Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 8 luglio 2025
Modalita' del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nonche' modalita' di costituzione e funzionamento dell'Albo nazionale delle buone pratiche e composizione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» e, in particolare, l'art. 17, comma 4, che ha aggiunto all'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 784, i commi 784-bis, 784-ter e 784-quater;
Vista la legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante «Disposizioni in materia di lavoro» e, in particolare l'art. 32 che dispone in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche inserendo all'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 784-quater, i commi 784-quinquies, 784-sexies e 784-septies;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2, lettera e), n. 2;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'art. 21, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, di «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» anche con riferimento all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, affida all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) compiti di valutazione sui percorsi di alternanza scuola lavoro;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 4, undecies, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che individua l'INDIRE quale articolazione del Sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il comma 1-bis dell'art. 19, come introdotto dall'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 che ridefinisce i compiti dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e in particolare affida compiti di ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche e lo sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'art. 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», in particolare l'art. 10 che cambia la denominazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, in Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), disciplinandone il funzionamento;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la legge del 30 dicembre 2018 n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare l'art. 1, commi 784, 784-bis, 784-ter, 784-quater, 784-quinquies, 784-sexies e 784-septies, con riguardo ai «Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» (PCTO);
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e, in particolare, la Sezione III contenente «Misure per l'attuazione del PNRR in materia di istruzione» che, attraverso gli articoli 26, 27 e 28, concernenti rispettivamente la riforma degli istituti tecnici, la riforma degli istituti professionali e l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, avvia la riforma ordinamentale degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, per questi ultimi mediante l'aggiornamento del Progetto formativo individuale, ancorandolo strettamente al mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilita' ambientale e competitivita' del sistema produttivo;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che, all'art. 6, ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito» cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2024, n. 185;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, concernente il «Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 4 settembre 2015, n. 657, concernente il riparto delle risorse per i laboratori territoriali per l'occupabilita' in attuazione alla legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, concernente il «Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalita' di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, recante i «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 maggio 2018, n. 427, di «Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 23 agosto 2019, n. 766 recante le «Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante le «Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'art. 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 1° agosto 2023 n. 153, recante «Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonche' modalita' di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilita', ai sensi dell'art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle Linee guida per l'Orientamento, relative alla riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 12 novembre 2024 n. 226, recante i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e delle attivita' assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c) e dell'art. 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 20 del 4 febbraio 2025, recante l'adozione dell'Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l'individuazione delle priorita' politiche del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025;
Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, recante «Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88»;
Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65, recante «Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87»;
Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, recante «Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88- Secondo biennio e quinto anno»;
Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5, recante «Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento» degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87- Secondo biennio e quinto anno»;
Vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Preso atto che i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) devono essere coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, prevedendo per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione l'individuazione, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili, del docente coordinatore di progettazione;
Ritenuta la necessita' che i PCTO siano progettati anche tenendo conto delle attitudini personali delle studentesse e degli studenti nell'ambito di un progetto formativo e educativo di qualita', compatibile con l'imprescindibile ruolo educativo svolto dalla scuola;
Ritenuta la necessita' di promuovere strategie efficaci e innovative dirette alla valorizzazione e diffusione di soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza nell'ambito dei PCTO affinche' rispondano a criteri di qualita' sotto il profilo formativo e orientativo, quali strumenti essenziali per il miglioramento della qualita' dell'offerta formativa capace di allinearsi ai mutamenti sociali e culturali, economici e produttivi, tecnologici e digitali della societa' contemporanea;
Ritenuta la necessita', pertanto, anche in attuazione dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di avviare un monitoraggio su tutto il territorio nazionale sul funzionamento dei PCTO, individuando e definendo le modalita' per effettuare il monitoraggio, per acquisire dati e informazioni al fine di implementare e qualificare la progettazione definendo le risorse umane, i soggetti di cui avvalersi, gli strumenti informatici per la raccolta dei dati;
Ritenuta la necessita', pertanto, anche in attuazione dell'art. 32, legge 13 dicembre 2024, n. 203, di definire le modalita' di costituzione e funzionamento dell'Albo nazionale delle buone pratiche dei PCTO, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche;
Ritenuta la necessita', pertanto, anche in attuazione dell'art. 32, legge 13 dicembre 2024, n. 203, di definire la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per i PCTO con compiti di sostegno delle attivita' di monitoraggio e valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
Considerate le finalita' istituzionali di INDIRE e di INVALSI che costituiscono articolazione del Sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito;
Considerate le comprovate capacita' di INDIRE e di INVALSI di svolgere le attivita' di monitoraggio sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuita' con le attivita' di collaborazione gia' realizzate nel corso degli anni, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualita' del servizio in conseguenza delle proprie esperienze che garantiscono un elevato livello qualitativo delle prestazioni e il rispetto dei tempi assegnati;
Considerate le finalita' istituzionali dell'INAPP, quale ente pubblico di ricerca di rilevanza nazionale, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si occupa di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche negli ambiti del lavoro, istruzione e formazione, protezione sociale, politiche attive e passive del lavoro, terzo settore, inclusione sociale, e delle politiche che producono effetti sul mercato del lavoro.
Ritenuta la specificita' delle norme che regolano l'operato delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quali enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;
Considerati i compiti e le funzioni istituzionali svolti dalle Camere di commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, singolarmente o in forma associata, relativamente all'orientamento al lavoro e alle professioni, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le regioni, attraverso, in particolare, la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Considerate le particolari funzioni istituzionalmente assegnate a INDIRE, a invalsi, a INAPP e alle Camere di commercio, in forma singola o associata, e l'espressa previsione contenuta nelle norme sopra richiamate, unitamente alla qualita' delle prestazioni assicurate dai predetti enti;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione approvato nella seduta plenaria n. 150 del 23 giugno 2025;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non accogliere la richiesta di previsione di una azione di supporto e accompagnamento, ad opera di INDIRE, delle istituzioni scolastiche che, all'esito del monitoraggio, non raggiungono i requisiti minimi di efficacia per il miglioramento della progettazione dei percorsi e del processo, in quanto tale previsione travalica l'oggetto specifico del presente decreto che disciplina il monitoraggio dei PCTO, nonche' le azioni di risoluzione delle eventuali criticita' emerse dal monitoraggio dovranno essere successivamente affrontate e definite con interventi specifici da parte dell'amministrazione, anche sulla base delle proposte formulate dall'Osservatorio;
Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di inserire tra le buone prassi i PCTO realizzati all'interno delle istituzioni scolastiche, in quanto si intende privilegiare le progettazioni che favoriscono lo sviluppo degli apprendimenti in contesti diverso da quello scolastico, seppure in collaborazione con la scuola;
Ritenuto di non accogliere la richiesta di presenza in seno all'osservatorio delle organizzazioni sindacali, atteso che sono previste forme di consultazione;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. In attuazione dell'art. 1, comma 784 ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono individuate le modalita' per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di seguito PCTO, al fine di promuovere l'innovazione didattica e organizzativa, la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, i processi di apprendimento e, di conseguenza, migliorare il sistema educativo nazionale di istruzione e formazione.
2. L'attivita' ha lo scopo di monitorare i PCTO attivati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, del territorio nazionale, rilevando la qualita', l'efficacia, l'efficienza e l'innovativita' ed eventuali criticita' della progettazione dei percorsi.
3. Il monitoraggio ha altresi' lo scopo di esaminare l'andamento di specifici progetti di PCTO realizzati dalle istituzioni scolastiche, attraverso azioni di osservazione diretta, svolte presso un campione di scuole rappresentativo sul piano territoriale e degli indirizzi di studio dei diversi ordini.
 
Art. 2

Campi di osservazione del monitoraggio

1. Il monitoraggio tiene conto dei seguenti campi di osservazione a partire dai quali individuare indicatori di qualita':
a) coerenza delle progettazioni con il piano triennale dell'offerta formativa comprensivo del piano dell'inclusione e con il profilo culturale, educativo e professionale (PECuP) in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, come previsto dall'art. 1, comma 784-bis, legge 30 dicembre 2018 n. 145;
b) coerenza tra i fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni scolastiche e le attitudini degli studenti, come previsto dal punto 4 delle Linee guida per i PCTO di cui al decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019;
c) co-progettazione dei percorsi di PCTO con la struttura ospitante e con il coinvolgimento dello studente e comunicazione alla famiglia, come previsto dal punto 4.2 delle Linee guida per i PCTO di cui al decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019;
d) descrizione delle competenze trasversali attese dai PCTO, anche con riferimento alla competenza multilinguistica, in ossequio a quanto stabilito dalla raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, come previsto dal punto 3 delle Linee guida per i PCTO di cui al decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019;
e) individuazione degli strumenti predisposti dal Consiglio di classe per la valutazione degli esiti delle attivita' di PCTO e delle loro ricadute sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento, come previsto dal punto 4.4 delle Linee guida per i PCTO di cui al decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019;
f) individuazione della struttura ospitante con riferimento alle tematiche della salute e della sicurezza, tenendo conto della formazione specifica erogata alle studentesse e agli studenti, del Documento di valutazione dei rischi (DVR), integrato con la sezione dedicata all'accoglimento degli studenti, e del rispetto della proporzione numerica studenti/tutor aziendale, come previsto dall'art. 5 del D.I. 3 novembre 2017, n. 195 - Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, e dal comma 784 quater dell' art 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 introdotto dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023;
g) individuazione della struttura ospitante con riferimento alla formazione del tutor aziendale nell'accoglienza e nell'affiancamento formativo degli studenti, anche con riferimento alla frequenza di corsi avanzati in materia di salute e sicurezza ex decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alla presenza della figura di affiancamento alle studentesse e agli studenti, in caso di svolgimento dei lavori consentiti alle condizioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, cosi' come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262.
h) con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, descrizione delle attivita' previste presso la struttura ospitante italiana o estera, anche in riferimento all'Atlante del lavoro e, in particolare, ai settori economico-professionali (SEP), alle aree di attivita' (AdA), ai codici ATECO e ai codici NUP;
i) con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, descrizione delle competenze tecnico-professionali attese dai PCTO, anche in riferimento all'Atlante del lavoro e, in particolare, ai settori economico-professionali (SEP), alle aree di attivita' (AdA), ai codici ATECO e ai codici NUP;
j) utilizzo di laboratori territoriali per l'occupabilita' ex legge 13 luglio 2015, n. 107 e decreto ministeriale del 4 settembre 2015, n. 657 o di altri spazi analoghi dall'alto profilo innovativo a disposizione di piu' scuole del territorio, dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese;
k) efficacia comprovata della pratica e sua replicabilita' in contesti territoriali differenti, capacita' di adattarsi alle specificita' culturali locali senza perdere la propria funzionalita' e gli obiettivi principali, consentendo quindi un'applicazione efficace anche in realta' con risorse e caratteristiche culturali diverse;
l) ricadute su curricolo, orientamento e occupabilita', favorendo la transizione degli studenti verso il mondo del lavoro o l'apprendistato e quindi contribuendo concretamente alla costruzione di percorsi formativi coerenti con le esigenze del mercato del lavoro, facilitando l'inserimento degli studenti in opportunita' di apprendistato o rapporti lavorativi;
m) realizzazione di un output tangibile, come un prodotto o un servizio, che risponda a un bisogno reale e abbia un impatto misurabile, dimostrando quindi di avere una capacita' di generare valore aggiunto.
2. L'azione del monitoraggio di cui al comma 1, diretto alla valutazione dell'efficacia della progettazione dei percorsi e del processo, e' effettuata ad opera dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
3. L'azione di monitoraggio afferente la valutazione degli esiti delle attivita' di PCTO e delle relative ricadute sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento e' condotta dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI).
 
Art. 3

Modalita' di effettuazione del monitoraggio

1. Il monitoraggio e' realizzato attraverso la consultazione di documenti, basi dati, l'osservazione diretta e la rilevazione telematica di dati e informazioni ricevute, entro il 15 maggio di ogni anno scolastico, dai docenti tutor PCTO in collaborazione con i coordinatori di progetto PCTO ex art. 17 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, del territorio nazionale, relativamente alle classi terminali.
2. I dati e le informazioni sono acquisiti anche mediante un questionario compilato attraverso utilizzo dell'apposito ambiente web ad accesso protetto - sezione speciale PCTO su UNICA, collegata con il curriculum dello studente e in interoperabilita' con il Registro per l'alternanza scuola lavoro, in attuazione dell'art. 1, comma 41-bis della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotto dall'art. 17, comma 5, lettera b), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
3. L'attivita' di cui al comma 1 concorre alla valutazione finale della progettazione dei percorsi unitamente alla consultazione dei documenti e determina le condizioni per la realizzazione di approfondimenti mediante osservazione diretta.
4. Gli esiti del monitoraggio e le relative elaborazioni sono restituiti annualmente attraverso report analitici e di sintesi, slide di presentazione e un rapporto di monitoraggio finale utile per le istituzioni scolastiche, anche ai fini del miglioramento per la progettazione dei PCTO e dell'eventuale aggiornamento del rapporto di autovalutazione e piano di miglioramento.
5. Con successivo decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalita' di trattamento dei dati personali eventualmente raccolti nell'ambito delle attivita' di monitoraggio effettuate attraverso l'osservazione diretta e per il tramite sezione speciale PCTO su UNICA, definendo le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati, le procedure e le operazioni di trattamento, le garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
 
Art. 4

Periodo di monitoraggio

Il presente monitoraggio e' avviato annualmente a decorrere dai PCTO conclusi nell'anno scolastico 2025/2026.
 
Art. 5

Ulteriori informazioni presenti nel rapporto di monitoraggio

Il monitoraggio prende in esame anche le informazioni quali-quantitative esistenti all'interno della sezione speciale PCTO, di cui all'art. 1, comma 41-bis, della legge 13 luglio 2015, n. 107, della piattaforma UNICA che recepisce i dati provenienti dal curriculum dello studente e dal registro dell'Alternanza scuola lavoro, di cui all'art. 1, comma 41 della legge 13 giugno 2015, n. 107, nonche' i dati contenuti nella piattaforma «Certifica Competenze» di Unioncamere.
 
Art. 6
Istituzione e finalita' dell'Albo nazionale delle buone pratiche dei
PCTO

1. L'Albo nazionale delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 1, comma 784-quinquies, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, introdotto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 203 del 13 dicembre 2024, si propone di perseguire le seguenti finalita':
valorizzare, condividere e diffondere le esperienze virtuose di eccellenza in tema di PCTO messe in atto dalle istituzioni scolastiche di secondo grado;
promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
promuovere l'adozione di percorsi innovativi e funzionali all'orientamento degli studenti e allo sviluppo di competenze trasversali e tecnico-professionali;
promuovere il miglioramento della qualita', della progettualita' ed esecutivita' dei PCTO offerti agli studenti;
stimolare il dialogo e il confronto tra istituzioni scolastiche e il contesto operativo imprenditoriale, industriale e professionale a livello locale, regionale e nazionale;
2. L'Albo rappresenta uno strumento di riferimento per dirigenti scolastici, docenti, studenti, imprese partner e gli stakeholder interessati al miglioramento e innovazione della progettazione dell'offerta formativa da riadattare alle particolari condizioni di contesto, al fine di promuovere e, di conseguenza, migliorare il sistema educativo nazionale di istruzione e formazione.
 
Art. 7

Ambito di applicazione

1. Le potenziali buone pratiche ammesse all'Albo devono riguardare i PCTO attuati all'interno delle istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie, realizzati presso strutture ospitanti, laboratori territoriali per l'occupabilita' ex legge del 13 luglio 2015, n. 107 e decreto ministeriale del 4 settembre 2015, n. 657 o altri spazi analoghi dall'alto profilo innovativo a disposizione di piu' scuole del territorio.
2. Le potenziali buone pratiche possono essere presentate da istituzioni scolastiche di secondo grado collocate al centro di un sistema di relazioni con realta' esistenti sul territorio, dotate di spazi laboratoriali e didattici attrezzati e caratterizzate da una progettualita' ampia che ne esprime l'apertura al territorio.
 
Art. 8

Modalita' di presentazione delle buone pratiche

1. I campi di osservazione che dimostrino efficacia, qualita' ed innovativita' delle potenziali buone pratiche dei PCTO, al fine della loro ammissibilita' alla pubblicazione nell'Albo, sono quelli di cui all'art. 2 del presente decreto.
2. Il docente coordinatore di progetto ex art. 17 del decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48 di ciascuna istituzione scolastica di secondo grado interessata alla partecipazione, dovra' presentare la propria proposta attraverso apposito modulo, disponibile sulla sezione speciale PCTO della piattaforma UNICA, corredato di:
Descrizione dettagliata dell'iniziativa, comprensiva dei soggetti coinvolti, degli ambienti, degli obiettivi formativi, delle metodologie e strategie di insegnamento-apprendimento e di inclusivita' adottate, degli strumenti utilizzati e dei risultati conseguiti;
Documentazione esplicativa e, se possibile, materiali integrativi (relazioni, schede tecniche, evidenze di impatto, testimonianze, video clip della durata massima di 5 minuti, fotografie e qualsiasi altro prodotto multimediale);
Indicazioni sul contesto di attuazione e sulle eventuali collaborazioni con enti esterni.
3. La proposta dovra' essere inviata in formato elettronico, tramite inserimento nella sezione dedicata all'Albo, della sezione speciale PCTO della piattaforma Unica, seguendo le modalita' e le scadenze che saranno periodicamente comunicate dal Ministero.
 
Art. 9

Procedura di valutazione e ammissione

1. La valutazione delle potenziali buone pratiche presentate e' affidata all'Osservatorio ai sensi dell'art. 1, comma 784-sexies, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, introdotto dall'art. 32, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203 la cui composizione e funzionamento e' disciplinato dal successivo capo III del presente decreto.
2. L'Osservatorio procedera' alla valutazione secondo criteri quali:
innovativita' e originalita': grado di novita' rispetto alle prassi consolidate;
efficacia e risultati: evidenza dell'impatto positivo sull'apprendimento e sull'orientamento degli studenti;
inclusivita': capacita' di progettazione inclusiva dei percorsi per le studentesse e gli studenti con disabilita';
sostenibilita' e replicabilita': possibilita' di estendere o adattare l'esperienza in contesti diversi;
documentazione e trasparenza: chiarezza, completezza e rigore della documentazione presentata;
valorizzazione delle competenze trasversali: capacita' di sviluppare competenze quali il pensiero critico, la creativita', il problem solving, la collaborazione e la comunicazione e delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.
Realizzazione di un output in termini di prodotto o servizio.
3. Le proposte che rispondono in modo soddisfacente ai criteri sopra elencati saranno approvate per la pubblicazione sull'albo.
4. L'Osservatorio potra' richiedere integrazioni o chiarimenti alle scuole proponenti, entro termini stabiliti in specifiche comunicazioni.
 
Art. 10

Modalita' di pubblicazione e aggiornamento dell'Albo

1. Le buone pratiche saranno pubblicate su UNICA, nella pagina dedicata all'Albo nell'ambito della sezione speciale PCTO, collegata con il curriculum dello studente e in interoperabilita' con il Registro per l'alternanza scuola lavoro.
2. Ogni proposta pubblicata dovra' essere corredata da un video di 5 minuti e da una scheda riepilogativa contenente:
a. titolo e descrizione sintetica dell'iniziativa;
b. dimensione organizzativa del percorso (soggetti coinvolti, ambienti utilizzati, tempi di realizzazione, ecc.);
c. strategie di insegnamento-apprendimento e di inclusivita' attivate;
d. obiettivi formativi conseguiti e ricadute sull'apprendimento e sull'orientamento;
e. prodotto e/ servizio realizzato.
3. L'Albo sara' periodicamente aggiornato, anche in funzione delle evoluzioni normative e delle nuove esperienze di eccellenza, mediante procedure di revisione e integrazione coordinate dal Ministero.
4. Le istituzioni proponenti potranno inviare, in ogni momento, aggiornamenti o integrazioni alle proprie buone pratiche, i quali saranno esaminati dall'Osservatorio in sede di revisione periodica.
5. Le pratiche valutate positivamente dall'Osservatorio in merito ai criteri di innovativita', sostenibilita' e trasferibilita', saranno pubblicate anche in una sezione dedicata della Biblioteca dell'Innovazione di INDIRE per assicurarne la massima visibilita'.
 
Art. 11
Riconoscimenti di qualita' per le scuole e per le strutture ospitanti

L'Albo nazionale delle buone pratiche e' messo a disposizione degli stakeholder interessati a valorizzare progetti innovativi di qualita' in ambito di PCTO con premi e riconoscimenti promossi in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito a favore delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e delle strutture ospitanti che si siano distinte per la qualita' dei PCTO e per le collaborazioni virtuose con le scuole.
 
Art. 12

Piattaforma PCTO

L'Albo delle buone pratiche dei PCTO trova collocazione all'interno di uno spazio specifico della sezione speciale PCTO all'interno di UNICA, posta in interconnessione con il registro dell'Alternanza scuola lavoro, di cui all'art. 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
 
Art. 13

Finalita' dell'Osservatorio nazionale per i PCTO

1. L'Osservatorio nazionale per i PCTO, istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 1, comma 784-sexies, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, introdotto dall'art. 32, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, si propone di perseguire le seguenti finalita':
sostenere le attivita' di monitoraggio e di valutazione dei PCTO attuati nelle istituzioni scolastiche;
consolidare i PCTO che rispondano a criteri di qualita' sotto il profilo formale e orientativo.
2. Per la realizzazione delle dette finalita' l'Osservatorio promuove forme di collaborazione con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e al D.I. 23 dicembre 2021, n. 358 nonche' con l'Osservatorio nazionale dell'istruzione tecnica e professionale di cui al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e al decreto ministeriale 18 dicembre 2024, n. 259.
 
Art. 14

Funzioni e compiti dell'Osservatorio

L'Osservatorio svolge funzioni di sostegno alle attivita' di monitoraggio e di valutazione dei PCTO e di consolidamento degli stessi, in particolare, compiendo le seguenti attivita':
valida il monitoraggio;
formula proposte in ambito didattico e orientativo e sulla regolamentazione dei PCTO;
promuove lo scambio di esperienze e di informazioni con le regioni, le altre amministrazioni centrali e locali interessate, gli organismi di ricerca e i portatori di interessi;
favorisce forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni;
valuta le candidature di potenziali buone pratiche da pubblicare nell'Albo nazionale delle buone pratiche, ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.
 
Art. 15

Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ed e' composto da cinque esperti del sistema nazionale di istruzione e formazione, due dei quali sono individuati tra il personale della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore e il personale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, e altri sei membri cosi' individuati:
a) un esperto designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere);
b) un esperto designato dall'INAPP;
c) un esperto designato dall'INDIRE;
d) un esperto designato da INVALSI;
e) un esperto nominato dal CNEL;
f) un esperto nominato dall'INAIL;
2. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio, senza diritto di voto, le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative nonche' esperti e rappresentanti di enti e istituzioni pubbliche e private, in relazione alle specifiche tematiche trattate.
3. L'incarico ha durata quadriennale e puo' essere rinnovato per una sola volta.
4. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario non da' diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.
 
Art. 16

Il Presidente

1. Il Presidente e' nominato dal Ministro tra i cinque esperti del sistema nazionale d'istruzione e formazione col decreto di costituzione dell'Osservatorio o con successivo decreto, nel caso di dimissioni, decesso o revoca del Presidente pro-tempore.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute dell'Osservatorio;
b) coordina le attivita' dell'Osservatorio e stabilisce le relative tempistiche per l'attuazione dei propri compiti;
c) interloquisce con i portatori di interessi, gli organismi di ricerca e gli enti e le istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni, individuando possibili modalita' di raccordo ai fini della massima efficienza delle attivita' dell'Osservatorio;
d) riferisce al Ministro, per il tramite del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (di seguito «Dipartimento»), in merito all'andamento dell'Osservatorio e agli eventuali eventi o circostanze dai quali possano derivare criticita'.
 
Art. 17

Funzionamento dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno, in tutti i casi in cui risulti necessario o su espressa richiesta del Ministro.
2. Le riunioni dell'Osservatorio sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni, fatti salvi i casi di urgenza.
3. L'Osservatorio e' convocato mediante apposita comunicazione trasmessa mediante posta elettronica, che dovra' indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.
4. Unitamente alla comunicazione di convocazione, il Presidente invia ai componenti anche l'eventuale documentazione di supporto, ai fini di un'adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti oggetto della riunione. Ove il Presidente dovesse ritenerlo opportuno in relazione al contenuto dell'argomento trattato, la documentazione di supporto potra' essere fornita anche direttamente in riunione.
5. Le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e possono svolgersi in audio-conferenza o in audio-videoconferenza, purche' risulti garantita la possibilita' per tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, sugli argomenti oggetto di riunione.
6. Le riunioni dell'Osservatorio sono validamente costituite ai fini deliberativi, se risulta presente almeno la meta' piu' uno dei componenti. L'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti.
7. Il contenuto di ciascuna riunione e' oggetto di apposita verbalizzazione.
8. I verbali delle riunioni dell'Osservatorio sono approvati da tutti i componenti presenti nella relativa seduta.
 
Art. 18

Relazione sull'attivita' dell'Osservatorio

Il Presidente trasmette al Dipartimento una relazione, approvata dall'Osservatorio a maggioranza dei suoi componenti, in merito all'attivita' svolta nell'annualita' di attivita'. Il Dipartimento, sulla base della relazione, verificati i risultati raggiunti, formula eventuali raccomandazioni all'Osservatorio ed informa il Ministro dell'operato dell'Osservatorio.
 
Art. 19

Supporto amministrativo

La Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore anche coadiuvata dall'assistenza tecnica di INDIRE, assicura:
a) l'istruttoria amministrativa delle questioni poste all'attenzione dell'Osservatorio;
b) la redazione dei verbali delle riunioni dell'Osservatorio e la relativa conservazione;
c) la raccolta dei dati utili allo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio.
 
Art. 20

Clausola finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio nazionale non da' diritto ad alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.
 
Art. 21

Disposizioni finali

Il presente decreto trova applicazione a decorrere dal giorno successivo alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il presente provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 8 luglio 2025

Il Ministro: Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1508