Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2025 (vai al sommario)
LEGGE 8 agosto 2025, n. 120
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «trentasei»;
2) al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui al comma 1» e le parole: «di cui ai commi 1 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;
b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) prevedere la possibilita' di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»;
c) all'articolo 15, comma 2:
1) alla lettera a), numero 1), la parola: «diminuzione» e' sostituita dalla seguente: «revisione»;
2) alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le seguenti: «e revisione» e le parole: «a distanza» sono soppresse;
d) all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
«m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonche' quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilita', della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio»;
e) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 9, 15, 19, e
21, della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante: «Delega al
Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del
sistema tributario e termini di attuazione). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con i Ministri competenti per
materia, uno o piu' decreti legislativi recanti la
revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di
cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei
principi costituzionali nonche' dell'ordinamento
dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla
base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli
articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici
di cui agli articoli da 4 a 20.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, che indica altresi' gli effetti che ne
derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti
territoriali e per la relativa distribuzione territoriale,
e sulla pressione tributaria a legislazione vigente,
nonche' della relazione sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di
produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti
locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il
raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere
acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo
puo' comunque procedere.
Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre
effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la
trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Le Commissioni
parlamentari possono chiedere al Presidente della
rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine
per l'espressione del parere, qualora cio' risulti
necessario per la complessita' della materia o per il
numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi.
Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o
quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a
seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto
previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza
unificata, predispone una relazione e la trasmette alla
medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e di
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono
espressi entro dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini di delega
previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il
Governo provvede all'introduzione delle nuove norme
mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni
che regolano le materie interessate dai decreti medesimi,
abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo
il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge e le
altre leggi dello Stato.
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di cui
al comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del
termine di cui al comma 4, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo
la procedura di cui al presente articolo.».
«Art. 9 (Ulteriori principi e criteri direttivi). -
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito
delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese,
che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori, da cui discende
l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito
d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo
attivo conseguito in un periodo unico;
1.2) istituti di risanamento, che non determinano
l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica
l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con
conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti,
anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle
procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo
d'imposta precedente;
2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al
concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di
adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la
liquidazione giudiziale;
3) estendere a tutti gli istituti disciplinati
dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
al citato decreto legislativo n. 14 del 2019,
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma
4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dell'articolo 26, commi
3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle
responsabilita' previste dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560
del codice civile;
4) introdurre disposizioni che disciplinino gli
effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei
predetti istituti relativamente:
4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti
d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo
che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano
possibili anche prima della chiusura della procedura,
previo accertamento degli stessi crediti da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
4.2) alla notificazione degli atti impositivi,
prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi
giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle
procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli
organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella
dell'impresa debitrice;
5) prevedere la possibilita' di estendere anche
ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento
dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis,
88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14
del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato
dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi;
b) rivedere la disciplina delle societa' non
operative, prevedendo:
1) l'individuazione di nuovi parametri, da
aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le
societa' senza impresa, tenendo anche conto dei principi
elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
2) la determinazione di cause di esclusione che
tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo
numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di
attivita' in settori economici oggetto di specifica
regolamentazione normativa;
c) semplificare e razionalizzare i criteri di
determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di
inerenza, neutralita' fiscale delle operazioni di
riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto,
attraverso la revisione della disciplina dei costi
parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
prevedendo la possibilita' di limitare le variazioni in
aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del
conto economico quali, in particolare, quelle concernenti
gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di
durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i
crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la
possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale
avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio
bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero
sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da
professionisti qualificati, che attestano la correttezza
degli imponibili dichiarati;
d) al fine di garantire il rafforzamento del
processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli
civilistici, di cui alla lettera c):
1) semplificare e razionalizzare la disciplina
del codice civile in materia di bilancio, con particolare
riguardo alle imprese di minori dimensioni;
2) rivedere la disciplina recata dal decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i
soggetti che adottano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facolta' di
applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le
eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune
dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di
esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare
eccessivi aggravi amministrativi;
e) introduzione della disciplina fiscale relativa
alla scissione societaria parziale disciplinata
dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) semplificare e razionalizzare la disciplina
della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e
delle societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del
reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva
la facolta' del contribuente, se la liquidazione non si
protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque
esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai
periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in
base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione
dell'imposta;
g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento
ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di
determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi'
conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022;
h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al fine di consentire il
riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza
la previa autorizzazione da parte della Commissione
europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e
la riduzione del divario territoriale, valutando la
semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei
riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli
investimenti, con particolare riferimento alle zone
economiche speciali;
l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con
le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto
dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in
favore dei soggetti che svolgono con modalita' non
commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel
rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta',
nonche' i diversi regimi di deducibilita' dal reddito
complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore
degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca scientifica;
m) completare e razionalizzare le misure fiscali
previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con
le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con
l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la
formazione allo sport dei giovani e dei soggetti
svantaggiati;
n) adottare misure volte a favorire la permanenza
in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la
razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia
di persone ivi formate occupate all'estero.».
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per il
riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi
pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i
decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino
delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici,
fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici
fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale
garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della
sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi
pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul
regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui
giochi, nonche' della prevenzione del riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose.
2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di misure tecniche e normative
finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti piu'
vulnerabili nonche' a prevenire i disturbi da gioco
d'azzardo e il gioco minorile, quali:
1) revisione dei limiti di giocata e di vincita;
2) obbligo della formazione continua dei gestori
e degli esercenti;
3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione
dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al
quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere
esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi
con vincita in denaro;
4) previsione di caratteristiche minime che
devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre
il gioco;
5) certificazione di ciascun apparecchio, con
passaggio graduale, tenendo conto del periodo di
ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi
che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti
parte di sistemi di gioco non alterabili;
6) divieto di raccogliere gioco su competizioni
sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori
di anni diciotto;
7) impiego di forme di comunicazione del gioco
legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti piu'
vulnerabili;
b) disciplina di adeguate forme di concertazione
tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla
pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi
fisici di offerta di gioco, nonche' del conseguente
procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa
offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite
selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
agli investitori la prevedibilita' nel tempo della
dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio
nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi
sensibili uniformemente individuati;
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a
distanza sia in luoghi fisici, al fine della
razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici
di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e
progressiva concentrazione della raccolta del gioco in
ambienti sicuri e controllati, con contestuale
identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di
relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei
concessionari della raccolta del gioco a distanza possano,
sotto la loro diretta responsabilita', comprendere luoghi
fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente
accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco
a distanza e il pagamento delle relative vincite;
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e
delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali
nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla
trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita'
dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono
il controllo o partecipano al capitale delle societa'
concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei relativi
esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause
di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare
per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di
societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che
detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale
o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi
pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di
dichiarazione dell'identita' del soggetto indirettamente
partecipante; individuazione di limiti massimi di
concentrazione, per ciascun concessionario e relativi
soggetti proprietari o controllanti, della gestione di
luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti
previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner
contrattuali dei concessionari, in analogia con la
disciplina del subappalto di opere e forniture alla
pubblica amministrazione, intendendo per «partner
contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella
cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori,
gli installatori di apparecchiature e strumenti di
qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,
della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto
"trasporto valori");
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e
sui requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla
lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi
forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
filiere di offerta attivate dalle societa' concessionarie
di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le
discipline settoriali vigenti;
f) previsione di una disciplina generale per la
gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto
concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se
derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi,
riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di
legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della
Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie
imponibili, i soggetti passivi e la misura massima
dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto
amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi
e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative
regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del
contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro
punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva
approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di
prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il
riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo
espressamente quello di natura tributaria, in funzione
delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di
armonizzare altresi' le percentuali di aggio o compenso
riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,
nonche' le percentuali destinate a vincita (payout);
adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di
rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera
durata delle concessioni attribuite a seguito di gare
pubbliche e previsione di specifici obblighi di
investimenti periodici da parte dei concessionari per la
sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone
pratiche nella gestione delle concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per
l'intero territorio nazionale in materia di titoli
abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di
autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di
partecipazione dei comuni alla pianificazione e
all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga
conto di parametri di distanza da luoghi sensibili
determinati con validita' per l'intero territorio nazionale
e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti
di vendita in cui si esercita come attivita' principale
l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi,
nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della
definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine
e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle
discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello
locale, in quanto compatibili con i principi delle norme
adottate in attuazione della presente lettera;
l) revisione e semplificazione della disciplina
riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta
di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi,
nonche' simmetrica nullita' assoluta di tali titoli se
rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli
pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la
dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di
gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme
restando le competenze del Ministero dell'interno in
materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo
unico;
m) revisione della disciplina dei controlli e
dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una
maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro
evasione o elusione, nonche' delle altre violazioni in
materia, comprese quelle concernenti il rapporto
concessorio; riordino e revisione del vigente sistema
sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di
aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettivita',
prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti
il gioco;
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore,
specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di
settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in
materia di qualificazione degli organismi di certificazione
degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonche'
della disciplina riguardante le responsabilita' di tali
organismi e quelle dei concessionari per i casi di
certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di
apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino
della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e
delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei
produttori o dei distributori di programmi informatici per
la gestione delle attivita' di gioco e della relativa
raccolta;
o) definizione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, di piani
annuali di controlli volti al contrasto della pratica del
gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non
conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del
gioco lecito;
p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione e
cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati
concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la
spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi
tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul
settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni
anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle
concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati
economici della gestione e sui progressi in materia di
tutela dei consumatori di giochi e della legalita'.».
«Art. 19 (Principi e criteri direttivi per la
revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario). - 1. Nell'esercizio della delega
di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i
seguenti principi e criteri direttivi specifici per la
revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario:
a) coordinare con la nuova disciplina di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a
finalita' deflativa operanti nella fase antecedente la
costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo
contenimento dei tempi di conclusione della controversia
tributaria;
b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della
giustizia tributaria mediante:
1) la semplificazione della normativa processuale
funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti
per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei
provvedimenti giurisdizionali;
3) la disciplina delle conseguenze processuali
derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle
modalita' telematiche;
4) la previsione che la discussione da remoto
possa essere chiesta anche da una sola delle parti
costituite nel processo, con istanza da notificare alle
altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di
partecipare in presenza;
c) modificare l'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615,
secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano
proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalita'
e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546
del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida
notificazione della cartella di pagamento ovvero
dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma
2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973;
d) rafforzare il divieto di produrre nuovi
documenti nei gradi processuali successivi al primo;
e) prevedere la pubblicazione e la successiva
comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti
giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di
merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei
trenta giorni successivi alla comunicazione del
dispositivo;
f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare
anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
g) prevedere l'impugnabilita' dell'ordinanza che
accoglie o respinge l'istanza di sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato;
h) prevedere interventi di deflazione del
contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi
compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo
la definizione agevolata delle liti pendenti;
i) al fine di assicurare la parita' delle parti in
giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le
sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle
banche di dati della giurisprudenza delle corti di
giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;
l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di
giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni
staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo
grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti,
sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di
lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli
abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e
della riscossione;
m) disciplinare le modalita' di assegnazione dei
magistrati e dei giudici tributari e del personale
amministrativo interessati al riordino dell'assetto
territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire
la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle
corti di primo e di secondo grado alle quali sono
trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi,
assicurando ai magistrati e ai giudici tributari
l'attribuzione delle medesime funzioni gia' esercitate
presso le corti accorpate o soppresse.
m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico
e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili,
a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in
particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del
procedimento disciplinare attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri e al presidente della corte di
giustizia tributaria di secondo grado nonche' quelle
decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative
sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilita',
della dispensa dal servizio e del trasferimento di
ufficio.».
«Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il
riordino del sistema tributario mediante la redazione di
testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2026,
uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui
all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni
che regolano il sistema tributario, mediante la redazione
di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) puntuale individuazione delle norme vigenti,
organizzandole per settori omogenei, anche mediante
l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e
sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e
attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando
le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la
coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche
conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi
eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
c) abrogazione espressa delle disposizioni
incompatibili ovvero non piu' attuali.
2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei
decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il
riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario
per la raccolta di esse in un codice articolato in una
parte generale, recante la disciplina unitaria degli
istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale,
contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di
semplificare il sistema tributario e accrescere la
chiarezza e la conoscibilita' delle norme fiscali, la
certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato
dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la
disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) recepimento dei principi contenuti nello statuto
dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212;
b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti
i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione
tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina
dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in
materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
c) previsione di un monitoraggio periodico della
legislazione tributaria codificata.».