Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2025 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 117
Misure urgenti in materia di giustizia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026;
Ritenuta, quindi, la straordinaria necessita' e urgenza di dettare disposizioni temporanee in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace, nonche' di prevedere un regime straordinario di trasferimento presso le corti d'appello in difficolta' rispetto agli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere applicazioni a distanza di magistrati ordinari;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di attribuire poteri straordinari ai capi degli uffici giudiziari in condizioni di maggiore difficolta' nel raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026, affinche' gli stessi predispongano un piano straordinario che ne consenta il conseguimento;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di disciplinare specificamente il tirocinio dei magistrati ordinari in procinto di essere nominati, affinche' anch'essi possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza da parte delle corti di appello;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di differire i termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di competenze del giudice di pace e di funzioni dei magistrati ausiliari, al fine di non distogliere risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026 nonche' di assicurare anche per l'anno 2026 il funzionamento dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle sezioni distaccate insulari di Portoferraio, Ischia e Lipari e di consentire ai professionisti dell'educazione l'esercizio delle attivita' disciplinate dalla legge 15 aprile 2024, n. 55 sino al completamento delle norme relative alla formazione dell'albo professionale, all'avvio delle prime operazioni elettorali, all'indizione e celebrazione delle elezioni dei Consigli dell'Ordine territoriali e nazionale e al completamento della disciplina della struttura e delle funzioni degli organi rappresentativi e degli altri organi dell'Ordine;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, a fini acceleratori, di intervenire sul processo civile al fine di eliminare incombenti non utili rispetto alla definizione dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di aumentare la dotazione organica della magistratura ordinaria, in funzione dell'adeguamento della magistratura di sorveglianza alle attivita' connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della liberta' personale, in modo tale da consentire l'operativita' dell'ampliamento in un momento immediatamente successivo alla scadenza del termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di intervenire ulteriormente sulla disciplina degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole del processo per il piu' efficiente e rapido smaltimento dei pagamenti nonche' al fine di evitare ulteriori condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di applicazione
di magistrati e di giudici onorari di pace

1. Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, puo' applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita' in materia civile, oltre il limite previsto dall'articolo 115, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianita' di servizio e alla valutazione di professionalita' richiesti dal citato articolo 115, comma 3 del regio decreto n. 12 del 1941.
2. Fino al 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 del regio decreto n. 12 del 1941, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questi casi il Consiglio superiore della magistratura provvede ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6.
3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice onorario di pace puo' essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.
 
Allegato 1
(articolo 8, comma 1)

«Tabella B
(articolo 1, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Incentivi al trasferimento
presso le corti d'appello

1. Presso le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che sono individuate dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere destinati, in numero non superiore a venti, magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita' e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonche' da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi individuate ai sensi del primo periodo.
2. Nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura definisce la procedura deliberando il trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta.
3. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario individuato predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, definisce un piano di smaltimento e assegna i procedimenti ai magistrati trasferiti in forza del procedimento di cui al presente articolo in modo tale che ne sia garantita l'utile definizione entro il 30 giungo 2026. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
4. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 e' attribuita, per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, un'indennita' mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennita' di cui al primo periodo non e' cumulabile con quella prevista dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 l'aumento previsto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento.
5. Si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di euro 584.372 per l'anno 2025, di euro 1.221.432 per l'anno 2026 e di euro 916.074 per l'anno 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.
 
Art. 3

Applicazioni a distanza
di magistrati ordinari

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2. L'applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalita' previste dal comma 9.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza nonche' il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario. Con la deliberazione di cui al primo periodo, il Consiglio elenca gli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza, ordinandoli secondo la gravita' dello scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, e bandisce la procedura di interpello. Per proporre la domanda di applicazione a distanza l'interpello fissa un termine non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione.
3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni. Sono altresi' ammessi a partecipare i magistrati collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico. Sono esclusi i magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale.
4. Nel termine e secondo le modalita' stabiliti dall'interpello di cui al comma 2, terzo periodo, i magistrati interessati propongono domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la proposizione della domanda, dispone l'applicazione a distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande, presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza. L'applicazione a distanza e' comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato.
6. L'applicazione ha termine il 30 giugno 2026. Se il magistrato applicato a distanza definisce i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9 prima della scadenza del termine indicato al primo periodo, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione, con le medesime modalita' di cui al comma 9, puo' assegnare al magistrato, che abbia manifestato la propria disponibilita', ulteriori cinquanta procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.
7. Il magistrato applicato a distanza tiene le udienze da remoto ai sensi dell'articolo 127-bis del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-bis e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato e' assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o se, nel caso previsto dall'articolo 128 del codice di procedura civile, si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione di cui al quarto periodo almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. Il magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo.
8. Il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifica periodicamente che la produttivita' di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale e' assegnato.
9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
10. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza vigila sull'andamento del programma di definizione e comunica al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, al termine del periodo di applicazione, il numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza, indicandone altresi' gli estremi.
11. Il magistrato applicato a distanza ha diritto a un'indennita' di disponibilita' in misura corrispondente al triplo dell'indennita' mensile prevista dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, corrisposta al termine del periodo di applicazione e alla condizione che, entro il termine medesimo, il magistrato abbia definito i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9. Nel caso di cui al comma 6, secondo periodo, al magistrato applicato a distanza e' corrisposta una ulteriore indennita' pari a quella di cui al primo periodo del presente comma, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, altri cinquanta procedimenti civili. L'indennita' non e' cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nonche' con altre indennita'. Il magistrato applicato a distanza ha altresi' diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale presta servizio, a un punteggio di anzianita' aggiuntivo pari a 0,16.
12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 15.273.824 per l'anno 2026, e' versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
 
Art. 4

Poteri straordinari dei capi degli uffici

1. I capi degli uffici individuati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, predispongono un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, in deroga ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore, che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano straordinario e' predisposto tenendo conto del disposto dell'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e in maniera tale che la deroga ai limiti dei carichi esigibili non comprometta la qualita' del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati.
2. In attuazione del piano possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonche' riassegnati affari gia' assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis e 7-ter, del regio decreto n. 12 del 1941. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva approvazione.
3. Nell'elaborazione del piano il capo dell'ufficio puo' disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate possono posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli rientranti delle materie indicate nel piano. Qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari gia' assegnati nelle materie estranee, purche' siano conseguenza della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il Consiglio superiore della magistratura tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.
4. Il piano e i provvedimenti conseguenti cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026.
 
Art. 5

Disposizioni in materia
di tirocinio dei magistrati ordinari

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e dall'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' in deroga a quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, primo periodo, e 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2023 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha la durata di diciotto mesi e si svolge con le seguenti modalita':
a) una sessione della durata di quattro mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola superiore della magistratura, disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006;
b) una sessione della durata di quattordici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, articolata in quattro periodi:
1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attivita' giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;
2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attivita' giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;
3) il terzo periodo, della durata di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali;
4) il quarto periodo, della durata di quattro mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
 
Art. 6

Differimento di termini in materia
di giustizia e di professioni pedagogiche

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
2. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116:
a) al comma 3, le parole «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026»;
b) al comma 4, le parole «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026».
3. In deroga al disposto dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i magistrati ausiliari in corte d'appello gia' prorogati in conformita' al disposto dell'articolo 63, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, continuano a esercitare le funzioni fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026 di cui al comma 2.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro 3.960.000 per l'anno 2026.
5. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027».
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2026.
7. Al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2026»;
2) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2026»;
3) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2026»;
4) il termine di cui al comma 13 limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, e' differito al 1° gennaio 2027.
8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2026.
9. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026» e le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.
10. Alla copertura degli oneri indicati ai commi 4, 6 e 8, pari complessivamente a 5.639.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 10.
 
Art. 7

Modifiche al codice
di procedura civile

1. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «codice di procedura civile», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio e' comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.».
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non e' stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio.
 
Art. 8
Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento
della magistratura di sorveglianza

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre piu' gravose attivita' connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della liberta' personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' aumentato complessivamente di cinquantotto unita'. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 14, e come sostituita dal decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, e dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, e' sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unita' di personale di magistratura di cui al presente comma.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia l'organico in aumento di cui al comma 1 e' destinato ad incrementare le piante organiche dei singoli uffici di sorveglianza.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 1.291.000 per l'anno 2025, di euro 2.476.686 per l'anno 2026, di euro 5.076.121 per l'anno 2027, di euro 6.225.492 per l'anno 2028, di euro 6.225.492 per l'anno 2029, di euro 7.287.758 per l'anno 2030, di euro 8.085.220 per l'anno 2031, di euro 8.091.977 per l'anno 2032, di euro 8.382.151 per l'anno 2033, di euro 8.406.332 per l'anno 2034 e di euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.
 
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui
alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In ogni caso la domanda puo' essere proposta in pendenza del processo quando e' superato il termine ragionevole di durata dello stesso.»;
b) all'articolo 5-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «domanda di equa riparazione» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di decadenza» e il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione puo' chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalita' previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.»;
3) al comma 4, le parole: «Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione»;
4) al comma 12, secondo periodo, le parole: «anche in deroga al disposto del comma 9» sono soppresse;
5) il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
«12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.»;
6) dopo il comma 12-bis sono aggiunti i seguenti:
«12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.
12-quater. Entro un mese dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia da' notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di cui al primo periodo e' altresi' comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.».
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8 del presente decreto, pari a euro 1.875.372 per l'anno 2025, euro 9.337.118 per l'anno 2026, euro 5.992.195 per l'anno 2027, euro 6.225.492 per l'anno 2028, euro 6.225.492 per l'anno 2029, euro 7.287.758 per l'anno 2030, euro 8.085.220 per l'anno 2031, euro 8.091.977 per l'anno 2032, euro 8.382.151 per l'anno 2033, euro 8.406.332 per l'anno 2034 ed euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante riduzione di euro 1.875.372 per l'anno 2025, di euro 9.337.118 per l'anno 2026 e di euro 9.612.580 annui a decorrere dall'anno 2027 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione di quanto previsto all'articolo 3 e al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 agosto 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio