Gazzetta n. 202 del 1 settembre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 4 agosto 2025 |
Sistema informativo dell'assistenza primaria. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, che, all'art. 3-quinques, comma 1, lettera a), prevede che distretto deve garantire, tra le altre, l'assistenza primaria, ivi compresa la continuita' assistenziale, attraverso il necessario coordinamento tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza», ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 relativi, rispettivamente, all'assistenza sanitaria di base, alla continuita' assistenziale e all'assistenza ai turisti; Visto l'accordo quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»; Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale e' stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS) e successivi atti relativi alla composizione e organizzazione; Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, la quale dispone all'art. 3 che: la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza; il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato al comma 6, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la finalita' di supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla Cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» e in particolare l'art. 1 che prevede il riordino dell'assistenza territoriale e demanda alle regioni l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria; Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR), concernente il nuovo il patto per la salute per gli anni 2014 - 2016, che all'art. 5, comma 11, ha previsto che «Per la verifica della reale attuazione della riorganizzazione delle cure primarie e per il monitoraggio della appropriatezza, qualita', efficacia ed efficienza dell'erogazione dell'assistenza, la Cabina di regia del NSIS, ai sensi dell'art. 3 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, determina le modalita' e i tempi di realizzazione, i contenuti informativi, il periodico aggiornamento nell'ambito del NSIS, del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture del Sistema tessera sanitaria, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.»; Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n. 209/CSR), concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2019-2021, che alla scheda 8, ultimo capoverso, ha previsto che «Si conviene di accelerare i percorsi di implementazione e integrazione dei flussi informativi necessari per un effettivo monitoraggio dell'assistenza territoriale, completando il sistema anche con i flussi delle cure primarie, della riabilitazione e degli ospedali di comunita' e dei consultori familiari»; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attivita' di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 successive modificazioni ed integrazioni, recante l'individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, che prevede alla Missione 6, componente 2, l'investimento 1.3.2 «Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA e di sorveglianza e vigilanza sanitaria", in particolare il sub intervento 1.3.2.2.3 «Implementazione di quattro flussi informativi a livello regionale (riabilitazione territoriale, cure primarie, ospedali di comunita' e consultori)»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»; Considerato che il potenziamento dell'assistenza territoriale e il relativo monitoraggio, affidato ad Agenas, e' un obiettivo che e' stato indicato anche dal PNRR; Rilevata, dunque, la necessita' di istituire un nuovo flusso informativo relativo all'assistenza primaria, per finalita' riconducibili al monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, della continuita' assistenziale e dell'assistenza sanitaria ai turisti; Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 aprile 2024 (Rep. Atti n. 51/CSR) sul documento «Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2019-2021», pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 147 del 25 giugno 2024 - Suppl. ordinario n. 28, e in particolare l'art. 6 - Flussi informativi, il quale prevede che «I medici di medicina generale assolvono ai compiti informativi derivanti dalla normativa nazionale e dai conseguenti provvedimenti regionali attraverso i sistemi informativi nazionali e regionali mediante la cooperazione ed interoperabilita' dei propri applicativi, nel rispetto della normativa sulla privacy» e «Il medico assolve al debito informativo ottemperando in particolare agli obblighi previsti da: - sistema informativo nazionale (NSIS) (...); Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2024 (Rep. Atti n. 132/CSR) sul documento «Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 199 del 26 agosto 2024 - Suppl. ordinario n. 32, e in particolare l'art. 6 - Flussi informativi, il quale prevede che «I pediatri di libera scelta assolvono ai compiti informativi derivanti dalla normativa nazionale e dai conseguenti provvedimenti regionali attraverso i sistemi informativi nazionali e regionali mediante la cooperazione ed interoperabilita' dei propri applicativi, nel rispetto della normativa sulla privacy» e «Il pediatra assolve al debito informativo ottemperando in particolare agli obblighi previsti da: - sistema informativo nazionale (NSIS) (...)»; Visto il decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016, n. 262, concernente «Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale dell'8 febbraio 2017, n. 32, ed in particolare l'art. 3, che ha introdotto il codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA), che permette l'interconnessione a livello nazionale, nell'ambito del NSIS, dei sistemi informativi su base individuale oggetto del decreto; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022, recante «Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari», relativo alla ripartizione delle risorse; Vista la nota 0021573-29/05/2023-DGSISS-DGSI SS-UFF03-P, con la quale il Ministero della salute ha fornito all'autorita' garante per la protezione dei dati personali le motivazioni tecnico-scientifiche correlate all'individuazione del periodo di conservazione dei dati personali trattati nell'ambito dei sistemi informativi NSIS interconnettibili; Visto il parere della Cabina di regia NSIS, reso in data 18 dicembre 2024; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 315 del 4 giugno 2025; Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 luglio 2025 (Rep. Atti n. 144/CSR);
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle attivita' e alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, comprese quelle erogate nell'ambito della continuita' assistenziale e dell'assistenza ai turisti, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». |
| Art. 2
Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza primaria
1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e' istituito il «Sistema informativo dell'assistenza primaria» (di seguito denominato SIAP). La realizzazione e gestione del SIAP e' affidata al Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e del sistema informativo sanitario nazionale, come individuata dal vigente regolamento di organizzazione. 2. Il SIAP e' finalizzato alla raccolta delle informazioni relative alle attivita' e alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base di cui all'art. 1 del presente decreto. 3. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione del NSIS, presso il Ministero della salute, le informazioni secondo le modalita' riportate nel disciplinare tecnico, allegato 1, parte integrante del presente decreto. 4. Al fine di consentire il monitoraggio e la programmazione delle attivita' e delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' consentire il monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il SIAP operando una preventiva aggregazione dei dati a livello aziendale su base mensile, consente, ai soggetti indicati nell'art. 4 del presente decreto, analisi utili per il calcolo di indicatori, anche ai fini della verifica di cui all'art. 3 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005. |
| Art. 3
Flussi in ingresso
1. Il flusso informativo, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle informazioni relative all'erogatore e ai seguenti dati personali riferiti all'assistito, non direttamente identificativi e relativi a: a) caratteristiche anagrafiche e amministrative dell'assistito; b) caratteristiche sanitarie dell'assistito; c) codice individuale dell'assistito; d) dati relativi all'erogazione; e) attivita' e prestazioni erogate; f) informazioni relative alla struttura erogatrice. 2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere raccolte e trasmesse secondo le modalita' e i tempi previsti dall'art. 5, al verificarsi degli eventi idonei alla generazione e modifica delle informazioni richieste per singola attivita' o prestazione erogata. 3. La trasmissione verso il SIAP delle informazioni di cui al comma 1 deve essere effettuata da parte delle Regioni e Province autonome con riferimento alle attivita' e alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base in favore degli assistiti, residenti e non residenti nel territorio italiano. 4. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono tenuti a rispettare gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, nazionale e regionale, nonche' dal vigente Accordo collettivo nazionale. |
| Art. 4
Accesso ai dati
1. Al fine di consentire il monitoraggio delle attivita' e delle prestazioni dell'assistenza sanitaria di base, secondo quanto indicato nell'art. 2, comma 4 del presente decreto, il SIAP e' predisposto per permettere: a) alle Aziende sanitarie locali, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, di consultare le informazioni rese disponibili dal SIAP in forma aggregata, a livello della propria azienda, su base mensile; b) alle unita' organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare le informazioni rese disponibili dal SIAP in forma aggregata, a livello aziendale su base mensile e di propria competenza territoriale, anche al fine di effettuare analisi comparative sulle attivita' e prestazioni dell'assistenza sanitaria di base erogate, sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell'art. 2, comma 4; c) alle unita' organizzative della Direzione generale competente in materia di programmazione sanitaria, della Direzione generale competente in materia di professioni sanitarie e della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e del sistema informativo e statistico sanitario nazionale del Ministero della salute, come individuate dal vigente regolamento di organizzazione, e all'AGENAS di consultare le informazioni rese disponibili dal SIAP in forma aggregata, a livello aziendale su base mensile. |
| Art. 5
Modalita' e tempi di trasmissione
1. Il SIAP viene alimentato con le informazioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, relative alle attivita' e alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base a partire dal mese di gennaio 2026, come individuate nell'art. 1 del presente decreto. 2. Le informazioni, solo per l'anno 2026, sono trasmesse al NSIS con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento in cui sono state erogate le attivita' e le prestazioni. A partire dal 1° gennaio 2027 le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al NSIS con cadenza settimanale, entro la settimana successiva a quella di riferimento in cui sono state erogate le attivita' e le prestazioni. 3. Le trasmissioni al SIAP devono avvenire secondo le modalita' indicate nel disciplinare tecnico allegato e secondo le specifiche tecniche necessarie per implementare il flusso, che saranno definite in accordo con le regioni e province autonome con tempistiche congrue agli opportuni adeguamenti informatici. Tali specifiche saranno rese disponibili sul sito internet del Ministero della salute www.salute.gov.it 4. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico allegato avviene in conformita' alle relative regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. In particolare, si utilizzera' un protocollo sicuro e si fara' ricorso all'autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorita' di certificazione ufficiale. 5. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e le province autonome e il Ministero della salute garantiscono la conformita' delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema pubblico di connettivita' (SPC). |
| Art. 6
Ritardi e inadempienze
1. Le informazioni trasmesse sono sottoposte a verifica in ordine a completezza e qualita', in base agli indicatori specificamente individuati dalle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. 2. Il conferimento dei dati, nelle modalita' e nei contenuti di cui al presente decreto, relativi alle attivita' e alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitari di base a partire dal 1° gennaio 2027 e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005. |
| Art. 7
Interconnessione
1. Secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, per le finalita' di cui all'art. 2 del medesimo decreto, al SIAP si applica la procedura di interconnessione di cui all'art. 3 del medesimo decreto. 2. Per le finalita' di cui al presente decreto e di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, a ogni assistito e' assegnato, da parte della regione o della provincia autonoma inviante, un codice univoco non invertibile («CUNI»), di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, che non consente alcuna correlazione immediata con i dati anagrafici. Il Ministero della salute, in fase di acquisizione dei dati, effettua la generazione ed assegnazione del codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA) agli assistiti rappresentati dal CUNI, attraverso la diretta sostituzione del codice identificativo non invertibile ricevuto. |
| Art. 8
Trattamento dei dati
1. Nel SIAP sono raccolti, trattati e conservati solo i dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalita' del presente decreto, con modalita' e logiche di elaborazione delle informazioni dirette a fornire una rappresentazione aggregata dei dati, a livello aziendale su base mensile, nonche' per le finalita' e secondo le modalita' di cui alle disposizioni del citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262. 2. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel SIAP, eseguito per le finalita' di cui al presente decreto. 3. L'integrita' e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del SIAP, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono garantiti mediante misure tecniche e organizzative stabilite anche sulla base del rischio per i diritti e le liberta' delle persone fisiche e i cui obiettivi di protezione sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonche' dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale. 4. Ai fini della cooperazione applicativa le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute garantiscono la conformita' delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema pubblico di connettivita' (SPC). |
| Art. 9
Periodo di conservazione
1. I dati personali presenti nel SIAP sono cancellati, con periodicita' annuale, trascorsi trent'anni dal decesso dell'interessato. |
| Art. 10 Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e dei servizi
1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. 2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, l'allegato 1 al presente decreto e' aggiornato con decreto del direttore della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistema informativo sanitario nazionale, come individuata dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero della salute. |
| Art. 11
Oneri
1. La realizzazione del presente flusso informativo nazionale e' finanziata dalle risorse previste per l'investimento 1.3.2 «Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA» della Missione 6, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 2. In particolare, all'attuazione del presente decreto a livello regionale si provvede con le risorse derivanti da decreto ministeriale 20 gennaio 2022, «Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari», come ripartite all'allegato 1, tabella 1 del citato decreto ministeriale 20 gennaio 2022. |
| Art. 12
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla predetta pubblicazione. Roma, 4 agosto 2025
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1116 |
|
|
|