Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 118 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di
opere indifferibili

1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono piu' finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purche' alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Nelle more dell'adozione dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, nonche' dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validita' della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari, alla revoca del contributo concesso.».
2. All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.
2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilita' del medesimo Fondo.».
3. All'articolo 1, comma 876, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «su proposta dei Ministri interessati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilita' del Fondo relative a due o piu' Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati».
3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-quater e' inserito il seguente:
«7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di comuni, citta' metropolitane e province, gia' aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo di cui al comma 7, per i quali non si e' provveduto all'effettivo aggiornamento della voce "lavori" del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera, le amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo gia' assegnato, a cui si provvede con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato. Per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale si provvede alla revoca dell'assegnazione».
3-ter. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3-bis, per l'adattamento della piattaforma informatica gia' in uso, necessario all'attuazione della procedura di cui al medesimo comma 3-bis, e' autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 500.000 euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza», convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n.56, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in
materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a
interventi previsti dal PNRR o non piu' finanziati con
risorse del medesimo e in materia di procedimenti
amministrativi). - 1. Al fine di assicurare l'attuazione
degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di
avanzamento, non piu' finanziati in tutto o in parte a
valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle
relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche', laddove
non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano
gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche'
le specifiche disposizioni legislative finalizzate a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi
stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le
norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano alle procedure di affidamento di lavori ovvero di
affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei
lavori e ai relativi contratti nonche' alle procedure di
affidamento di servizi e forniture.
2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato
IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in
tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in
applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8
dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del
2023, nonche' le specifiche disposizioni legislative
finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione
degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad
applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto
riguarda le norme in materia di personale, dei relativi
limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si
intendono le procedure per le quali e' stato formalizzato
l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non
piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio
ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della
capacita' amministrativa, al reclutamento di personale e al
conferimento di incarichi, nonche' alle semplificazioni dei
procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nel
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche'
le ulteriori specifiche disposizioni legislative
finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi
stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le
norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali.
4. Per gli adempimenti di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai
commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti
attuatori utilizzano le funzionalita' del sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente
definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari
definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di
rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del
sistema informatico di cui al primo periodo.
5. Per gli interventi non piu' finanziati a valere
sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del
Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano
confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei
materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere
indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo
periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, purche' detti interventi siano integralmente
finanziati a valere su risorse a carico delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base
delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni
titolari dei medesimi interventi con le modalita' e nei
termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo
l'ultimazione dell'intervento in coerenza con
l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.
Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma
ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le
procedure previste dai decreti ministeriali adottati ai
sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del citato
decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si
applicano, altresi', agli interventi che, su indicazione
delle amministrazioni titolari, non sono piu' finanziati a
valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), purche' alla data del 31 dicembre 2025
siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei
lavori. Nelle more dell'adozione dei decreti adottati ai
sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione
delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del
12 settembre 2022, nonche' dall'articolo 12, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10
febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58
del 9 marzo 2023.
5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari
delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere
indifferibili" di cui all'articolo 26, comma 7, primo
periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici
identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di
validita' della procedura di affidamento ovvero sia
rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per
l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si
procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni
titolari, alla revoca del contributo concesso.
6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;
b) alla lettera b), le parole: «entro trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici
giorni».
b-bis) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) in caso di dissenso o non completo
assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile
l'assenso, quantificando altresi' i relativi costi. Tali
prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di
proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto originariamente
presentato.
Le disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni
comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese
quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica,
archeologica e di tutela del patrimonio culturale".
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma 6,
si applicano, se piu' favorevoli, anche alle conferenze di
servizi decisorie da espletare secondo le modalita' di cui
all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, nonche' dalle specifiche disposizioni legislative
finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione
degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con riguardo
agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data
dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o
in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni
di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge n.
77 del 2021 si applicano, con riferimento alle procedure
afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo
VI della parte II del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al
libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a
quelle avviate successivamente alla data di comunicazione
della concessione del finanziamento. Qualora gli
investimenti o gli interventi di cui al primo periodo
abbiano gia' beneficiato di contributi o di finanziamenti
diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
dall'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano alle sole procedure avviate successivamente alla
data di comunicazione della concessione del finanziamento a
valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.
9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione
degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n.
77 del 2021 adottano i provvedimenti necessari
all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come
modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN
dell'8 dicembre 2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute
nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,
si renda necessario procedere all'aggiornamento di
provvedimenti gia' adottati, relativamente agli importi
stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di
interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo
procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti,
adottati in deroga alle disposizioni di legge che
disciplinano le modalita' di adozione dei provvedimenti da
aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o
delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione
agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti
adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati,
senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui
all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per
il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
n. 77 del 2021.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: "31
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2024".
11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, al primo periodo, dopo le parole: "dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: ", nella formulazione vigente alla data di
entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79".
12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Semplificazione di regimi
amministrativi in materia di impresa artigiana). - 1.
L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la
cessazione delle attivita' di impresa artigiana di cui alle
tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono
soggette a titoli abilitativi, segnalazione o
comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi
previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle
attivita', nonche' gli adempimenti previsti dalla legge 8
agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa
dell'Unione europea.
2. Ai fini e agli effetti del presente decreto,
per impresa artigiana si intende l'impresa di cui
all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.
3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono ricondurre le
attivita' non espressamente elencate nelle tabelle B.I e
B.II, anche in ragione delle loro specificita'
territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti
pubblicati nei propri siti internet istituzionali";
b) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: "si adeguano alle
disposizioni" sono inserite le seguenti: "di cui agli
articoli da 1 a 4";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano
alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente
decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle
proprie competenze in materia.".
c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le
tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al
presente decreto.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei
provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Se l'istanza di cui al secondo periodo e'
presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza
del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA,
il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino
all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni relative alla concessione della proroga.
Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di
cui al secondo periodo, l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione. Qualora la documentazione
risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al
soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando
per la presentazione un termine perentorio non superiore a
trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante
non depositi la documentazione integrativa ovvero,
all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni
dalla presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata e l'autorita' competente procede
all'archiviazione.".
14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis.1 e'
inserito il seguente:
"4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque
anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso
tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del
progetto. Decorso il termine di efficacia temporale
indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il
progetto sia stato realizzato, il procedimento di
autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la
concessione, su istanza del proponente, di specifica
proroga da parte dell'autorita' competente.
Tranne il caso di mutamento del contesto di
riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la
proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni
diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel
provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di
cui al secondo periodo e' presentata almeno novanta giorni
prima della scadenza del termine di efficacia temporale
definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo
provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di
pubblica utilita' e dell'eventuale apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
continua a essere efficace sino all'adozione, da parte
dell'autorita' competente, delle determinazioni relative
alla concessione della proroga".
14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Per tali attivita', l'autorita'
competente puo' avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa
di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi
delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le
risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le
attivita' di monitoraggio svolte ai sensi del precedente
periodo. L'autorita' competente puo' altresi' avvalersi
degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Istituto superiore di sanita', per i profili
concernenti la sanita' pubblica, ovvero di altri soggetti
pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa
autorita' competente degli esiti della verifica".
15. Fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13
del decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente
necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle
citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e
del PNC e assunti in qualita' di soggetti attuatori, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro
competente in relazione all'intervento da realizzare,
possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle
province e ai sindaci metropolitani i poteri previsti
dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41. In caso di adozione del decreto di cui al primo
periodo, si applicano, ai fini della realizzazione
dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo
7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, nonche' quelle di
cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41.
16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento
alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, delle funzioni di titolarita' dei Commissari
straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonche'
per consentire la verifica da parte della Struttura di
missione dei procedimenti amministrativi, instaurati ai
sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017
ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del
2023 e non definiti dai citati Commissari, i termini di
conclusione dei predetti procedimenti amministrativi sono
sospesi fino al 31 marzo 2024.
16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi previsti relativamente alla Missione 2,
Componente 2, Investimento 4.3 "Sviluppo infrastrutture di
ricarica elettrica", del PNRR, come modificato con
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i
soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del
medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla
normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione
del suolo pubblico e per la realizzazione
dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di
connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico
si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data
di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente
proprietario della strada. Resta salva la facolta'
dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni
successivamente alla scadenza del termine previsto dal
primo periodo nonche' di assumere determinazioni in via di
autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il soggetto richiedente ha facolta' di comunicare
all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla
medesima data di entrata in vigore, la volonta' di
avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.
16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre
2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater e' inserito il
seguente:
"9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore
della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le
opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per
le quali e' stata concessa l'autorizzazione ai gestori
della rete elettrica di distribuzione e che sono state
ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 2.1 'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR,
mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a
condizione che tali opere di connessione abbiano una
tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza
non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano
interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale,
paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a
tre chilometri".
16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre
2025, l'Agenzia per l'Italia digitale e' autorizzata a
rilasciare la certificazione delle piattaforme di
approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle
dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle
piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la
conformita' delle medesime piattaforme ai requisiti di cui
all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 36 del 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18-quinquies del
decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, recante: «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.143, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in
materia di PNRR). - 1. Al fine di assicurare la liquidita'
di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei
soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva
la disciplina delle anticipazioni gia' prevista ai sensi
della normativa vigente, le Amministrazioni centrali
titolari delle misure provvedono al trasferimento delle
occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo
del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del
PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla
data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al
comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle
spese risultanti dagli stati di avanzamento degli
interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di
competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche' le
verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La
documentazione giustificativa e' conservata agli atti dai
soggetti attuatori ed e' resa disponibile per essere
esibita in sede di audit e controlli da parte delle
autorita' nazionali ed europee. Sulla base delle
attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni
centrali titolari delle misure provvedono ai relativi
trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla
relativa documentazione giustificativa, al piu' tardi, in
sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
2-bis. Compatibilmente con le disponibilita' annuali
di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento,
l'Amministrazione centrale titolare della misura e'
autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi
del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per
cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo,
a condizione che il soggetto attuatore, al momento
dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare
delle spese risultanti dagli stati di avanzamento
dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo
dell'intervento nonche' l'avvenuto espletamento dei
controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e
delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del
PNRR.
2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano
anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio di opere
indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le
amministrazioni centrali titolari delle misure di
riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in
favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi
considerando il valore cumulativo della quota a carico del
PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata
all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla
quota a carico del PNRR.
2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari
comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario,
le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili
alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili.
Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse
del Fondo per l'avvio di opere indifferibili non
corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella
disponibilita' del medesimo Fondo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' ai quali
le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i
soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui
ai commi 1 e 2.».
- Si riporta il testo del comma 876, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n.207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come
modificato dalla presente legge:
«876. Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875
relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai
Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente
legge con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta dei Ministri interessati,
ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle
disponibilita' del Fondo relative a due o piu' Ministeri,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma
875 e' destinato a interventi, anche gia' finanziati
parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale
compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica,
nei limiti delle risorse previste per ciascuna
amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti
decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le
modalita' di monitoraggio degli interventi mediante i
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto
nonche' la disciplina della revoca in caso di mancato
rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente
comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o
riprogrammazione delle risorse previste a legislazione
vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del
singolo intervento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,
applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2
ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli
di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente
lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
svolge controlli, anche a campione.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma
4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono,
entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo
della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il
prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del
presente articolo rispetto all'importo dello stato di
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e
9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 e' adottato, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto
previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando,
in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o
contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione rispetto ai
prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati
in sede di offerta, i prezzari di cui al comma 2 del
presente articolo aggiornati annualmente ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento nei limiti delle risorse di cui al quinto
periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del sesto periodo. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Gli eventuali minori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo
rimangono nella disponibilita' della stazione appaltante
fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi
o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere
utilizzati nell'ambito del medesimo intervento. Ai fini di
cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano:
nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata; le somme derivanti da eventuali
rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonche'
della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto
periodo, per gli anni 2023, 2024 e 2025 le stazioni
appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al
comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno
2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma
6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al
medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione per l'anno 2003, entro il 31 gennaio 2024 per
l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,
sono stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i criteri
di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del
presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1,
lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle
concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine
compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7,
relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Per i citati
appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'
rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le
concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al
comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua
capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli
180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della
concessione sui saldi di finanza pubblica.
6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in
termini di residui, le risorse del Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una
dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700
milioni di euro per l'anno 2024, di 300 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026, che
costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di
accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate
e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle richieste, fino a
concorrenza del citato limite di spesa e su tali richieste
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge
controlli, anche a campione.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei
prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti
utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure a seguito
dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis
e 6-ter del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b),
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
"Fondo per l'avvio di opere indifferibili", con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali
finanziati con risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di
cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su
proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un
contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al
comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo
effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto
previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato
di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma
7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di
lavori delle opere avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo
periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei
lavori, per gli interventi di comuni, citta' metropolitane
e province, gia' aggiudicati, finanziati a valere sulle
risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo
di cui al comma 7, per i quali non si e' provveduto
all'effettivo aggiornamento della voce «lavori» del quadro
economico sulla base dell'applicazione dei prezzari vigenti
al momento della pubblicazione del bando di gara e che
presentino, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori
costi dei materiali per il completamento dell'opera, le
amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei
soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono
chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la
rideterminazione del contributo nella misura massima
dell'80 per cento dell'importo gia' assegnato, a cui si
provvede con uno o piu' decreti del Ragioniere generale
dello Stato. Per gli enti inadempienti all'obbligo di
aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per
i quali non si sia provveduto alla richiesta di
rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale
si provvede alla revoca dell'assegnazione.
8. Fino al 31 dicembre 2025, in relazione agli
accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2025, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2025. La disposizione di cui al secondo periodo
non si applica agli interventi di cui all'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,
n. 136.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio
2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,
quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022,
2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
58.».
 
Allegato 1 (Articolo 3, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2 (Articolo 3, comma 7)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3 (Articolo 7, comma 4)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4 (Articolo 20, comma 2, lettera b))

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema
infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione
urbana, nonche' in favore della protezione civile regionale e del
Giubileo dei Giovani

1. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, e' destinata, quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in favore del comune di Venezia, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, assegnati con le modalita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.».
2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come ripartite a favore del Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
3. Al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
5. In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018:
a) una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 e' destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;
b) la rimanente quota pari al 60 per cento e' destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
6. La quota di cui al comma 5, lettera a), e' ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalita' e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonche' dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.
7. Con riferimento alla quota di cui al comma 5, lettera b), in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, le relative attivita' di monitoraggio, i termini e le modalita' di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al comma 5, lettera b), la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale, ferma restando la necessita' di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' autorizzata la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonche' le modalita' di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
9-bis. Per agli anni 2025 e 2026 le province e le citta' metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al 10 per cento, e dall'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.
9-ter. Per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunita' estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, e' autorizzata la spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, sono individuati termini e modalita' per l'attuazione del presente comma. Nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprieta' pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-ter, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
10. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati, fatti salvi le competenze e gli atti gia' adottati del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al secondo periodo, sentito il predetto Commissario straordinario, individua, definisce ed attua le misure organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, comprese quelle relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle persone, nonche' le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni mobili e immobili, servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la organizzazione dei predetti eventi, ulteriori rispetto a quelle gia' previste, programmate e predisposte dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestivita' nonche' la gestione unitaria delle attivita' di cui al primo periodo il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Commissario straordinario, il prefetto di Roma, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, ed in coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi interessati. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonche', previa intesa con il Ministero dell'interno, ad adottare atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo previsto al secondo periodo, sono fatte salve le attribuzioni del prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalita' di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della societa' Giubileo 2025 Spa, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024.
10-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di 11 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare al finanziamento dei programmi d'intervento gia' approvati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
10-ter. Al fine di assicurare le attivita' di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 58, comma 1, della
legge 28 dicembre 2015, n.221, recante: «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
naturali», come modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Fondo di garanzia delle opere idriche). -
1. A decorrere dall'anno 2016 e' istituito presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli
interventi finalizzati al potenziamento delle
infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e
depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a
garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e
dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e
contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo e'
alimentato tramite una specifica componente della tariffa
del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in
bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione
del Fondo medesimo, determinata dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel
rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo
di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,
condizioni e modalita' stabiliti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. La
garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
una quota del Fondo, fino a un massimo di 144 milioni di
euro per l'anno 2025, puo' essere destinata a un piano
stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture
idriche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Una ulteriore quota delle risorse di cui al
quinto periodo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025 e
a 11 milioni di euro per l'anno 2026, e' destinata, quanto
a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento
degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29
novembre 1984, n. 798, in favore del comune di Venezia, al
fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture
idriche comunali e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla
realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili,
nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, assegnati
con le modalita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31
dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2025, n. 20. Una quota delle risorse di
cui al quinto periodo e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di
35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro
per l'anno 2026. A tal fine e' corrispondentemente
autorizzata la spesa per la realizzazione del progetto di
messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico
del Peschiera.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 95, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n.145 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2024, n.92, recante: «Misure urgenti
in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di
personale del Ministero della giustizia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.112:
«Art. 4-bis (Commissario straordinario per l'edilizia
penitenziaria). - (Omissis)
2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto
previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e il capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del
Ministero della giustizia, nel limite delle risorse
disponibili compie tutti gli atti necessari per la
realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonche'
delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle
strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di
garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A
tal fine il commissario straordinario redige, entro
centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina
da parte della Corte dei conti, un programma dettagliato
degli interventi necessari, specificandone i tempi e le
modalita' di realizzazione, tenuto conto delle eventuali
localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e
indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta
altresi' l'elenco degli interventi programmati e in corso,
gia' integralmente finanziati, sulle infrastrutture
penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di
essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del
relativo stato di attuazione e delle attivita' da porre in
essere, nonche' le modalita' di trasferimento sulla
contabilita' speciale di cui al comma 11. Gli interventi
riportati nel programma devono essere identificati dal
relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi
cronoprogrammi procedurali. Il programma e' adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 394, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n.234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«393. Al fine di promuovere la sostenibilita' della
mobilita' urbana, anche mediante l'estensione della rete
metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle citta'
di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le
attivita' di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del
materiale rotabile, e' autorizzata la spesa di 40 milioni
di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno
2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026,
300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro
per l'anno 2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029, 320
milioni di euro per l'anno 2030 e 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono
definite le modalita' di assegnazione delle risorse da
destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero
al completamento dell'attivita' di progettazione e sono
individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con
indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di
monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi
obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di
cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca in
caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o
di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, 9, 24, 25 e 45,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 recante:
«Codice della protezione civile»:
«Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile). - 1. Ai fini dello svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di
protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili,
dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
per loro natura o estensione comportano l'intervento
coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo,
disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva
potesta' legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro
intensita' o estensione debbono, con immediatezza
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti
periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.».
«Art. 9 (Funzioni del Prefetto nell'ambito del
Servizio nazionale della protezione civile). - 1. In
occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7,
comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel
caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato
con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
a), il Prefetto, nel limite della propria competenza
territoriale:
a) assicura un costante flusso e scambio
informativo con il Dipartimento della protezione civile, la
Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto
previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno;
b) assume, nell'immediatezza dell'evento in
raccordo con il Presidente della giunta regionale e
coordinandosi con la struttura regionale di protezione
civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di
emergenza da attivare a livello provinciale, curando
l'attuazione del piano provinciale di protezione civile,
redatto in conformita' agli articoli 11, comma 1, lettera
b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai
comuni interessati, sulla base del relativo piano di
protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata
attivazione degli interventi di primo soccorso alla
popolazione;
c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti
necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello
Stato presenti sul territorio provinciale;
d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti,
anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando,
con le modalita' di cui alla lettera a), eventuali esigenze
di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della
Giunta regionale;
e) attiva gli enti e le amministrazioni dello
Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso
coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i
centri operativi comunali.
2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti
di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di
emergenza a livello provinciale, adotta tutti i
provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare
i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di
ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli
organismi di coordinamento provvisorio previsti nella
direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.»
3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, della Regione autonoma della
Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.».
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
e Province autonome interessate, presentano i requisiti di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di
rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino,
la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b).
Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per il
coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
«Art. 45 (Fondo regionale di protezione civile). -
1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di
protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e
concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze
urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b).
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono
disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di
trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna
Regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali»:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n.233:
«Art.1. (Omissis)
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di sport.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine
di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le
attivita' culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei
segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di
individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
le competenze in materia di promozione e coordinamento
relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e
secondo comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e
vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma
comunitario gioventu', esercitate congiuntamente con il
Ministro della solidarieta' sociale. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita'
del Forum nazionale dei giovani;
e)
f) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44,
45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo
e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dalla legge 25
febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54
e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 142, comma 12-ter
e 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 recante: «Nuovo codice della strada»:
«Art. 142 (Limiti di velocita'). - (Omissis)
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le
somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi
impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e
al patto di stabilita' interno.
(Omissis).».
«Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - (Omissis)
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1
e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota,
a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota,
al potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e)
del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento
della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle
strade di proprieta' dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei
piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini,
anziani, disabili, pedoni, ciclisti e conducenti di
ciclomotori e di motocicli, allo svolgimento, da parte
degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine
e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione
stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il
personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del
presente articolo e a interventi a favore della mobilita'
ciclistica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 898, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n.207:
«898. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire, con una dotazione di 36.967.000 euro per l'anno
2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000
euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure
in favore degli enti locali, alla realizzazione di
interventi in materia sociale e socio-sanitaria
assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da
parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel
territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del
patrimonio storico, artistico e architettonico nonche'
all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture
stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilita'
e di riqualificazione ambientale e di interventi
riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il
sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi,
la ricerca e il digitale.».
- Si riporta il testo degli articoli 140 e 175 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice
dei contratti pubblici»:
«Art. 140 (Procedure in caso di somma urgenza). - 1.
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo
imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto
pregiudizio alla pubblica e privata incolumita', ovvero
nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi
degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico
dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo
puo' disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il
limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata
incolumita'. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto
di cui al precedente periodo puo' disporre l'immediata
acquisizione di servizi o forniture entro il limite di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica e privata incolumita' e, comunque, nei limiti
della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del
presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o
l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige,
contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la
descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause
che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture
da porre in essere per rimuoverla.
1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai
fini del presente articolo, anche il verificarsi degli
eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi
degli stessi, che richiede l'adozione di misure
indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La
circostanza di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta
persistente finche' non risultino eliminate le situazioni
dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita'
derivanti dall'evento, e comunque per un termine non
superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento,
oppure entro il termine stabilito dalla eventuale
declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo
24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le
stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal
presente articolo.
2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei
servizi e delle forniture di somma urgenza puo' essere
affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui
agli articoli 37 e 41 del codice a uno o piu' operatori
economici individuati dal RUP o da altro tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo il RUP puo' ingiungere all'affidatario
l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al
primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono
comunque ammessi nella contabilita' e, se relativi
all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al
verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione
competente compila una perizia giustificativa delle
prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di
esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla
copertura della spesa e alla approvazione della prestazione
affidata.
Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa e' assicurata con le
modalita' previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un
lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga
l'approvazione del competente organo dell'amministrazione,
la relativa esecuzione e' sospesa immediatamente e si
procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di
lavori, alla sospensione della prestazione e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il
possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile
con la gestione della situazione di emergenza in atto e
comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
La stazione appaltante da' conto, con adeguata motivazione,
nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della
sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e'
possibile procedere al pagamento, anche parziale, in
assenza delle relative verifiche con esito positivo.
Qualora, a seguito del controllo, sia accertato
l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti,
la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il
pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per
l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle
competenti autorita'.
8. L'affidamento diretto per i motivi di cui al
presente articolo non e' comunque ammesso per appalti di
lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e
per appalti di servizi e forniture di importo pari o
superiore al triplo della soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore
a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi
di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari
ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari
dalla circostanza di somma urgenza non consentano il
ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si
impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad
un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le
parti e ad accettare la determinazione definitiva del
prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'.
10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati
gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente
articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle
modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno
consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
Contestualmente, e comunque in un termine congruo
compatibile con la gestione della situazione di emergenza,
sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,
fermi restando i controlli di legittimita' sugli atti
previsti dalle vigenti normative.
11.
12.».
«Art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare,
controllo e monitoraggio). - 1. Le pubbliche
amministrazioni adottano il programma triennale delle
esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso
forme di partenariato pubblico-privato.
2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato e'
preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e
fattibilita'. La valutazione si incentra sull'idoneita' del
progetto a essere finanziato con risorse private, sulle
condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e
benefici, sulla efficiente allocazione del rischio
operativo, sulla capacita' di generare soluzioni
innovative, nonche' sulla capacita' di indebitamento
dell'ente e sulla disponibilita' di risorse sul bilancio
pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima
dei costi e dei benefici del progetto di partenariato,
nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del
ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco
temporale equivalente.
3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure
di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato,
per i quali non sia gia' previsto che si esprima il CIPESS,
gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti
secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il
cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari
o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non
vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al
comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' (NARS), inviando contestualmente la documentazione
anche al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il
Nars, previa acquisizione delle valutazioni del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che
devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si
pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente
concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a
darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della
decisione e indicando, in particolare, la modalita' di
contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere
chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso
di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della
dichiarazione di fattibilita' in caso di progetto a
iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, dopo la valutazione preliminare, puo' sottoporre
lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la
valutazione di profili diversi da quello della convenienza.
4.
5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico,
affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le
funzioni di responsabile unico del progetto di
partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto
il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto,
verificando costantemente il rispetto dei livelli di
qualita' e quantita' delle prestazioni.
6. L'ente concedente esercita il controllo
sull'attivita' dell'operatore economico, verificando in
particolare la permanenza in capo all'operatore economico
del rischio operativo trasferito. L'operatore economico
fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con
le modalita' stabilite nel contratto.
7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati
e' affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale
sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico
privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato
mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a
trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che
prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale
condizione di efficacia. Gli enti concedenti sono tenuti
altresi' a dare evidenza dei contratti di partenariato
pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al
bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di
progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG),
del valore complessivo del contratto, della durata,
dell'importo del contributo pubblico e dell'importo
dell'investimento a carico del privato.
Comma cosi' modificato dall'art. 54, comma 1, lett.
c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, a
decorrere dal 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 97, comma 1, del medesimo ...
8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e
aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di
forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di
partenariato pubblico-privato piu' ricorrenti sul mercato.
9. Ai soli fini di contabilita' pubblica, si
applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono
tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, approva
contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato,
con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV
e V del presente Libro.».
- Per il testo degli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 131, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)»:
«131. Per la realizzazione di interventi di edilizia
e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e
strumentali di particolare rilevanza da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la
spesa di 10 milioni di euro.».
- Si riporta il testo del comma 516, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n.205 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«516. Per la programmazione e la realizzazione degli
interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine
di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai
cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse
idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri
della transizione ecologica, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30
giugno 2022 e' adottato il Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il
Piano nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le
modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato
di avanzamento degli interventi, come risultante dal
monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale e'
attuato attraverso successivi stralci che tengono conto
dello stato di avanzamento degli interventi e della
disponibilita' delle risorse economiche, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentiti i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.».
- Si riporta il testo del comma 505, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n.197 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«505. L'attivita' enoturistica e' esercitata, previa
presentazione al comune di competenza della segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in
conformita' alle normative regionali, sulla base dei
requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui
al comma 504.».
 
Art. 2 bis
Proroga dell'operativita' della societa' «Infrastrutture Milano
Cortina 2020-2026 S.p.A.»

1. L'operativita' della societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, puo' essere prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, sino al 31 dicembre 2033 per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 previo rilascio di un'asseverazione della societa' da parte di uno o piu' soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'asseverazione di cui al primo periodo e' finalizzata a validare la capacita' del piano economico-finanziario della societa' di generare, per l'intera durata prevista, flussi di cassa idonei a coprire integralmente i costi operativi e gli investimenti programmati, nonche' a garantire l'equilibrio economico e gestionale, assicurando, per ciascuno degli esercizi del Piano, l'autosufficienza finanziaria.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce in particolare le modifiche dello statuto sociale necessarie in coerenza con quanto disposto dal medesimo comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 3,
del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante:
«Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina
2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in
materia di divieto di attivita' parassitarie», convertito,
con modificazioni, dalla legge 8maggio 2020, n. 31:
«Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede
in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle
attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata
dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per
cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere
affidate quale soggetto attuatore alla societa' ANAS
S.p.A., nonche' da quelle, anche connesse e di contesto,
relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate
interamente sulla base di un piano degli interventi
predisposto dalla societa', d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con le regioni
interessate. Il piano complessivo delle opere e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992. L'intervento pubblico per il
completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle
persone con disabilita'.
2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non
ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi
nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della
contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario,
sorti in relazione alla gestione commissariale di cui
all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50
del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.
2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto
nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2
e 2-quater.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
(Omissis).».
 
Art. 3
Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di
manutenzione stradale delle province e delle citta' metropolitane

1. Al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa». Sul predetto Fondo affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:
a) dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
f) dell'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 e' istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
3. In relazione agli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati. In caso di decadenza ai sensi del presente comma, i medesimi soggetti beneficiari sono comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative eventualmente gia' avviate ai fini del finanziamento ai sensi del comma 5, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui al comma 1.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ricognizione degli interventi in corso al fine di verificare, anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili, l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonche' lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la relativa assunzione, l'automatica decadenza dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella sezione del Fondo di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 12. Eventuali anticipi ricevuti dalle amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e restano ivi acquisiti. Le risultanze del sistema di monitoraggio possono essere utilizzate quale prova documentale ai fini delle verifiche di cui al presente comma.
5. Con il decreto di cui al comma 4 o con uno o piu' successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della sezione di cui al comma 2, sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorita' per gli interventi oggetto di decadenza ai sensi dei commi 3 e 4. L'assegnazione puo' riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attivita' di progettazione. I decreti di assegnazione delle risorse riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica nonche' le modalita' di integrazione continua con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 302,5 milioni di euro per l'anno 2026.
7. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni dal 2025 al 2028 sono ripartite tra le province e citta' metropolitane ai sensi dell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le predette risorse sono erogate secondo le modalita' individuate dal comma 8. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al medesimo comma 8, le province e citta' metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse di cui al primo periodo.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' modificato il decreto di ripartizione delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le annualita' dal 2025 al 2028 al fine esclusivo di recepire le seguenti modifiche:
a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in considerazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dall'articolo 7, comma 4-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, ove necessario, delle procedure per la programmazione degli interventi in coerenza con le tempistiche per l'erogazione delle risorse;
b) la revisione delle modalita' di trasferimento delle risorse secondo i seguenti criteri:
1) l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualita' 2025 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, e' proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 ottobre 2025, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate;
2) l'erogazione entro il 30 settembre 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualita' 2026 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 31 marzo 2026; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, e' proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 settembre 2026; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 luglio 2026, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate;
3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale:
3.1) entro il 30 settembre 2026, delle risorse residue per il 2026, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui al numero 1) per i quali il contratto e' stato stipulato alla data del 28 febbraio 2026;
3.2) entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, delle risorse assegnate per le successive annualita' e nei limiti delle stesse come indicati nell'allegato 2, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui ai numeri 1) e 2), per i quali il contratto e' stato stipulato rispettivamente alla data del 28 febbraio 2026 e alla data del 15 settembre 2026.
c) l'introduzione di meccanismi di revoca delle risorse coerenti con le disposizioni di cui al comma 9.
9. Le risorse assegnate alle province e citta' metropolitane ai sensi dell'allegato 2 per gli anni dal 2025 al 2028 rimaste inutilizzate in ciascuna annualita' per il mancato avvio delle procedure di affidamento entro il 30 settembre 2025 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 31 marzo 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2), per la mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2), nonche' per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti dal comma 8, lettera b), numero 3), sono accertate, sulla base della documentazione acquisita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 31 dicembre 2025 per le risorse relative all'annualita' 2025 ed entro il 30 settembre di ciascun anno per le risorse relative alle annualita' dal 2026 al 2028. Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a incrementare il Fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale, devono essere oggetto di versamento, a cura dell'amministrazione interessata, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi definitivamente acquisite.
10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
11. Con il decreto di cui al comma 8 si provvede, tramite le risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato nonche' mediante espressa attestazione da parte degli enti beneficiari, alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca.
12. Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1016, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n.296, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007»:
«1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni, destinati al
cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere
utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera,
con le stesse modalita' contabili e di rendicontazione
previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge
n. 443 del 2001. Per il completamento del programma degli
interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata
alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di
realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad
un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze
piu' valide ed urgenti in tema di trasporto.».
- Si riporta il testo del comma 140, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n.232, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a:
a) trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile,
sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle
stazioni ferroviarie;
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica
e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
c) ricerca;
d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche;
e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
f) attivita' industriali ad alta tecnologia e
sostegno alle esportazioni;
g) informatizzazione dell'amministrazione
giudiziaria;
h) prevenzione del rischio sismico;
i) investimenti per la riqualificazione urbana e
per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane
e dei comuni capoluogo di provincia;
l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti.
Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto nei termini indicati dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile
2018.».
- Si riporta il testo del comma 1072, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre2017, n.205, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:
a) trasporti e viabilita';
b) mobilita' sostenibile e sicurezza stradale;
c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica
e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
d) ricerca;
e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche;
f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e
sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e
sostegno alle esportazioni;
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;
i) prevenzione del rischio sismico;
l) investimenti in riqualificazione urbana e
sicurezza delle periferie;
m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
n) eliminazione delle barriere architettoniche.
Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al
citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo
sono adottati entro il 31 ottobre 2018.».
- Per il testo del comma 95, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2018, n.145 2, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo del comma 96, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n.145:
«96. Il fondo di cui al comma 95 e' finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali
dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo
di cui al comma 95 e' destinata alla realizzazione, allo
sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico
di massa su sede propria. A valere sul fondo di cui al
comma 95, sono destinate al prolungamento della linea
metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza
risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10
milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il
2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro
per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni
di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10
milioni di euro per il 2027.».
- Si riporta il testo del comma 14, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n.160 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.».
- Si riporta il testo del comma 393, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2021, n.234:
«393. Al fine di promuovere la sostenibilita' della
mobilita' urbana, anche mediante l'estensione della rete
metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle citta'
di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le
attivita' di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del
materiale rotabile, e' autorizzata la spesa di 40 milioni
di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno
2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026,
300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro
per l'anno 2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029, 320
milioni di euro per l'anno 2030 e 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono
definite le modalita' di assegnazione delle risorse da
destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero
al completamento dell'attivita' di progettazione e sono
individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con
indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di
monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi
obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di
cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca in
caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o
di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
recante: «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012.
- Si riporta il testo di commi 1076 e 1077,
all'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2017, n.205:
«1076. Per il finanziamento degli interventi relativi
a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria
di province e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa
di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di
euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno
2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2034.
1077. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono definiti i criteri e le modalita' per
l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al
comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete
viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita'
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il
medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di
revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.».
- Si riporta il testo dei commi 527 e 540,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027»:
«527. Al comma 302 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 7,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»
sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 7,5
milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
- Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
«540. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
ridotta di 275 milioni di euro per l'anno 2029, di 93,5
milioni di euro per l'anno 2030, di 202,1 milioni di euro
per l'anno 2031, di 98,5 milioni di euro per l'anno 2033 e
di 79 milioni di euro per l'anno 2034.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4-novies,
del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n.15:
«Art. 7. (Omissis)
4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025
ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli
interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse
previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle
societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di
esecuzione alla data del 1° giugno 2021, e' differito dal
31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui
all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali
sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a
specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo
di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui
al secondo periodo del presente comma e nel limite massimo
di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui
al presente comma e' subordinata alla verifica da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da
apposita istanza presentata dalla societa' Rete ferroviaria
italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche
dell'incremento delle tariffe della medesima societa'. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n.104, recante: «Disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,
n.136:
«Art. 19 (Interventi per la messa in sicurezza di
tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti
locali). - 1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo,
denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli
comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno
2023, 21,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di
euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo
periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del
comma 2, lettera a), per il finanziamento di interventi di
messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di
importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del
comma 2, lettera b). Sono considerate ammissibili anche le
spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le
risorse di cui al presente comma sono assegnate
prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno
sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono
definiti:
a) i requisiti per la presentazione da parte dei
comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul
relativo numero di abitanti;
b) l'importo massimo del contributo
complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario,
determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) i contenuti e le modalita' di presentazione
dell'istanza di cui al comma 3;
d) i criteri e i parametri per l'elaborazione della
graduatoria di cui al comma 4 nonche' le modalita' di
scorrimento della medesima graduatoria;
e) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca
e rendicontazione delle risorse assegnate.
3. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al comma 2, i comuni presentano al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative
e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e
strumentali apposita istanza di accesso al fondo di cui al
comma 1.
Gli interventi inclusi nell'istanza devono essere
identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).
4. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma
3, con decreto del Capo del Dipartimento per le opere
pubbliche, le politiche abitative e urbane, le
infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
approvati la graduatoria degli interventi ammessi al
finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli
interventi beneficiari e sono concessi i finanziamenti.
5. Entro novanta giorni dalla data di adozione del
decreto di concessione del finanziamento, il comune
beneficiario e' tenuto a stipulare il contratto relativo ai
lavori per la realizzazione dell'investimento, pena la
revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni
caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.
6. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai
sensi del presente articolo e' effettuato dai comuni
beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le opere sono
classificate sotto la voce «Contributo investimenti
stradali nei piccoli comuni».
7. Per le annualita' 2024 e 2025, i termini di cui ai
commi 3, 4 e 5 sono definiti con provvedimento del Capo del
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative
e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e
strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno,
ferma restando la necessita' che sia assicurata la
conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna
annualita'.
8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di
euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e
12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in
termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20
milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per
l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9. Per l'affidamento della progettazione ed
esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del
tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di San
Benedetto Po e Bagnolo San Vito e' autorizzata la spesa di
4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro
per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. In considerazione dell'urgenza di
garantire la sicurezza e il ripristino della viabilita'
connessi al completamento degli interventi di cui al primo
periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del
progetto di fattibilita' tecnico-economica, della redazione
del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si
procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi
dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.
9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
a partire dal 30 maggio 2023 e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino,
nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente
comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria
competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono
assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
che provvede alla relativa ripartizione sulla base
dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per gli interventi
ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, puo' richiedere al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di
individuare la regione quale autorita' competente allo
svolgimento della procedura di valutazione di impatto
ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilita' a
VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il
competente ufficio del Ministero comunica al Commissario
straordinario e alla regione la determinazione in merito
all'autorita' competente".
9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si
interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui
al comma 3 del medesimo articolo 4-ter cessa alla scadenza
del termine previsto per la nomina del Commissario di cui
al comma 1 del suddetto articolo 4-ter.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, recante: «Misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge
1° luglio 2021, n. 101:
«Art. 1. (Omissis)
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
(Omissis).».
- Per il testo del comma 394, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2021, n.234, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n.91:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - (Omissis)
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n.183 recante: «Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari»:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le
disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3
ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla
data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma
1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente
determinate con la legge di approvazione del bilancio dello
Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
 
Art. 3 bis

Disposizioni in materia di medie opere

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 139-ter, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le risorse residue resesi disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate secondo le modalita' previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre 2025»;
b) al comma 141, il terzo periodo e' soppresso;
c) al comma 142, le parole: «riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato» sono sostituite dalle seguenti: «riferiti al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento»;
d) al comma 143, quarto periodo, le parole: «, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter» sono soppresse;
e) al comma 144, terzo periodo, le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione»;
f) al comma 145, le parole: «Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 e dei termini di rendicontazione di cui al comma 144»;
g) al comma 148-ter, al terzo periodo, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai commi 139 e seguenti del presente articolo, che si trovano in situazione di dissesto finanziario, di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, i termini per l'avvio degli interventi di cui al comma 143 del presente articolo sono prorogati di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 139-ter,141, 142, 143,
144, 145, e 148-ter, dell'articolo 1, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato
dalla presente legge:
«139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del
comma 139 per le annualita' 2024 e 2025 sono finalizzate
allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili
per l'anno 2023. Le risorse residue resesi disponibili a
seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo
2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno
del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle
richieste di contributo, presentate secondo le modalita'
previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre
2025. I comuni beneficiari dei contributi per le annualita'
2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i
lavori entro il 31 marzo 2026.».
«141. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun
ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entita'
delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse
disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli
enti che presentano la minore incidenza del risultato di
amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai
rendiconti della gestione del penultimo esercizio
precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai
comuni con risultato di amministrazione, al netto della
quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore
alla meta' delle risorse disponibili. Per il contributo
riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo
e' prorogato al 31 marzo 2022. Per i contributi riferiti al
triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al
biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 15 novembre 2028.
142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte
dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale
riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate
esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli
enti che, alla data di presentazione della richiesta
medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i
documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti al rendiconto della gestione del penultimo
esercizio precedente a quello di riferimento. Nel caso di
comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di
approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di
cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto
della gestione trasmesso alla citata banca dati.
143. L'ente beneficiario del contributo di cui al
comma 139 e' tenuto ad aggiudicare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di
seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino
a 100.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire
entro nove mesi; b) per le opere il cui costo e' compreso
tra 100.001 euro e 750.000 euro l'aggiudicazione dei lavori
deve avvenire entro tredici mesi; c) per le opere il cui
costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro
l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro diciotto
mesi; d) per le opere il cui costo e' compreso tra
2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'aggiudicazione dei
lavori deve avvenire entro ventitre' mesi. Ai fini del
presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende
l'importo complessivo del quadro economico dell'opera
medesima. Con riferimento alle annualita' 2021-2022, il
termine di cui al primo periodo e' riferito all'affidamento
dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del
bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di
procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. I
termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi
e, per il contributo riferito all'annualita' 2022, di sei
mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi
assegnati entro il 31 dicembre 2021. I termini per gli
interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il
1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque
prorogati al 31 marzo 2023. I risparmi derivanti da
eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo
ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla
conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non
restano nella disponibilita' dell'ente e sono versate ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Per le annualita' dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari
delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi
dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.
144. I contributi assegnati con il decreto di cui al
comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
beneficiari per il 20 per cento a titolo di acconto, per il
10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione
dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei
giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento
dei lavori e per il restante 10 per cento previa
trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
30 marzo 2023, n. 36. I relativi passaggi amministrativi
sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio
di cui al comma 146. Entro sei mesi dall'erogazione del
saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare
esecuzione i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente
il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al
comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di
cui al terzo periodo, le somme gia' corrisposte saranno
recuperate secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con
apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni
destinatari dei contributi che abbiano gia' provveduto alla
rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di
monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146 sono
ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo
ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare
integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione
di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi
che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti
tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono
esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto
delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
145. Nel caso di mancato rispetto dei termini di
avvio dei lavori di cui al comma 143 e dei termini di
rendicontazione di cui al comma 144, il contributo e'
recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita'
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato.».
«148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma
857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto
attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di
cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque
mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 30 giugno 2023. Parimenti non sono
soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022,
assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18
luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere
per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo
l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con
la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di
invio della lettera di invito, in caso di procedura
negoziata, ovvero con l'affidamento diretto e i contributi
assegnati con decreti del Ministero dell'interno 28 marzo
2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali
alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo
l'affidamento dei lavori, che si considera coincidente con
la data di pubblicazione del bando ovvero con la data di
invio della lettera di invito, in caso di procedura
negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. Per gli enti
locali beneficiari dei contributi di cui ai commi 139 e
seguenti del presente articolo, che si trovano in
situazione di dissesto finanziario, di cui all'articolo 244
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o in situazione di riequilibrio finanziario
pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo
unico, i termini per l'avvio degli interventi di cui al
comma 143 del presente articolo sono prorogati di ulteriori
dodici mesi rispetto ai termini ordinari.».
 
Art. 4

Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, all'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027» e le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2.320.000 annui per gli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
1-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «In tale ambito» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi».
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40, si interpretano nel senso che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non e' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza.
2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente:
«8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali e' esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del presente decreto».
3. All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo».
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 20.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2025, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. Ai relativi oneri, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
5-bis. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n.3, recante: «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi e di protezione civile», convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n.21:
«Art. 3 (Titolari dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione della citta' dell'Aquila e dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonche'
autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato). - 1.
L'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpreta nel
senso che tra il personale in servizio presso gli Uffici
speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della
procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, del 9-10
agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma
3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
compresi, altresi', i titolari dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione della citta' dell'Aquila e dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere. La
durata degli incarichi di cui al periodo precedente non
puo' eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni,
comprensivo delle proroghe disposte in via amministrativa,
contrattuale o legislativa.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 772, della
citata legge 29 dicembre 2022, n.197, come modificato dalla
presente legge:
«772. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono
prorogati al 31 dicembre 2027 nel limite massimo di spesa
di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,
2025, 2026 e 2027.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 1,
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante: «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Realizzazione del progetto "Casa
Italia"). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le
funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione,
gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione
nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, per i quali
e' deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale. Nell'ambito della
ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi la
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i
soggetti istituzionali competenti per gli interventi di
ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi
i Commissari straordinari alla ricostruzione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, della
legge 18 marzo 2025, n. 40 recante: «Legge quadro in
materia di ricostruzione post-calamita'»:
«Art. 7 (Funzioni attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei ministri). - (Omissis)
4. In sede di prima applicazione del comma 1
dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e'
attribuito un contingente di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento
Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unita'
individuate, a domanda, in funzione della specificita'
delle professionalita' e dell'esperienza maturata in
materia di ricostruzione, tra il personale di cui
all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso gli Uffici speciali per
la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del
citato decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre
amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6,
secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012,
nonche' tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui
all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229. E' conseguentemente ridotta
la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e
corrispondentemente incrementata la dotazione organica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri
del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere
sulle facolta' assunzionali della medesima Presidenza del
Consiglio dei ministri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi: (20)
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno.
Gli interventi per la coibentazione del tetto
rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il
concetto di superficie disperdente al solo locale
sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli
edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
La detrazione di cui alla presente lettera e'
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti fino a otto unita' immobiliari ovvero a
euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unita'
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici
composti da piu' di otto unita' immobiliari ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. (20)
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti
delle unita' immobiliari che alla data del 30 giugno 2022
abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita
dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e
maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano
ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori
strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi
e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il
raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che
l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto
definitivo di compravendita puo' essere stipulato anche
oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre
2022. per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022,
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in
caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipulazione di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera
f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si
applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei
limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o
strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di terzi,
diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi
previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano
situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli
di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e
all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi
effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo.
Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio
2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al
comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del
90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato
ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone
fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello
stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9,
lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis,
terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato
dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti,
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal
soggetto legato da unione civile o convivente se presente
nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal
coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui
all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare,
che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato
secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal
comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute
nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per
i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli
interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la deliberazione dell'assemblea del
condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e
presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli
interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del
titolo abilitativo, se gli interventi comportano la
demolizione e la ricostruzione degli edifici.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui
ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli
interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura
del 110 per cento.
8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e
a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali
di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese
sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento,
esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma
3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023,
n. 38, per i quali e' esercitata l'opzione di cui
all'articolo 121, comma 1, del presente decreto.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma
8-bis.
8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al
31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su
opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
irrevocabile. Essa e' esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
L'opzione e' esercitabile a condizione che la rata di
detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata
indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023
al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su
opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
irrevocabile ed e' esercitata tramite una dichiarazione dei
redditi integrativa di quella presentata per il periodo
d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge
una maggiore imposta dovuta, quest'ultima e' versata, senza
applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per
il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative
al periodo d'imposta 2024.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle
asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma
1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di
riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del
progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione
dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle
spese e' punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa:
a) non preveda esclusioni relative ad attivita' di
asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000
euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario;
c) garantisca, se in operativita' di claims made,
un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in caso di
cessazione di attivita' e una retroattivita' pari anch'essa
ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione».
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal
comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il
presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con
l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, recante: «Misure
urgenti in materia di cessione dei crediti di cui
all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77», convertito, con modificazioni, dalla legge 11
aprile 2023, n.38, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Modifiche in materia di cessione dei crediti
fiscali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in relazione agli interventi di cui
all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, non e' consentito l'esercizio delle
opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo decreto-legge.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino
al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed
eliminazione di barriere architettoniche di cui
all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al
primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre
2023, da:
a) condomini, in relazione a interventi su parti
comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) persone fisiche, in relazione a interventi su
edifici unifamiliari o unita' abitative site in edifici
plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore
a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1
dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non
si applica se nel nucleo familiare del contribuente e'
presente un soggetto in condizioni di disabilita' accertata
ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle opzioni relative alle spese sostenute per gli
interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati
dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma
13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini
risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato
l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi
dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34
del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e
la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza
per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo
riferimento alle aree classificate come zone sismiche di
categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera
si applicano anche alle spese per gli interventi gia'
rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e
121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio
edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque
denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio,
attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data
di entrata in vigore del presente decreto risultino
approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge
e che concorrano al risparmio del consumo energetico e
all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle opzioni relative alle spese sostenute per gli
interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo
abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista
la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia'
iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non
siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un accordo
vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei
servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di
entrata in vigore del presente decreto non risultino
versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori
o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti
per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori
deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal
cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
c) risulti presentata, con riguardo alle
agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera
d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la
richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori
edilizi.
3-bis. Con riguardo ai soggetti di cui alla lettera
d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n.
34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del
medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di
avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle
spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo
periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti
di detrazione, salvo il requisito della registrazione del
contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale
titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale
il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis,
lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data
certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo
comma 10-bis.
3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal comma
3-bis, il requisito della non percezione di compensi o
indennita' di carica da parte dei membri del consiglio di
amministrazione delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla
lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto
nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova
oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio
di amministrazione non hanno percepito compensi o
indennita' di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno
restituiti.
3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi
1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli
eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto
2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al
primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni
di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per
gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. La deroga
di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui
all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a
valere sulle risorse di cui al secondo periodo. Il
Commissario straordinario del Governo per la riparazione,
la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli
Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di
competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di
spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone
il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di
cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi
disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni
sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3-quater.
3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo,
del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo
121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 119 e
119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga
all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto
decreto-legge n. 34 del 2020";
b) le parole: "31 ottobre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2023".
3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater e'
inserito il seguente:
"8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su
opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
irrevocabile. Essa e' esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
L'opzione e' esercitabile a condizione che la rata
di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia
stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi
2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi
1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies,
secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del
2013 sono abrogate.».
- Si riporta il testo all'articolo 17-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n.215, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2024, n.18:
«Art. 17-ter (Proroga delle agevolazioni per la zona
franca urbana Sisma Centro Italia). - 1. Al fine di
sostenere la ripresa economica e sociale nei territori
compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo
46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le
esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono
concesse per l'anno 2024.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai
sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
di importanza minore ("de minimis") applicabile in funzione
del settore dell'attivita' prevalente svolta dal soggetto
beneficiario.
3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio
2013, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i
termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1
sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di
euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi gia'
emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per
la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come
quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo
Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del
primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente
comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante: «Disposizioni
urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi
di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2024, n. 111:
«Art. 7-bis (Istituzione di un tavolo tecnico per la
verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, relative al sisma del 1990). - 1. Al fine di
verificare l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un
tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al
contenzioso in essere e a quello gia' concluso, composto da
un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un
rappresentante della citta' metropolitana di Catania, un
rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e
un rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa.
Il tavolo potra' anche esaminare il tema relativo alle
istanze presentate successivamente alla scadenza dei
termini.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai
componenti del tavolo tecnico non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.».
 
Art. 4 bis

Recupero della Casa del Teatro nel comune di Vogogna

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate dal comune di Vogogna per l'intervento di recupero della Casa del Teatro, ferma restando la coerenza con le finalita' e le tempistiche della Strategia nazionale per le aree interne.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 517, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»:
«517. E' autorizzata la spesa di 300.000 euro per
l'anno 2024 in favore del comune di Vogogna per finanziare,
nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale per le
aree interne, l'intervento di recupero dell'episodio di
archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna
come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche
mediante l'accordo di programma tra l'universita' del
Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del
presente provvedimento.».
 
Art. 5
Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di
assistenza sociale e cura, nonche' in favore del Terzo settore

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. La somma di cui al primo periodo e' assegnata in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualita' in ambito dermatologico.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate una o piu' strutture aventi i requisiti di cui al comma 1.
2-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «ed e' accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «e, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 42 milioni di euro» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;
b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»;
c) alla lettera b), le parole da: «in favore delle strutture» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, di cui 16,33 milioni di euro destinati ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinati ai centri che praticano la protonterapia».
2-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2026, di 85 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026, a 85 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
5. Al fine di sostenere le attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, e' incrementata di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.
7. Alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono destinati 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operativita' e le finalita'.
7-bis. Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli ambiti territoriali sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 34 e 34-bis,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
recante: «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica»:
«34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell'infanzia le regioni,
nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite, antipertosse e antihaemophulius influenzae
tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con
prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche
i bambini extracomunitari non residenti sul territorio
nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra l o
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le
regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai
sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18 (Finanziamento di specifici obiettivi
connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura
relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza). - 1. Al fine di consentire la
realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita'
di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai
sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per gli anni 2017,
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, la somma di 32,5 milioni di
euro ed e' accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e
2024, la somma di 38,5 milioni di euro, e, per ciascuno
degli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 42 milioni di
euro previa sottoscrizione, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul
riparto per le disponibilita' finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2027. La somma
di cui al periodo precedente e' cosi' ripartita:
a) per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni di euro
e, per gli anni 2023, 2024, 2025,2026, 2027, 12 milioni di
euro in favore delle strutture, anche private accreditate,
riconosciute quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico a rilievo nazionale ed internazionale per le
caratteristiche di specificita' e innovativita'
nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare
riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo
allogenico;
b) per gli anni dal 2017 al 2022, 12,5 milioni di
euro e, per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro e,
per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in
favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti
trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante
l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, di cui 16,33
milioni di euro destinati ai centri di riferimento
nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e
2,67 milioni di euro destinati ai centri che praticano la
protonterapia.
b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture,
anche private accreditate, riconosciute di rilievo
nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti
programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa, di
assistenza a elevato grado di personalizzazione delle
prestazioni e di attivita' di ricerca scientifica
traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e
neurologico.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1-novies,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Debiti enti locali). - (Omissis).
1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole: "accantonata per l'anno 2017 e 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019" e le parole: "Servizio sanitario nazionale per
l'anno 2017 e per l'anno 2018" sono sostituite dalle
seguenti: "Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017,
2018 e 2019". Per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,
2024, 2025, 2026 e 2027 la somma accantonata ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148
del 2017, come modificato dal presente comma, e' ripartita
per le finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo
articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 186 e 203,
dell'articolo 1, della citata legge 11 dicembre 2016, n.
232:
«186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020,
di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni
di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per
l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di
71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di
euro per l'anno 2026. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate e accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita'
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione
della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
al numero programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie.».
«203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 321, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«321. Ai fini dell'organica riforma delle misure di
sostegno alla poverta' e di inclusione attiva di cui al
comma 313 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo
per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva »,
nel quale confluiscono le economie derivanti dalla
soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori
oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito
nella parte II della presente legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 72 e 96 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante: «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»:
«Art. 72 (Fondo per il finanziamento di progetti e
attivita' di interesse generale nel terzo settore). - 1. Il
Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della
legge 6 giugno 2016, n. 106, e' destinato a sostenere,
anche attraverso le reti associative di cui all'articolo
41, lo svolgimento di attivita' di interesse generale di
cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e
progetti promossi da organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo
settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1
possono essere finanziati anche in attuazione di accordi
sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di
indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le
aree prioritarie di intervento e le linee di attivita'
finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo
medesimo.
4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al
comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua i soggetti attuatori degli interventi
finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante
procedure poste in essere nel rispetto dei principi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda
sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e' incrementata di
40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima
dotazione e' incrementata di 20 milioni di euro annui,
salvo che per l'anno 2021, per il quale e' incrementata di
3,9 milioni di euro.».
«Art. 96 (Disposizioni di attuazione). - 1. Ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n.
106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e
le modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza,
controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo con le
altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle
relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati i criteri, i requisiti e le procedure per
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo
da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di
servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sui soggetti autorizzati, nonche' i criteri, che tengano
anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e
delle attivita' da porre in essere, per l'attribuzione ai
soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi
dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro
il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere
dall'anno 2019.».
- Si riporta il testo del comma 100, dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di
impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di
bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita',
che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068.
Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante: «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2023, n. 191:
«Art. 15-bis (Fondo di garanzia per le PMI). - 1. Dal
1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il Fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di
impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge
di bilancio, opera con le seguenti modalita':
a) l'importo massimo garantito dal Fondo per
singola impresa e' pari a euro 5.000.000;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e
fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione
alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up
innovative e di incubatori certificati, la garanzia e'
concessa, mediante applicazione del modello di valutazione
di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del
30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti
nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino
alla misura massima del 50 per cento per le operazioni
finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che
rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di
piccola e media impresa di cui all'allegato I al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, di seguito denominate "PMI", concesse per il
finanziamento di esigenze di liquidita'. La predetta misura
massima e' innalzata al 60 per cento per le operazioni
finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del
modello di valutazione. La misura massima e' altresi'
innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni
finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi
di investimento, nonche' per le operazioni finanziarie
riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria
attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della
garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base
del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie
aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei
soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima e'
pari al 50 per cento;
c) in relazione alle operazioni finanziarie di
importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 100.000 nel
caso di richiesta di garanzia presentata in modalita' di
riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonche' in
relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di
cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro
50.000, la garanzia del Fondo e' rilasciata nella misura
massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello
di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle
vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale del Fondo di garanzia e' applicato, ove
possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del
presidio dei rischi assunti dal Fondo;
d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli
enti del Terzo settore, purche' iscritti al registro unico
nazionale del Terzo settore nonche' al repertorio delle
notizie economiche e amministrative presso il registro
delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di
importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione
del modello di valutazione di cui alla parte IX delle
vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo
quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo
settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie
economiche e amministrative, nonche' gli enti religiosi
civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del
Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata
interamente a valere su apposita sezione speciale, allo
scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero
dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operativita'
e le finalita' della sezione speciale, nelle risorse
apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione
promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi
versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni,
societa' o singoli cittadini, da effettuare secondo le
modalita' definite con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui
alla presente lettera, la garanzia del Fondo puo' essere
concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione
finanziaria annua del medesimo Fondo;
e) la garanzia del Fondo puo' essere concessa, nei
limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua
del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di
dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e
di collegamento con altre imprese, non superiore a 499
oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di
finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche
in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta
esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel
capitale di rischio. In favore delle predette imprese la
garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei
soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di
valutazione, e' riconosciuta fino alla misura massima del
30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il
finanziamento di esigenze di liquidita'; la predetta
percentuale e' innalzata al 40 per cento nel caso di
operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento
di programmi di investimento nonche' per le operazioni
finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che
abbiano iniziato la propria attivita' non oltre tre anni
prima della richiesta della garanzia del Fondo;
f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore
di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti
la garanzia versano al Fondo, con le modalita' previste
dalle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni
di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di
decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25 per
cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;
g) in favore delle microimprese, come definite ai
sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n.
651/2014, la garanzia del Fondo e' concessa a titolo
gratuito.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 386, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016»:
«386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 89, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 89 (Norme in materia di fondi sociali e servizi
sociali). - 1. Ai fini della rendicontazione da parte di
regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilita' prive di sostegno familiare di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui
all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nonche',
a decorrere dall'anno 2027, su base regionale, del Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla
seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente
alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma
restando la verifica da parte dello stesso Ministero del
lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli
utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le
eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente
non rendicontate devono comunque essere esposte entro la
successiva erogazione.
Omissis.».
 
Art. 5 bis
Misure urgenti per l'ampliamento della rete dell'INAIL nel settore
riabilitativo, della protesica e della ricerca

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, l'INAIL, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualita' di componente del Servizio sanitario nazionale, puo' partecipare alla costituzione dei soggetti non profit di cui al comma 4. La partecipazione dell'INAIL alle predette iniziative rientra tra le finalita' perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11-ter del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11-ter. (Disposizioni per il sostegno alla
ricerca clinica e traslazionale). - 1. All'articolo 42 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: "sottoposta alla vigilanza del
Ministero dello sviluppo economico, che, mediante
l'adozione di un atto di indirizzo, puo' definirne gli
obiettivi strategici" sono sostituite dalle seguenti:
"sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e
del made in Italy e del Ministero della salute che,
mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono
definirne gli obiettivi strategici";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
Fondazione puo' altresi' operare nel settore della ricerca,
prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo
biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione
dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta
specializzazione e di eccellenza";
b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Quando opera nella gestione dei servizi sanitari
e di cura di elevata specialita', la Fondazione, acquisito
il parere vincolante della regione nel cui territorio sono
erogati i servizi predetti, agisce attraverso la
costituzione di un soggetto non profit partecipato dalla
stessa regione".
2. All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "sono da
destinare alla promozione della ricerca e riconversione
industriale del settore biomedicale" sono aggiunte le
seguenti: "nonche' alla ricerca clinica e traslazionale nel
campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della
gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta
specializzazione e di eccellenza".
3. Al fine di garantire l'integrita' e la continuita'
delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario
nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali
operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero
2), disposta nell'ambito di una procedura di
amministrazione straordinaria, e' riconosciuto il diritto
di prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di
diritto privato istituite per legge che svolgono attivita'
nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate
ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a),
numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei
predetti settori nonche' agli organismi dai medesimi
costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario
straordinario menziona l'esistenza del diritto di
prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla
sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle
imprese e del made in Italy il quale ne da' idonea
pubblicita' mediante pubblicazione nel proprio sito
internet istituzionale. All'esito della valutazione delle
offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario
straordinario comunica al Ministero delle imprese e del
made in Italy le condizioni dell'offerta piu' vantaggiosa e
il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la
pubblicazione della comunicazione nel proprio sito internet
istituzionale. Il diritto di prelazione e' esercitato,
entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo
periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno
all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle
condizioni contenuti nell'offerta risultata piu'
vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista
nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno e'
inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella
procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il
diritto di prelazione sia esercitato, il complesso
aziendale e' trasferito all'offerente risultato
aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la
comunicazione di cui al terzo periodo il commissario
straordinario indica le condizioni della vendita fissate
nell'avviso di vendita e la dichiarazione di impegno
all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni stabiliti
nell'avviso di vendita, e' efficace anche se contiene un
prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito
nello stesso avviso.
4. La regione Lazio puo' costituire o partecipare
alla costituzione di soggetti non profit per l'acquisizione
e la gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.
4-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, l'INAIL,
tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo,
della protesica e della ricerca e in qualita' di componente
del Servizio sanitario nazionale, puo' partecipare alla
costituzione dei soggetti non profit di cui al comma 4. La
partecipazione dell'INAIL alle predette iniziative rientra
tra le finalita' perseguibili dalle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».
 
Art. 6
Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o piu' figli

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026»;
b) al terzo periodo le parole: «Per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2026».
2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, e' riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma e' riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con piu' di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio piu' piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attivita' di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilita' spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilita' di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilita' relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attivita' derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 219, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n.207, come modificato
dalla presente legge:
«219. Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei
rapporti di lavoro domestico, nonche' alle lavoratrici
autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro
autonomo, redditi d'impresa in contabilita' ordinaria,
redditi d'impresa in contabilita' semplificata o redditi da
partecipazione e che non hanno optato per il regime
forfetario, e' riconosciuto, a decorrere dall'anno 2026,
nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un
parziale esonero contributivo della quota dei contributi
previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici di cui
al primo periodo devono essere madri di due o piu' figli e
l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento
del decimo anno di eta' del figlio piu' piccolo; a
decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o piu' figli,
l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento
del diciottesimo anno di eta' del figlio piu' piccolo. Per
l'anno 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta
alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213. L'esonero contributivo di cui al presente comma
spetta a condizione che la retribuzione o il reddito
imponibile ai fini previdenziali non sia superiore
all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto
disposto dal comma 220. Resta ferma l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalita' attuative di quanto previsto
dal presente comma e, in particolare, la misura
dell'esonero contributivo, le modalita' per il
riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto
del limite di spesa di cui al primo periodo.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
recante: Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
di trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
1994.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
recante: «Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 recante: «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare»:
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'. A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti
all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina
delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da
sella sulle quali e' autorizzato l'esercizio di scommesse
sportive, iscritti in apposito registro tenuto
dall'autorita' vigilante.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 recante: «Regolamento concernente
la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 24 gennaio 2014.
- Per il testo del comma 321, dell'articolo 1, della
legge 29 dicembre 2022, n.197, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025)» si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 5.
 
Art. 6 bis
Interpretazione autentica del comma 355 dell'articolo 1 della legge
n. 232 del 2016 in materia di misure per la conciliazione lavoro -
vita privata

1. Il comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita'.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilita' per ciascun anno solare.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 355, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º
gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per
l'introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, un
buono di importo pari a 1.000 euro su base annua,
parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018,
elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno
2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo
periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei
familiari con un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei
familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022
puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa
programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021
tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al settimo
periodo del presente comma. Con riferimento ai nati a
decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con
un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'incremento del
buono di cui al secondo periodo e' elevato a 2.100 euro. Il
buono e' corrisposto dall'INPS al genitore richiedente,
previa presentazione di idonea documentazione attestante
l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture
pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi tre
periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite
massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni
di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno
2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di
euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022,
552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro
per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585
milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per
l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro con delega in materia di politiche
per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
comma.
L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma
inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente
comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite
di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori
domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al
presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non
e' cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n.
203; il beneficio di cui al presente comma non e' altresi'
fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi
356 e 357 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante:
«Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n. 107»:
«Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - (Omissis).
3. I servizi educativi per l'infanzia sono
articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze.
Presentano modalita' organizzative e di
funzionamento diversificate in relazione ai tempi di
apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva,
assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita'
con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1,
comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei
mesi di eta' e favoriscono la continuita' del percorso
educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a
specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con
modalita' adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di
apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di
eta' considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle
scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei
Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono
all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e
soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e
diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini
da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
(Omissis).».
 
Art. 6 ter
Disposizioni per l'incremento del Fondo di garanzia per la prima casa

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la societa' CONSAP S.p.A. ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 48, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)»:
«48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di
gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello
stabilito per i componenti del comitato di amministrazione
istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il
Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del
Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di
gestione, che e' istituito ai sensi del citato articolo 47
del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda
alla sua formale costituzione. Con l'adozione del
provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da
parte del gestore decade l'attuale comitato di
amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, esclusivamente per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,
comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante: «Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89:
«Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati). - (Omissis).
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati
dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono
attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del
Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e
irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla
garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale
garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La
gestione del Fondo puo' essere affidata a norma
dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definiti termini
e modalita' tecniche di attuazione dei commi 1 e 3, ivi
compresa la misura massima dei tassi di interesse
praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e
delle condizioni di pagamento del debito derivante dai
crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di
operativita' e di escussione della garanzia del Fondo,
nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
 
Art. 6 quater
Interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonche' dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attivita' di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalita' di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 3-bis e
18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro»:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - (Omissis).
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle
organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi
compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo
Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei
vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari
modalita' di svolgimento delle rispettive attivita',
individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione
civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
attivita' dei volontari di cui al primo periodo
esclusivamente nei limiti e con le modalita' previsti dal
decreto adottato in attuazione del primo periodo.
(Omissis).».
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo e qualora
richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo
28.
b) designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b-bis) individuare il preposto o i preposti per
l'effettuazione delle attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di
lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto
per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente
periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attivita';
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche'
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata
da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r); il documento e' consultato
esclusivamente in azienda
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26,
comma 3 anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in
azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione
del certificato medico, a fini statistici e informativi, i
dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui
all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15
lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali
vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono
esentati da qualsiasi responsabilita' civile,
amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente
richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di
cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di
carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso
gli interventi relativi all'installazione degli impianti e
alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e
di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non
assegnati alle istituzioni scolastiche nonche' ai vani e
locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle
istituzioni scolastiche restano a carico
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle
convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta
con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la
sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono
interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e
degli edifici assegnati, nonche' ordinarne l'evacuazione,
dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti,
alla loro fornitura e manutenzione, nonche' alla competente
autorita' di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo
precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del
codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la
valutazione dei rischi strutturali degli edifici e
l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono
di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro
fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di
cui al comma 2 e' redatto dal dirigente dell'istituzione
scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla
fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, stabilisce le modalita' di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici
scolastici.
3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla
fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici
statali si intendono assolti con l'effettuazione della
valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla
quale sia seguita la programmazione degli interventi
necessari nel limite delle risorse disponibili.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».
- Per il testo della legge 8 novembre 1991, n. 381
recante: «Disciplina delle cooperative sociali», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.283 del 03-12-1991.
 
Art. 7
Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di
spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e potenziamento
del governo del sistema dei dispositivi medici

1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresi' sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015.
1-bis. Alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1-bis.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del comma 1 ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo comma 1.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
4. A ciascuna regione e provincia autonoma e' assegnata una quota del fondo di cui al comma 3, secondo gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. L'erogazione delle risorse spettanti e' effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4-bis. Per esigenze di liquidita' connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano di cui al comma 1 possono richiedere finanziamenti suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. In relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.
6. Fermo restando quando previsto dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le attivita' introdotte dalle predette disposizioni il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Tali attivita' sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche utilizzando le risorse previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della quota del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, commi 9 e
9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 12:
«Art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e
servizi, dispositivi medici e farmaci). - (Omissis)
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa
regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto
ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende
fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno
2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette
quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale
del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono
definite, su proposta del Ministero della salute, con
apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
9-bis. In deroga alle disposizioni di cui
all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano
dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto
del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni
e le province autonome definiscono con proprio
provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per
ciascun anno, previa verifica della documentazione
contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute
da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo
periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le
regioni e le province autonome effettuano le conseguenti
iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in
sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli
adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa
tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la
documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono
ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore
delle singole regioni e province autonome entro il 30
aprile 2023. Nel caso in cui le aziende fornitrici di
dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di
cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi
medici delle singole regioni e province autonome, anche per
il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei
confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti
sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A
tal fine le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministero della salute apposita relazione
attestante i recuperi effettuati, ove necessari.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in
materia di salute e adempimenti fiscali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56:
«Art. 8 (Contributo statale per il ripiano del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici). -
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter,
comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con
dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.
2. A ciascuna regione e provincia autonoma e'
assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo
gli importi indicati nella tabella A allegata al presente
decreto, determinati in proporzione agli importi
complessivamente spettanti alle medesime regioni e province
autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati
negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della
salute 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del
fondo assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma
possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi
sanitari regionali dell'anno 2022.
3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che
non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare
i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e
provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro
i relativi atti e provvedimenti presupposti versano a
ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre
2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai
provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo
9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015
nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei
predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le
aziende fornitrici di dispositivi medici che non si
avvalgono della facolta' di cui al primo periodo, resta
fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro
carico, come determinata dai richiamati provvedimenti
regionali o provinciali. L'integrale e tempestivo
versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al
primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle
aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale
connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi
relativi agli anni predetti. Le regioni e le province
autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo
pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con
provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti
internet istituzionali e comunicati senza indugio alla
segreteria del tribunale amministrativo regionale del
Lazio, determinando la cessazione della materia del
contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con
compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento
da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a
quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del
presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al
quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma
9-bis.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter,
commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, in merito all'obbligo di indicare nella fattura
elettronica riguardante i dispositivi medici:
a) in modo separato il costo del bene e il costo
del servizio;
b) il codice di repertorio di cui al decreto del
Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, anche per il tramite degli enti del proprio
servizio sanitario, verificano la corretta compilazione
della fattura elettronica e mettono a disposizione del
Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una
relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto
dal comma 4 e le attivita' poste in essere per la sua
attuazione.
6. Per esigenze di liquidita' connesse
all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3
del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei
requisiti e delle risorse finanziarie disposti a
legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono
richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere
assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla
garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Per il testo del comma 100, dell'articolo 2, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Si riporta il testo dei commi 329, 330 e 331,
dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2024,
n.207:
«329. In attuazione di quanto previsto dall'articolo
3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 87, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e' progressivamente
attuato un nuovo sistema di governo del settore dei
dispositivi medici.
330. Al fine di perseguire l'uso efficiente e
appropriato della tecnologia dei dispositivi medici
nell'ambito delle attivita' assistenziali del Servizio
sanitario nazionale e ai fini della riconduzione della
spesa nei limiti del tetto stabilito dall'articolo 9-ter,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125:
a) il Ministero della salute, in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e dall'articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138,
adotta il Programma nazionale di Health technology
assessment (HTA) entro il 30 giugno 2025 ai fini della sua
entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e ne cura
l'aggiornamento triennale. L'attuazione del Programma
nazionale di HTA da parte delle singole regioni costituisce
adempimento ai fini dell'accesso alla quota premiale del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da
verificare da parte del Comitato paritetico permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA
e dell'Osservatorio di cui alla lettera d) del presente
comma;
b) la Direzione generale dei dispositivi medici e
del farmaco del Ministero della salute, con il
coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e il supporto del settore produttivo
dei dispositivi medici, elabora la nuova classificazione
nazionale dei dispositivi medici, in sostituzione di quella
prevista dal decreto del Ministro della salute 20 febbraio
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, e la relativa
trascodifica rispetto al citato decreto del Ministro della
salute 20 febbraio 2007 e ai suoi successivi aggiornamenti.
Nella nuova classificazione dei dispositivi medici il
Ministero della salute persegue, in particolare, le
seguenti finalita': analiticita' dell'individuazione e
della descrizione del dispositivo medico, univocita'
dell'individuazione del dispositivo medico, previsione di
aggiornamento annuale della classificazione;
c) il Ministro della salute, con proprio decreto,
previo accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adotta entro il 30 giugno 2025 la
nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, che
entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
d) l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei
dispositivi medici, istituito presso il Ministero della
salute ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 7, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e'
ridenominato Osservatorio nazionale sui dispositivi medici
e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche con il supporto
della Cabina di regia per l'HTA, verifica la coerenza dei
prezzi posti a base d'asta rispetto ai prezzi di
riferimento definiti dall'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) e rispetto ai prezzi unitari
disponibili nel flusso dei consumi del nuovo sistema
informativo sanitario e ne pubblica mensilmente le
risultanze in apposita sezione del sito internet
istituzionale del Ministero della salute dedicata ai
dispositivi medici. A decorrere dalla medesima data,
l'Osservatorio effettua altresi' il monitoraggio dei prezzi
effettivi di acquisizione dei dispositivi medici da parte
delle stazioni appaltanti, sulla base delle informazioni
fornite dall'ANAC, e le pubblica mensilmente nell'apposita
sezione del sito internet istituzionale del Ministero della
salute dedicata ai dispositivi medici. L'Osservatorio cura
e monitora la progressiva attuazione del Programma
nazionale di HTA, con il supporto della Cabina di regia per
l'HTA.
331. Il Ministero della salute trasmette annualmente
a ciascuna regione le risultanze relative al monitoraggio
svolto dall'Osservatorio nazionale sui dispositivi medici
elaborando un indicatore sintetico dello stato di
attuazione del Programma nazionale di HTA e impartendo
prescrizioni, ove necessario. Le regioni, anche ai fini
della verifica dell'adempimento, elaborano annualmente una
relazione relativa al proprio sistema di governo del
settore dei dispositivi medici e assegnano il budget
aziendale per i dispositivi medici agli enti del servizio
sanitario regionale ai fini del rispetto del relativo tetto
di spesa regionale. Il rispetto del budget aziendale per i
dispositivi medici costituisce elemento di valutazione dei
direttori generali degli enti del servizio sanitario
regionale e dei direttori di strutture aziendali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 recante:
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017,
relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva
2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il
regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonche' per
l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE)
2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745
relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date
di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi
dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53»:
«Art. 28 (Istituzione del fondo per il governo dei
dispositivi medici). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito un fondo per il governo
dei dispositivi medici alimentato, ai sensi dell'articolo
15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53,
da una quota annuale pari allo 0,75 per cento del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e
delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che
producono o commercializzano dispositivi medici.
(Omissis).».
 
Art. 8

Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate

1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026». Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 676, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato
dalla presente legge:
«676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026.».
 
Art. 9
Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di
oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione
dell'aliquota IVA ridotta

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 2, dopo la parola: «legatari» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo»;
b) l'articolo 39 e' abrogato.
2. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-octies) e' aggiunto il seguente:
«1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 36 del citato decreto-legge n. 41 del 1995.»;
b) alla parte III, il numero 127-septiesdecies) e' abrogato.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 36 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante: «Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per
l'occupazione nelle aree depresse», convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 8, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Base imponibile). - 1. Per il commercio di
beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato
originario o previa riparazione, nonche' degli oggetti
d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione,
indicati nella tabella allegata al presente decreto,
acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in
quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta
relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza tra
il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo
all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di
quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati
anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre
l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonche' i
beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in
regime di franchigia e i beni ceduti da soggetto passivo
d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del
presente comma.
2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del
comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi
previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte,
d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita
di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi
eredi o legatari, a condizione che non sia stata applicata
un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o
da collezione in questione ceduti al soggetto
passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo.
3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui
ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione,
applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I
e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa
dichiarazione annuale.
4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le
disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta
afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o
l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di
quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella
afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se
hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione
spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione
dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa
annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene
acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione
in cui tale operazione e' computata.
5. La differenza di cui al comma 1 e' stabilita in
misura pari:
a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le
cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto
manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile;
b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i
soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio
esclusivamente in forma ambulante; la percentuale e'
ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di
prodotti editoriali di antiquariato;
b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le
cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di
antiquariato;
b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le
cessioni di prodotti editoriali di antiquariato,
francobolli da collezione e di collezioni di francobolli
nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti
dalla demolizione di mezzi di trasporto o di
apparecchiature elettromeccaniche".
6. Salva l'opzione per la determinazione del margine
ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalita'
indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente,
in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e
delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale
di riferimento, per le attivita' di commercio diverse da
quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter) ,
di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione,
nonche' per le cessioni, di confezioni di materie tessili e
comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli
accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per
masse come compendio unitario e con prezzo indistinto,
nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad
un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o
di cessione a questa assimilata, il costo del bene
esportato non concorre alla determinazione del margine
globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve
essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del
quale l'esportazione e' effettuata. Se l'ammontare degli
acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza puo'
essere computata nella liquidazione relativa al periodo
successivo. Non e' consentita l'opzione di cui al comma 3
nell'ipotesi di applicazione del margine globale.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze
la disposizione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere
estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di
attivita' e la disposizione di cui al comma 6 puo' essere
estesa ad altre attivita' o operazioni per le quali
l'applicazione del regime ordinario del margine rende
difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.
8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno
precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in
corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno
precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del
biennio successivo all'anno nel corso del quale e'
esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso.
9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono
soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo,
con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se
effettuate da soggetti che non esercitano attivita' di
commercio degli stessi.
10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi
di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di
trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a
norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di
trasporto da chiunque usati effettuate nei confronti dei
contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al
pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di
registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui
al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni
non conseguenti a trasferimenti di proprieta'.
10-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle cessioni di contratti di locazione
finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui
al comma 1, secondo periodo.».
- L'articolo 39 del citato decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, abrogato dalla presente legge, recava:
«Aliquota».
- Si riporta il testo della tabella A, parte II-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 recante: «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto», come modificato dalla
presente legge:
«Tabella A - Parte II-bis
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21)
e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei
soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi;
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano
a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante
allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.
d. ex 12.07);
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare;
1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia intensiva
e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe
peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali;
caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di
aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione
per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di
monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette
sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;
1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la
protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-sexies) latte in polvere o liquido per
l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima
infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi,
fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti
o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
(codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini
per bambini da installare negli autoveicoli;
1-septies) erogazione di corsi di attivita' sportiva
invernale e alpinistica, come individuate, rispettivamente,
dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dall'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6,
relativa all'ordinamento della professione di guida alpina,
impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in
appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui
tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore
aggiunto;
1-octies) cavalli vivi destinati a finalita' diverse
da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.
1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella
allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale
per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui all'articolo 36 del
citato decreto-legge n. 41 del 1995.».
 
Art. 9 bis

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

1. Al comma 8 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «E' considerato tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purche' il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di cui al comma 9».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-quater, del
citato decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2-quater (Imposta sostitutiva per annualita'
ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al
concordato preventivo biennale). - 1. I soggetti che hanno
applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
(ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al
concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e
seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
possono adottare il regime di ravvedimento di cui al
presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui
ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile
dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il
reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, in ciascuna annualita' e il valore
dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA
pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA
pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA
pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA
pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA
pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA
inferiore a
3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile
dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il
valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna
annualita' e il valore dello stesso incrementato nella
misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di
cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali con
l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta
il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a
8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta
il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6
ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta
il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.
5. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di
cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9
per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per
i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al
comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4
e 5 diminuite del 30 per cento.
6-bis. I soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed
e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino
a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con
criteri forfetari, possono accedere al regime di
ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui
sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle
annualita' comprese tra il 2018 e il 2022:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione
dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della
pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del
combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e
dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una
condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui
all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.
b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione
dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due
o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo
ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle
attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione
dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per
cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati
6-ter. Per le annualita' in cui sussistono le
circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a), b) e
b-bis), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da
versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e'
costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di
lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per
l'annualita' interessata e il valore dello stesso
incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
e delle relative addizionali e' determinata applicando
all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5
per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e'
costituita dalla differenza tra il valore della produzione
netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il
valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per
cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e' determinata applicando
all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9
per cento.
6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, determinate con le
modalita' di cui al comma 6-ter sono diminuite del 30 per
cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis,
lettera b-bis)";
7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative
addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto
dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al
presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione entro
il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un
massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo
maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con
decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale,
l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante
il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle
rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento
della rata successiva non comporta la decadenza dal
beneficio della rateazione. E' considerato tempestivo il
pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica
rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni
successivi alla scadenza prevista, purche' il pagamento sia
comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di
cui al comma 9.
Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme
versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di
decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi
prodotti in forma associata dai soggetti di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o
associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto
testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli
articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento
dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o
associazione in luogo dei singoli soci o associati.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento,
in unica soluzione o della prima rata delle imposte
sostitutive, e' successivo alla notifica di processi
verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento,
di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n.
212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel
corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi
d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno
dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo
biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12
febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale,
ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio
per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui
agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1,
nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli
articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per
decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente
articolo;
d) dichiarazione infedele della causa di esclusione
di cui al comma 6-bis.
11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in
caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal
comma 8, la decadenza intervenuta riguarda unicamente
l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al
primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia'
effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile
procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma
14.
12. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e non si da' luogo a rimborso.
13. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo
d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di
riferimento.
14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al
concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per
una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2018, 2019,
2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1
del presente articolo, i termini di decadenza per
l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto
di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni
caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici
sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al
concordato preventivo biennale i termini di decadenza per
l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024
sono prorogati al 31 dicembre 2025.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti termini e modalita' di
comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000
euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027,
176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per
l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per
l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750
euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e,
quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro
per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027,
176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per
l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209.».
 
Art. 10
Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati
delle cripto-attivita' MICAR, nonche' per il recepimento di
normativa europea

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025» e le parole: «30 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una societa' che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Ai fini del presente comma si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis»;
d) al comma 4, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025»;
e) al comma 5, le parole: «31 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025»;
f) al comma 6, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «terzo trimestre»;
g) al comma 7, le parole «1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2025».
1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 10 e' abrogato;
b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 123-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il revisore o la societa' di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo"»;
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), alinea, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027»;
2) alla lettera c):
2.1) all'alinea, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2028»;
2.2) al numero 1), le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10» sono soppresse;
d) all'articolo 18, comma 11, le parole: «Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2028».
1-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: «determinare» sono inserite le seguenti: «, in una o piu' soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passivita' di cui al comma 1,» e le parole: «, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di risoluzione nazionale, l'importo delle contribuzioni addizionali e' dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico nell'ultimo richiamo della contribuzione annuale alla data di determinazione di cui al comma 2; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo ultimo richiamo».
1-quater. All'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita a decorrere dall'anno 2026 presso il Dipartimento del tesoro la Segreteria antiusura con funzioni di segreteria della commissione e sono determinati gli emolumenti da attribuire ai componenti della commissione a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite complessivo di 20.000 euro annui, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e con limite pro capite annuo lordo di euro 2.000.
1-quinquies. All'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) i commi 3 e 5 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 45, del decreto
legislativo 5 settembre 2024, n. 129 recante: «Adeguamento
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 45 (Regime transitorio). - 1. I soggetti
persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024
risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del
registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto
dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che
presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo
62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 dicembre
2025 possono continuare a prestare servizi relativi
all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale
ai sensi della disciplina dettata dalle medesime
disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione
fino al 30 giugno 2026 o fino al rilascio o al diniego di
un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento
(UE) 2023/1114, se questa data e' anteriore.
1-bis. soggetti persone giuridiche di cui al comma 1
possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo
di valute virtuali o di portafoglio digitale senza
presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del
regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo
stesso gruppo di una societa' che presenti una medesima
istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia
entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al
diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del
regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30
giugno 2026. Ai fini del presente comma si applica la
definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11),
della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013.
2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 1-bis, i
soggetti che presentino un'istanza di autorizzazione in
Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia ne danno
contestuale comunicazione all'Organismo previsto
dall'articolo 128-undecies del TUB ai fini del mantenimento
dell'iscrizione nella sezione speciale del registro.
Analoga comunicazione e' resa in caso di accoglimento o
rigetto dell'istanza. Nel caso in cui l'istanza sia
presentata in uno Stato membro diverso dall'Italia,
analoghe comunicazioni sono rese anche all'autorita' di cui
all'articolo 16, comma 1, del presente decreto. L'autorita'
di cui all'articolo 16, comma 1 informa tempestivamente
l'Organismo in caso di adozione di un provvedimento di
rilascio o diniego dell'autorizzazione.
3. In caso di diniego dell'autorizzazione, i soggetti
di cui al comma 1 provvedono tempestivamente alla chiusura
dei rapporti in essere con la clientela italiana e comunque
non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
4. Tutti i soggetti iscritti nella sezione speciale
del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto
previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che
entro il 30 dicembre 2025 non abbiano presentato istanza di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento
(UE) 2023/1114, cessano di operare in Italia alla medesima
data e l'Organismo di cui al comma 2 ne dispone la
cancellazione d'ufficio. L'Organismo provvede, inoltre,
tempestivamente a seguito del ricevimento della relativa
comunicazione, alla cancellazione dei soggetti ai quali sia
stata rilasciata o negata l'autorizzazione ai sensi
dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, in Italia
o in altro Stato membro.
5. I soggetti iscritti nella sezione speciale del
registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, pubblicano sul proprio
sito web e trasmettono ai clienti adeguata informazione in
merito ai piani e alle misure per conformarsi al
regolamento (UE) 2023/1114, o per l'ordinata chiusura dei
rapporti, non appena tali piani e misure sono definiti e
comunque non oltre il 30 settembre 2025. Essi specificano
che, nelle more del rilascio dell'autorizzazione o della
cessazione dell'operativita', l'attivita' svolta nei
confronti dei clienti continua a essere regolata dalla
normativa applicabile ai prestatori di servizi relativi
all'utilizzo di valute virtuali e ai prestatori di servizi
di portafoglio digitale e non e' sottoposta alla disciplina
del regolamento (UE) 2023/1114.
6. L'obbligo di trasmissione per via telematica dei
dati previsto dall'articolo 17-bis, comma 3, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, cessa di applicarsi ai
soggetti di cui ai commi 1 e 4 con l'invio delle
informazioni relative al terzo trimestre dell'anno 2025.
7. In relazione alle operazioni effettuate a far data
dal 1° ottobre 2025 e fino alla data di cancellazione dalla
sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis,
comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i
soggetti di cui ai commi 1 e 4 assicurano che le
informazioni indicate dall'articolo 5, comma 1, del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio
2022, n. 40, sono conservate per un periodo di dieci anni e
fornite su richiesta ai soggetti di cui all'articolo 21,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, nonche' alle forze di polizia di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n.
121, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito
dei rispettivi comparti di specialita' di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 12, 17, 18, del
decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, recante:
«Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante
modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva
2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione
societaria di sostenibilita'», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Rendicontazione individuale di
sostenibilita'). - 1. Le imprese di cui all'articolo 2 che
siano imprese di grandi dimensioni, nonche' le piccole e
medie imprese quotate includono in un'apposita sezione
della relazione sulla gestione le informazioni necessarie
alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni
di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie alla
comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilita'
influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati
e sulla sua situazione.
2. La rendicontazione individuale di sostenibilita'
di cui al comma 1, include:
a) una breve descrizione del modello e della
strategia aziendale che indichi:
1) la resilienza del modello e della strategia
aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle
questioni di sostenibilita';
2) le opportunita' per l'impresa connesse alle
questioni di sostenibilita';
3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi
le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di
investimento, atti a garantire che il modello e la
strategia aziendali siano compatibili con la transizione
verso un'economia sostenibile e con la limitazione del
riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di
Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato
«Accordo di Parigi», e l'obiettivo di conseguire la
neutralita' climatica entro il 2050, come stabilito dal
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso,
l'esposizione dell'impresa ad attivita' legate al carbone,
al petrolio e al gas;
4) il modo in cui il modello e la strategia
aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei
portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni
di sostenibilita';
5) le modalita' di attuazione della strategia
dell'impresa per quanto riguarda le questioni di
sostenibilita';
b) una descrizione degli obiettivi temporalmente
definiti connessi alle questioni di sostenibilita'
individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi
quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei
progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi
e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi
dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su
prove scientifiche conclusive;
c) una descrizione del ruolo degli organi di
amministrazione e controllo per quanto riguarda le
questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e
capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o
dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e
capacita';
d) una descrizione delle politiche dell'impresa in
relazione alle questioni di sostenibilita';
e) informazioni sull'esistenza di sistemi di
incentivi connessi alle questioni di sostenibilita' e che
sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e
controllo;
f) una descrizione:
1) delle procedure di dovuta diligenza applicate
dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita'
e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione
europea che impongono alle imprese di attuare una procedura
di dovuta diligenza;
2) dei principali impatti negativi, effettivi o
potenziali, legati alle attivita' dell'impresa e alla sua
catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i
suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura,
delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali
impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa e'
tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi
dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare
una procedura di dovuta diligenza;
3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa
per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o
potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di
tali azioni;
g) una descrizione dei principali rischi per
l'impresa connessi alle questioni di sostenibilita',
compresa una descrizione delle principali dipendenze
dell'impresa da tali questioni, e le modalita' di gestione
di tali rischi adottate dall'impresa;
h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle
informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e
g).
3. I soggetti obbligati indicano le procedure attuate
per individuare le informazioni che sono state incluse
nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1. Le
informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g),
e h), del comma 2 includono informazioni relative alle
prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a
seconda dei casi.
4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai
commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attivita'
dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le
informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi
rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre,
se del caso, contengono anche riferimenti ad altre
informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli
importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonche'
ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi
finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente
decreto, qualora non siano disponibili tutte le
informazioni relative alla sua catena del valore, la
societa' obbligata include nella rendicontazione di
sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per
ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i
motivi per cui non e' stato possibile ottenere tutte le
informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in
futuro.
5. Fermi restando gli obblighi derivanti
dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori
mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato,
ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa
deliberazione motivata dell'organo di amministrazione,
sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in
casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi
imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la
loro divulgazione possa compromettere gravemente la
posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga
della facolta' di cui al primo periodo, la societa' ne fa
menzione nella rendicontazione di sostenibilita' con
esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente
comma. L'omissione non e' comunque consentita quando cio'
possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata
dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua
situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua
attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1.
6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 in conformita' agli standard di
rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
7. La societa', anche nel rispetto della normativa e
degli accordi applicabili in materia, prevede modalita' di
informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello
appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e
i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla
sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori comunicano
il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di
controllo.
8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo
quanto previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese
quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento
(UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di
cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, e le imprese di riassicurazione captive definite
all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva,
possono limitare la rendicontazione di sostenibilita' alle
informazioni seguenti:
a) una breve descrizione del modello e della
strategia aziendali dell'impresa;
b) una descrizione delle politiche dell'impresa in
relazione alle questioni di sostenibilita';
c) i principali impatti negativi, effettivi o
potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di
sostenibilita' e le eventuali azioni intraprese per
identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali
impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi
rimedio;
d) i principali rischi per l'impresa connessi alle
questioni di sostenibilita' e le modalita' di gestione di
tali rischi adottate dall'impresa;
e) gli indicatori fondamentali necessari per la
comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a),
b), c) e d).
9. Le societa' di cui al comma 8 che si avvalgono
della deroga ivi prevista forniscono le informazioni in
conformita' agli standard di rendicontazione di
sostenibilita' adottati dalla Commissione europea ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 29-quater dalla direttiva
2013/34/UE.
10. (Abrogato).
11. Le societa' di cui al comma 1 redigono la
relazione sulla gestione nel formato elettronico di
comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento
delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre
2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilita',
comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto
formato elettronico di comunicazione.
12. Per le societa' che forniscono le informazioni in
conformita' al presente articolo, si considerano assolti
gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo
2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui
all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle
informazioni di carattere non finanziario.».
«Art. 12 (Modifiche al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58). - 1. Al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 118-bis, comma 1, dopo le parole:
«documenti contabili,», sono inserite le seguenti: «ivi
inclusa la rendicontazione di sostenibilita' disciplinata
dal decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,»;
b) all'articolo 123-bis, comma 2, la lettera d-bis)
e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) una descrizione delle politiche in
materia di diversita' applicate in relazione alla
composizione degli organi di amministrazione e controllo
relativamente ad aspetti quali l'eta', la composizione di
genere, le disabilita' o il percorso formativo e
professionale, nonche' una descrizione degli obiettivi,
delle modalita' di attuazione e dei risultati di tali
politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata,
la societa' motiva in maniera chiara e articolata le
ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse
nella rendicontazione di sostenibilita' di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, gli obblighi di cui alla presente lettera si
considerano assolti a condizione che un riferimento a tale
rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo
societario.»;
b-bis) all'articolo 123-bis, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
«4. Il revisore o la societa' di revisione
esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui
all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle
informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e
m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state
fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c),
d) e d-bis), del presente articolo»;
c) all'articolo 125-ter, comma 2, ultimo periodo,
le parole: «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
d) all'articolo 154-bis:
1) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente:
«5-ter. Qualora l'emittente sia soggetto agli
obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilita' di
cui al decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli
organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari attestano, con
apposita relazione, che la rendicontazione di
sostenibilita' inclusa nella relazione sulla gestione e'
stata redatta conformemente agli standard di
rendicontazione applicati ai sensi della direttiva
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La medesima
attestazione puo' essere resa da un dirigente diverso dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, dotato di specifiche competenze in materia di
rendicontazione di sostenibilita', nominato, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalita'
e nel rispetto dei requisiti di professionalita' previsti
dallo statuto.
L'attestazione e' resa secondo il modello
stabilito con regolamento dalla Consob.»;
2) al comma 6, dopo le parole: «documenti
contabili societari,» sono inserite le seguenti: «nonche'
al dirigente di cui al comma 5-ter se previsto,»;
e) all'articolo 154-ter sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
«1-quater. Gli emittenti quotati aventi l'Italia
come Stato membro d'origine che non siano microimprese come
definite all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, includono, in un'apposita
sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla
gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, e le specifiche adottate a norma dell'articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
In tal caso la relazione di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'
prevista dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' messa a disposizione del pubblico
entro il termine di pubblicazione della relazione
finanziaria annuale di cui al comma 1»;
2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. La Consob, nel caso in cui abbia
accertato che le informazioni di cui al comma 1-quater non
sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione,
puo' esercitare i poteri di cui al comma 7.».».
«Art. 17 (Entrata in vigore). - 1. Salvo quanto
previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente
decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio
2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che
costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di
chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500
dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di
un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata,
alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del
numero medio di 500 dipendenti occupati durante
l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio
2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da
quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui
al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio
2028 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a
eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi
dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non
sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive,
definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di
cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva,
purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di
piccole e medie imprese quotate e che non sono
micro-imprese.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si
applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il 1°
gennaio 2028, fermo restando quanto previsto all'articolo
18, comma 3.
3. Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254,
e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 18 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli
incarichi di attestazione della conformita' della
dichiarazione non finanziaria conferiti ai sensi
dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30
dicembre 2016, n. 254, da parte di soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente decreto,
rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini
dello svolgimento dell'attivita' di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di cui
all'articolo 8, salvo la possibilita' di una risoluzione
anticipata e dell'attribuzione di un nuovo incarico in
conformita' all'articolo 13, comma 2-ter, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Per gli enti di interesse pubblico, l'attivita' di
attestazione della conformita' della dichiarazione non
finanziaria svolta ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del
decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, negli
esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto non si computa ai fini della durata
massima novennale prevista dall'articolo 13, comma 2-ter,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. Fino al 6 gennaio 2030:
a) gli obblighi stabiliti in capo alla societa'
madre extra-europea di cui all'articolo 5 potranno essere
adempiuti, su base consolidata, da parte della societa'
figlia con sede all'interno del territorio dell'Unione
europea che abbia generato i ricavi piu' elevati delle
vendite e delle prestazioni nell'Unione europea almeno in
uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se
del caso, e che rediga la propria rendicontazione in
conformita' all'articolo 4 del presente decreto o agli
articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
b) la rendicontazione di sostenibilita' di cui alla
lettera a) del presente comma dovra' includere
l'informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2020, riguardante le attivita' svolte da tutte le
imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione europea e
soggette agli obblighi della direttiva (UE) 2022/2464 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022. A
tal fine, l'informativa resa ai sensi del presente
articolo, soddisfa la condizione di cui all'articolo 7,
comma 3, lettera c).
4. Gli iscritti al registro della revisione legale
dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono
considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni
di conformita' della rendicontazione di sostenibilita'
senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli
3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purche' abbiano
maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle
materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione
della sostenibilita' ai sensi dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010 e producano domanda di
abilitazione con le modalita' di cui all'articolo 6, comma
1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede entro centocinquanta giorni dalla domanda di cui
al comma 4, all'annotazione dell'abilitazione nel registro,
assicurandone la pubblicita'.
6. I soggetti di cui al comma 4, una volta abilitati
in conformita' a quanto ivi previsto, rispettano gli
obblighi di formazione continua di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, a partire dall'anno solare successivo
a quello dell'abilitazione.
7. Al fine di consentire l'avvio dei controlli di
qualita' da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano a
decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che i soggetti
incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica
in materia di controlli della qualita', che puo' avere
anche carattere selettivo.
8. Fermo restando quanto previsto al comma 9, nelle
more della sottoscrizione delle convenzioni di cui agli
articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter,
e 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, i principi professionali sono elaborati dal
Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alla
Consob e agli ordini e alle associazioni professionali
sulla base della convenzione sottoscritta, in data 24
settembre 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze
con i predetti ordini e associazioni.
9. Fino all'adozione dei principi di attestazione
della rendicontazione di sostenibilita' di cui all'articolo
11, comma 2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, con
regolamento la Consob individua i principi applicabili e
disciplina lo svolgimento dell'incarico di attestazione
della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'
da parte dei revisori della sostenibilita' incaricati,
nonche' della formulazione delle conclusioni della
relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
10. In deroga all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del
decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, l'attestazione
sulla rendicontazione di sostenibilita' ivi prevista puo'
essere resa, con riferimento all'esercizio finanziario in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, designato con
apposita delibera dell'organo amministrativo anche in
assenza di specifica previsione statutaria, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo.
11. Entro il 31 ottobre 2028, il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Consob conducono uno
studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi
all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34,
paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, come modificata ai
sensi della direttiva (UE) 2022/2464 anche alla luce
dell'esperienza degli altri Stati membri nell'ottica di
garantire la competitivita' e la concorrenzialita' dei
servizi di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', la tutela effettiva dei
destinatari delle informazioni di sostenibilita', nonche'
l'integrita' e la qualita' dei servizi di attestazione
medesimi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante:
«Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Contribuzioni al Fondo di risoluzione
nazionale). - 1. Le contribuzioni addizionali di cui
all'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 sono versate per la copertura di qualsiasi
obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o
passivita' a carico del Fondo di risoluzione nazionale
comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei
Provvedimenti di avvio delle risoluzioni e con l'esigenza
di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza delle
eventuali modifiche ad essi apportate.
2. La Banca d'Italia puo' determinare, in una o piu'
soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni
effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino
alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita,
costo e qualsivoglia onere o passivita' di cui al comma 1,
l'importo delle contribuzioni addizionali da versare al
Fondo di risoluzione nazionale ai fini di cui al comma 1,
al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di
risoluzione unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del
regolamento (UE) n. 806/2014 e puo' stabilire che dette
contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla
stessa definito, non superiore a cinque anni; la Banca
d'Italia comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun
anno del suddetto periodo.
3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di risoluzione
nazionale, l'importo delle contribuzioni addizionali e'
dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle
succursali italiane di banche extracomunitarie considerate
dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento
individuata dal Comitato stesso, ai fini della
contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico
nell'ultimo richiamo della contribuzione annuale alla data
di determinazione di cui al comma 2; i criteri di
ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli
stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le
contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo
ultimo richiamo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 8, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, recante: «Disposizioni in
materia di usura», come modificato dalla presente legge:
«Art. 15. - (Omissis).
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
persona del Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno
dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti
della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o
equiparata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita a decorrere dall'anno 2026 presso il
Dipartimento del tesoro la Segreteria antiusura con
funzioni di segreteria della commissione e sono determinati
gli emolumenti da attribuire ai componenti della
commissione a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 1, nel limite complessivo di 20.000 euro annui,
comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'Amministrazione e con limite pro capite annuo lordo di
euro 2.000. Le riunioni della commissione sono valide
quando intervengono almeno cinque componenti,
rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni
interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei presenti e in caso di parita' di voti prevale quello
del presidente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 865, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, come
modificato dalla presente legge:
«865. Le disposizioni di cui al comma 864 si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7
marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono
abrogati:
a) i commi 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) il comma 386 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
b-bis) i commi 3 e 5 dell'articolo 15 della legge 7
marzo 1996, n. 108;
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315;
d) il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13
agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n.
108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi;
e) il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13
agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi
dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n.
108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle
associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti delle medesime;
f) il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 20 agosto 2021, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 27 settembre 2021,
concernente l'erogazione di credito a valere sui contributi
erogati dal fondo di prevenzione dell'usura da parte dei
Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
 
Art. 11

Misure urgenti in materia di antiriciclaggio

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Ferme restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze specifiche delle singole autorita' che lo compongono, il Comitato e' il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalita' di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa, sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attivita' considerate di pubblica utilita' e per condurre attivita' di sensibilizzazione circa il rischio a cui potrebbero essere esposti gli stessi enti»;
b) all'articolo 4-bis:
1) al comma 2, dopo le parole: il «Comitato da'» e' inserita la seguente: «tempestiva»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando la richiesta di congelamento e' indirizzata dalle Autorita' italiane a un altro Stato, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato fornisce a tale Stato ogni possibile e specifica informazione a supporto della designazione.».
2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) dopo la lettera p), e' inserita la seguente:
«p-bis) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ove non diversamente stabilito.»;
2) la lettera bb) e' sostituita dalla seguente:
«bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto;»;
3) la lettera ii) e' sostituita dalla seguente:
«ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, o dai prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis), del presente decreto con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale;»;
4) dopo la lettera oo), e' inserita la seguente:
«oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entita' designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e dei regolamenti del Consiglio, adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), e in base alla normativa nazionale»;
5) dopo la lettera qq-bis) e' aggiunta la seguente:
«qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attivita': gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113.»;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
2) al comma 2 dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;
3) al comma 4, alinea, dopo le parole: «Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, puo' individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva.»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,» e dopo le parole: «della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonche' di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;
3) al comma 3, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
4) al comma 5 dopo le parole: «elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
5) al comma 6:
5.1) alla lettera a), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e le parole: «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 14 e 16-ter»;
5.2) alla lettera d), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
6) al comma 7, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa» e le parole: «cui gli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «cui i soggetti obbligati»;
2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
f) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonche' di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e dopo le parole: «in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
g) all'articolo 13, al comma 1, la parola: «membri» e' soppressa;
h) nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 16-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 16-ter (Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa). - 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facolta' del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. I risultati dell'analisi, con le modalita' e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per l'adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato.
3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, puo' integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed e' tenuta in considerazione ai fini dell'adozione delle procedure di mitigazione di cui all'articolo 16.
4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformita' esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo.»;
i) all'articolo 27, comma 5-bis, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo prevedono presidi idonei a mitigare i rischi geografici associati ai Paesi a rischio piu' elevato.»;
l) nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 45 e' aggiunto il seguente:
«Art. 45-bis (Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attivita'). - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attivita', designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale e' sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del presente decreto»;
m) al capo V del titolo II, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attivita'»;
n) all'articolo 62, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 43, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4-bis del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante: «Misure
per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
2005/60/CE», come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In
ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento
del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle
armi di distruzione di massa e all'attivita' di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al
fine di dare attuazione alle misure di congelamento
disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a
livello nazionale, e' istituito, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito
denominato: «Comitato».
2. Il Comitato e' composto da 15 membri e dai
rispettivi supplenti ed e' presieduto dal Direttore
generale del tesoro.
3.3. I componenti del Comitato sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico,
dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo,
dall'Unita' di informazione finanziaria. Del Comitato fanno
anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia
di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o
ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in
servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un
ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato
della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai
fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il
congelamento delle risorse economiche, il Comitato e'
integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
4. In caso di assenza del Direttore generale del
tesoro, il Comitato e' presieduto dal dirigente in servizio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
comma 3 del presente articolo. Nei casi di assenza degli
altri membri, sono ammessi a partecipare al Comitato i
rispettivi supplenti.
5. Il presidente del Comitato invita a partecipare
alle riunioni del Comitato medesimo, rappresentanti di
altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei
servizi per la informazione e la sicurezza secondo le
materie all'ordine del giorno e, ove sia necessario per
acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti
dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle
associazioni private di categoria. I soggetti di cui al
presente comma partecipano al Comitato senza diritto di
voto.
6. Il Comitato adotta ogni atto necessario per la
corretta e tempestiva attuazione delle misure di
congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione
europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi della vigente normativa.
7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano
allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in
materia di segreto di ufficio, le informazioni
riconducibili alle materie di competenza del Comitato
medesimo. Per le finalita' di cui al presente decreto il
Comitato puo' richiedere accertamenti agli enti in esso
rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni
e, con propria delibera, puo' altresi' individuare
ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato
chiede, altresi', all'Agenzia del demanio ogni informazione
necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa svolta ai
sensi dell'articolo 12 del presente decreto.
8. Il Comitato e' legittimato a richiedere
all'autorita' giudiziaria ogni informazione ritenuta utile
al perseguimento delle finalita' di cui al presente
decreto. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato le
predette informazioni.
9. Il presidente del Comitato trasmette dati ed
informazioni al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per
la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento
spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
10. Le informazioni in possesso del Comitato sono
coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e dell'articolo 7
della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 4 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
11. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con gli
organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al
fine di contribuire al necessario coordinamento
internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio. Ferme
restando la legislazione vigente in materia di cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze
specifiche delle singole autorita' che lo compongono, il
Comitato e' il punto di contatto centrale per rispondere
alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali
per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalita'
di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano
prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi
di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa,
sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attivita'
considerate di pubblica utilita' e per condurre attivita'
di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere
esposti gli stessi enti.
12. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto
sono disciplinati le categorie di documenti, formati o
comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato,
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi
ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi. Il termine per la conclusione dei
procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e' di
centoventi giorni.
13. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto
alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.».
«Art. 4-bis (Misure di congelamento nazionali). - 1.
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione
disposti dalle Nazioni unite, e nel rispetto degli obblighi
sanciti dalla Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, e delle specifiche misure
restrittive disposte dall'Unione europea nonche' delle
iniziative assunte dall'autorita' giudiziaria in sede
penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Comitato, dispone con proprio decreto, per un
periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a
quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei
fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per
interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche,
giuridiche, gruppi o entita' che pongono in essere o
tentano di porre in essere una o piu' delle condotte con
finalita' di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi
penali, una o piu' condotte volte al finanziamento dei
programmi di proliferazione delle armi di distruzione di
massa ovvero una o piu' condotte che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale.
2. Quando la richiesta di congelamento e' indirizzata
alle Autorita' italiane da un altro Stato ai sensi della
Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, il Comitato da' tempestiva notizia a tale
Stato degli esiti della richiesta e dell'eventuale adozione
di misure di congelamento adottate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
2-bis. Quando la richiesta di congelamento e'
indirizzata dalle Autorita' italiane a un altro Stato, ai
sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato fornisce a tale
Stato ogni possibile e specifica informazione a supporto
della designazione.
3. Il decreto di cui al comma 1, avente efficacia fin
dalla data della sua adozione, e' pubblicato senza ritardo
su apposita sezione del sito web del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle autorita' di
vigilanza di settore, in ragione delle rispettive
attribuzioni. Del suddetto decreto verra' data notizia
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 11,
13, 27 e 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231 recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo:
a) ABE: Autorita' europea di vigilanza (Autorita'
bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n.
1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
novembre 2010;
b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni
private;
c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei
contratti pubblici;
d) Codice in materia di protezione dei dati
personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il
Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con
decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e
disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al
finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle
armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al
fine di dare attuazione alle misure di congelamento
disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;
g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica
il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante
attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE;
h) DIA: indica la Direzione investigativa
antimafia;
i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata
dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018;
m) FIU: indica le Financial intelligence unit;
n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria
internazionale;
o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza;
q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies
TUB;
r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
s) Stato membro: indica lo Stato appartenente
all'Unione europea;
t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente
all'Unione europea;
u) TUB: indica il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
v) TUF: indica il testo unico in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
aa) UIF: indica l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia.
2. Nel presente decreto s'intendono per:
a) Amministrazioni e organismi interessati: le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari
di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di
concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli
abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti
obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita',
prescritti dalla pertinente normativa di settore nei
confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita'
di cui al presente decreto rientrano nella definizione di
amministrazione interessata il Ministero dell'economia e
delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
senza incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il
Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta
alla sorveglianza delle societa' fiduciarie non iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
b) attivita' criminosa: la realizzazione o il
coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non
colposo;
c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte
alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e
finanziari, dei revisori legali e delle societa' di
revisione legale con incarichi di revisione legale su enti
di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime
intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli
operatori non finanziari che esercitano le attivita' di
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente
all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in
presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8
del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge
funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura
organica e gestionale significativa nel paese in cui e'
stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita'
ne' e' parte di un gruppo finanziario soggetto a
un'efficace vigilanza su base consolidata;
e) beneficiario della prestazione assicurativa:
1. la persona fisica o l'entita' diversa da una
persona fisica che, sulla base della designazione
effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di
percepire la prestazione assicurativa corrisposta
dall'impresa di assicurazione;
2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa
da una persona fisica a favore della quale viene effettuato
il pagamento su disposizione del beneficiario designato;
f) cliente: il soggetto che instaura rapporti
continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene
una prestazione professionale a seguito del conferimento di
un incarico;
g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad
essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il
regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti
comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari
e finanziari per il regolamento di transazioni per conto
dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi i rapporti
per lo svolgimento di operazioni in cripto-attivita' o
trasferimenti di cripto-attivita';
h) conferimento di un incarico: attribuzione di un
mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle
caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai
soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e
finanziari e dagli altri operatori finanziari, al
compimento di una prestazione professionale,
indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o
dalle modalita' e dalla tempistica di corresponsione del
medesimo;
i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di
movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o
gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da
modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la
proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o
qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi,
compresa la gestione di portafoglio;
l) congelamento di risorse economiche: il divieto,
in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa
nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di
ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo
delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente
esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
costituzione di diritti reali di garanzia;
m) conti di passaggio: rapporti di corrispondenza
transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e
finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome
proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per
lo svolgimento di operazioni in cripto-attivita' o
trasferimenti di cripto-attivita';
m-bis) cripto-attivita': cripto-attivita' quale
definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del
regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023, tranne quando rientra nelle
categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del
medesimo regolamento o e' altrimenti qualificata come
fondi;
n) dati identificativi: il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il
domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove
assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti
diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale
e, ove assegnato, il codice fiscale;
o) denaro contante: le banconote e le monete
metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso
legale;
p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in
nome e per conto del cliente o a cui siano comunque
conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di
operare in nome e per conto del cliente;
p-bis) finanziamento dei programmi di
proliferazione delle armi di distruzione di massa: il
finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di
distruzione di massa, quale definito all'articolo 1, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, ove non diversamente stabilito.
q) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di
qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati,
possedute, detenute o controllate, anche parzialmente,
direttamente o indirettamente, ovvero per interposta
persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati,
ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che
agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi,
compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari,
le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di
pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri
soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e
privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti
nell'articolo 1, comma 2, TUF;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed
incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le
garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e
gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione
in fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento
delle esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami
vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo
60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di
cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il
gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni
applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative
limitatamente alle societa' controllate di cui all'articolo
210-ter, commi 2 e 3, CAP, nonche' le societa' collegate o
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli
assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le
carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze
assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
strumento a disposizione che permetta di trasferire,
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
t) operazione: l'attivita' consistente nella
movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di
mezzi di pagamento o di cripto-attivita' o nel compimento
di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce
operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a
contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio
dell'attivita' professionale o commerciale;
u) operazioni collegate: operazioni tra loro
connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di
carattere giuridico patrimoniale;
v) operazione frazionata: un'operazione unitaria
sotto il profilo del valore economico, di importo pari o
superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta
in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente
inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi
ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione
frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
z) operazione occasionale: un'operazione non
riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
costituisce operazione occasionale anche la prestazione
intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad
esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente
esponenziale, rappresentativo di una categoria
professionale, ivi comprese le sue articolazioni
territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento
vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di
controllo della categoria, di verifica del rispetto delle
norme che disciplinano l'esercizio della professione e di
irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti,
delle sanzioni previste per la loro violazione;
bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui
ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi
regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla
Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero
dell'economia e delle finanze nell'esercizio del potere di
cui all'articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto;
cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato,
anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,
ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonche'
i produttori diretti e i soggetti addetti
all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere c) ed e), CAP;
dd) persone politicamente esposte: le persone
fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di
un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro
familiari e coloro che con i predetti soggetti
intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito
elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno
occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono
o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del
Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario,
Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di
capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di
comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti
nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo,
consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati
esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di
partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale,
magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei
conti, consigliere di Stato e altri componenti del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche
centrali e delle autorita' indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero
cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado
apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati
esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione,
direzione o controllo delle imprese controllate, anche
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero
ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria,
dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta'
metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente
non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda
ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli
altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo
di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in
organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte:
i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile
o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona
politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le
persone legate ai figli in unione civile o convivenza di
fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone
politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti
legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del
presente decreto detengono, congiuntamente alla persona
politicamente esposta, la titolarita' effettiva di enti
giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che
intrattengono con la persona politicamente esposta stretti
rapporti d'affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo
formalmente il controllo totalitario di un'entita'
notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a
beneficio di una persona politicamente esposta;
ee) prestatori di servizi relativi a societa' e
trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a
terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di
amministratore di una societa', di socio di un'associazione
o una funzione analoga nei confronti di altre persone
giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi
tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo
commerciale, amministrativo o postale e altri servizi
connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra
entita' giuridica;
4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust
espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere
affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di
un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona
svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla
normativa dell'Unione europea o a norme internazionali
equivalenti;
ff);
ff-bis);
gg) prestazione professionale: una prestazione
intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a
seguito del conferimento di un incarico, della quale si
presume che abbia una certa durata;
hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa'
partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea
nonche' i soggetti preposti alla riscossione dei tributi
nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale che
ne sia la forma giuridica;
ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la
struttura, stabilito nel territorio della Repubblica,
designato dagli istituti di moneta elettronica, quali
definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva
2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, o dai prestatori di servizi di pagamento,
quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva
(UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2015, o dai prestatori di servizi per le
cripto-attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
v-bis), del presente decreto con sede legale e
amministrazione centrale in altro Stato membro, che
operano, senza succursale, sul territorio nazionale;
ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata,
rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta
dai soggetti obbligati;
mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi
tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili,
ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che
non sono fondi ma che possono essere utilizzate per
ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o
controllate, anche parzialmente, direttamente o
indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o
giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte
di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o
sotto la direzione di questi ultimi;
mm-bis) servizi per le cripto-attivita': i servizi
quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del
regolamento (UE) 2023/1114;
nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori
convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati,
diversi dagli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli
istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli
aventi sede legale e amministrazione centrale in altro
Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria
attivita' sul territorio della Repubblica italiana;
oo) soggetti designati: le persone fisiche, le
persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come
destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti
comunitari e della normativa nazionale;
oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento
dei beni e il divieto di mettere a disposizione,
direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o
altri beni a beneficio di persone ed entita' designate a
norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base
dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e
dei regolamenti del Consiglio, adottati sulla base
dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE), e in base alla normativa
nazionale;
pp) titolare effettivo: la persona fisica o le
persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della
quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto
continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e'
resa o l'operazione e' eseguita;
qq);
qq-bis) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo
auto-ospitato quale definito all'articolo 3, punto 20), del
regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023.
qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attivita':
gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3,
punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113.
3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui
al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:
a) attivita' di gioco: l'attivita' svolta, su
concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori
di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a
quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione
istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base
sportiva ed ippica;
b) cliente: il soggetto che richiede, presso un
prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;
c) concessionario di gioco: la persona giuridica di
diritto pubblico o privato che offre, per conto dello
Stato, servizi di gioco;
d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente,
aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato,
sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate
su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica e i
prelievi;
e) contratto di conto di gioco: il contratto
stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per
l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula e'
subordinata la partecipazione a distanza al gioco;
f) distributori: le imprese private che, su base
convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la
gestione di qualsiasi attivita' di gioco;
g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in
cui viene svolta l'attivita' di gioco;
h) operazione di gioco: un'operazione atta a
consentire, attraverso i canali autorizzati, la
partecipazione a uno dei giochi del portafoglio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del
corrispettivo di una posta di gioco in denaro;
i) videolottery (VLT): l'apparecchio da
intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera
b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la
cui architettura e' allocata presso il concessionario.
Art. 2 (Finalita' e principi). - 1. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano a fini di
prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e
finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo, nonche' del finanziamento della proliferazione
delle armi di distruzione di massa. Le eventuali
limitazioni alle liberta' sancite dal Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45,
paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente
decreto detta misure volte a tutelare l'integrita' del
sistema economico e finanziario e la correttezza dei
comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.
Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al
tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione
professionale, al prodotto o alla transazione e la loro
applicazione tiene conto della peculiarita' dell'attivita',
delle dimensioni e della complessita' proprie dei soggetti
obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro
carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle
informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della
propria attivita' istituzionale o professionale.
3. L'azione di prevenzione e' svolta in coordinamento
con le attivita' di repressione dei reati di riciclaggio,
di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento
del terrorismo.
4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per
riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni,
effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da
un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale
natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,
proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati
essendo a conoscenza che tali beni provengono da
un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di
beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,
che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una
partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle
lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale
atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare,
istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
agevolarne l'esecuzione.
5. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le
attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono
svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza,
l'intenzione o la finalita', che debbono costituire un
elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere
dedotte da circostanze di fatto obiettive.
6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per
finanziamento del terrorismo qualsiasi attivita' diretta,
con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla
provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia
o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e
risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto
o in parte, utilizzabili per il compimento di una o piu'
condotte, con finalita' di terrorismo secondo quanto
previsto dalle leggi penali cio' indipendentemente
dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione delle condotte anzidette.
6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato
per le finalita' di cui al comma 1 e' considerato di
interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e
del regolamento (UE) 2018/1725, del Parlamento europeo e
del Consiglio e della relativa normativa nazionale di
attuazione.».
«Art. 4 (Ministro dell'economia e delle finanze). -
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo, nonche' del finanziamento della proliferazione
delle armi di distruzione di massa.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto, entro
il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e
delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo
stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, nonche' del finanziamento
della proliferazione delle armi di distruzione di massa,
elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi
dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione e' allegato un
rapporto predisposto dalla UIF sull'attivita' svolta dalla
medesima nonche' la relazione predisposta dalla Banca
d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad
essa attribuite.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce
l'esenzione dall'osservanza degli obblighi di cui al
presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in
modo occasionale o su scala limitata, un'attivita'
finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, assicurando che i relativi
controlli siano basati sul rischio, in presenza di tutti i
seguenti requisiti:
a) l'attivita' finanziaria e' limitata in termini
assoluti, per tale intendendosi l'attivita' il cui
fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal
Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della
periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo;
b) l'attivita' finanziaria e' limitata a livello di
operazioni, per tale intendendosi un'attivita' che non
ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione,
individuata, in funzione del tipo di attivita' finanziaria,
dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base
della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo;
c) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita'
principale, per tale intendendosi l'attivita' il cui
fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato
complessivo dei soggetti di cui al presente comma;
d) l'attivita' finanziaria e' accessoria e
direttamente collegata all'attivita' principale;
e) l'attivita' principale non e' un'attivita'
menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad
eccezione dell'attivita' di cui al medesimo paragrafo 1,
punto 3), lettera e);
f) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto ai
clienti dell'attivita' principale e non e' offerta al
pubblico in generale.
4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del
finanziamento del terrorismo, nonche' del finanziamento
della proliferazione delle armi di distruzione di massa e
nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la
pace e la sicurezza internazionale, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con le modalita' e nei
termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, e successive modificazioni, su proposta del Comitato
di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto:
a) le misure di congelamento dei fondi e delle
risorse economiche detenuti, anche per interposta persona,
da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i
criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo
Comitato, nelle more dell'adozione delle relative
deliberazioni dell'Unione europea;
b) la designazione, a livello nazionale, di persone
fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entita' che
pongono in essere o tentano di porre in essere una o piu'
delle condotte con finalita' di terrorismo secondo quanto
previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento
dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai
medesimi, anche per interposta persona;
c) le misure di congelamento, a seguito di
richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della
risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite.
4-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, puo'
individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto
a quelli individuati dalla Commissione europea
nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della
direttiva.».
«Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze e
Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. Al fine di dare
attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo, nonche' del finanziamento della proliferazione
delle armi di distruzione di massa, il Ministero
dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e
il raccordo tra le autorita' di cui all'articolo 21, comma
2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi
interessati nonche' tra i soggetti pubblici e il settore
privato, anche tenuto conto degli standard internazionali
adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonche' di
finanziamento della proliferazione delle armi di
distruzione di massa, elaborata dal Comitato di sicurezza
finanziaria, nonche' della valutazione effettuata dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della
direttiva.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i
rapporti con le istituzioni europee e gli organismi
internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e
degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario e di quello economico per fini di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' del
finanziamento della proliferazione delle armi di
distruzione di massa, assicurando gli adempimenti degli
obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle
istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura
altresi' la pubblicazione della revisione consolidata dei
dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai
sensi dell'articolo 44 della direttiva.
3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri
ispettivi e di controllo delle autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al
fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei
procedimenti rientranti nelle proprie competenze
istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e
del finanziamento del terrorismo, nonche' del finanziamento
della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o
rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i
soggetti ispezionati.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze
esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le
procedure di cui al Titolo V del presente decreto.
5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i
poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante
misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora
le strategie di prevenzione del riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo nonche' del finanziamento
della proliferazione delle armi di distruzione di massa e
coordina le misure di contenimento del relativo rischio da
parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di
sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti
e delle proprie funzioni.
6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:
a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' di
finanziamento della proliferazione delle armi di
distruzione di massa di cui agli articoli 14 e 16-ter;
b) propone al Ministro dell'economia e delle
finanze le misure nazionali di designazione e congelamento
dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per
interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi o entita' che commettono, o tentano di commettere,
atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di
cui all'articolo 4, comma 4;
c) propone al Ministro dell'economia e delle
finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza
degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei
presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;
d) formula i pareri e le proposte previsti dal
presente decreto e fornisce consulenza al Ministro
dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' del
finanziamento della proliferazione delle armi di
distruzione di massa.
7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30
maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e
delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la
relazione contenente la valutazione dell'attivita' di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo, nonche' del finanziamento della proliferazione
delle armi di distruzione di massa, dei relativi risultati
e delle proposte dirette a renderla piu' efficace. A tal
fine, la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le
amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di
autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione
investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di
ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle
attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare
precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza,
supervisione e controllo. In particolare, e' compito
dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni
di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali
segnalazioni nonche' i dati riguardanti il numero di
richieste internazionali di informazioni effettuate,
ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase,
parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di
controparte; e' compito della Guardia di finanza e della
Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il
numero di casi e delle persone investigati; e' compito del
Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero
di persone indagate o sottoposte a procedimento di
prevenzione, di persone condannate per reati di
riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del
terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni
sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi
procedimenti; e' compito del Ministero dell'economia e
delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti
disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109.».
«Art. 7 (Autorita' di vigilanza di settore). - 1. Le
Autorita' di vigilanza di settore verificano il rispetto,
da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli
obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative
disposizioni di attuazione. A tal fine:
a) adottano nei confronti dei soggetti
rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del
presente decreto in materia di organizzazione, procedure e
controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
b) verificano l'adeguatezza degli assetti
organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati;
c) definiscono procedure e metodologie per la
valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo, nonche' di finanziamento della proliferazione
delle armi di distruzione di massa cui i soggetti obbligati
rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della
propria attivita';
d) esercitano i poteri attribuiti dal presente
decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme
tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della
direttiva.
2. Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni:
a) basano la frequenza e l'intensita' dei controlli
e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di
rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto
obbligato vigilato;
b) effettuano ispezioni e controlli, anche
attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di
tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione
utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e
controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorita'
di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i
componenti degli organi di direzione, amministrazione e
controllo e il personale dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con
le modalita' e nei termini stabiliti nelle disposizioni di
attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni
periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' del
finanziamento della proliferazione delle armi di
distruzione di massa. I poteri ispettivi e di controllo
previsti dalla presente lettera possono essere esercitati
anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti
obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi
antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto
e dalla relativa disciplina attuativa;
c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza
all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi
di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti
obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del
giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;
d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il
divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze
o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati;
e) irrogano, nei limiti delle rispettive
attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per
l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e
delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei
soggetti obbligati rispettivamente vigilati.
3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
1, le autorita' di vigilanza di settore hanno accesso alle
informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e
trust espressi, contenute in apposita sezione del registro
delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente
decreto.
4. Le autorita' di vigilanza di settore informano
prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a
fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria
attivita' istituzionale e forniscono all'ABE ogni
informazione utile all'efficace svolgimento delle
rispettive attribuzioni.
Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su
succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato
membro nonche' sugli intermediari bancari e finanziari con
capogruppo in un altro Stato membro, le autorita' di
vigilanza di settore assicurano la cooperazione e
forniscono ogni informazione necessaria alle autorita' di
vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti
soggetti obbligati o della societa' capogruppo.
4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi,
le autorita' di vigilanza di settore:
a) possono impartire alla capogruppo, con
provvedimenti di carattere generale o particolare,
disposizioni concernenti il gruppo complessivamente
considerato o i suoi componenti, in relazione
all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente
decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorita'
di vigilanza di settore possono impartire disposizioni
anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il
gruppo;
b) possono effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano
necessari.
4-ter. In caso di gruppi operanti in piu' Stati
membri, le autorita' di vigilanza di settore cooperano con
le autorita' competenti in materia di antiriciclaggio degli
Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari
e finanziari controllati o le succursali del gruppo.
4-quater. Le autorita' di vigilanza di settore
possono richiedere alle autorita' competenti in materia di
antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare
accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari
controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel
territorio di detto Stato, ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche.
4-quinquies. Le autorita' di vigilanza di settore, su
richiesta delle autorita' competenti in materia di
antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare
ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con
sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi
di competenza delle autorita' richiedenti. Le autorita' di
vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia
effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta
ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita'
competente richiedente, qualora non compia direttamente la
verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.
4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della
vigilanza nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati
membri, le autorita' di vigilanza di settore, sulla base di
accordi con le autorita' competenti in materia di
antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e
coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e
partecipare ai collegi istituiti da altre autorita'. In
tale ambito, le autorita' di vigilanza di settore possono
concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di
funzioni.».
«Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione). - 1.
Fermo quanto previsto circa la titolarita' e le modalita'
di esercizio dei poteri di controllo da parte delle
autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli
organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni
territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi
e le modalita' previsti dall'ordinamento vigente,
promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi
previsti dal presente decreto da parte dei professionisti
iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta
attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il
Ministero della giustizia, ai sensi della normativa
vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini
professionali assoggettati alla propria vigilanza.
2. Gli organismi di autoregolamentazione sono
responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole
tecniche, adottate in attuazione del presente decreto
previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in
materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione
del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
nonche' di finanziamento della proliferazione delle armi di
distruzione di massa cui i professionisti sono esposti
nell'esercizio della propria attivita', di controlli
interni, di adeguata verifica, anche semplificata della
clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie
articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di
misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti
dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli
indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4,
lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le
loro articolazioni territoriali sono altresi' responsabili
della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti
in materia di politiche e strumenti di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' del
finanziamento della proliferazione delle armi di
distruzione di massa.
3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso
propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni
disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri
iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e
delle relative disposizioni tecniche di attuazione e
comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il
numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi
dagli ordini territoriali.
4. Gli organismi di autoregolamentazione possono
ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte
dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF,
secondo le specifiche e con le modalita' e garanzie di
tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante,
individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. I predetti organismi informano prontamente la
UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono
a conoscenza nell'esercizio della propria attivita'.
4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro
il termine di cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano,
dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza
finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti
dati e informazioni:
a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre
misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di
infrazione, adottati dalle competenti autorita', nei
confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare
precedente;
b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette
ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il
successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;
c) il numero e la tipologia di misure disciplinari,
adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del
comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni
gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi
stabiliti dal presente decreto in materia di controlli
interni, di adeguata verifica della clientela, di
conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.».
«Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. Le
autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le
autorita' competenti degli altri Stati, al fine di
assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza,
necessari al perseguimento delle finalita' di cui al
presente decreto, non siano impediti dall'attinenza
dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale,
dalla diversa natura giuridica o dal diverso status
dell'omologa autorita' competente richiedente ovvero
dall'esistenza di un accertamento investigativo, di
un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il
caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la
predetta indagine o il predetto accertamento investigativo
o procedimento penale. Restano ferme le vigenti
disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.
2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano
nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano
le informazioni ottenute nell'ambito della predetta
cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la
Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi
protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di
tempestiva condivisione delle predette informazioni.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al
fine di facilitare le attivita' comunque connesse
all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di
operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza e la Direzione
investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a
condizioni di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del
segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con
omologhi organismi esteri e internazionali.».
«Art. 27 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di
adeguata verifica della clientela da parte di terzi). - 1.
Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata
verifica della clientela si considerano assolti, previo
rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che
abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di
un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una
prestazione professionale ovvero in occasione del
compimento di un'operazione occasionale.
2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere
univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa
dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale.
Nella medesima attestazione e' espressamente confermato il
corretto adempimento degli obblighi da parte
dell'attestante in relazione alle attivita' di verifica
effettuate nonche' la coincidenza tra il cliente verificato
dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.
Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle
attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a),
possono individuare idonee forme e modalita' di
attestazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche
di comunicazione e trasferimento a distanza.
3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti
obbligati le informazioni richieste in occasione
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18,
comma 1, lettere a), b) e c), ivi compresi, ove
disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di
identificazione elettronica e i pertinenti servizi
fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante
procedure di identificazione elettronica sicure e
regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute
dall'Agenzia per l'Italia digitale. Le copie dei documenti
acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del
cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi
ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.
4. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto
attraverso l'intervento dei soggetti obbligati di cui
all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), l'intermediario
puo' procedere all'identificazione acquisendo da tali
soggetti obbligati le informazioni necessarie, anche senza
la presenza contestuale del cliente.
5. Nel caso di rapporti continuativi relativi
all'erogazione di credito al consumo, di leasing o di altre
tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia,
l'identificazione puo' essere effettuata da collaboratori
esterni legati all'intermediario da apposita convenzione,
nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal
presente decreto e ne siano conformemente regolate le
modalita' di adempimento.
5-bis. Le autorita' di vigilanza di settore,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a) possono adottare disposizioni volte a
ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente sezione
da parte di un intermediario bancario o finanziario che
applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l'intermediario bancario o finanziario,
nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di
informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso
gruppo;
b) la capogruppo ha sede nel territorio della
Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un
Paese terzo ed e' tenuta ad applicare misure di adeguata
verifica della clientela e di conservazione dei documenti
di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
c) l'efficace applicazione, da parte dei componenti
il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata
verifica tramite terzi e conservazione dei documenti e'
sottoposta ai controlli dell'autorita' competente a
vigilare sulla capogruppo.
c-bis) le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo
del gruppo prevedono presidi idonei a mitigare i rischi
geografici associati ai Paesi a rischio piu' elevato.».
«Art. 62 (Disposizioni sanzionatorie specifiche per
soggetti obbligati vigilati). - 1. Nei confronti degli
intermediari bancari e finanziari responsabili, in via
esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al
Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli
articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative
adottate dalle autorita' di vigilanza di settore nonche'
dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera
a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del
fatturato complessivo annuo, quando tale importo
percentuale e' superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato
e' disponibile e determinabile. La medesima sanzione si
applica nel caso di mancata istituzione del punto di
contatto centrale di cui agli articoli 43, comma 3, e
45-bis.
2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario
che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti
direttamente o indirettamente correlati alla funzione o
all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso
possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza
dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno
inciso in modo rilevante sull'esposizione
dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto
dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di
euro, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino
al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'
tale ammontare sia determinato o determinabile.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto
della gravita' della violazione accertata e nel rispetto
dei criteri di cui all'articolo 67, le autorita' di
vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze,
hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della
funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o
controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei
mesi e non superiore a tre anni.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al
Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli
articoli 7, 15 e 16 e delle relative disposizioni
attuative, caratterizzate da scarsa offensivita' o
pericolosita' alla stregua dei criteri di cui all'articolo
67, le autorita' di vigilanza di settore, in alternativa
alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere
di:
a) applicare all'ente responsabile la sanzione
consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di
astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da
adottare e il termine per attuarle;
b) qualora l'infrazione contestata sia cessata,
applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in
una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile.»
5. Nei confronti dei revisori legali e delle societa'
di revisione legale con incarichi di revisione su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio
responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche
ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi
I, II e III, di quelle in materia di organizzazione,
procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e
16, delle relative disposizioni attuative adottate dalla
Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 a 1.000.000 di euro.
La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari
di funzioni di amministrazione, direzione e controllo
dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai
compiti direttamente o indirettamente correlati alla
funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o
comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei
medesimi soggetti, tenuto conto della gravita' della
violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare
la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione
dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di
amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre
anni.
6. La violazione della prescrizione di cui
all'articolo 25, comma 3, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.
7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione
delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei
confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei
soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2
provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle
rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede,
altresi', all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE)
2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023, e delle norme tecniche di regolamentazione
emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10
dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n.
1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo
45, paragrafi 7 e 11, della direttiva.
7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e
58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli
articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori
non finanziari vigilati di cui all'articolo 3, comma 5,
lettera f), la Banca d'Italia irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi
di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero
plurime, la sanzione di cui al presente comma puo' essere
aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino
al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle
violazioni accertate, quando tale importo e' determinato o
determinabile.
8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o
su enti sottoposti a regime intermedio nonche' dei soggetti
titolari di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo provvede la CONSOB che comunica, altresi', al
Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 5 ai fini della cancellazione o
sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. E' fatta salva la competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei
titolari di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non
assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o
indirettamente correlati alla funzione o all'incarico,
hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la
violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione
sospetta.».
 
Art. 12
Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici

1. All'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «strumenti elettronici, diversi dai bonifici» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 66, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, come
modificato dalla presente legge:
«66. Nei casi di pagamenti effettuati attraverso
carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi
di cui dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'accredito degli importi
giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore
12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli
ordini di pagamento, e in ogni caso con valuta il giorno
della ricezione dell'ordine medesimo.».
 
Art. 13
Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito
della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
e disposizioni di interpretazione autentica

1. All'articolo 7, primo comma, lettera d), della legge 13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole: «dal direttore generale del Tesoro» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore generale dell'Economia».
1-bis. Non sussistono rapporti di correlazione per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le societa' da queste ultime partecipate anche in modo indiretto. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile e di cui all'articolo 148, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per societa' si intendono esclusivamente enti, diversi dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria.
1-ter. L'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpreta nel senso che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifica le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 13
maggio 1983, n. 197 recante: «Ristrutturazione della Cassa
depositi e prestiti», come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Consiglio di amministrazione). - Il
consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti e' composto:
a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che
lo presiede;
b) dal direttore generale della Cassa depositi e
prestiti;
c) dal ragioniere generale dello Stato;
d) dal direttore generale del Tesoro e dal
direttore generale dell'Economia;
e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal
Ministro del tesoro e nominati con suo decreto;
f) da tre esperti in materie finanziarie, scelti da
terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle
giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con
decreto del Ministro del tesoro in rappresentanza,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.
Il mandato degli esperti di cui alle lettere e) ed
f) del precedente comma e' di quattro anni ed e'
rinnovabile per non piu' di una volta.
Le nomine dei componenti del consiglio di
amministrazione di cui alle lettere e) ed f) sono soggette
alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
I compensi spettanti ai componenti del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
del tesoro.».
- Si riporta il testo degli articoli 2391-bis e 2399
del codice civile:
«Art. 2391-bis (Operazioni con parti correlate). -
Gli organi di amministrazione delle societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati adottano, secondo principi
generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale
delle operazioni con parti correlate e li rendono noti
nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi
assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura,
del valore o delle caratteristiche dell'operazione.
I principi e le regole previsti dal primo comma si
applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il
tramite di societa' controllate e disciplinano le
operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di
motivazione e di documentazione. L'organo di controllo
vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del
primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.
La Consob, nel definire i principi indicati nel primo
comma, individua, in conformita' all'articolo 9-quater
della direttiva 2007/36/CE, almeno:
a) le soglie di rilevanza delle operazioni con
parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati
al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o
piu' parametri dimensionali della societa'. La Consob puo'
individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto
della natura dell'operazione e della tipologia di parte
correlata;
b) regole procedurali e di trasparenza
proporzionate rispetto alla rilevanza e alle
caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della
societa' ovvero alla tipologia di societa', nonche' i casi
di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle
predette regole;
c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti
coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla
votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a
tutela dell'interesse della societa' che consentono ai
predetti azionisti di prendere parte alla votazione
sull'operazione.».
«Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza).
- Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o alle societa' che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di
sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 148, comma 3, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante:
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria»:
«Art. 148 (Composizione). - (Omissis).
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti,
decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' od alle
societa' da questa controllate od alle societa' che la
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo
ovvero agli amministratori della societa' e ai soggetti di
cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 88 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante: «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato»:
«Art. 88. - Il Governo del Re, sentito il parere del
consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifichera' le
norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, con
facolta' di emanare ogni altra disposizione di complemento,
di coordinamento e di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
 
Art. 14

Disposizioni urgenti in materia di turismo

1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresi', positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, e' autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilita' ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonche' euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilita' di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive o termali ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalita' per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalita' di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
5. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2025».
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, come modificato dal comma 6 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 e pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287 recante: «Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi»:
«Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai
fini della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la
commissione competente ai sensi dell'articolo 6, puo'
temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto
alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per
cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il
latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'articolo 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, del
citato decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7-quinquies (Irrilevanza catastale degli
allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto). -
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili
di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in
funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non
rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento
catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di
cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per
la determinazione della rendita catastale.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1,
nella stima diretta della rendita catastale delle strutture
ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per
gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non
attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti e'
aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e
del 55 per cento rispetto a quello di mercato
ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui
al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano,
entro il 15 dicembre 2025, atti di aggiornamento geometrico
ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n.
679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonche'
atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza
con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Si applicano le sanzioni previste per le violazioni
dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249.
4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata
presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma
3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative
necessarie per le attivita' di monitoraggio.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in
deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al
presente articolo, presentati entro il 15 dicembre 2025, le
rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1°
gennaio 2025.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle
imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo). - 1.
Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo
imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli
investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
sono concessi contributi diretti alla spesa per gli
interventi di riqualificazione energetica, sostenibilita'
ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore
a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro
realizzati entro il 31 marzo 2026, in combinazione con i
finanziamenti di cui al comma 4.
2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui
all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del
diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui
viene esercitata l'attivita' imprenditoriale.
3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1
e' concedibile nella misura massima del 35 per cento delle
spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa
complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli
interventi volti al supporto degli investimenti di
riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma
1 devono risultare conformi alla comunicazione della
Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
4. A copertura della quota di investimenti non
assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma
1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a
disposizione dagli operatori economici, e' prevista la
concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a
quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento
massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse
disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato
interministeriale per la Programmazione Economica e lo
Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1,
comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a
finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a
condizioni di mercato.
5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono
alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque,
non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e
agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e
sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa
sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il
periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID19», di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01,
come integrata dalle successive comunicazioni della
Commissione.
6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le
condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo,
in conformita' alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5,
e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi
agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa.
Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi
dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del
2004.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie
regionali e provinciali, nonche' l'Istituto per il credito
sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali
rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo
accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee
forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle
istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente
articolo presentate a valere sulle predette risorse
addizionali.
8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli
investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi
quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono
accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
rilasciate dalla societa' SACE S.p.a. nei limiti delle
disponibilita' di risorse a legislazione vigente.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita'
di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-bis. Al fine di rendere piu' efficienti gli
investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica
nazionale e la competitivita' delle imprese, all'alinea del
comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Tale limite massimo e' ridotto al 50 per cento
per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al
fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante:
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di
cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera
a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e
comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura
tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
1.1.
(Omissis).».
 
Art. 14 bis

Disposizioni urgenti in materia di cultura

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Al fine di rifinanziare il fondo istituito dall'articolo 184, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 184, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, e dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante: «Misure
urgenti in materia di cultura», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16:
«Art. 3 (Misure urgenti in materia di editoria e di
librerie). - (Omissis).
2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al
fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche
digitale, nonche' le librerie caratterizzate da lunga
tradizione o interesse storico-artistico, le librerie di
prossimita' e le librerie di qualita' esistenti sul
territorio nazionale, nello stato di previsione del
Ministero della cultura e' istituito un fondo con una
dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2
milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al
presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al
pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e
dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre
1996, n. 534, e dell'articolo 1, comma 40, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in
formato digitale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 184, comma 1, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 184 (Fondo per la cultura). - 1. E' istituito,
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020,
finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto
di altri interventi per la tutela, la conservazione, il
restauro, la fruizione, la valorizzazione e la
digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e
immateriale.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' e
condizioni di funzionamento del fondo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 357-bis, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)»:
«357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse
nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate
con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del
computo del valore dell'ISEE.».
 
Art. 15

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 559, la parola: «regionali» e' soppressa;
b) al comma 560, le parole: «Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» e le parole: «nonche' le corrispondenti risorse a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» sono soppresse.
2. Al fine di promuovere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie suscettibili di incrementare la produttivita' e la competitivita' del comparto primario, nonche' di favorire la modernizzazione delle imprese agricole, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
3. Al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
3-bis. All'articolo 37 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «e dei prodotti agroalimentari italiani» sono soppresse;
b) al comma 1, le parole: «, e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia» sono soppresse;
c) il comma 4 e' abrogato.
3-ter. All'articolo 1, comma 555, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «in favore delle imprese zootecniche» sono inserite le seguenti: «, riconosciute come focolaio dell'infezione,»;
b) le parole: «dell'abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «della morte e dell'impossibilita' di utilizzo produttivo».
3-quater. L'Associazione nazionale dei comuni italiani e' autorizzata a destinare, nella misura di 1.500.000 euro, la quota delle residue disponibilita' relative a programmi di promozione dei prodotti italiani di qualita' al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Alla compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2025 si provvede:
a) quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 1.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 559 e 560,
dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2024,
n.207, come modificato dalla presente legge:
«559. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse
dell'Unione europea, le Autorita' di gestione dei programmi
di sviluppo rurale possono ridurre la quota di
cofinanziamento nazionale di ciascun programma relativo al
periodo di programmazione 2014-2022, fino a concorrenza dei
tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui all'articolo 59,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
560. Le risorse di cofinanziamento nazionale a carico
del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e le risorse a valere sui bilanci
delle regioni e delle province autonome, rivenienti dalla
riduzione della quota di cofinanziamento di cui al comma
559 del presente articolo, restano assegnate, come
stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di
sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione
2014-2022, previa adozione da parte della Commissione
europea delle rispettive decisioni di modifica dei medesimi
programmi.».
- Si riporta il testo del comma 428, dell'articolo 1,
della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«428. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di
innovazione finalizzati all'incremento della produttivita'
nei settori dell'agricoltura, della pesca e
dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori
tecnologie disponibili per la gestione digitale
dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni
robotiche, di sensoristica e di piattaforme e
infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la
riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonche' per
l'utilizzo di sottoprodotti, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in
agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.».
- Si riporta il testo del comma 443, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n.213 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»:
«443. Al fine di intervenire in situazioni di crisi
di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico
e della pesca generate da eventi non prevedibili, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste un Fondo per la gestione delle emergenze,
finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che
operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante: «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico», convertito, con modificazioni dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25:
«Art. 26 (Misure urgenti a sostegno del settore
suinicolo e vitivinicolo). - 1. Al fine di tutelare gli
allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal
virus responsabile della peste suina africana e
indennizzare gli operatori della filiera suinicola
danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e
delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati,
rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli
interventi strutturali e funzionali in materia di
biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con
una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e
«Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera
suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 37 della legge 27
dicembre 2023, n. 206, recante: «Disposizioni organiche per
la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in
Italy», come modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Fondo per la protezione delle indicazioni
geografiche registrate nel mondo). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e' istituito il Fondo per la
protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane
agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose,
registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari,
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del regolamento
(UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle
bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande
spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri
prodotti alimentari nonche' alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso
dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola
nelle bevande alcoliche, di seguito denominate «II.GG.». Il
Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025.
2. Le attivita' finalizzate alla tutela giuridica
delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo
di cui al comma 1, sono le seguenti:
a) attivita' di registrazione come indicazioni
geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema
giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi
privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela
delle II.GG., previa valutazione tecnica effettuata dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni
sia le attivita' connesse alla rinnovazione periodica della
validita' delle registrazioni gia' effettuate e di ogni
altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazione
dei Paesi terzi;
b) attivita' connesse alle opposizioni avverso la
registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli
di proprieta' intellettuale, in contrasto con la protezione
prevista da accordi internazionali dei quali l'Italia e'
membro o dei quali l'Unione europea e' parte contraente,
richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela
riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle
autorita' italiane;
c) attivita' connesse alla presentazione di domande
di assegnazione alle II.GG. di domini internet e attivita'
avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di
dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di
tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle
autorita' italiane;
d) iniziative volte ad aumentare la
riconoscibilita' delle II.GG. italiane, compresi i nomi di
dominio e le piattaforme nella rete internet;
e) attivita' di comunicazione e promozione delle
II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi
giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione
legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi
interessati;
f) attivita' dirette verso Paesi terzi per
migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane,
parte del patrimonio culturale ed enogastronomico
nazionale, presso gli importatori, i distributori e i
consumatori finali del Paese terzo interessato.
3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e
f), puo' essere previsto il coinvolgimento dell'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
4. (Abrogato).
5. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di finanziamento delle attivita' e iniziative di
cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.».
- Si riporta il testo del comma 555, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, come
modificato dalla presente legge:
«555. Al fine di contrastare la diffusione della
febbre catarrale degli ovini, malattia denominata «lingua
blu», mediante l'adozione di misure di prevenzione e di
profilassi nonche' di ripristino del patrimonio zootecnico
degli allevamenti, e' concesso, per l'anno 2025, un
contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo
di 10 milioni di euro, in favore delle imprese zootecniche,
riconosciute come focolaio dell'infezione, che abbiano
subito danni in conseguenza della morte e
dell'impossibilita' di utilizzo produttivo di capi infetti.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri, le modalita' e le procedure di erogazione dei
contributi di cui al primo periodo.».
- Per il testo comma 511, dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2006, n.296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», si vedano i riferimenti
all'articolo 6-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica
della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme
corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente
possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in
bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da
istituire con la medesima legge, negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 16
Misure per la funzionalita' dell'Istituto Italiano di Ricerca
sull'intelligenza artificiale per l'industria

1. Al fine, in particolare, di implementare la funzionalita' dell'Istituto di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria»;
b) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la ricerca scientifica applicata, il trasferimento tecnologico e piu' in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'ambito del comparto industriale, manufatturiero e dei servizi ad esso collegati, e' istituita la fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, di seguito denominata «fondazione», competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale.»;
c) al comma 2, le parole: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
d) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «ovvero di universita' e di istituti universitari di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di organizzazioni internazionali»;
e) al comma 6:
1) al primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei principi di piena accessibilita' per la comunita' scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'industria»;
2) al secondo periodo, le parole: «al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale» e dopo le parole: «comunita' scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e internazionale»;
f) il comma 7 e' abrogato;
g) al comma 8;
1) al primo periodo, le parole: «nel settore dell'automotive» sono sostituite dalle seguenti: «nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contributo e' erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali.».
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dello statuto della fondazione di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 73 del 2021, come modificato dal comma 1 del presente articolo, secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti. Nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza, di cui allo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2024, e' comunque integrato da un membro designato dall'autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 62-bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 recante: «Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n.106, come modificato dalla presente legge:
«Art. 62-bis (Istituto Italiano di Ricerca
sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria). - 1. Al
fine di incrementare la ricerca scientifica applicata, il
trasferimento tecnologico e piu' in generale l'innovazione
del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e
nell'ambito del comparto industriale, manufatturiero e dei
servizi ad esso collegati, e' istituita la fondazione
Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale
per l'industria, di seguito denominata «fondazione»,
competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle
relative applicazioni industriali nel quadro del processo
Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la
creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e
innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza
artificiale. La fondazione ha sede a Torino. Per il
raggiungimento dei propri scopi la fondazione instaura
rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e
all'estero.
2. Sono membri fondatori della fondazione il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero
dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
imprese e del made in Italy e il Dipartimento per la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai quali e' attribuita la vigilanza sulla
fondazione medesima.
3. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della
fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
nominato un comitato di coordinamento. Il comitato
predispone lo schema di statuto della fondazione, che e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.
Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano
indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati. Lo statuto
disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla fondazione
da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare
riferimento a quelli che svolgono attivita' ad alto
contenuto tecnologico e innovativo, nonche' le modalita'
con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente
al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico
della fondazione medesima.
4. Il patrimonio della fondazione e' costituito da
apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da
ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse
provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attivita',
oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da
contributi di enti pubblici e di privati.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti la
fondazione puo' avvalersi di personale, anche di livello
dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della
stessa, secondo le norme previste dai rispettivi
ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. La fondazione puo' avvalersi, inoltre, della
collaborazione di esperti e di societa' di consulenza
nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti
universitari e di ricerca, nonche' di organizzazioni
internazionali.
6. La fondazione, in quanto polo scientifico
infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo,
agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel
rispetto dei principi di piena accessibilita' per la
comunita' scientifica nazionale e dell'industria, di
trasparenza e pubblicita' dell'attivita', nonche' di
verificabilita' dei risultati scientifici raggiunti in
conformita' alle migliori pratiche internazionali. A tale
fine la fondazione presenta una relazione, con cadenza
biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al
Ministro dell'universita' e della ricerca, al Ministro
delle imprese e del made in Italy, al Ministro
dell'economia e delle finanze e all'Autorita' politica
delegata in materia di innovazione tecnologica e
transizione digitale, sulle attivita' svolte e programmate,
anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale
di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonche' sui
servizi svolti a beneficio della comunita' scientifica
nazionale e internazionale.
7. (Abrogato).
8. Per la costituzione della fondazione e per la
realizzazione del progetto volto a incrementare
l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza
artificiale per l'industria e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il
contributo e' erogato sulla base della programmazione e
della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e
triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e
pluriennali. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo
di gestione della fondazione a carico del bilancio dello
Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto
presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
10. I criteri e le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' il trasferimento delle risorse
alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello
sviluppo economico.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, a
decorrere dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo
77.».
 
Art. 16 bis
Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Istituto di Ricerche
Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile

1. Al fine di assicurare il completamento e la piena operativita' della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziata per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 732, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«732. Per l'istituzione e l'inizio dell'operativita'
della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", con sede in
Taranto, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.».
 
Art. 16 ter
Disposizioni urgenti per la valorizzazione delle attivita' di ricerca
della Fondazione EBRI - European Brain Research Institute

1. Per le finalita' di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso e' concesso a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la quota non assegnata agli enti e alle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 238, comma 2, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 238 (Piano straordinario di investimenti
nell'attivita' di ricerca). - (Omissis).
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il
fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al
presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui,
sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i
criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e'
altresi' autorizzata la spesa, per un importo pari a 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante: «Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica
e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 1
gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11
della legge 22 dicembre 1977, n. 951, ((...))
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.
399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo
1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia'
concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio
1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b), e'
sostituita dalle seguenti " b) valorizza e sostiene, anche
con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle
universita' e negli enti di ricerca, nel rispetto delle
autonomie previste dalla presente legge e definite nei
rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni
e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza
strategica;
bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con
riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i
piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e
degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE
sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della
ricerca nazionale; bter) approva i programmi pluriennali
degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico
dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di
previsione, verifica il rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, approva statuti e
regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate,
esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti
degli enti non strumentali, con esclusione di ogni altro
atto di controllo o di approvazione di determinazioni di
enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare
al Ministero i bilanci";
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
parole "sentito il CNST" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente " d) riferisce al Parlamento ogni
anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo
stato della ricerca nazionale";
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2
le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
e) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) e'
sostituita dalla seguente " g) coordina le funzioni
relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita
ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con
apposito decreto ministeriale finalita' ed organizzazione,
ed esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al
monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonche' di
previsione tecnologica e di analisi di impatto delle
tecnologie";
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da "il
quale" fino a "richiesta" sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo
parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi
di ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266.».
 
Art. 17
Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e
all'internazionalizzazione delle imprese italiane

1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale. Si applica l'articolo 1, commi 463, secondo periodo, e 465, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e i riferimenti ivi effettuati all'America centrale o meridionale si intendono riferiti all'India.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,» sono sostituite dalle seguenti: «o l'India, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonche' da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».
4. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, dopo la parola: «Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonche' da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».
5. Le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
6. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n.251, recante:
«provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394:
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge
24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere o
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.».
- Si riporta il testo dei commi 463 e 465,
dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n.
207:
«463. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per
concedere finanziamenti agevolati alle imprese che
intendono effettuare investimenti nell'America centrale o
meridionale oppure che stabilmente sono presenti o
esportano o si approvvigionano nell'America centrale o
meridionale ovvero che sono stabilmente fornitrici delle
predette imprese, al fine di sostenerne investimenti
produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento
patrimoniale nonche' investimenti per innovazione
tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la
formazione del personale.
Nei casi previsti dal presente comma e' ammesso il
cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.».
«465. Possono accedere ai finanziamenti di cui al
comma 463 le imprese con sede legale in Italia che
possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
a) presentano un piano di investimenti nell'America
centrale o meridionale secondo i termini e le modalita'
stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464;
b) hanno realizzato un fatturato estero non
inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione
di cui al comma 464 e, alternativamente:
1) sono stabilmente presenti sul mercato
dell'America centrale o meridionale;
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati
dell'America centrale o meridionale o importazioni dai
mercati dell'America centrale o meridionale in misura non
inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui
al comma 464;
c) sono parte di una filiera produttiva a vocazione
esportatrice il cui fatturato, in misura non inferiore al
valore stabilito con la deliberazione di cui al comma 464,
deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di
imprese che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato in
America centrale o meridionale;
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati
dell'America centrale o meridionale ovvero importazioni dai
mercati dell'America centrale o meridionale, in misura non
inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui
al comma 464.».
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis e' pubblicato nella GUUE del
15.12.2023 serie L.
- Si riporta il testo del comma 270, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.».
- Si riporta il testo del comma 467, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n.207, come modificato
dalla presente legge:
«467. Per le domande di finanziamento agevolato da
parte del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, riguardanti l'America centrale o meridionale o
l'India, presentate da imprese localizzate nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sicilia e Sardegna, nonche' da start-up innovative di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese
innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, i
cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono concessi fino al limite del 20 per
cento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 29 giugno 2024, n.89, recante: «Disposizioni
urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di
interesse strategico, per il processo penale e in materia
di sport», convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2024, n.120, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10. (Omissis).
4. Per le domande di finanziamento agevolato del
fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
riguardanti il continente africano proposte da imprese
localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonche' da
start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da
piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite
del venti per cento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, recante:
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni generali). - 1. Il soggetto
gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle
disponibilita' del predetto Fondo, contributi agli
interessi ai soggetti di cui all'articolo 15 del presente
decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti
anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a
esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche'
esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.
Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni
di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate
sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di
fatture commerciali a tasso fisso o variabile.
(Omissis).».
 
Art. 18
Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della
legge n. 232 del 2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia
di start-up

1. Ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "gli investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati";
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 90, dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027»;
b) al comma 94, primo periodo, dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027».
3. All'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'importo totale delle risorse e' investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 213: le parole «e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «.Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 90 e 94, dell'articolo
1, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificato dalla presente legge:
«90. I redditi, diversi da quelli relativi a
partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, generati dagli investimenti qualificati
indicati al comma 89 del presente articolo, sono esenti ai
fini dell'imposta sul reddito purche' gli investimenti
qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture
Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), a far data dal
1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del
paniere degli investimenti qualificati risultanti dal
rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano
almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti
qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio
precedente e, a partire dall'anno 2027, almeno pari al 10
per cento del paniere degli investimenti qualificati
risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente».
«94. I redditi, diversi da quelli relativi a
partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dagli investimenti di cui al comma
92 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta
sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della
base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, purche' gli
investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il
Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), a far
data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento
del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal
rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano
almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti
qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio
precedente e, a partire dall'anno 2027, almeno pari al 10
per cento del paniere degli investimenti qualificati
risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Ai
fini della formazione delle prestazioni pensionistiche
erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi
derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del
presente articolo incrementano la parte corrispondente ai
redditi gia' assoggettati ad imposta. In caso di cessione
degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima
dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la
cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione
della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo
durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota
pari a quella di cui al citato articolo 17 del decreto
legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di
sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli
interessi, deve essere effettuato dai soggetti di cui al
comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del
secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso
o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima del quinquennio, il controvalore
conseguito deve essere reinvestito negli strumenti
finanziari di cui al comma 89 del presente articolo entro
novanta giorni dal rimborso.».

- La legge 16 dicembre 2024, n. 193 recante: «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2023» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n .295 del 17 dicembre 2024.
- Si riporta il testo del comma 89, dell'articolo 1,
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificato dalla presente legge:
«89. Le somme indicate al comma 88 devono essere
investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile
organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo, che investono prevalentemente
negli strumenti finanziari di cui alla lettera a).
b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito
cartolarizzati erogati od originati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non
professionali, gestite da societa' iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti
nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o
da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in
quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea.
b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital
residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
L'importo totale delle risorse e' investito dai soggetti
indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il
Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa
(PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i
requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21,
paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.».
- Si riporta il testo del comma 213, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«213. Sono Fondi per il Venture Capital di cui al
comma 212 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera
b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotta
dalla lettera b) del comma 210 del presente articolo, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio che
destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in
investimenti in favore di piccole e medie imprese, come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili
organizzazioni nel territorio medesimo. Ciascuna PMI
rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti
dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.».
 
Art. 18 bis

Disposizioni urgenti per il sostegno al settore radiotelevisivo

1. Al fine di ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelevisive per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, per l'erogazione di un contributo straordinario. Il contributo e' erogato entro il 31 dicembre 2025 in favore delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie approvate per l'anno 2025, in base ai criteri di riparto e con le procedure previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
2017, n. 146 recante: «Regolamento concernente i criteri di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di
erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti
televisive e radiofoniche locali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.239 del 12 ottobre 2017.
 
Art. 19

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 932-bis, lettera a), dopo le parole: «nei confronti della gestione commissariale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attivita' straordinarie della gestione commissariale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
b) dopo il comma 932-bis e' inserito il seguente:
«932-ter. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalita' di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ai fini dell'esecuzione delle attivita' di cui al presente comma, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui al comma 927, nonche' alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui deroga all'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
1-bis. Ferme restando le finalita' delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e le deroghe ai limiti di spesa in materia di personale ivi previste, le risorse destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria, stanziate ai sensi del comma 3-quinquies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto.
1-ter. Il comune di Lampedusa e Linosa, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e nel rispetto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, puo' stipulare sino al 31 dicembre 2030, al di fuori della dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contratti a tempo determinato per tre dirigenti cui affidare la responsabilita' dei servizi rilevanti per l'attuazione di misure in materia di interventi pubblici. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del citato articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 932-bis e 932 ter,
dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dalla presente legge:
«932-bis. A seguito della conclusione delle attivita'
straordinarie della gestione commissariale di cui al comma
932:
a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei
residui attivi e passivi nei confronti della gestione
commissariale, fatta eccezione per i residui attivi
relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma
Capitale non restituite alla data di conclusione delle
attivita' straordinarie della gestione commissariale
individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del
debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932.
I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono
conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza
effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere
sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non
destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti
finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma
Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di
competenza della stessa gestione commissariale iscritti
nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento
pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione
del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo
crediti di dubbia esigibilita', destinato ad essere
conservato fino alla riscossione o cancellazione degli
stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla copertura
dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);
c) e' trasferita a Roma capitale la titolarita' del
piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli
finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri
di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito
finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle
finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 930;
d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni
contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite
nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al
comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.
932-ter. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi
930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, anche attraverso la stipula di accordi
transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali
relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con
riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non
sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque
denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale.
Le procedure esecutive eventualmente disposte non
determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
dell'ente e per le finalita' di legge. I debiti di cui al
Piano non producono interessi ne' sono soggetti a
rivalutazione monetaria. Ai fini dell'esecuzione delle
attivita' di cui al presente comma, Roma Capitale fa
ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di
cui al comma 927, nonche' alla procedura semplificata di
cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nella parte in cui deroga all'articolo
194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi da 3-bis a
3-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44
recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.
74:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa degli enti territoriali). -
(Omissis)
3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente
l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio
nazionale, con particolare riferimento alla regione
Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le
iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di
accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi
volti a determinare condizioni di utile integrazione nel
territorio, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi
sede nel territorio regionale interessate sono autorizzate,
anche in deroga alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie
di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare
nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i
tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale
rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di
mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo
quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori
sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto
tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre
2016, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego, previo superamento di una procedura concorsuale,
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti
banditi a favore dei predetti tirocinanti. Allo svolgimento
delle procedure concorsuali di cui al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis
possono essere finalizzati altresi' all'attuazione dei
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
degli adempimenti connessi nonche' di interventi e
iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con
riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza
lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo
svolgimento delle attivita' relative ai predetti progetti,
interventi e iniziative.
3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione
Calabria sono altresi' autorizzati, a valere sulle risorse
di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in
deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme
contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di
diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi,
alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti
rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a
disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in
deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui
criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga
in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione
Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonche' i
soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di
programma di cui alle deliberazioni della giunta della
regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30
agosto 2017, in possesso dei requisiti per l'accesso al
pubblico impiego.
3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto
dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1 del presente articolo.
3-quater.1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche avvalendosi delle procedure di avviamento a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di
inclusione sociale rivolti ai disoccupati gia' percettori
di trattamenti di mobilita' in deroga, realizzati a seguito
dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli
ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno
2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti
sociali il 7 dicembre 2016, nonche' dei soggetti
destinatari degli accordi di programma di cui alle
deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258
del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, anche in
deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualita' di lavoratori
sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei
limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma
3-quinquies del presente articolo, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel
territorio regionale per le assunzioni previste dai commi
3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono
ripartite tra le amministrazioni con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. A tale fine le amministrazioni interessate
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre
2026, le esigenze di personale strettamente necessarie
all'attuazione delle finalita' di cui ai commi 3-bis,
3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, il cui costo non sia
sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere
sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le
amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio
finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse non utilizzate di cui al presente comma sono
riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione
Calabria per essere destinate alle stesse finalita' e ai
medesimi soggetti di cui al comma 3.ter.1. La regione
Calabria e' autorizzata a incrementare le risorse di cui al
presente comma con risorse proprie, a carico della finanza
regionale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs. n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 2, del
citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - (Omissis).
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio
del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento
o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore
medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la
contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto
puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale,
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
definisce la quota degli stessi attribuibile mediante
contratti a tempo determinato, comunque in misura non
superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,
per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di
cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie
oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto
all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono
avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o
del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di
cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.».
 
Art. 19 bis

Modifica all'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019

1. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «la possibilita' di» sono inserite le seguenti: «rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 817, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», come
modificato dalla presente legge:
«817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da
assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e
dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in
ogni caso, la possibilita' di rivalutarlo annualmente in
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31
dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito
attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo
criteri di ragionevolezza e di gradualita' in ragione
dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e
delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della
loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei
servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di
mobilita' sostenibile.».
 
Art. 19 ter

Disposizioni in favore degli aeroporti della Regione siciliana

1. Al fine di incrementare il flusso turistico incentivando il traffico aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti situati nel territorio della Regione siciliana che, nell'anno 2024, abbiano registrato un traffico annuo inferiore a 5 milioni di passeggeri non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente ai comuni della Regione siciliana afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la Regione siciliana provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Regione siciliana versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 6,172.388 milioni di euro annui.
3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di 4,748 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' destinato l'importo di euro 949.592 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelle di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di euro 474.796 annui a decorrere dall'anno 2026.
4. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla Regione siciliana a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonche' della tutela della salute, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate attraverso la struttura di gestione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 11, dell'articolo 2,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni
del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo
la media delle seguenti percentuali: percentuale di
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto
aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della
superficie totale del comune nel limite massimo di 100
chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di
tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il
60 per cento del totale per il finanziamento di misure
volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e
al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.».
- Si riporta il testo del comma 1328, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello
Stato del servizio antincendi negli aeroporti,
l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di
cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a
decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a
passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle
societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato,
concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con
decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e
delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unita' previsionali di base del centro di
responsabilita' "Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.».
 
Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2025, 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1, 4 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a euro 760.942.367 per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, euro 13 milioni per l'anno 2029 e euro 13 milioni annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a euro 235.920.000 per l'anno 2026 ed euro 35.150.000 per l'anno 2030, si provvede:
a) quanto a euro 107.280.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto;
c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
e) quanto a euro 24.620.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 per l'anno 2026 ed euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a euro 107.000.000 per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;
i) quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
l) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
m) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
m-bis) quanto a euro 7.000.000 per l'anno 2026 e a euro 1.750.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Ad esclusione di quanto previsto agli articoli 1, comma 3-ter, 2, commi 3, 9-quater, 10, 10-bis e 10-ter, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 6-ter, comma 2, 7, comma 3, 14-bis, comma 3, 15, commi 2, 3 e 3-quater, 16-bis, comma 2, 16-ter, comma 2, e 18-bis, comma 2, e ai commi 1 e 2 del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 17, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 27 (Patrimonio destinato). - (Omissis).
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 148, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)»:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
(Omissis).».
- Per il testo del comma 511, dell'articolo 1, della
citata legge 27 dicembre 2006, n.296, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 6-ter.
- Si riporta il testo del comma 199, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Si riporta il testo del comma 368, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«368. Per la realizzazione di investimenti
finalizzati ad incrementare l'attrattivita' turistica del
Paese, anche in relazione all'organizzazione di
manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi,
connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo
positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui
territori e per le categorie interessate, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo
da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il
turismo di conto capitale », con una dotazione pari a 50
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per
l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025.».
 
Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.