile di cui all'art. 4, l'accesso alla piattaforma informatica di cui al precedente art. 5. 2. Tramite successivi atti resi disponibili nella pagina del sito istituzionale dedicata all'iniziativa il Ministero potra' altresi' definire termini e modalita' per lo svolgimento di ogni altra azione necessaria ai fini del presente decreto e dell'erogazione del contributo spettante. 3. Il Ministero provvede alle attivita' di cui al comma 1 nel rispetto delle specifiche procedure previste dal Sistema di gestione e controllo di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del presente decreto. 4. Sul sito istituzionale saranno altresi' resi periodicamente noti tutti gli aggiornamenti anche relativi al residuo plafond disponibile di cui all'art. 4. |
| Art. 13
Modalita' di rimborso del contributo ai venditori
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l'importo dei contributi spettanti a seguito della vendita dei veicoli effettuata con le modalita' ed in relazione ai bonus riconosciuti di cui all'art. 3, sulla base dei dati presenti sulla piattaforma di cui all'art. 5. 2. Le modalita' operative per il rimborso dei contributi spettanti di cui al comma 1 e per l'espletamento delle pertinenti verifiche a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite con successive FAQ/Circolari/Linee guida adottate dalla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile al PNRR ed il relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.). |
| Art. 14
Adempimenti specifici derivanti dal PNRR
1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 3, comma 1 e i soggetti venditori di cui all'art. 7, comma 1 del presente decreto, limitatamente alle attivita' di acquisto e vendita del nuovo veicolo elettrico e alla rottamazione del veicolo termico come determinate ai sensi e per gli effetti del presente decreto, assicurano: a) il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di indebito utilizzo delle risorse assegnate, nonche' di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; b) il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione riconnessa alle attivita' di cui al presente comma che le stesse sono finanziate nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea; c) la conservazione della documentazione giustificativa delle attivita' di cui al presente comma e delle spese riconnesse su supporti cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilita' delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2024/2509); d) una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni riconnesse con le attivita' di cui al presente comma e comunicare le irregolarita', le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonche' i casi di doppio finanziamento, di cui dovessero venire a conoscenza in ragione delle attivita' svolte ai fini del presente decreto; e) di corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e i soggetti venditori di cui all'art. 7, comma 1 del presente decreto, limitatamente alle attivita' richiamate al comma 1, assicurano altresi': a) il rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato; b) l'adozione, anche nell'ambito del proprio regime di contabilita' semplificata, di un sistema di codifica contabile adeguato e informatizzato, finalizzato a garantire la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; c) fornire il set minimo di informazioni relativi al titolare effettiva dell'impresa in base a quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, avvalendosi dello specifico modello reso disponibile sulla piattaforma informatica di cui all'art. 5, comma 1, al termine delle attivita' di registrazione. 3. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 3, comma 1 e i soggetti venditori di cui all'art. 7, comma 1 provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per quanto di competenza, nel rispetto dei temini e delle procedure che saranno rese note con successivo provvedimento ed eventuali FAQ/Circolari/Linee guida del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile al PNRR ed al relativo Sistema di gestione e controllo adottato dal Ministero di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del presente decreto. |
| Art. 15
Controlli e revoche
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vigila sul corretto funzionamento del programma di incentivi di cui al precedente art. 2 e sulla regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse riconnesse al programma di incentivi di cui all'art. 2, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto. Il Ministero adotta altresi' le iniziative necessarie a prevenire le frodi la corruzione ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico ed il conflitto di interesse, in coerenza con le procedure definite nel Sistema di gestione e controllo richiamato all'art. 1, comma 1, lettera i). A tal fine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo. 2. In caso di usi difformi o di violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, anche su segnalazione da parte di Sogei, il Ministero procede alla disattivazione del bonus e, in presenza di importi erogati, avvia le occorrenti operazioni di recupero delle risorse indebitamente utilizzate, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni I contributi, in particolare, sono revocati nei seguenti casi: a) in caso di dichiarazioni mendaci rese all'atto della registrazione/prenotazione del bonus ovvero in qualunque altra fase del procedimento; b) per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nel caso di cessione a terzi del veicolo privato oggetto di acquisto prima dello scadere del termine di cui al comma 2 del medesimo articolo; c) per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), nel caso di cessione a terzi del veicolo commerciale oggetto di acquisto prima dello scadere del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo; d) grave violazione degli adempimenti di cui all'art. 14; e) violazione delle condizioni previste dai regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 2024/3118 relativi al regime «de minimis». 3. Il soggetto beneficiario e' tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. |
| Art. 16
Trattamento dati personali
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e Sogei si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche «GDPR») relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il MASE e' il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti beneficiari nell'ambito del programma di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici di cui alla misura PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5. Sono oggetto del trattamento i seguenti dati: dati anagrafici, dati di contatto, dati fiscali, dati bancari, dati tecnici e amministrativi. 3. Il MASE conferisce a Sogei il ruolo di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, per le attivita' di realizzazione e gestione di una apposita piattaforma informatica di cui al precedente art. 5. 4. Il MASE e, per esso, il soggetto gestore Sogei, trattano i dati personali che vengono inseriti nella piattaforma informatica cui al precedente art. 5 necessari per la gestione degli incentivi di cui al presente decreto, per l'adempimento agli obblighi di legge a cui gli stessi sono soggetti, nonche' per i connessi interessi legittimi. I dati personali potranno essere condivisi tra Ministero e soggetto gestore Sogei, nonche' con soggetti autorizzati al trattamento che si sono impegnati alla riservatezza e osservino parimenti gli obblighi di tutela previsti dal GDPR e del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge dal MASE e da Sogei, i suindicati dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalita' sopra indicate, all'interno dello SEE (Spazio economico europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente. 6. Per il MASE il soggetto designato al trattamento oggetto del presente decreto e' il direttore generale della competente Direzione programmi e incentivi finanziari. 7. Per Sogei il soggetto designato al trattamento sara' nominato individuandolo all'interno dell'organizzazione stessa. 8. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del GDPR, i dati personali saranno conservati dai titolari per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalita' per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonche' per adempiere ai correlati obblighi di legge. 9. Ai partecipanti al programma di incentivi di cui al precedente art. 2 sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto, in qualunque momento, di: a. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica, con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente; c. proporre un reclamo al garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'autorita'. 10. Le richieste possono essere rivolte ai seguenti indirizzi di posta elettronica: per il Ministero, al nominato responsabile per la protezione dei dati personali, all'e-mail: rpd@mase.gov.it e/o al seguente indirizzo PEC: rpd@pec.mase.gov.it per Sogei, a tutela dei diritti dei soggetti interessati al trattamento, al nominato responsabile per la protezione dei dati personali, all'e-mail: dpo@sogei.it e/o al seguente indirizzo PEC: dpo@pec.sogei.it 11. Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. |
| Art. 17
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per i seguiti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: www.mase.gov.it
Roma, 8 agosto 2025
Il Ministro: Pichetto Fratin
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2086 |
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