Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
COMUNICATO |
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca». |
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Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio olio DOP «Lucca» soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione. Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilita', al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 - Roma, indirizzo Pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale. Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 251, del 25 ottobre 2013. Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, verra' emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. Tale provvedimento verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea. |
| Allegato Disciplinare della produzione della denominazione di origine protetta «Lucca»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Lucca» e' riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2.
Zona di produzione
La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca» comprende i seguenti Comuni: Capannori, Lucca, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Villa Basilica per l'area della Piana di Lucca; nei Comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema per l'area della Versilia; nei Comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia, Barga, Coreglia Antelminelli e Minucciano per l'area della Media Valle e Garfagnana. |
| Art. 3.
Varieta' di olive
La denominazione di origine protetta «Lucca» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle olive prodotte nella zona delimitata dall'art. 2 appartenenti alle seguenti varieta': 1) Frantoio o Frantoiano o Frantoiana - fino al 90%; 2) Leccino - fino al 30%; 3) Altre - fino al 15%. |
| Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni pedoclimatiche e di coltura negli oliveti destinati alla produzione dell'olio a denominazione di origine protetta di cui all'art. 2 debbono essere quelle specifiche delle zone di produzione atte a conferire alle olive ed all'olio le tradizionali caratteristiche qualitative. A) Tecniche colturali: 1) concimazioni: organiche e minerali; 2) gestione del suolo: inerbimento: lavorazioni superficiali del terreno: il diserbo chimico e' ammesso solo nelle situazioni di coltivazione (terrazze, declivita' eccessive) che precludano l'impiego di macchine operatrici per le periodiche sfalciature, trinciature o lavorazioni superficiali del terreno. Su dette superfici sono consentiti trattamenti con erbicidi di contatto in unica o piu' applicazioni operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo; 3) La difesa fitosanitaria e' eseguita a basso apporto di prodotti fitosanitari e si esplica attraverso la difesa integrata secondo le modalita' stabilite dalla legge. B) Indicazioni di raccolta. La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. E' vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione. E' altresi' vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e/o sulle reti di raccolta permanenti. La fase di raccolta delle olive dovra' comunque essere conclusa entro il termine massimo del 31 dicembre di ogni anno. Le olive raccolte e lavorate oltre questa data non potranno essere idonee alla produzione di olio a DOP «Lucca». La produzione massima di olive per ettaro, per campagna di produzione degli oliveti destinati alla produzione dell'olio di cui all'art. 2, deve essere la seguente: q.li olive/Ha 70 per oliveti in coltura specializzata, ed intensiva; kg 30 di olive per pianta negli altri casi. La resa massima delle olive in olio per campagna di produzione degli oliveti all'albo denominazione di origine protetta «Lucca» non puo' superare il 19,00%. Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo alla perfetta conservazione del frutto. Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati (cassette in plastica) in locali freschi ed areati. Le olive devono essere molite entro il termine massimo di due giorni dalla raccolta. |
| Art. 5.
Modalita' di oleificazione
Le operazioni di oleificazione della DOP «Lucca» debbono essere effettuate nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'art. 2. L'oleificazione avverra' con il metodo tradizionale a pressione o in frantoi moderni a ciclo continuo o semicontinuo purche' rispondenti a caratteristiche di validita' operative riconosciute dal competente organismo di controllo. |
| Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Gli oli di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche: caratteristiche visive ed organolettiche: olio di colore giallo con toni di verde piu' o meno intensi; fruttato di oliva da leggero a medio, fondamentalmente dolce e con sensazioni di piccante e di amaro legate all'intensita' del fruttato rilevato; punteggio minimo al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente. caratteristiche chimico fisiche: acidita' massima in acido oleico 0,5%; numero di perossidi max 12; acido palmitico 9-16%; acido palmitoleico 0,4-1,5%; acido stearico 0,5-3%; acido oleico > 70; acido linoleico 5-10%; acido linolenico < 1,0%; biofenoli: ≥ 100 mg/Kg; tocoferoli: ≥ 90 mg/Kg. Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati, secondo le metodiche di legge. |
| Art. 7.
Controlli
I controlli sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto dall'art. 72 del regolamento (UE) 1143/2024. |
| Art. 8.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quella prevista dalla normativa vigente e dal presente disciplinare, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari, nonche' indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto al carattere con cui, in etichetta, viene trascritta la DOP. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta, prodotto nella zona di cui all'art. 2, puo' essere commercializzato in recipienti di capacita' non superiore a cinque litri. Sui recipienti contenenti l'O.E.V.O., contrassegnati a DOP o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate a caratteri chiari ed indelebili le seguenti indicazioni: a) la D.O.P. sotto la quale l'olio e' posto in vendita seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione di origine protetta»; b) il nome e cognome del produttore o ragione sociale e sede dello stabilimento di confezionamento; c) la quantita' di prodotti effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformita' alle vigenti norme; d) la dicitura «olio confezionato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona, di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi; e) la campagna olearia o l'anno di produzione. Dovra' figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta, come descritto e riprodotto all'art. 9. Ogni indicazioni potranno essere riportate in etichetta a condizione che le loro dimensioni, relativamente all'altezza, non siano superiori a quelle della denominazione «LUCCA». |
| Art. 9.
Logo
Il simbolo grafico si presenta sotto forma di cerchio con bordi irregolari sagomato, a mo' di timbro da ceralacca di misura reale, complessiva di cm 2x2 di colore verde scuro (pantone 364 cvc). Al suo interno, in sovrastampa, i primi due cerchi concentrici di mm 17,1 e 17 di diametro a fare da cornice, ambedue di colore marrone (pantone 161 cvc) all'interno dei quali e' riportata la dicitura «Olio extra vergine di oliva denominazione di origine protetta» su fondo di colore verde chiaro realizzato da una retinatura del 15% del colore pantone 363 cvc, delimitata da altrettanti due cerchi concentrici, sempre in sovrastampa, del rispettivo diametro di mm 12 e 11,8 di colore marrone (pantone 161 cvc). All'interno degli ultimi due cerchi, in posizione centrale all'interno disegno, e' inserita la raffigurazione di un antico torchio per olio, stampato in colore marrone (pantone 161 cvc) riportante la scritta «Lucca» su fondo di colore giallo chiaro (pantone 1205 cvc). Sovrimpresso a tutti gli altri colori, in simil oro (pantone 104 cvc) come colore di stampa finale, l'immagine dell'olio che cola dal torchio durante la spremitura. Come opzione e' prevista la sostituzione del colore simil oro (pantone 104 cvc) con l'applicazione di oro in polvere per ottenere l'effetto di un oro piu' vistoso, oppure l'applicazione della stessa sagoma raffigurante la colatura dell'olio realizzata con foglio d'oro a caldo, per ottenere effetto metallico, lucido e brillante. Tale logo e' da riprodursi nella misura reale di cm 2x2 per essere applicato successivamente a bottiglie o recipienti l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lucca», oppure da riprodursi, opportunamente ingrandito, per tutti gli altri usi purche' coerente con la protezione della denominazione. Rispetto alle misure minime, il logo potra' essere adattato proporzionalmente alle varie esigenze d'utilizzo, riducendone, se necessario, la dimensione minima.
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 10.
Legame con il territorio
Il comprensorio geografico delimitato presenta una complessiva omogeneita' riguardante le condizioni pedologiche, climatiche e strutturali. Il territorio interessato presenta terreni poveri, declivi ed a volte terrazzati, con declivita' accentuata e che sembrano quasi appoggiarsi, situazione unica presente nel territorio Toscano, ai versanti montuosi appenninici e delle Alpi Apuane. La natura geologica, di natura eocenica, e' varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcare ed Albarese. Riguardo i fattori e le peculiarita' climatiche, la piovosita' rappresenta una costante climatica, ottimale e caratterizzante della olivicoltura locale, per il corretto e favorevole sviluppo degli oliveti nel comprensorio individuato. Infatti, se da un lato la difficolta' strutturale e di accesso ai terreni non consente la messa in opera di impianti di irrigazione, dall'altro la buona piovosita' (valori medi di piovosita' compresi tra un minimo di 1 058 mm ed un max di 2 008 mm) permette il mantenimento delle colture olivette e la caratterizzazione del prodotto locale. Per il territorio di Lucca, l'olivo e l'olio hanno rappresentato da sempre non solo un supporto economico ma anche stile di vita e costume sociale. Diverse testimonianze storiche legano la vita socio-culturale di questi territori con la coltivazione di tale specie. La dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto e' dato dalle diverse norme che nel tempo hanno regolamentato la produzione e la commercializzazione dell'olio di oliva fin dal 1000-1200. Tra i diversi documenti a dimostrazione di cio' ed a testimonianza del rapporto qualità-produzione e quindi del controllo della provenienza dell'olio di Lucca, la carta del 1241 (archivio di Stato DPIL spedale 24 gennaio 1241) e' un chiaro esempio e stabilisce la vendita di 22 libbre di olio che doveva ridursi a 15 se la qualita' delle olive non e' produttiva di un frutto annuale, il restante quantitativo sarebbe stato pagato l'anno dopo. La tipicita' dell'olio di Lucca e le qualita' organolettiche divennero evidenti con il passare del tempo e l'introduzione dell'«Offizio sopra l'olio» del 1594 con il quale si regolamentava, attraverso tale organo di pubblica economia, le licenze d'esportazione di ogni olio a secondo del fruttato dei raccolti stabilendo persino il prezzo al minuto, era un modo di disciplinare il mercato. Anche l'aspetto produttivo e' stato sempre tenuto in debita considerazione visto che anche l'Accademia dei georgofili sin dal 1800 si prodigo' in campo scientifico-sperimentale a divulgare i risultati delle ricerche effettuate sulle piu' comuni fitopatie che colpiscono l'olivo. |
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