Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 18 luglio 2025 |
Criteri di priorita' per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto, in particolare l'art. 14, del predetto decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che prevede l'istituzione del «Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura»; Visto l'art. 23 del predetto decreto legislativo che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, la legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali 6 maggio 2016 recante «Individuazione dei criteri e delle priorita' per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate, a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2016; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 giugno 2021, n. 278180 che definisce, per l'anno 2021 e per le successive annualita', i criteri di priorita' per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni; Vista la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 con la quale viene disposto lo stanziamento di euro 4.000.000,00 per gli anni 2024 e 2025 sul relativo capitolo di parte corrente 1476 «Fondo di solidarieta' nazionale»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024; Ritenuto necessario individuare con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i criteri annuali di priorita' per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura, in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione, per gli interventi compensativi di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del suindicato decreto legislativo; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 10 luglio 2025;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina gli interventi previsti dal comma 2, lettera c) dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni, citato nelle premesse. 2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2473. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di quest'ultimo, salvo nel caso in cui le norme del presente decreto siano piu' restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento. |
| Art. 2
Finalita'
1. Il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e acquacoltura e' destinato alla concessione di contributi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore causati da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita', verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025. 2. Per le avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' che rientrano nella definizione di «calamita' naturali» o «eventi climatici avversi assimilabili a una calamita' naturale» di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 (Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamita' naturali) o dall'art. 51 (Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali) del regolamento (UE) 2022/2473 e dal Capo I del medesimo regolamento. 3. Per le avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' che non rientrano nella definizione di «eventi climatici avversi assimilabili a una calamita' naturale» di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014. 4. Per «calamita' naturali» s'intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. 5. Per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamita' naturale» s'intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccita' che riducano di piu' del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi: a) i tre anni precedenti; b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato. |
| Art. 3
Soggetti
1. Possono accedere al Fondo le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi nell'ambito del Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che operano nei territori colpiti da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' verificatesi nel periodo previsto dall'art. 2, individuate ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e che non sono state dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione. |
| Art. 4
Procedura di attivazione
1. Al fine di attivare le procedure per la concessione degli aiuti di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, i soggetti abilitati, individuati all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, trasmettono la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso producendo la seguente documentazione: a) relazione di carattere tecnico ed economico sociale, concernente la realta' produttiva interessata dall'evento e dalla quale risulti la riduzione di piu' del 30% della produzione media; b) relazione tecnica redatta da un professionista esperto in materia e iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo ecc.) dalla quale risulti il nesso di causalita' tra i danni accertati e l'evento calamitoso; c) relazione tecnico scientifica volta a descrivere il fenomeno meteo marino, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalita', di calamita' naturale o di evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale. |
| Art. 5
Declaratoria
1. La Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura, al fine di emanare la declaratoria di eccezionalita' dell'evento, acquisita la documentazione di cui al precedente articolo, provvede all'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonche' l'idoneita' della documentazione stessa, per il tramite degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 2. L'istituto incaricato, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo, redige, entro trenta giorni, una relazione contenente gli elementi necessari per consentire quanto previsto al comma 1. Nessun onere dovra' derivare a carico dell'amministrazione responsabile del procedimento istruttorio, in caso di ricorso a istituti scientifici di settore operanti nel CNR o dell'ISPRA ai fini delle attivita' istruttorie di cui al comma 1 del presente articolo. 3. All'esito di quanto previsto ai commi 1 e 2 con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste viene riconosciuta formalmente la natura dell'evento e declarata l'eccezionalita' dello stesso. |
| Art. 6
Presentazione delle domande
1. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dovranno presentare, a pena di irricevibilita', entro due mesi dalla declaratoria dell'evento calamitoso la domanda per l'indennita' di cui all'art. 2, utilizzando il fac-simile dell'allegato 1, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it allegando la seguente documentazione: a) perizia giurata o asseverata, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.), dalla quale risulta il calcolo dei danni naturali e della perdita di reddito, conformemente a quanto disposto dagli articoli 49 e 51 del regolamento (UE) 2022/2473, rispettivamente, per le calamita' naturali per gli eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali; b) ove pertinente, attestazione della competente Capitaneria di porto o autorita' del territorio, attestante che l'unita' da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento; c) attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la non sottoscrizione di polizze assicurative agevolate di cui all'art. 3 nonche' il non superamento dei cumuli di cui all'art. 8; d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell'indennita' in favore dell'armatore. |
| Art. 7
Quantificazione del danno
1. Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni e per la verifica dei requisiti, l'amministrazione responsabile del procedimento istruttorio puo' avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative. 2. Il Ministero e gli enti competenti possono essere coadiuvati nella valutazione delle domande di ammissione al contributo dagli istituti indicati nel comma 1 dell'art. 5. |
| Art. 8
Modalita' di erogazione
1. Alle imprese di pesca e di acquacoltura sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, conformemente a quanto indicato nell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5. 2. Alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l'unita' da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nel rispetto delle disposizioni indicate dal precedente comma. 3. Il contributo concesso, per i danni alla produzione e alle strutture produttive, e' erogato nei limiti massimi del 70% del danno accertato nonche' entro i limiti delle risorse disponibili. 4. Qualora l'importo totale dei contributi da concedere, nell'ambito delle singole declaratorie, superi le risorse disponibili, si procedera' a ridurre proporzionalmente il contributo spettante a ciascuna impresa. La liquidazione delle istanze sara' effettuata fino alla concorrenza dell'importo disponibile per l'annualita' 2025. 5. Agli oneri di cui al presente decreto, si provvede a valere sulle risorse stanziate, per l'esercizio finanziario 2025, sul capitolo 1476, «Fondo di solidarieta' nazionale della pesca» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero. |
| Art. 9
Cumuli
1. Il contributo di cui al precedente articolo e' cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato conformemente quanto e' previsto dall'art. 8 del regolamento (UE) 2022/2473 o dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 717/2014 a seconda del regolamento applicabile sulla base delle fattispecie individuate all'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5. 2. L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili. 3. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo di cui al precedente comma, il Ministero procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it
Roma, 18 luglio 2025
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1008 |
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