Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 6 giugno 2025, n. 115
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante «Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE»;
Visto in particolare l'articolo 39, comma 2, quinto periodo, del predetto decreto legislativo n. 128 del 2016, che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito di disciplinare le modalita' secondo cui sono effettuati i controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo stesso delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato e di quelle messe in esercizio;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio», che modifica il citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, che demanda al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione di un apposito decreto di modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14/01/2025;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4312 del 26/02/2025;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile
2017, n. 101

1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 8), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anch'esse in lingua italiana»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. In aggiunta agli altri controlli di cui al presente articolo, per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto, messe a disposizione sul mercato:
a) presso il fabbricante, e' da verificare che le apparecchiature siano state costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacita' di ricarica di cui all'Allegato I bis, parte I, del decreto, per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio e, in particolare, ai requisiti indicati ai punti 2.1 e 2.2 di tale Allegato, ovvero ai requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2 nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' di controllo verifica, altresi', che la presa USB di cui al punto 2.1 del citato Allegato I bis, parte I, del decreto sia accessibile e operativa in ogni momento e non siano necessari adattatori esterni rimovibili;
b) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da verificare il rispetto dell'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto, controllando che, se l'operatore economico offre la possibilita' di acquistare le apparecchiature radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offra anche la possibilita' di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica. La verifica che tale possibilita' sia offerta, quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, e' effettuata attraverso il controllo:
1) della disponibilita' di entrambe le confezioni dell'apparecchiatura radio, con e senza dispositivo di ricarica. Il cavo di ricarica, conforme all'Allegato I bis, parte I, punto 2, del decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con dispositivo di ricarica che senza;
2) della presenza dei pittogrammi di cui all'Allegato I bis, parte III, punti 1.1 e 1.2, del decreto, che, rispettivamente, attestino o escludano l'inclusione del dispositivo di ricarica;
3) che i pittogrammi siano apposti ed esposti in conformita' dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, anche vicino all'indicazione del prezzo.
c) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da verificare la presenza delle informazioni in lingua italiana sulle specifiche relative alle capacita' di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'Allegato I bis, parte II, del decreto nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano l'apparecchiatura radio ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto. Tali informazioni possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe;
d) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da verificare la presenza dell'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8 bis, del decreto come indicato nell'Allegato I bis, parte IV, del medesimo decreto nelle istruzioni e, sull'imballaggio, stampata ovvero apposta come autoadesivo. In assenza di imballaggio l'autoadesivo e' apposto sull'apparecchiatura radio. Inoltre, quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, e' da verificare che l'etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo;
e) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da verificare la corretta elaborazione dei pittogrammi e dell'etichetta, secondo quanto indicato rispettivamente nell'Allegato I bis, parti III e IV, del decreto.».
2. I controlli introdotti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, dal comma 1 del presente articolo sono disposti sulle apparecchiature radio immesse sul mercato successivamente alle date indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio come individuata nell'Allegato I bis, parte I, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 giugno 2025

Il Ministro: Urso Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2025 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne succ. n. 922

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante: «Attuazione
della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2016:
«Art. 39. (Sorveglianza del mercato e controllo delle
apparecchiature radio). - 1. Il Ministero e' l'autorita' di
sorveglianza del mercato ed effettua tale attivita' anche
in collaborazione con gli organi di Polizia di cui
all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997,
n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello
sviluppo economico competenti per la materia disciplinata
dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive
modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'articolo 46.
2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla
conformita' a quanto stabilito dal presente decreto delle
apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle
apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di
quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle
apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15
a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare,
controlla in modo appropriato e su scala adeguata le
caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso
verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e
di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In
tale attivita' tiene conto di principi consolidati di
valutazione del rischio, dei reclami e di altre
informazioni. Ai fini del presente articolo e dei
successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici
cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli
sono effettuati secondo le modalita' stabilite con apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono
svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE)
n. 765/2008.
3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2
hanno lo scopo di accertare la rispondenza delle
apparecchiature ai requisiti essenziali di cui all'articolo
3, alle norme armonizzate di cui all'articolo 16 e alle
altre specifiche tecniche utilizzate dal fabbricante, se
applicate, e sono effettuate presso i laboratori
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione o presso laboratori privati
accreditati secondo la procedura richiamata al comma 4; se
non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove
sono effettuate sotto la responsabilita' di un organismo
notificato. Il Ministero accredita i laboratori di prova
sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal
Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno
un rappresentante per ciascuno degli organismi di
normazione italiani. I laboratori di prova accreditati
effettuano le prove di conformita' delle apparecchiature
alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento.
4. I laboratori di prova accreditati non possono
dipendere direttamente dall'organizzazione del fabbricante
o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica; devono essere liberi da
influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per
quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed
essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per
l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa
all'accreditamento dei laboratori viene svolta con
l'impegno di riservatezza verso terzi. La procedura di
rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della
sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso e'
disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni
25 febbraio 2002, n. 84.
Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del
rinnovo si applica la normativa vigente per le prestazioni
rese a terzi da parte del Ministero.
5. L'accreditamento puo' essere sospeso dal Ministero
sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un
periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da
parte del laboratorio degli impegni assunti.
L'accreditamento e' revocato dal Ministero stesso, sentita
la commissione:
a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera,
con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito
nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti
accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.
6. Le misure di cui agli articoli da 40 a 43 sono
adottate dal Ministero con provvedimento motivato e
notificato all'operatore interessato con l'indicazione dei
mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile
ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui al
presente comma, il Ministero, sempre che tale consultazione
non sia resa impossibile dall'urgenza della misura da
adottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della
salute, della sicurezza o da altri motivi connessi agli
interessi pubblici oggetto della pertinente normativa
comunitaria di armonizzazione, da' la possibilita'
all'operatore interessato di essere ascoltato entro un
periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il provvedimento
e' stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo
e' data l'opportunita' di essere sentito non appena
possibile e la misura adottata e' tempestivamente
riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli da 40 a 43
adottata dal Ministero e' tempestivamente ritirata o
modificata non appena l'operatore economico dimostri di
aver risolto la non conformita'.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei
provvedimenti adottati dal Ministero ai sensi degli
articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari
dei provvedimenti medesimi. Il fabbricante, il suo
rappresentante autorizzato o l'importatore
dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha rilevato
difformita' a quanto previsto dal presente decreto, e'
tenuto al pagamento delle spese connesse all'esecuzione
delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere
sostenuto ferma restando l'applicazione della sanzione
prevista.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 decreto
legislativo 9 luglio 2024 n. 100 recante: «Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138
del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022
che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 160 del 10 luglio 2024:
«Art. 2. (Modifiche al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101). - 1. Con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile
2017, n. 101, conseguenti alle modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, introdotte con
il presente decreto.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7
aprile 2017, n. 101 recante: «Regolamento concernente la
sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai
sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22
giugno 2016, n. 128», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 ottobre 2023, n. 174 recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero delle imprese e del made in
Italy» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1°
dicembre 2023.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile
2017, n. 101, come modificato dal presente Regolamento:
«Art. 3. (Controlli). - 1. I controlli sono svolti
attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in
ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 39,
comma 2, del decreto.
2. Per l'espletamento dei controlli sulle
apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono
da verificare:
a) presso il distributore:
1) la presenza della marcatura CE
sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e
sull'imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e,
solo sull'apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche
in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la
procedura di valutazione della conformita' di cui
all'allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere
seguita dal numero di identificazione dell'organismo
notificato di pari altezza della marcatura CE;
2) che la marcatura CE sia stata apposta dal
fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione
sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni
indicate nell'allegato II del regolamento 765/2008 anche in
caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE
medesima e, laddove essa abbia un'altezza inferiore ai 5
mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura CE apposta
sull'apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa
il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE
stessa; le altre marcature apposte sull'apparecchiatura
radio non devono compromettere la visibilita', la
leggibilita' e il significato della marcatura CE;
3) che ogni singola apparecchiatura radio sia
accompagnata dalla dichiarazione di conformita' UE o dalla
dichiarazione di conformita' UE semplificata tradotte in
lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente
all'allegato VI del decreto e all'allegato VII del decreto.
In caso di dichiarazione di conformita' UE semplificata, il
personale incaricato dello svolgimento dell'attivita'
ispettiva verifica che all'indirizzo internet ivi indicato
la dichiarazione di conformita' UE sia liberamente
consultabile e che essa sia conforme all'allegato VI,
tradotta in lingua italiana e aggiornata;
4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio
ovvero sull'imballaggio o su un documento di
accompagnamento qualora le dimensioni o la natura
dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di
tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento
che ne consenta l'identificazione;
5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio
ovvero sull'imballaggio o su un documento di
accompagnamento qualora le dimensioni o la natura
dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del
fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo
marchio registrato e l'indirizzo postale al quale puo'
essere contattato. Il personale incaricato dello
svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' la
completezza delle suddette informazioni e che l'indirizzo
indichi un punto unico di contatto presso il quale il
fabbricante puo' essere contattato e che le informazioni
relative al contatto siano almeno in lingua italiana;
6) per i prodotti importati da paesi terzi, la
presenza su ciascuna apparecchiatura radio, ovvero
sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento
qualora le dimensioni dell'apparecchiatura radio o la
necessita' di dover aprire l'imballaggio per apporle non lo
consentano, del nome dell'importatore, della sua
denominazione commerciale o il suo marchio registrato e
l'indirizzo postale al quale puo' essere contattato. Il
personale incaricato dello svolgimento dell'attivita'
ispettiva verifica altresi' la completezza delle suddette
informazioni e che le informazioni relative al contatto
siano almeno in lingua italiana;
7) per le categorie o classi di apparecchiature
radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, la
presenza della dichiarazione di conformita' conforme
all'allegato VI del decreto relativa alle combinazioni di
apparecchiature radio e del software redatta in esito alla
valutazione della conformita' dell'apparecchiatura radio
realizzata conformemente all'articolo 17 del decreto.
L'eventuale software preinstallato o fornito a corredo
dell'apparecchiatura deve essere compreso tra quelli
previsti nella predetta dichiarazione. Il controllo di cui
al presente punto si applica a decorrere dalla data di
attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto;
8) che ciascuna apparecchiatura radio sia
accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla
sicurezza almeno in lingua italiana che siano, al pari di
qualunque etichettatura, chiare, comprensibili e
intelligibili. Il personale incaricato dello svolgimento
dell'attivita' ispettiva verifica altresi' che siano
accluse le istruzioni che contengono le informazioni
necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio
conformemente alla sua destinazione d'uso e, se del caso,
una descrizione degli accessori e componenti, compreso il
software, che consentono all'apparecchiatura radio di
funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature
radio che emettono intenzionalmente onde radio, le
informazioni inerenti alle bande di frequenza di
funzionamento dell'apparecchiatura radio e la massima
potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza
in cui opera l'apparecchiatura radio, anch'esse in lingua
italiana;
9) in presenza di restrizioni applicabili alla
messa in servizio o di requisiti in materia di
autorizzazione per l'uso, la disponibilita'
sull'imballaggio di informazioni che consentono di
individuare gli Stati membri o la zona geografica
all'interno di uno Stato membro in cui sussistono
restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia
di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono
essere completate nelle istruzioni accluse
all'apparecchiatura radio;
10) per ciascuna apparecchiatura l'operatore
economico ispezionato deve essere in grado di presentare,
se piu' recenti di dieci anni, le informazioni relative sia
all'operatore economico che gli abbia fornito
l'apparecchiatura radio sia a quello a cui lui l'abbia
fornita;
11) per i tipi di apparecchiatura radio nelle
categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso
livello di conformita' ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3 del decreto, la presenza del numero di
identificazione attribuito dalla Commissione europea, ai
sensi dell'articolo 5 del decreto. Il controllo di cui al
presente punto si applica a decorrere dalla data di
attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto;
12) che le condizioni di immagazzinamento e di
trasporto non abbiano messo a rischio la conformita'
dell'apparecchiatura radio ai requisiti di cui all'articolo
3 del decreto;
13) che non siano state apportate modifiche alle
apparecchiature radio dotate della prescritta marcatura che
comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali;
14) che non si tratti di un tipo di
apparecchiatura radio che si trova sul mercato nonostante i
provvedimenti di richiamo o ritiro ordinati dal Ministero a
seguito di accertata non conformita' dell'apparecchiatura
stessa al decreto ovvero sottoposto alle procedure di cui
agli articoli da 40 a 43 del decreto;
15) la documentazione utile ad accertare la data
di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della
normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del
decreto;
16) che non sia promossa pubblicita' in qualunque
forma per apparecchiature radio che non rispettano le
prescrizioni del decreto;
17) che in occasione di fiere, esposizioni ed
eventi simili siano rispettate le prescrizioni di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto;
b) presso l'importatore, relativamente alle
apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:
1) quanto previsto alla lettera a);
2) che la dichiarazione di conformita' UE sia
conservata per un periodo di 10 anni dalla data in cui
l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato;
3) che sia stata eseguita da parte del
fabbricante l'appropriata procedura di valutazione della
conformita' di cui all'articolo 17 del decreto e che sia
stata preparata la documentazione tecnica;
4) che l'apparecchiatura radio sia costruita in
modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato
membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso
dello spettro radio;
5) la prova documentale che l'importatore, prima
di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato, si sia
accertato presso il fabbricante che essa e' conforme ai
requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto;
6) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e
lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo
12, comma 6, del decreto;
c) presso il fabbricante, relativamente alle
apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:
1) quanto previsto alla lettera a) ad esclusione
del numero 6) e del numero 12);
2) la presenza della documentazione tecnica e la
sua rispondenza a quanto indicato all'articolo 21 commi 1,
2 e 3, del decreto;
3) il rispetto delle disposizioni del decreto e,
in particolare, di quelle concernenti la conformita'
dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3 del decreto, che per l'apparecchiatura radio
sia stata eseguita la relativa procedura di valutazione di
conformita' di cui all'articolo 17 del decreto e che
l'apparecchiatura sia costruita in modo tale da poter
essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare
le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio;
4) che la documentazione tecnica, la
dichiarazione di conformita' UE e, rispettivamente a
seconda che sia stata adottata la procedura per la
valutazione della conformita' di cui all'allegato III o IV
del decreto, il certificato UE del tipo o la documentazione
di cui all'allegato IV, paragrafo 6, del decreto, siano
conservate per un periodo di 10 anni dalla data in cui
l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato;
5) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e
lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto;
d) presso l'importatore o il distributore in
qualita' di fabbricante ai sensi dell'articolo 14 del
decreto, ovvero presso il rappresentante autorizzato
stabilito in Italia del fabbricante, purche' specificato
nel mandato, a seconda del tipo di apparecchiatura e della
procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della
conformita' di quanto previsto dalla lettera c).
3. Per l'espletamento dei controlli sulle
apparecchiature radio in servizio o in uso sono da
verificare:
1) che siano dotate della marcatura CE;
2) che non siano state installate o siano
utilizzate in violazione delle relative restrizioni d'uso;
3) per le categorie o classi di apparecchiature
radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, che
le combinazioni di apparecchiature radio e del software
installato siano tra quelle previste nella dichiarazione di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto. Il controllo di
cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di
attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto;
4) che siano sottoposte a corretta manutenzione
ovvero siano utilizzate per i fini previsti dal
fabbricante;
5) che non siano state apportate modifiche alle
apparecchiature dotate della prescritta marcatura che
comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali;
6) la documentazione utile ad accertare la data di
immissione sul mercato al fine dell'individuazione della
normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del
decreto.
4. Fatta salva l'applicazione del comma 7, qualora
durante i controlli di cui ai commi 2 e 3, il personale
incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva abbia
motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura
radio possa presentare un rischio per la salute o
l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della
protezione del pubblico interesse di cui al decreto, ne da'
immediata comunicazione all'ufficio di appartenenza dell'
Ispettorato competente; il responsabile di detto ufficio
informa la Direzione generale per la pianificazione e la
gestione dello spettro radioelettrico per l'espletamento
degli adempimenti successivi allegando alla comunicazione
una dettagliata relazione tecnica.
5. Il personale incaricato dello svolgimento
dell'attivita' ispettiva annota sul verbale di accertamento
di cui all'articolo 4, gli elementi utili a valutare il
comportamento dell'operatore economico ispezionato
relativamente ai rispettivi obblighi di cui all'articolo
10, commi 11 e 12, all'articolo 11, comma 2, all'articolo
12, commi 2 ultimi due periodi, 7 e 9, e all'articolo 13,
commi 2, ultimi due periodi, 4 e 5, del decreto. Indica,
altresi', se ci siano elementi utili per ritenere che i
soggetti sopra indicati abbiano fornito notizie,
informazioni e documentazione false.
6. Qualora il personale incaricato dello svolgimento
dell'attivita' ispettiva accerti che, a norma dell'articolo
20, comma 1, del decreto l'apposizione della marcatura CE
non sia possibile o non sia consentita a causa della natura
dell'apparecchiatura radio, ne annota le relative cause nel
verbale di accertamento.
7. Il personale incaricato dello svolgimento
dell'attivita' ispettiva puo' procedere al prelievo
dell'apparecchiatura conformemente all'articolo 39, comma
2, del decreto.
8. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi
simili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, comma
10, del decreto, il personale incaricato dello svolgimento
dell'attivita' ispettiva, qualora non siano state
rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2,
primo periodo, del decreto stesso, procede al prelievo
dell'apparecchiatura, a meno di immediata regolarizzazione.
8.bis. In aggiunta agli altri controlli di cui al
presente articolo, per l'espletamento dei controlli sulle
apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis,
del decreto, ossia rientranti nelle categorie o nelle
classi di cui all'allegato I bis parte I punto 1 del
decreto, messe a disposizione sul mercato:
a) presso il fabbricante, e' da verificare che le
apparecchiature siano state costruite in modo da essere
conformi alle specifiche relative alle capacita' di
ricarica di cui all'allegato I bis del decreto, parte I per
la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio
e, in particolare, ai requisiti indicati ai punti 2.1 e 2.2
di tale allegato, ovvero ai requisiti di cui ai punti 3.1 e
3.2 nella misura in cui possono essere ricaricate mediante
cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore
a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt. Il personale
incaricato allo svolgimento dell'attivita' di controllo,
verifica, altresi', che la presa USB di cui al punto 2.1
sia accessibile e operativa in ogni momento e non siano
necessari adattatori esterni rimovibili;
b) presso tutte le tipologie di operatore
economico, e' da verificare il rispetto dei commi 1 e 2
dell'articolo 3-bis del decreto, controllando che, se
l'operatore economico offre la possibilita' di acquistare
le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma
4-bis, del decreto insieme a un dispositivo di ricarica,
l'operatore economico offra anche la possibilita' di
acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo di
ricarica. La verifica che tale possibilita' sia offerta,
quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei
consumatori e degli altri utenti finali, e' effettuata
attraverso il controllo:
1. della disponibilita' di entrambe le confezioni
dell'apparecchiatura radio, con e senza dispositivo di
ricarica. Il cavo di ricarica, conforme al paragrafo 2
della Parte I dell'Allegato I bis al decreto, deve essere
sempre incluso nelle confezioni siano esse con dispositivo
di ricarica che senza;
2. della presenza dei pittogrammi di cui ai punti
1.1 e 1.2 dell'allegato I bis parte III del decreto, che
rispettivamente attestano o escludono l'inclusione del
dispositivo di ricarica;
3. che i pittogrammi siano apposti ed esposti in
conformita' dell'articolo 3-bis, comma 2, in modo visibile
e leggibile e, in caso di vendita a distanza, anche vicino
all'indicazione del prezzo.
c) presso tutte le tipologie di operatore
economico, e' da verificare la presenza delle informazioni
in lingua italiana sulle specifiche relative alle capacita'
di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di
ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I bis,
parte II, nelle istruzioni e nelle informazioni sulla
sicurezza che accompagnano l'apparecchiatura radio ai sensi
dell'articolo 10, comma 8, del decreto; tali informazioni
possono essere messe a disposizione anche mediante codici
QR o soluzioni elettroniche analoghe;
d) presso tutte le tipologie di operatore
economico, e' da verificare la presenza dell'etichetta di
cui all'articolo 10, comma 8 bis, del decreto come indicato
nell'allegato I bis, parte IV, nelle istruzioni e,
sull'imballaggio, stampata ovvero apposta come autoadesivo;
in assenza di imballaggio l'autoadesivo e' apposto
sull'apparecchiatura radio; inoltre, quando
l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei
consumatori e degli altri utenti finali, e' da verificare
che l'etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e,
in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del
prezzo;
e) presso tutte le tipologie di operatore
economico, e' da verificare la corretta elaborazione dei
pittogrammi e dell'etichetta, secondo quanto indicato
rispettivamente nell'allegato I bis, parti III e IV.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 9 luglio 2024 n. 100:
«Art. 3. (Disposizioni transitorie). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a
decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di
apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a
1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28
aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature
radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis
di cui all'allegato A.».
- Si riporta il testo dell'Allegato I bis, parte I, del
citato decreto legislativo decreto legislativo 22 giugno
2016, n. 128:
«Allegato I-bis
SPECIFICHE E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICARICA
APPLICABILI A DETERMINATE CATEGORIE O CLASSI DI
APPARECCHIATURE RADIO
PARTE I
SPECIFICHE RELATIVE ALLE CAPACITA' DI RICARICA
1. I requisiti di cui ai punti 2 e 3 della presente
parte si applicano alle seguenti categorie o classi di
apparecchiature radio:
1.1. i telefoni cellulari portatili;
1.2. i tablet;
1.3. le fotocamere digitali, ad eccezione di quelle
progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per
il settore della sicurezza e sorveglianza;
1.4. le cuffie;
1.5. le cuffie microfono;
1.6. le console portatili per videogiochi;
1.7. gli altoparlanti portatili;
1.8. i lettori elettronici;
1.9. le tastiere;
1.10. i mouse;
1.11. i sistemi di navigazione portatili;
1.12. gli auricolari;
1.13. i laptop (l'apparecchiatura radio interessata
e' qualsiasi computer portatile, tra cui laptop, notebook,
pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e
netbook).
2. Nella misura in cui possono essere ricaricate
mediante cavo, le categorie o classi di apparecchiature
radio di cui al punto 1 della presente parte:
2.1. devono essere dotate di una presa USB tipo C,
come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3:2022
"Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial
Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti
comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®",
e la presa deve rimanere accessibile e operativa in ogni
momento;
2.2. devono poter essere ricaricate con cavi
conformi alla norma EN IEC 62680-1-3:2022 "Interfacce del
Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e
alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica
del cavo e del connettore USB tipo C®".
3. Nella misura in cui possono essere ricaricate
mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente
superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt, le
categorie o classi di apparecchiature radio di cui al punto
1 della presente parte devono:
3.1. integrare il protocollo USB Power Delivery,
come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2:2022
"Interfacce per bus universali seriali per dati e
alimentazione elettrica - parte 1-2: Componenti comuni -
Specifiche di alimentazione tramite USB";
3.2. garantire che qualsiasi protocollo di ricarica
supplementare consenta la piena funzionalita' del
protocollo USB Power Delivery di cui al punto 3.1, a
prescindere dal dispositivo di ricarica utilizzato.
Omissis.».