Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2025 (vai al sommario)
LEGGE 8 agosto 2025, n. 121
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge
15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo

1. All'articolo 2, commi 1, 4 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: «trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2026».

NOTE
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 15
luglio 2022, n. 106, recante: «Delega al Governo e altre
disposizioni in materia di spettacolo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Deleghe al Governo per il riordino delle
disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il
riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in
favore dei lavoratori del settore nonche' per il
riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di
lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre
2026, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento e
il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di
quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24,
comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2016, n.
160, in materia di attivita', organizzazione e gestione
delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui
aldecreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui
allalegge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma,
la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei
settori del teatro, della musica, della danza, degli
spettacoli viaggianti, delle attivita' circensi, dei
carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante
la redazione di un unico testo normativo denominato «codice
dello spettacolo», al fine di conferire al settore un
assetto piu' efficace, organico e conforme ai principi di
semplificazione delle procedure amministrative e
ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il
riequilibrio di genere e a migliorare la qualita'
artistico-culturale delle attivita', incentivandone la
produzione, l'innovazione, nonche' la fruizione da parte
della collettivita', con particolare riguardo
all'educazione permanente, in conformita'
allaraccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018
(2018/C 189/01). Tenuto conto dei principi di cui
all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, come
modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Governo
esercita la delega secondo i principi e i criteri direttivi
di cui all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della
lettera b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017e
secondo il procedimento di cui allo stessoarticolo 2, commi
5 e 7.
2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi
di cui al comma 1 sono adottati altresi' secondo il
seguente principio e criterio direttivo: revisione dei
requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente
e del direttore artistico attraverso nuove procedure che
prevedano in particolare:
a) l'assenza di conflitto di interessi con le
funzioni svolte all'interno della fondazione dal
sovrintendente e dal direttore artistico, nonche' da tutti
i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;
b) l'adozione di bandi pubblici, anche
internazionali, che consentano la consultazione pubblica
del curriculum dei partecipanti.
3. Al fine di valorizzare la funzione sociale della
musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui
questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti
legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il
riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in
modo prevalente per la promozione e diffusione di
produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali,
dal vivo e per il sostegno delle medesime attivita'.
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31
dicembre 2026, secondo il procedimento di cui all'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo recante disposizioni in materia di
contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e
del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente
dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e
dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle
parti;
b) riconoscimento di un'indennita' giornaliera,
quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della
retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di
assicurare la propria disponibilita' su chiamata o di
garantire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele normative ed
economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente
o di prestazione occasionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l'attivita'
preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione
artistica.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31
dicembre 2026, secondo il procedimento di cui all'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo
compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi
compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal
vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione di parametri retributivi diretti
ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di
un equo compenso, proporzionato alla quantita' e alla
qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto, alle
caratteristiche e alla complessita' della prestazione;
b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di
retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello
spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo per il riordino e la revisione degli
ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di
un'indennita' di discontinuita', quale indennita'
strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei lavoratori
discontinui del settore dello spettacolo di cui alla
lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto
adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Il decreto legislativo e' adottato tenuto conto del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) aggiornamento e definizione dei requisiti di
accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del
carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati
su:
1) limite massimo annuo di reddito riferito
all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei
sostegni;
2) limite minimo di prestazioni lavorative
effettive nell'anno solare precedente a quello di
corresponsione dei sostegni;
3) reddito derivante in misura prevalente dalle
prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
b) determinazione dei criteri di calcolo
dell'indennita' giornaliera, della sua entita' massima su
base giornaliera e del numero massimo di giornate
indennizzabili e oggetto di tutela economica e
previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
c) incompatibilita' con eventuali sostegni,
indennita' e assicurazioni gia' esistenti;
d) individuazione di misure dirette a favorire
percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori
dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contributivi a carico
dei datori di lavoro, nonche' di un contributo di
solidarieta' a carico dei soli lavoratori che percepiscono
retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo
per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola
quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto
massimale.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6
si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo
delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1,
comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla
lettera e) del comma 6 nonche' dalla revisione e dal
riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennita'.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,
dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giuli, Ministro della cultura Visto, il Guardasigilli: Nordio