Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2025 (vai al sommario)
LEGGE 8 agosto 2025, n. 122
Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilita'.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto e' mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo»;
b) alla lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il numero massimo degli assessori regionali puo' essere aumentato fino a due unita' sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale».
2. Ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.
3. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate e alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante: «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del
13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla L. 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e
assessori regionali e relative indennita'. Misure
premiali). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi
stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza
pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi
ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta
regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con
popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le
Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a
40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei
milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione
fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con
popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La
riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a
quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in
vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero
di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella
presente lettera, non possono aumentarne il numero. Il
numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto
e' mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il
limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel
primo periodo;
b) previsione che il numero massimo degli assessori
regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei
componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento
all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
numero massimo degli assessori regionali puo' essere
aumentato fino a due unita' sia nelle regioni con
popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni
con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del
calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il
presidente della Giunta regionale continua a essere incluso
nel numero dei componenti del Consiglio regionale;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli
emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti
in favore dei consiglieri regionali entro il limite
dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento,
cosi' come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del
presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei
consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva
partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di
un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di
vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed
economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini
del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo
con le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante
estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i
requisiti previsti dai principi contabili internazionali,
avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso
di specifica qualificazione professionale in materia di
contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria
anche degli enti territoriali, secondo i criteri
individuati dalla Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere
dalla prima legislatura regionale successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri
regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da
parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per
l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e
province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del
citato articolo 27, assicura il conseguimento degli
obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta',
ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure
premiali o sanzionatorie previste dalla normativa
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 2
luglio 2004, n. 165 recante: «Disposizioni di attuazione
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 5 luglio
2004:
«Art. 4 (Disposizioni di principio, in attuazione
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in
materia di sistema di elezione). - 1. Le regioni
disciplinano con legge il sistema di elezione del
Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri
regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che
agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio
regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualita' dell'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il
Presidente e' eletto a suffragio universale e diretto.
Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di
elezione del Presidente della Giunta regionale secondo
modalita' diverse dal suffragio universale e diretto, di
termini temporali tassativi, comunque non superiori a
novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per
l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo.
c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne
e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo
che:
1) qualora la legge elettorale preveda
l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati
siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso
non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita
l'espressione di almeno due preferenze, di cui una
riservata a un candidato di sesso diverso, pena
l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
2) qualora siano previste liste senza espressione
di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza
tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i
candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del
totale;
3) qualora siano previsti collegi uninominali, la
legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature
presentate col medesimo simbolo in modo tale che i
candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del
totale.
c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli
elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle
elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o
movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in
almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione
resa dal segretario o presidente del partito rappresentato
nella Camera.».
 
Art. 2

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 2:
- L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39 recante: «Disposizioni in materia di inconferibilita'
e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013, abrogato dalla presente
legge, recava: «Inconferibilita' di incarichi a componenti
di organo politico di livello regionale e locale».