Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 6 giugno 2025, n. 115 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante «Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE»; Visto in particolare l'articolo 39, comma 2, quinto periodo, del predetto decreto legislativo n. 128 del 2016, che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito di disciplinare le modalita' secondo cui sono effettuati i controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo stesso delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato e di quelle messe in esercizio; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio», che modifica il citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, che demanda al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione di un apposito decreto di modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14/01/2025; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4312 del 26/02/2025;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101
1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 8), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anch'esse in lingua italiana»; b) all'articolo 3, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. In aggiunta agli altri controlli di cui al presente articolo, per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto, messe a disposizione sul mercato: a) presso il fabbricante, e' da verificare che le apparecchiature siano state costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacita' di ricarica di cui all'Allegato I bis, parte I, del decreto, per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio e, in particolare, ai requisiti indicati ai punti 2.1 e 2.2 di tale Allegato, ovvero ai requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2 nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' di controllo verifica, altresi', che la presa USB di cui al punto 2.1 del citato Allegato I bis, parte I, del decreto sia accessibile e operativa in ogni momento e non siano necessari adattatori esterni rimovibili; b) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da verificare il rispetto dell'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto, controllando che, se l'operatore economico offre la possibilita' di acquistare le apparecchiature radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offra anche la possibilita' di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica. La verifica che tale possibilita' sia offerta, quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, e' effettuata attraverso il controllo: 1) della disponibilita' di entrambe le confezioni dell'apparecchiatura radio, con e senza dispositivo di ricarica. Il cavo di ricarica, conforme all'Allegato I bis, parte I, punto 2, del decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con dispositivo di ricarica che senza; 2) della presenza dei pittogrammi di cui all'Allegato I bis, parte III, punti 1.1 e 1.2, del decreto, che, rispettivamente, attestino o escludano l'inclusione del dispositivo di ricarica; 3) che i pittogrammi siano apposti ed esposti in conformita' dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, anche vicino all'indicazione del prezzo. c) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da verificare la presenza delle informazioni in lingua italiana sulle specifiche relative alle capacita' di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'Allegato I bis, parte II, del decreto nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano l'apparecchiatura radio ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto. Tali informazioni possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe; d) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da verificare la presenza dell'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8 bis, del decreto come indicato nell'Allegato I bis, parte IV, del medesimo decreto nelle istruzioni e, sull'imballaggio, stampata ovvero apposta come autoadesivo. In assenza di imballaggio l'autoadesivo e' apposto sull'apparecchiatura radio. Inoltre, quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, e' da verificare che l'etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo; e) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da verificare la corretta elaborazione dei pittogrammi e dell'etichetta, secondo quanto indicato rispettivamente nell'Allegato I bis, parti III e IV, del decreto.». 2. I controlli introdotti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, dal comma 1 del presente articolo sono disposti sulle apparecchiature radio immesse sul mercato successivamente alle date indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio come individuata nell'Allegato I bis, parte I, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 giugno 2025
Il Ministro: Urso Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2025 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne succ. n. 922
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante: «Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2016: «Art. 39. (Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio). - 1. Il Ministero e' l'autorita' di sorveglianza del mercato ed effettua tale attivita' anche in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti per la materia disciplinata dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'articolo 46. 2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformita' a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare, controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attivita' tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Ai fini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli sono effettuati secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2 hanno lo scopo di accertare la rispondenza delle apparecchiature ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, alle norme armonizzate di cui all'articolo 16 e alle altre specifiche tecniche utilizzate dal fabbricante, se applicate, e sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione o presso laboratori privati accreditati secondo la procedura richiamata al comma 4; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilita' di un organismo notificato. Il Ministero accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformita' delle apparecchiature alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. 4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del fabbricante o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. La procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso e' disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applica la normativa vigente per le prestazioni rese a terzi da parte del Ministero. 5. L'accreditamento puo' essere sospeso dal Ministero sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento e' revocato dal Ministero stesso, sentita la commissione: a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 6. Le misure di cui agli articoli da 40 a 43 sono adottate dal Ministero con provvedimento motivato e notificato all'operatore interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, il Ministero, sempre che tale consultazione non sia resa impossibile dall'urgenza della misura da adottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della salute, della sicurezza o da altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, da' la possibilita' all'operatore interessato di essere ascoltato entro un periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il provvedimento e' stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo e' data l'opportunita' di essere sentito non appena possibile e la misura adottata e' tempestivamente riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli da 40 a 43 adottata dal Ministero e' tempestivamente ritirata o modificata non appena l'operatore economico dimostri di aver risolto la non conformita'. 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Ministero ai sensi degli articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti medesimi. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o l'importatore dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha rilevato difformita' a quanto previsto dal presente decreto, e' tenuto al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere sostenuto ferma restando l'applicazione della sanzione prevista.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 2024 n. 100 recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2024: «Art. 2. (Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101). - 1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, conseguenti alle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, introdotte con il presente decreto.». - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101 recante: «Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017; - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2023.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, come modificato dal presente Regolamento: «Art. 3. (Controlli). - 1. I controlli sono svolti attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto. 2. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono da verificare: a) presso il distributore: 1) la presenza della marcatura CE sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e sull'imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e, solo sull'apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato di pari altezza della marcatura CE; 2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni indicate nell'allegato II del regolamento 765/2008 anche in caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE medesima e, laddove essa abbia un'altezza inferiore ai 5 mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura CE apposta sull'apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le altre marcature apposte sull'apparecchiatura radio non devono compromettere la visibilita', la leggibilita' e il significato della marcatura CE; 3) che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dalla dichiarazione di conformita' UE o dalla dichiarazione di conformita' UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente all'allegato VI del decreto e all'allegato VII del decreto. In caso di dichiarazione di conformita' UE semplificata, il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica che all'indirizzo internet ivi indicato la dichiarazione di conformita' UE sia liberamente consultabile e che essa sia conforme all'allegato VI, tradotta in lingua italiana e aggiornata; 4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione; 5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale puo' essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' la completezza delle suddette informazioni e che l'indirizzo indichi un punto unico di contatto presso il quale il fabbricante puo' essere contattato e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana; 6) per i prodotti importati da paesi terzi, la presenza su ciascuna apparecchiatura radio, ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni dell'apparecchiatura radio o la necessita' di dover aprire l'imballaggio per apporle non lo consentano, del nome dell'importatore, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale puo' essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' la completezza delle suddette informazioni e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana; 7) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, la presenza della dichiarazione di conformita' conforme all'allegato VI del decreto relativa alle combinazioni di apparecchiature radio e del software redatta in esito alla valutazione della conformita' dell'apparecchiatura radio realizzata conformemente all'articolo 17 del decreto. L'eventuale software preinstallato o fornito a corredo dell'apparecchiatura deve essere compreso tra quelli previsti nella predetta dichiarazione. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto; 8) che ciascuna apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana che siano, al pari di qualunque etichettatura, chiare, comprensibili e intelligibili. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' che siano accluse le istruzioni che contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso e, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, le informazioni inerenti alle bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio e la massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio, anch'esse in lingua italiana; 9) in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, la disponibilita' sull'imballaggio di informazioni che consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio; 10) per ciascuna apparecchiatura l'operatore economico ispezionato deve essere in grado di presentare, se piu' recenti di dieci anni, le informazioni relative sia all'operatore economico che gli abbia fornito l'apparecchiatura radio sia a quello a cui lui l'abbia fornita; 11) per i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, la presenza del numero di identificazione attribuito dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto; 12) che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non abbiano messo a rischio la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto; 13) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature radio dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali; 14) che non si tratti di un tipo di apparecchiatura radio che si trova sul mercato nonostante i provvedimenti di richiamo o ritiro ordinati dal Ministero a seguito di accertata non conformita' dell'apparecchiatura stessa al decreto ovvero sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 40 a 43 del decreto; 15) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto; 16) che non sia promossa pubblicita' in qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto; 17) che in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto; b) presso l'importatore, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo: 1) quanto previsto alla lettera a); 2) che la dichiarazione di conformita' UE sia conservata per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato; 3) che sia stata eseguita da parte del fabbricante l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17 del decreto e che sia stata preparata la documentazione tecnica; 4) che l'apparecchiatura radio sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio; 5) la prova documentale che l'importatore, prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato, si sia accertato presso il fabbricante che essa e' conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto; 6) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto; c) presso il fabbricante, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo: 1) quanto previsto alla lettera a) ad esclusione del numero 6) e del numero 12); 2) la presenza della documentazione tecnica e la sua rispondenza a quanto indicato all'articolo 21 commi 1, 2 e 3, del decreto; 3) il rispetto delle disposizioni del decreto e, in particolare, di quelle concernenti la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, che per l'apparecchiatura radio sia stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17 del decreto e che l'apparecchiatura sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio; 4) che la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformita' UE e, rispettivamente a seconda che sia stata adottata la procedura per la valutazione della conformita' di cui all'allegato III o IV del decreto, il certificato UE del tipo o la documentazione di cui all'allegato IV, paragrafo 6, del decreto, siano conservate per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato; 5) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto; d) presso l'importatore o il distributore in qualita' di fabbricante ai sensi dell'articolo 14 del decreto, ovvero presso il rappresentante autorizzato stabilito in Italia del fabbricante, purche' specificato nel mandato, a seconda del tipo di apparecchiatura e della procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della conformita' di quanto previsto dalla lettera c). 3. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio in servizio o in uso sono da verificare: 1) che siano dotate della marcatura CE; 2) che non siano state installate o siano utilizzate in violazione delle relative restrizioni d'uso; 3) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, che le combinazioni di apparecchiature radio e del software installato siano tra quelle previste nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto; 4) che siano sottoposte a corretta manutenzione ovvero siano utilizzate per i fini previsti dal fabbricante; 5) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali; 6) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto. 4. Fatta salva l'applicazione del comma 7, qualora durante i controlli di cui ai commi 2 e 3, il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio possa presentare un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto, ne da' immediata comunicazione all'ufficio di appartenenza dell' Ispettorato competente; il responsabile di detto ufficio informa la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico per l'espletamento degli adempimenti successivi allegando alla comunicazione una dettagliata relazione tecnica. 5. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva annota sul verbale di accertamento di cui all'articolo 4, gli elementi utili a valutare il comportamento dell'operatore economico ispezionato relativamente ai rispettivi obblighi di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 12, commi 2 ultimi due periodi, 7 e 9, e all'articolo 13, commi 2, ultimi due periodi, 4 e 5, del decreto. Indica, altresi', se ci siano elementi utili per ritenere che i soggetti sopra indicati abbiano fornito notizie, informazioni e documentazione false. 6. Qualora il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva accerti che, a norma dell'articolo 20, comma 1, del decreto l'apposizione della marcatura CE non sia possibile o non sia consentita a causa della natura dell'apparecchiatura radio, ne annota le relative cause nel verbale di accertamento. 7. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva puo' procedere al prelievo dell'apparecchiatura conformemente all'articolo 39, comma 2, del decreto. 8. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, comma 10, del decreto, il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva, qualora non siano state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto stesso, procede al prelievo dell'apparecchiatura, a meno di immediata regolarizzazione. 8.bis. In aggiunta agli altri controlli di cui al presente articolo, per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto, ossia rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis parte I punto 1 del decreto, messe a disposizione sul mercato: a) presso il fabbricante, e' da verificare che le apparecchiature siano state costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacita' di ricarica di cui all'allegato I bis del decreto, parte I per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio e, in particolare, ai requisiti indicati ai punti 2.1 e 2.2 di tale allegato, ovvero ai requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2 nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt. Il personale incaricato allo svolgimento dell'attivita' di controllo, verifica, altresi', che la presa USB di cui al punto 2.1 sia accessibile e operativa in ogni momento e non siano necessari adattatori esterni rimovibili; b) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da verificare il rispetto dei commi 1 e 2 dell'articolo 3-bis del decreto, controllando che, se l'operatore economico offre la possibilita' di acquistare le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offra anche la possibilita' di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica. La verifica che tale possibilita' sia offerta, quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, e' effettuata attraverso il controllo: 1. della disponibilita' di entrambe le confezioni dell'apparecchiatura radio, con e senza dispositivo di ricarica. Il cavo di ricarica, conforme al paragrafo 2 della Parte I dell'Allegato I bis al decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con dispositivo di ricarica che senza; 2. della presenza dei pittogrammi di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato I bis parte III del decreto, che rispettivamente attestano o escludono l'inclusione del dispositivo di ricarica; 3. che i pittogrammi siano apposti ed esposti in conformita' dell'articolo 3-bis, comma 2, in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, anche vicino all'indicazione del prezzo. c) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da verificare la presenza delle informazioni in lingua italiana sulle specifiche relative alle capacita' di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I bis, parte II, nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano l'apparecchiatura radio ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto; tali informazioni possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe; d) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da verificare la presenza dell'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8 bis, del decreto come indicato nell'allegato I bis, parte IV, nelle istruzioni e, sull'imballaggio, stampata ovvero apposta come autoadesivo; in assenza di imballaggio l'autoadesivo e' apposto sull'apparecchiatura radio; inoltre, quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, e' da verificare che l'etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo; e) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da verificare la corretta elaborazione dei pittogrammi e dell'etichetta, secondo quanto indicato rispettivamente nell'allegato I bis, parti III e IV.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 9 luglio 2024 n. 100: «Art. 3. (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A.». - Si riporta il testo dell'Allegato I bis, parte I, del citato decreto legislativo decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128: «Allegato I-bis SPECIFICHE E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICARICA APPLICABILI A DETERMINATE CATEGORIE O CLASSI DI APPARECCHIATURE RADIO PARTE I SPECIFICHE RELATIVE ALLE CAPACITA' DI RICARICA 1. I requisiti di cui ai punti 2 e 3 della presente parte si applicano alle seguenti categorie o classi di apparecchiature radio: 1.1. i telefoni cellulari portatili; 1.2. i tablet; 1.3. le fotocamere digitali, ad eccezione di quelle progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza; 1.4. le cuffie; 1.5. le cuffie microfono; 1.6. le console portatili per videogiochi; 1.7. gli altoparlanti portatili; 1.8. i lettori elettronici; 1.9. le tastiere; 1.10. i mouse; 1.11. i sistemi di navigazione portatili; 1.12. gli auricolari; 1.13. i laptop (l'apparecchiatura radio interessata e' qualsiasi computer portatile, tra cui laptop, notebook, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e netbook). 2. Nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo, le categorie o classi di apparecchiature radio di cui al punto 1 della presente parte: 2.1. devono essere dotate di una presa USB tipo C, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3:2022 "Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®", e la presa deve rimanere accessibile e operativa in ogni momento; 2.2. devono poter essere ricaricate con cavi conformi alla norma EN IEC 62680-1-3:2022 "Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®". 3. Nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt, le categorie o classi di apparecchiature radio di cui al punto 1 della presente parte devono: 3.1. integrare il protocollo USB Power Delivery, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2:2022 "Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB"; 3.2. garantire che qualsiasi protocollo di ricarica supplementare consenta la piena funzionalita' del protocollo USB Power Delivery di cui al punto 3.1, a prescindere dal dispositivo di ricarica utilizzato. Omissis.». |
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