Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 8 agosto 2025, n. 118 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 agosto 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 149 del 30 giugno 2025. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 51. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 95
All'articolo 1: al comma 1, capoverso 5-bis, la parola: «ministeriali» e' soppressa; al comma 2: al capoverso 2-ter, le parole: «delle opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili»; al capoverso 2-quater, le parole: «delle opere indifferibili», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili»; dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-quater e' inserito il seguente: "7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di comuni, citta' metropolitane e province, gia' aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo di cui al comma 7, per i quali non si e' provveduto all'effettivo aggiornamento della voce 'lavori' del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera, le amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo gia' assegnato, a cui si provvede con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato. Per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale si provvede alla revoca dell'assegnazione". 3-ter. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3-bis, per l'adattamento della piattaforma informatica gia' in uso, necessario all'attuazione della procedura di cui al medesimo comma 3-bis, e' autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 500.000 euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91». All'articolo 2: al comma 1, le parole: «Trapani, Gela» sono sostituite dalle seguenti: «Trapani e Gela»; al comma 2, le parole: «11 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dell'11 giugno 2019»; al comma 4, dopo le parole: «articolo 45» il segno di interpunzione «,» e' soppresso; al comma 6, le parole: «del 13 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «13 luglio» e le parole: «civile, adotta» sono sostituite dalle seguenti: «civile adotta»; al comma 7, le parole: «del 13 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «13 luglio», le parole: «ai sensi dell'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3», dopo la parola: «trasferimento» sono inserite le seguenti: «delle risorse» e le parole: «misure di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «misure di cui al comma 5, lettera b),»; dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: «9-bis. Per agli anni 2025 e 2026 le province e le citta' metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al 10 per cento, e dall'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale. 9-ter. Per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunita' estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, e' autorizzata la spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati termini e modalita' per l'attuazione del presente comma. Nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprieta' pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-ter, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo l, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»; al comma 10, al primo periodo, le parole: «fatte salve» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi», al secondo periodo, le parole: «con il prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «il prefetto», al sesto periodo, le parole: «finalita' di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «finalita' di cui al presente comma» e, al settimo periodo, le parole: «Societa' Giubileo» sono sostituite dalle seguenti: «societa' Giubileo 2025 Spa»; dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: «10-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di 11 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare al finanziamento dei programmi d'intervento gia' approvati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 10-ter. Al fine di assicurare le attivita' di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197». Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Proroga dell'operativita' della societa' "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A."). - 1. L'operativita' della societa' "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, puo' essere prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, sino al 31 dicembre 2033 per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, previo rilascio di un'asseverazione della societa' da parte di uno o piu' soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'asseverazione di cui al primo periodo e' finalizzata a validare la capacita' del piano economico-finanziario della societa' di generare, per l'intera durata prevista, flussi di cassa idonei a coprire integralmente i costi operativi e gli investimenti programmati, nonche' a garantire l'equilibrio economico e gestionale, assicurando, per ciascuno degli esercizi del Piano, l'autosufficienza finanziaria. 2. Il decreto di cui al comma 1 definisce in particolare le modifiche dello statuto sociale necessarie in coerenza con quanto disposto dal medesimo comma 1». All'articolo 3: al comma 1, alinea, dopo le parole: «cassa e residui» il segno di interpunzione «,» e' soppresso; al comma 3, dopo la parola: «Fondo» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»; al comma 4, la parola: «adottato» e' sostituita dalla seguente: «adottati»; al comma 8, lettera b): al numero 1), le parole: «al medesimo assegnata ai sensi dell'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualita' 2025 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 ottobre 2025, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate»; il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) l'erogazione entro il 30 settembre 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualita' 2026 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 31 marzo 2026; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, e' proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 settembre 2026; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 luglio 2026, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate»; il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale: 3.1) entro il 30 settembre 2026, delle risorse residue per il 2026, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui al numero 1) per i quali il contratto e' stato stipulato alla data del 28 febbraio 2026; 3.2) entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, delle risorse assegnate per le successive annualita' e nei limiti delle stesse come indicati nell'allegato 2, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui ai numeri 1) e 2), per i quali il contratto e' stato stipulato rispettivamente alla data del 28 febbraio 2026 e alla data del 15 settembre 2026»; al comma 9: al primo periodo, le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2025», le parole: «della procedura» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure», dopo le parole: «30 settembre 2025» sono inserite le seguenti: «per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 31 marzo 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2)», la parola: «aggiudicazione» e' sostituita dalla seguente: «stipula», le parole: «ovvero per la mancata presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2), nonche' per la mancata presentazione», dopo le parole: «sono accertate» sono inserite le seguenti: «, sulla base della documentazione acquisita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato,» e le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 per le risorse relative all'annualita' 2025 ed entro il 30 settembre di ciascun anno per le risorse relative alle annualita' dal 2026 al 2028»; al secondo periodo, le parole: «trasporti sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «trasporti, sono destinate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,» e la parola: «acquisita» e' sostituita dalla seguente: «acquisite»; al comma 10: alla lettera a), le parole: «n. 201» sono sostituite dalle seguenti: «n. 101»; alla lettera b), dopo la parola: «riduzione» e' inserita la seguente: «del» e le parole: «2025 allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «2025, allo scopo»; al comma 11, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, tramite le risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato nonche' mediante espressa attestazione da parte degli enti beneficiari,» e le parole: «n. 217» sono sostituite dalle seguenti: «n. 127». Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis (Disposizioni in materia di medie opere). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 139-ter, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le risorse residue resesi disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate secondo le modalita' previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre 2025"; b) al comma 141, il terzo periodo e' soppresso; c) al comma 142, le parole: "riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato" sono sostituite dalle seguenti: "riferiti al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento"; d) al comma 143, quarto periodo, le parole: ", fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter" sono soppresse; e) al comma 144, terzo periodo, le parole: "dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione"; f) al comma 145, le parole: "Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 e dei termini di rendicontazione di cui al comma 144"; g) al comma 148-ter, al terzo periodo, le parole: "15 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai commi 139 e seguenti del presente articolo che si trovano in situazione di dissesto finanziario, di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, i termini per l'avvio degli interventi di cui al comma 143 del presente articolo sono prorogati di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari"». All'articolo 4: al comma 1, al primo periodo, le parole: «da quelle» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «pari a» e' inserita la seguente: «euro» e dopo le parole: «e 2027» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "In tale ambito" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi". 1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40, si interpretano nel senso che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non e' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza»; al comma 2, capoverso 8-ter.1, le parole: «regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016» e le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»; al comma 3, le parole: «, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.» sono soppresse; dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati al 31 dicembre 2025». Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Recupero della Casa del Teatro nel comune di Vogogna). - 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate dal comune di Vogogna per l'intervento di recupero della Casa del Teatro, ferma restando la coerenza con le finalita' e le tempistiche della Strategia nazionale per le aree interne». All'articolo 5: dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo le parole: "ed e' accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "e, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 42 milioni di euro" e le parole: "per gli anni dal 2017 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2027"; b) alla lettera a), le parole: "per gli anni 2023 e 2024," sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,"; c) alla lettera b), le parole da: "in favore delle strutture" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "e, per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, di cui 16,33 milioni di euro destinati ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinati ai centri che praticano la protonterapia". 2-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ", 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027"»; al comma 3, le parole: «85 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 85 milioni»; al comma 4, alinea, dopo le parole: «comma 3» e dopo la parola: «2028» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli ambiti territoriali sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2027"». Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Misure urgenti per l'ampliamento della rete dell'INAIL nel settore riabilitativo, della protesica e della ricerca). - 1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, l'INAIL, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualita' di componente del Servizio sanitario nazionale, puo' partecipare alla costituzione dei soggetti non profit di cui al comma 4. La partecipazione dell'INAIL alle predette iniziative rientra tra le finalita' perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"». All'articolo 6: al comma 1, lettera a), le parole: «2025" ' sono» sono sostituite dalle seguenti: «2025" sono»; al comma 2, le parole: «equivalente di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al». Nel capo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti: «Art. 6-bis (Interpretazione autentica del comma 355 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in materia di misure per la conciliazione lavoro - vita privata). - 1. Il comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita'. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilita' per ciascun anno solare. Art. 6-ter (Disposizioni per l'incremento del Fondo di garanzia per la prima casa). - 1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2025. 2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la societa' CONSAP S.p.A. ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 6-quater (Interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). - 1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonche' dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attivita' di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalita' di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008». All'articolo 7: al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «in favore delle regioni» sono inserite le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresi' sospese le eventuali azioni esecutive in corso»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1-bis»; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per esigenze di liquidita' connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano di cui al comma 1 possono richiedere finanziamenti suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; al comma 6, dopo le parole: «servizi sanitari» e' inserita la seguente: «regionali»; alla rubrica, le parole: «2015-2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015-2018». All'articolo 8: al comma 1, le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite». All'articolo 9: al comma 1, alinea, le parole: «Al del» sono sostituite dalla seguente: «Al»; al comma 2, lettera a), capoverso 1-novies), le parole: «di cui al citato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 36 del citato». Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale). - 1. Al comma 8 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "E' considerato tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purche' il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di cui al comma 9"». All'articolo 10: al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, il comma 10 e' abrogato; b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 123-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente: '4. Il revisore o la societa' di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo'"; c) all'articolo 17, comma 1: 1) alla lettera b), alinea, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027"; 2) alla lettera c): 2.1) all'alinea, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2028"; 2.2) al numero 1), le parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10" sono soppresse; d) all'articolo 18, comma 11, le parole: "Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2028". 1-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la parola: "determinare" sono inserite le seguenti: ", in una o piu' soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passivita' di cui al comma 1," e le parole: ", non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime" sono soppresse; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di risoluzione nazionale, l'importo delle contribuzioni addizionali e' dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico nell'ultimo richiamo della contribuzione annuale alla data di determinazione di cui al comma 2; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo ultimo richiamo". 1-quater. All'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita a decorrere dall'anno 2026 presso il Dipartimento del tesoro la Segreteria antiusura con funzioni di segreteria della commissione e sono determinati gli emolumenti da attribuire ai componenti della commissione a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite complessivo di 20.000 euro annui, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e con limite pro capite annuo lordo di euro 2.000". 1-quinquies. All'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) i commi 3 e 5 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108"»; alla rubrica, dopo la parola: «MICAR» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per il recepimento di normativa europea». All'articolo 11: al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Ferme restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze specifiche delle singole autorita' che lo compongono, il Comitato e' il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalita' di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa, sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attivita' considerate di pubblica utilita' e per condurre attivita' di sensibilizzazione circa il rischio a cui potrebbero essere esposti gli stessi enti"»; al comma 2: alla lettera a): al numero 3), capoverso ii), le parole: «primo paragrafo,» sono soppresse, dopo le parole: «2009/110/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009», le parole: «2015/2366/CE» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015» e dopo le parole: «lettera v-bis),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»; al numero 4), capoverso oo-bis), dopo le parole: «regolamenti del Consiglio» e dopo la parola: «(TFUE)» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; alla lettera c), numero 3), dopo le parole: «al comma 4,» e' inserita la seguente: «alinea,»; alla lettera d): al numero 1), le parole: «rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonche' del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonche' di finanziamento»; al numero 5.1), le parole: «nonche' del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' di finanziamento»; alla lettera e), numero 1), le parole: «nonche' del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' di finanziamento»; alla lettera f), le parole: «sono inserite le seguenti: "nonche' del finanziamento" sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti: "nonche' di finanziamento"»; alla lettera h): l'alinea e' sostituito dal seguente: «nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 16-bis e' aggiunto il seguente:»; al capoverso Art. 16-ter, comma 2, dopo la parola: «proliferazione» sono inserite le seguenti: «delle armi di distruzione di massa»; alla lettera l): l'alinea e' sostituito dal seguente: «nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 45 e' aggiunto il seguente:»; al capoverso Art. 45-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»; alla lettera n), le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite». All'articolo 13: al comma 1, le parole: «direttore generale dell'economia » sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale dell'Economia»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Non sussistono rapporti di correlazione per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le societa' da queste ultime partecipate anche in modo indiretto. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile e di cui all'articolo 148, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per societa' si intendono esclusivamente enti, diversi dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria. 1-ter. L'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpreta nel senso che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifica le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400»; alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni di interpretazione autentica». All'articolo 14: al comma 2, dopo le parole: «turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «o termali»; dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"»; al comma 7, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, come modificato dal comma 6 del presente articolo,». Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: «Art. 14-bis (Disposizioni urgenti in materia di cultura). - 1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025. 2. Al fine di rifinanziare il fondo istituito dall'articolo 184, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 184, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, e dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». All'articolo 15: dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. All'articolo 37 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole: "e dei prodotti agroalimentari italiani" sono soppresse; b) al comma 1, le parole: ", e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia" sono soppresse; c) il comma 4 e' abrogato. 3-ter. All'articolo 1, comma 555, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "in favore delle imprese zootecniche" sono inserite le seguenti: ", riconosciute come focolaio dell'infezione,"; b) le parole: "dell'abbattimento" sono sostituite dalle seguenti: "della morte e dell'impossibilita' di utilizzo produttivo". 3-quater. L'Associazione nazionale dei comuni italiani e' autorizzata a destinare, nella misura di 1.500.000 euro, la quota delle residue disponibilita' relative a programmi di promozione dei prodotti italiani di qualita' al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Alla compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2025 si provvede: a) quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) quanto a 1.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste». All'articolo 16: al comma 1: alla lettera b), le parole: «di seguito anche» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominata»; alla lettera c), le parole: «l'autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri»; alla lettera e), numero 2), dopo le parole: «secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «le parole: "al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale" e»; alla lettera g), all'alinea, dopo le parole: «comma 8» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e, al numero 2), il segno di interpunzione «;» e' sostituito dal seguente: «.»; al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «statuto» sono inserite le seguenti: «della fondazione di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 73 del 2021, come modificato dal comma 1 del presente articolo,». Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: «Art. 16-bis (Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile). - 1. Al fine di assicurare il completamento e la piena operativita' della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziata per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per la valorizzazione delle attivita' di ricerca della Fondazione EBRI - European Brain Research Institute). - 1. Per le finalita' di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso e' concesso a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la quota non assegnata agli enti e alle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204». All'articolo 18: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "gli investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati"»; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 90, dopo le parole: "lettera b-ter)," sono inserite le seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026" e le parole: "e, a partire dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno 2027"; b) al comma 94, primo periodo, dopo le parole: "lettera b-ter)," sono inserite le seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026" e le parole: "e, a partire dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno 2027"»; al comma 3, le parole: «e' aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi»; al comma 4, le parole: «, sono sostituite con le» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle»; alla rubrica sono premesse le seguenti parole: «Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ulteriori». Nel capo II, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: «Art. 18-bis (Disposizioni urgenti per il sostegno al settore radiotelevisivo). - 1. Al fine di ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelevisive per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, per l'erogazione di un contributo straordinario. Il contributo e' erogato entro il 31 dicembre 2025 in favore delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie approvate per l'anno 2025, in base ai criteri di riparto e con le procedure previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy». All'articolo 19: al comma 1: alla lettera a), le parole: «a valere delle» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle»; alla lettera b), capoverso 932-ter, le parole: «articolo 14, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 14»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Ferme restando le finalita' delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e le deroghe ai limiti di spesa in materia di personale ivi previste, le risorse destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria, stanziate ai sensi del comma 3-quinquies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto. 1-ter. Il comune di Lampedusa e Linosa, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e nel rispetto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, puo' stipulare sino al 31 dicembre 2030, al di fuori della dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contratti a tempo determinato per tre dirigenti a cui affidare la responsabilita' dei servizi rilevanti per l'attuazione di misure in materia di interventi pubblici. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del citato articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: «Art. 19-bis (Modifica all'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019). - 1. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "la possibilita' di" sono inserite le seguenti: "rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di". Art. 19-ter (Disposizioni in favore degli aeroporti della Regione siciliana). - 1. Al fine di incrementare il flusso turistico incentivando il traffico aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti situati nel territorio della Regione siciliana che, nell'anno 2024, abbiano registrato un traffico annuo inferiore a 5 milioni di passeggeri non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente ai comuni della Regione siciliana afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la Regione siciliana provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Regione siciliana versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 6.172.388 euro annui. 3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di 4,748 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' destinato l'importo di euro 949.592 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelle di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di euro 474.796 annui a decorrere dall'anno 2026. 4. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla Regione siciliana a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonche' della tutela della salute, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate attraverso la struttura di gestione». All'articolo 20 e' premessa la seguente partizione: «Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali». All'articolo 20: al comma 1, le parole: «Il Fondo di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del» e dopo le parole: «incrementato di» sono inserite le seguenti: «7 milioni di euro per l'anno 2025,»; al comma 2: all'alinea, le parole: «4, commi 1 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «4, commi 1, 4 e 5», le parole: «euro 753.942.367» sono sostituite dalle seguenti: «euro 760.942.367», le parole: «13 milioni di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 13 milioni» e le parole: «euro 228.920.000 nell'anno 2026 ed euro 33.400.000 per l'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «euro 235.920.000 per l'anno 2026 ed euro 35.150.000 per l'anno 2030»; alla lettera a), le parole: «euro 100.280.000 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 107.280.000 per l'anno 2025,»; alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2027» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; alla lettera e), alle parole: «l'anno 2027» e' premessa la seguente: «per»; alla lettera f), le parole: «per l'anno 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 ed»; alla lettera h), le parole: «a 100.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 107.000.000» e dopo le parole: «per l'anno 2027» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; alla lettera i), le parole: «, per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»; dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) quanto a euro 7.000.000 per l'anno 2026 e a euro 1.750.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; al comma 3, le parole: «agli articoli 2, commi 3 e 10, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 7, comma 3, e 15, commi 2 e 3, e ai comma 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1, comma 3-ter, 2, commi 3, 9-quater, 10, 10-bis e 10-ter, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 6-ter, comma 2, 7, comma 3, 14-bis, comma 3, 15, commi 2, 3 e 3-quater, 16-bis, comma 2, 16-ter, comma 2, e 18-bis, comma 2, e ai commi 1 e 2». |
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