Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 17 luglio 2025 |
PSRN 2014-2022 - Sottomisura 17.1. Modifica dell'articolo 13 dei decreti 9 novembre 2021, 8 novembre 2022 e 28 aprile 2023, di approvazione degli avvisi pubblici per le campagne assicurative 2021 e 2022 - produzioni vegetali e zootecniche. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune; Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione comunitaria C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo dalla decisione C(2024) 3477 del 17 maggio 2024; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015; Vista la convenzione di delega sottoscritta dall'autorita' di gestione e da AGEA in qualita' di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attivita' delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, approvata con decreto 7 maggio 2018, n. 14715, ed il relativo atto aggiuntivo di modifica sottoscritto in data 25 novembre 2022, che ne proroga l'esecutivita' fino alla completa chiusura delle attivita' relative alla gestione del PSRN 2014-2022, ovvero fino al 30 giugno 2026, approvato con decreto 29 novembre 2022, n. 611346, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2023 al n. 189; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193; Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219; Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 9402305, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 dell'8 marzo 2021; Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2021, n. 591232, di modifica del PGRA 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 9 dicembre 2021; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 148418, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2022; Visto il decreto direttoriale 9 novembre 2021, n. 583933, di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021; Visto il decreto direttoriale 8 novembre 2022, n. 570475, di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2023; Visto il decreto direttoriale 28 aprile 2023, n. 225335, di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni zootecniche, campagne assicurative 2021 e 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2023; Tenuto conto che, ai sensi del PSRN 2014-2022, il valore della produzione dell'agricoltore ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il valore della produzione piu' basso, dichiarato dall'agricoltore nel Piano assicurativo individuale (PAI), elaborato a sistema SGR, in ambito SIAN, costituisce il valore massimo assicurabile ai fini della determinazione dell'importo da ammettere a sostegno nell'ambito della sottomisura 17.1 ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV); Considerato che lo SV e' stato introdotto nell'ambito della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 a partire dalla campagna assicurativa 2021; Considerato che all'art. 13 «Istruttoria delle domande di sostegno», degli avvisi pubblici adottati con decreti 9 novembre 2021, n. 583933, 8 novembre 2022, n. 570475 e 28 aprile 2023, n. 225335 e' stabilito, alla lettera c), che il valore della produzione storica inferiore o uguale allo SV di riferimento e' ritenuto ammissibile mentre, laddove risulti maggiore dello SV di riferimento, al fine dell'ammissione al sostegno della relativa domanda, deve essere giustificato dall'agricoltore con documenti probatori afferenti alle ultime tre o cinque annualita' e che la documentazione a comprova del valore della produzione storica deve essere presentata, per le sole produzioni vegetali, anche per le varieta' di uve DOP e IGP in caso di valore assicurato unitario maggiore rispetto allo SV di riferimento; Tenuto conto che l'agricoltore ha la possibilita' di presentare, tramite le funzionalita' del PAI messe a disposizione da AGEA in ambito SIAN/SGR, la documentazione a comprova del valore superiore allo SV di riferimento; Considerato che, ai sensi dell'art. 13 degli avvisi pubblici adottati con decreti 9 novembre 2021, n. 583933, 8 novembre 2022, n. 570475 e 28 aprile 2023, n. 225335, la documentazione che l'agricoltore puo' presentare, per ciascuna delle tre o cinque annualita' antecedenti la campagna di riferimento, a supporto del valore superiore allo Standard Value, e' individuata in fatture e altri documenti fiscali, ivi compresa la documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della produzione ottenuto e nel registro corrispettivi; Tenuto conto della quantita' ingente di documentazione che l'agricoltore deve esibire per dimostrare il valore della produzione ottenuto in ciascuno degli ultimi tre o cinque anni che potrebbe rendere difficoltosa l'istruttoria rallentandone, in aggiunta, le tempistiche di attuazione; Considerato che la presentazione da parte dell'agricoltore anche di un prospetto che illustri il calcolo alla base del valore superiore allo Standard Value, nonche' di un elenco riepilogativo della documentazione presentata per ciascuna annualita', potrebbe velocizzare le tempistiche dell'istruttoria nonche' rendere piu' fruibile l'esame dei documenti; Tenuto conto, altresi', della necessita' di informare in merito alle modalita' istruttorie nel caso in cui per una o piu' annualita' l'agricoltore non abbia presentato documentazione a supporto della determinazione del valore superiore allo Standard Value; Preso atto che l'organismo pagatore AGEA deve effettuare il pagamento dei contributi della programmazione 2014-2022 entro la data finale di ammissibilita' delle spese del 31 dicembre 2025, stabilita dal regolamento (UE) n. 2220/2020; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla modifica dell'art. 13 degli avvisi pubblici adottati con decreti 9 novembre 2021, n. 583933, 8 novembre 2022, n. 570475 e 28 aprile 2023, n. 225335 per specificare la documentazione che deve essere presentata dall'agricoltore ai fini dell'istruttoria del valore superiore allo SV di riferimento ed informare circa le modalita' istruttorie per la determinazione del valore della produzione storica ammissibile;
Decreta:
Art. 1 Modifica dell'art. 13 degli avvisi pubblici adottati con decreti 9 novembre 2021, n. 583933 e 8 novembre 2022, n. 570475 - produzioni vegetali - campagne 2021 e 2022
All'art. 13 degli avvisi pubblici adottati con decreti 9 novembre 2021, n. 583933 e 8 novembre 2022, n. 570475, il paragrafo: «La documentazione a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value, ovvero di valore assicurato di una o piu' menzioni superiore allo Standard Value di riferimento, che l'agricoltore puo' presentare per ciascuna delle tre o cinque annualita' antecedenti la campagna di riferimento e' la seguente: fatture e altri documenti fiscali ivi compresa la documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della produzione ottenuto; registro corrispettivi.» e' sostituito dal seguente: «La documentazione a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value, ovvero di valore assicurato di una o piu' menzioni superiore allo Standard Value di riferimento, che l'agricoltore e' tenuto a presentare e' la seguente: a. fatture e altri documenti fiscali per ciascuna delle tre o cinque annualita' antecedenti la campagna di riferimento relative al prodotto oggetto di domanda, ovvero per le uve DOP e IGP relative alla menzione di riferimento; b. prospetto in formato Excel che illustri il calcolo effettuato alla base del valore della produzione storica dichiarato nel PAI, ovvero del valore medio individuale per menzione; c. elenco riepilogativo della documentazione presentata per ciascuna annualita'. In caso di assenza di documentazione presentata per una o piu' annualita', tali annualita' concorreranno al calcolo della media triennale o quinquennale per la determinazione del valore della produzione storica ammissibile con un valore pari a zero. Ai fini delle verifiche del valore unitario della produzione storica dichiarato nel PAI, la superficie di riferimento per il prodotto, ovvero per le uve DOP e IGP per la menzione oggetto di domanda, e' quella risultante dal fascicolo aziendale AGEA in ciascuna delle tre o cinque annualita' antecedenti la campagna di riferimento. Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione della documentazione di cui ai punti da a. a c. sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.». |
| Art. 2 Modifica dell'art. 13 dell'avviso pubblico adottato con decreto 28 aprile 2023, n. 225335 - produzioni zootecniche - campagne 2021 e 2022
All'art. 13 dell'avviso pubblico adottato con decreto 28 aprile 2023, n. 225335, il paragrafo: «La documentazione a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento, che l'agricoltore puo' presentare per ciascuna delle tre o cinque annualita' antecedenti la campagna di riferimento e' la seguente: fatture e altri documenti fiscali ivi compresa la documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della produzione ottenuto; registro corrispettivi.» e' sostituito dal seguente: «La documentazione a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value che l'agricoltore e' tenuto a presentare e' la seguente: a. fatture e altri documenti fiscali per ciascuna delle tre o cinque annualita' antecedenti la campagna di riferimento relative al prodotto oggetto di domanda; b. prospetto in formato Excel che illustri il calcolo effettuato alla base del valore della produzione storica dichiarato nel PAI; c. elenco riepilogativo della documentazione presentata per ciascuna annualita'. In caso di assenza di documentazione presentata per una o piu' annualita', tali annualita' concorreranno al calcolo della media triennale o quinquennale per la determinazione del valore della produzione storica ammissibile con un valore pari a zero. Ai fini delle verifiche del valore unitario della produzione storica dichiarato nel PAI, il numero di capi di riferimento per il prodotto oggetto di domanda e' rappresentato dalla consistenza media risultante dall'Anagrafe zootecnica (BDN) in ciascuna delle tre o cinque annualita' antecedenti la campagna di riferimento. Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione della documentazione di cui ai punti da a. a c. sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.». Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero. Roma, 17 luglio 2025
Il direttore generale: Angelini
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1028 |
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