Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 27 agosto 2025 |
Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024; Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione; Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193; Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG; Visto il regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 26 agosto 2003 con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»; Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela del ficodindia dell'Etna DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi; Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 170 del 24 luglio 2025, con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi; Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 170 del 24 luglio 2025. 2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» figura all'allegato del presente decreto. |
| Allegato
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» e' riservata ai frutti del Ficodindia che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1143 ed indicati nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 27 agosto 2025
Il dirigente: Gasparri |
| Art. 2.
Descrizione del prodotto
Le cultivar della «Opuntia ficus-indica» dell'area considerata sono: Gialla detta anche «Sulfarina» o «Nostrale», Rossa detta anche «Sanguigna», Bianca detta anche «Muscaredda» o «Sciannarina». E' ammessa una percentuale non superiore al 5% di altri ecotipi. Sono considerati varianti di pregio le selezioni «Trunzara» o «Pannittera», delle cultivar Bianca, Rossa e Gialla. I frutti vengono distinti in ordine al periodo di maturazione: «Agostani» o «Latini» (primo fiore); «Scozzolati» (seconda fioritura). Cultivar: Gialla, Rossa, Bianca. I «Fichidindia dell'Etna» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle comuni norme di qualita' e alle seguenti caratteristiche: Peso frutto: non inferiore a 90 g; Percentuale di polpa non inferiore al 60% del peso fresco dell'intero frutto; Frutti esenti da malformazioni; Colore e forma, caratteristici della cultivar (sono ammessi frutti raccolti nella fase di invaiatura); Grado rifrattrometrico non inferiore al 11%. |
| Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione del «Ficodindia dell'Etna», che va dai 150 ai 750 m. s.l.m., ricade nel territorio dei Comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Camporotondo, Belpasso e Paterno'. In particolare i confini sono cosi' individuati: BRONTE: ad ovest lungo il fiume Simeto, a nord con la strada Bronte-Cesaro', ad est con la quota 750 m. s.l.m., a sud con il territorio del Comune di Adrano; ADRANO: ad ovest lungo il fiume Simeto, a nord con il territorio del Comune di Bronte, ad est con la quota 750 m. s.l.m. ed il territorio del Comune di Biancavilla, a sud con il territorio del Comune di Biancavilla; BIANCA VILLA: ad ovest lungo il fiume Simeto ed il territorio del Comune di Adrano, a nord con il territorio del Comune di Adrano e la quota 750 m. s.l.m., ad est con il Comune di S. Maria di Licodia, a sud lungo il fiume Simeto; SANTA MARIA DI LICODIA: ad ovest con il Comune di Biancavilla, a nord con la quota 750 m. s.l.m. e il territorio del Comune di Ragalna, a est con il Comune di Ragalna, a sud con la strada SS 575 (Schettino) ed il territorio del Comune di Paterno'; RAGALNA: ad ovest con il territorio di S. Maria di Licodia, a nord con la strada Nicolosi-Ragalna, ad est con il territorio del Comune di Belpasso, a sud con il territorio del Comune di Paterno'; PATERNO': ad ovest lungo la SP 137 fino al Simeto e lungo la strada Rocca di Pietralunga e di Contrada Buffa sino alla SS 575, a nord con il territorio dei Comuni di S. Maria di Licodia e Ragalna, ad est con il territorio del Comune di Belpasso, a sud con la strada ferrata Circumetnea; BELPASSO: ad ovest con i Comuni di Ragalna e Paterno', a nord con la strada Nicolosi-Ragalna, ad est con la strada Belpasso-Etna e Belpasso-Camporotondo sino al confine del territorio comunale, a sud con il confine del territorio comunale lungo la strada Camporotondo-Valcorrente SS. 121; CAMPOROTONDO ETNEO: ad ovest con il territorio del Comune di Belpasso e la lava del 1669, a nord con il centro abitato, ad est con la strada Camporotondo-Misterbianco fino al bivio per Piano Tavola e alla SS 121. |
| Art. 4.
Origine del prodotto
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| Art. 5.
Metodo di ottenimento (Terreni) I terreni, di origine vulcanica o no, destinati alla coltura, dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente Art. 3 e possedere i seguenti requisiti: tessitura media o grossolana per evitare ristagni d' acqua (e' ammessa la presenza di roccia affiorante). (Preparazione dei terreni) Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il drenaggio delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni. (Impianti) Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati e la densita' di piantagione massima ammessa, in dipendenza della tipologia di impianto, e' di 600 piante per ettaro per un massimo di 35 tonnellate di prodotto ad ettaro. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante («vaso libero» o «a cespuglio»), e' ammesso altro tipo di allevamento, per agevolare la raccolta e le operazioni colturali. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali. Sono consentite negli impianti, a sostegno del nuovo flusso vegeto - produttivo, le operazioni di concimazione, di irrigazione dopo la «scozzolatura» (che consiste nell'asportare fiori, frutticini appena allegati e giovani cladodi). (Tecniche colturali) Le tecniche colturali del terreno non devono danneggiare l'apparato radicale delle piante che si espande in superficie. La scozzolatura viene eseguita da maggio a giugno, in relazione alle zone di produzione e alle condizioni climatiche. (Raccolta) Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono da agosto per i frutti di prima fioritura («Agostani»), da settembre a dicembre per i frutti di seconda fioritura («Scozzolati» o «Bastardoni»). I frutti dopo la raccolta devono essere immagazzinati in locali idonei ventilati e asciutti. Successivamente il prodotto puo' essere frigoconservato. Le operazioni di raccolta vanno iniziate all'invaiatura eseguendo il prelievo in modo tale che una sottile porzione di cladodio rimanga alla base del fratto. Successivamente alla raccolta i frutti debbono essere sottoposti al processo di despinatura, per essere commercializzati con la qualifica di despinati. (Immagazzinamento e lavorazione) Le operazioni di immagazzinamento e prima lavorazione, per l'acquisizione delle caratteristiche organolettiche previste per l'immissione al consumo di cui al successivo art. 5, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio ricadente nell'area delimitata con il presente disciplinare. Le tecnologie di gestione post - raccolta prevedono l'omogeneita' del prodotto e la despinatura. |
| Art. 6.
Legame
Lo storico Denis Mark Smith in History of Sicily - Medieval Sicily 800 - 1713: «alla fine del sedicesimo secolo in Sicilia, gli Spagnoli introdussero alcune nuove e importanti piante come il pomodoro dal Peru', mais e tabacco dal Messico. Quello piu' comunemente usato era il ficodindia proveniente dall'America Tropicale (Indie occidentali, secondo C. Colombo). I fichidindia (Indian fig. - prickly pear cactus) trasformeranno le campagne della Sicilia, capaci di sopportare lunghe siccita' e di propagarsi facilmente nelle spaccature delle rocce, infatti venivano di proposito piantati per frantumare la lava nei fertili pendii del monte Etna. Questa ammirevole pianta a siepi con i suoi frutti ha contribuito alla dieta di ricchi e di poveri nella vita quotidiana dei siciliani». W.H. Barlett nelle Pictures from Sicily (1853): «ma di tutte le produzioni di vegetali della parte bassa dell'Etna il ficodindia, e' forse quella che meglio si sviluppa e si riproduce con sorprendente rapidita'». Riferimenti sul ficodindia (fichi opunzia) nella «zona coltivata dell'Etna», cosi' definita ai tempi di Spallanzani (1792), si trovano anche nelle opere di P. Bembo, Borelli, Stoppani, Brydone etc. Coppoler S., «Del ficodindia, sua coltivazione in Sicilia e modo di ottenere i frutti tardivi («scuzzulari»)». Saggio storico - agrario (1827). Il Mortillaro riporta su «Notizie economico - statistiche», ricavate dai catasti di Sicilia (1853), le superfici destinate a «FICHETI D'INDIA». «Atti della Giunta per l'inchiesta Agraria» ~ Jacini (1884): vengono riportate le superfici destinate a «FICHETI D'INDIA» in Sicilia. (Legame con l'ambiente geografico) Nel versante Sud-Occidentale, delle pendici dell'Etna, il Ficodindia ha trovato le condizioni ideali per divenire un elemento caratterizzante del paesaggio. Le condizioni ambientali per la coltura devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona etnea. La zona di produzione, risulta caratterizzata da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosita' concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte. I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidita' ed in particolare la lunga esposizione ai raggi solari, conferiscono al frutto caratteristiche di qualita' (colore, serbevolezza e consistenza) difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo. |
| Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 2024/1143. |
| Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto, lavorato e despinato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia, conformi alla normativa vigente, in legno, cartone e plastica. Sono ammesse le confezioni di servizio destinate a contenere prodotti sfusi. E' ammesso, secondo le tradizioni la presenza, nello stesso contenitore, delle tre diverse cultivar. Il «Ficodindia dell'Etna» puo' essere immesso al consumo con il simbolo europeo della DENOMINAZIONE di ORIGINE PROTETTA figurante su ogni confezione. Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, il logo della denominazione «Ficodindia dell'Etna». E' consentita l'utilizzo della dicitura «Prickly Pear from Etna». Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine, nonche' l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti. E' facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto ed i termini «Agostani» o «Latini» e «Scozzolati» o «Bastardoni» riferiti all' epoca di maturazione. Il logo della denominazione e' rappresentato dalla scritta D.O.P. DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA, dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, da due cladodi con quattro frutti e sottostante scritta «Ficodindia dell'Etna», con a destra il logo D.O.P.
Parte di provvedimento in formato grafico
Font: Adobe Garamond Pro Bold. Pantone colore: blu: Pantone Reflex Blue U: verde: Pantone 362 U; quadricromia blu: C100 M100 Y0 K0; quadricromia verde: C100 M0 Y100 K0. E' consentito l'utilizzo della variante monocromatica bianca o nera. La vendita del prodotto sfuso deve avvenire mediante l'utilizzo di un bollino adesivo recante il logo della denominazione, come di seguito riportato, da applicare obbligatoriamente sul almeno il 70% dei frutti presenti nella confezione di servizio. Le dimensioni del bollino devono essere di almeno 2 cm x 2 cm.
Parte di provvedimento in formato grafico
Font: Adobe Garamond Pro Bold. Pantone colore: blu: Pantone Reflex Blue U; verde: Pantone 362 U; quadricromia blu: C100 M100 Y0 K0; quadricromia verde: C100 M0 Y100 K0. |
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