Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2025 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 23 luglio 2025 |
Modifiche alle «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» del 26 marzo 2019 e alle «Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» del 30 luglio 2019. (Delibera n. 251/2025). |
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IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 per includere i prestatori di servizi per le cripto-attivita' tra gli intermediari finanziari; Visto il decreto legislativo del 27 dicembre 2024, n. 204, riguardante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'art. 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113, che ha modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 con cui sono state emanate le «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo»; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2019 con cui sono state emanate le «Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo»; Considerato il contenuto degli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformita' e al ruolo e alle responsabilita' del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'art. 8 e del Capo VI della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/05) e sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (EBA/GL/2021/02 come modificati da EBA/GL/2024/01); Considerato che i prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2023/1114 sono stati inclusi nel novero dei soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 tra gli intermediari finanziari e che la conseguente assegnazione alla Banca d'Italia dei relativi poteri di vigilanza richiede di adeguare il quadro regolamentare per renderlo applicabile a questa categoria;
Emana
L'unito atto di modifica delle «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» e delle «Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo». Roma, 23 luglio 2025
Il Governatore: Panetta |
| Allegato
Art. 1. Modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019 1. Nel paragrafo «Destinatari» delle «Disposizioni preliminari», dopo la lettera h) e' inserita la seguente lettera: «h-bis) prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera v-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, diversi dagli intermediari bancari e finanziari sopra indicati;». |
| Art. 2. Modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019 1. Nel paragrafo «Destinatari» delle «Disposizioni preliminari», dopo la lettera h) e' inserita la seguente lettera: «h-bis prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera v-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, diversi dagli intermediari bancari e finanziari sopra indicati;». 2. Nell'Allegato 2, alla lettera B) («Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione»), il numero 2 e' sostituito dal seguente: «2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identita' del cliente o del titolare effettivo. Rilevano, ad esempio, le carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, le azioni al portatore;». |
| Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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