Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 10 luglio 2025 |
Ripartizione delle risorse relative al cd. «bonus psicologo» per le annualita' 2024 e 2025, nonche' introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ove si prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e' parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»; Vista la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto riferite all'anno 2021; Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che «al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 recante «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia ai sensi dell'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2022 nel quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione adottato in attuazione delle citate disposizioni; Visto, inoltre, l'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha incrementato il fondo di cui all'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2022 e sostituito la tabella di riparto delle summenzionate risorse, destinate alle regioni e alle province autonome, di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, adeguandola allo stanziamento complessivo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022; Vista la nota prot. MDS-DGPRE-46020 del 9 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, a firma congiunta del Ragioniere generale dello Stato e del direttore generale della prevenzione sanitaria, con la quale si chiarisce che le graduatorie di cui all'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal summenzionato art. 25; Visto l'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che rifinanzia il summenzionato fondo per gli anni successivi prevedendo che all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»; Visto l'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 nel quale si dispone che «il limite massimo di spesa di cui all'art. 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023»; Visto il medesimo art. 22-bis nel quale e', inoltre, esplicitato che «Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»; Visto l'art. 4, comma 8-quater del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, ove si dispone, tra l'altro, che «il limite massimo di spesa di cui all'art. 1-quater, comma 3, quinto periodo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto il medesimo art. 4, comma 8-quater, del citato decreto-legge n. 215 del 2023, nel quale e', inoltre, esplicitato che le risorse di cui al primo periodo sono trasferite a tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente; Visto l'art. 11 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, introdotto dalla legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143, e in particolare il comma 5-bis nel quale si stabilisce che «L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024», nonche' il successivo comma 5-ter che specifica che «Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024»; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023 di definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonche' dell'entita' e della validita' del contributo di cui all'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 gennaio 2024, n. 7, ed in particolare l'art. 2 nel quale si dispone che «a decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al menzionato comma 538, pari a 8 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quota di accesso, da determinarsi in accordo con le regioni e le province autonome, entro il 28 febbraio 2024, che tengano conto anche dei criteri reddituali di cui all'art. 3»; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2024, con il quale sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 di cui l'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191; Visto l'art. 1, comma 344 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» ove si dispone che: «all'art. 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 8 milioni di euro per l'anno 2024, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che e' incrementato in pari misura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo»; Visti, in materia di finanziamento autonomo del fabbisogno sanitario delle autonomie speciali, l'art. 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano), l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Trento e Bolzano), l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Friuli-Venezia Giulia) e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Sardegna), nonche' l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa nella misura del 49,11% la quota di compartecipazione della spesa sanitaria della Regione Siciliana ; Visto il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (registro dei provvedimenti n. 188 del 19 maggio 2022) sul decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022; Ritenuto, pertanto, necessario ripartire le risorse stanziate per l'anno 2024 e per l'anno 2025, nonche' assicurare coerenza in materia di trattamento dei dati personali con quanto fino ad ora disciplinato, mantenendo ferme le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, nonche' quanto definito nel pertinente allegato tecnico e adeguare la restante disciplina alle novelle introdotte dal legislatore che, tra l'altro, hanno reso stabile nel tempo il contributo; Ritenuto necessario, alla luce del susseguirsi delle modifiche normative sopra descritte, richiamare le disposizioni attuative vigenti in un unico testo, al fine di assicurare il prosieguo delle conseguenti attivita' gestionali nell'ottica della migliore efficienza dell'azione amministrativa e di garantire una maggiore accessibilita' e fruizione delle risorse da parte dei cittadini; Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2023 con la quale sono, tra l'altro, definite le quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto per l'anno 2023 (rep. atti n. 262/CSR); Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 novembre 2024 con la quale sono, tra l'altro, definite le quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto per l'anno 2024 (rep. atti n. 228/CSR); Vista la nota prot. PAT/RFA054 del 15 maggio 2024-0370176 inviata congiuntamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in cui si evidenzia che laddove l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 «abbia carattere straordinario correlato ad uno stato emergenziale, le province autonome accedono al relativo fondo in deroga alle normative» che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso al finanziamento sanitario corrente, in caso contrario «non intendono accedere al fondo»; Visti i dati trasmessi da INPS, in risposta alla richiesta dello scrivente Ministero, in forma aggregata, riguardanti il numero di attestazioni ISEE presentate nell'anno 2023 e 2024, suddivise per fascia di reddito e regione e provincia autonoma di residenza; Acquisita altresi' l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 maggio 2025 (rep. atti n. 69/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto individua le quote spettanti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse, come di seguito dettagliate. a. Per l'anno 2024 le risorse sono pari a: i. 8 milioni di euro, in attuazione di quanto disposto all'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; ii. 2 milioni di euro, pari all'incremento del limite massimo di spesa stabilito dall'art. 4, comma 8-quater del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18; iii. 2 milioni di euro, che integrano l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 5-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, introdotto dalla legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143. b. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 344 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», le risorse per l'anno 2025 sono pari a 9,5 milioni di euro. 2. Il presente decreto richiama, inoltre, le disposizioni vigenti dei decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, 24 novembre 2023 e 17 dicembre 2024 riguardanti le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo nonche' l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione per la parte non modificata dal presente decreto. Resta fermo quanto previsto nell'allegato tecnico del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Criteri di ripartizione
1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, per il 70% sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto e per il restante 30% tenendo conto anche dei criteri reddituali di cui all'art. 5 del presente decreto. 2. L'art. 2, comma 2, del decreto 24 novembre 2023 citato in premessa e' abrogato. |
| Art. 3
Beneficiari
1. Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. |
| Art. 4
Professionisti
1. Il beneficio e' fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP). 2. Il CNOP trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nel disciplinare tecnico allegato al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022. 3. L'elenco di cui al comma 2 e' consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS. |
| Art. 5
Contributo e requisiti reddituali
1. Il beneficio e' riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro. 2. Al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso, il beneficio e' parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economia equivalente: a. ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario; b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario; c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario. |
| Art. 6
Modalita' di richiesta e attribuzione del contributo
1. La domanda di accesso al beneficio potra' essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni. 2. La richiesta del beneficio e' presentata in modalita' telematica all'INPS accedendo alla piattaforma INPS. L'identita' del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso la carta di identita' elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure carta nazionale dei servizi (CNS). E' possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalita' rese disponibili sul sito dell'INPS. 3. All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall'interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell'INPS. Il richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 5. 4. In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida: in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente e' informato della necessita' di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida; in caso di presenza di una DSU valida la domanda e' acquisita. 5. Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non e' possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario. 6. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse di cui art. 1, come ripartite dall'art. 2, del presente decreto. 7. L'assegnazione del beneficio e' garantita nel rispetto dei parametri di cui all'art. 5, in base all'ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE piu' basso. 8. INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco del valore attribuito, ai sensi del precedente art. 5. 9. Il beneficio dovra' essere utilizzato entro duecentosettanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco e' automaticamente annullato. 10. A decorrere dall'avvio delle procedure di assegnazione delle risorse riferite all'anno 2024, al fine di garantire un ottimale utilizzo delle stesse, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, decadono dal beneficio. Decorso tale termine, le eventuali risorse non utilizzate per decadenza dal beneficio sono riassegnate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento dell'assegnatario decaduto per procedere allo scorrimento delle graduatorie. 11. A decorrere dall'avvio delle procedure di assegnazione delle risorse riferite all'anno 2024, si provvede allo scorrimento delle graduatorie una sola volta. Le eventuali risorse non utilizzate sono riassegnate, alle regioni e province autonome di riferimento e incrementano le risorse dell'annualita' in corso di assegnazione. |
| Art. 7
Autenticazione/registrazione dei professionisti
1. I professionisti di cui al precedente art. 4 si autenticano nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando la carta di identita' elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure carta nazionale dei servizi (CNS). 2. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2, implica l'obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente decreto. 3. Il professionista presente nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2, e' abilitato all'inserimento del proprio IBAN. |
| Art. 8
Utilizzo del contributo
1. Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato ai sensi dell'art. 6, comma 8 ai fini della prenotazione. 2. Il professionista accede alla piattaforma INPS con le modalita' definite nel precedente art. 7 e, verificata la disponibilita' dell'importo della propria prestazione, ne indica l'ammontare inserendo la data della seduta concordata. 3. INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione di cui al precedente comma 2. Il beneficiario puo' disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne. 4. Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente. 5. INPS comunica al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua. |
| Art. 9
Modalita' di rimborso del contributo
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono le risorse assegnate all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843» (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni psicoterapia anno 2024» per le risorse relative all'annualita' 2024 e «Contributo sessioni psicoterapia anno 2025» per le risorse relative all'annualita' 2025. 2. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 7, comma 3 del presente decreto. Per l'erogazione del contributo di cui al presente decreto INPS non e' soggetto agli obblighi del sostituto di imposta. |
| Art. 10
Monitoraggio
1. A partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e provinciali, INPS invia, entro la fine di ogni mese, al Ministero della salute e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano una relazione contenente, in forma aggregata, in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l'interessato, il numero di beneficiari, suddivisi per sesso, fascia di eta', fascia ISEE e provincia di residenza, per consentire, nel rispetto dei principi di minimizzazione e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, il monitoraggio della fruizione del beneficio, a indirizzo PEC preventivamente comunicato all'INPS dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle Province di Trento e Bolzano. |
| Art. 11
Tutela dei dati personali
1. I trattamenti dei dati necessari all'attuazione del presente decreto sono effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. I dati personali, anche relativi alla salute, saranno trattati, da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per gli aspetti di competenza, esclusivamente per le finalita' stabilite dal presente decreto e nel disciplinare tecnico, allegato al decreto 31 maggio 2022 citato in premessa, sono individuati i tempi di conservazione, le modalita' del trattamento e le misure appropriate e specifiche, anche tecniche e organizzative, per la protezione dei dati stessi. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualita' di titolari del trattamento, nominano INPS quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al quale vengono altresi' affidati i compiti di controllo sull'erogazione del contributo. 3. INPS e' titolare del trattamento dei dati personali relativi all'ISEE comunicati per le verifiche sull'attribuzione del contributo, nonche' dei dati relativi alla residenza per l'individuazione della regione/provincia competente e dei dati di contatto da utilizzare su richiesta dell'interessato. 4. Il CNOP e' titolare del trattamento dei dati personali dei professionisti aderenti all'iniziativa. 5. Il Ministero della salute, prima del trattamento, ha effettuato la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/679, con il coinvolgimento delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dell'INPS. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2025
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 974 |
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