Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE |
ORDINANZA 21 agosto 2025 |
Disciplina delle modalita' per effettuare l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, ai fini dell'aggiornamento dei relativi fabbisogni finanziari. (Ordinanza n. 52/2025). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»; Viste le seguenti proprie ordinanze, pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale: n. 5/2023 in data 22 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la quale e' stata disciplinata la concessione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, successivamente modificata e integrata con le ordinanze n. 25/2024, in data 23 maggio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 5 giugno 2024, foglio n. 1608, e n. 46/2025 in data 5 giugno 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 16 giugno 2025, foglio n. 1643; n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 25 ottobre 2023, foglio n. 2785, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalita' e termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per le imprese singole o associate titolari di attivita' economiche, produttive o agricole; n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 13 novembre 2023, foglio n. 2948, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalita' e termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per gli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze; n. 20/2024 in data 15 gennaio 2024, con la quale sono stati definiti i costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) della richiamata ordinanza n. 11/2023 da riconoscere alle imprese agricole che hanno eseguito interventi di riparazione e ripristino in proprio ovvero attraverso altre imprese; n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alle richiamate ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023; n. 29/2024 in data 18 luglio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, con la quale sono state definite le modalita' per lo svolgimento di verifiche a campione sulle procedure di contributo di cui alle richiamate ordinanze n. 5/2023, n. 11/2023, n. 14/2023, n. 20/2024 e n. 25/2024; n. 31/2024 in data 12 agosto 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 4 settembre 2024, foglio n. 2400, con la quale e' stata disciplinata l'integrazione dei contributi di ricostruzione privata per i danni subiti ai beni mobili; n. 36/2024 in data 23 ottobre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, foglio n. 2888, con la quale e' stato disciplinato il riconoscimento dei contributi di cui alle ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023 con la modalita' del credito d'imposta; n. 39/2024 in data 5 dicembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2024, foglio n. 3265, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalita' e termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per gli enti del terzo settore ed altri soggetti affini aventi finalita' di carattere sociale; Visto l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 2), del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, nel cui ambito e' stabilito che il Commissario straordinario, «coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi»; Visto l'art. 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, con la quale si prevede, in particolare, che con una o piu' ordinanze il Commissario straordinario provveda a «disciplinare le modalita' per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni gia' adottate anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'art. 20-bis, comma 1-bis, definendo, altresi', le modalita' per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3» del medesimo art. 20-sexies; Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali; Dato atto delle modalita' speciali per la realizzazione degli interventi urgenti di cui trattasi, come definite e regolate nelle richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive semplificazioni e facolta' derogatorie rispetto alle ordinarie normative di settore interessate; Considerato che le attivita' di revisione e aggiornamento delle disposizioni relative alla determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata di cui alle richiamate ordinanze, finalizzate, in particolare, ad apportare le semplificazioni e velocizzazioni necessarie alle procedure in essere, anche sulla base delle novita' introdotte con il richiamato decreto-legge n. 65/2025, sono tutt'ora in corso, in previsione del coinvolgimento della Cabina di coordinamento istituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-quater del richiamato decreto-legge n. 61/2023; Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' per attivare, entro il termine stabilito del 31 agosto 2025, la ricognizione prevista dal richiamato art. 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, stabilendo, per il completamento dell'attivita' ricognitiva, un termine temporale congruente con la possibilita', per i soggetti privati, i titolari delle imprese e i tecnici interessati, di prendere conoscenza delle modifiche e semplificazioni che saranno apportate alle procedure gia' stabilite in attuazione di quanto innovato, in tal senso, con il citato decreto-legge n. 65/2025; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Acquisita l'intesa della Regione Toscana; Acquisita l'intesa della Regione Marche;
Dispone:
Art. 1 Ricognizione dei soggetti interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023.
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, del decreto-legge n. 61 del 2023 richiamato in premessa, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, allo scopo di consentire al Commissario straordinario di aggiornare le stime dei relativi fabbisogni finanziari, i soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi di cui al citato art. 20-sexies, che alla data di entrata in vigore del presente atto non hanno gia' presentato domanda di contributo, manifestano la volonta' di presentare la predetta istanza entro il prossimo 31 marzo 2026 mediante la compilazione della dichiarazione in allegato 1 alla presente ordinanza. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono compilate, entro il 31 ottobre 2025, sull'apposita piattaforma realizzata dalla struttura commissariale. 3. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-Commissari, provvedono all'analisi dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al presente articolo pervenute in relazione ai rispettivi territori, per lo svolgimento, in coordinamento con la struttura di supporto del Commissario straordinario, delle successive attivita' finalizzate all'individuazione di una attendibile quantificazione di massima dei soggetti che intendono presentare istanza di contributo per interventi di ricostruzione privata e ad una stima del relativo onere finanziario. 4. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 entro il termine stabilito costituisce titolo di priorita' per lo svolgimento, a cura delle strutture preposte, dell'istruttoria finalizzata alla concessione del contributo richiesto, ma non configura un obbligo per la successiva presentazione della predetta istanza. 5. All'attuazione della presente ordinanza la struttura di supporto al Commissario straordinario, le strutture regionali di supporto ai Presidenti delle Regioni - sub-Commissari e quelle degli enti locali interessati provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatta eccezione per i soli costi necessari per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 2, cui si provvede nel limite di euro 50.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura commissariale a legislazione vigente. |
| Art. 2
Efficacia
1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente ordinanza e' pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorita' nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Roma, 21 agosto 2025
Il Commissario straordinario: Curcio
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2311
__________ Avvertenza: La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze-2025 |
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