Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 luglio 2025, n. 114
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla regione di beni immobili rientranti nel demanio pubblico dello Stato-ramo difesa esercito.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e 59;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della difesa, della cultura e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto.
2. La Regione e' autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 53, 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
4. Il trasferimento previsto dal presente decreto non modifica il regime di tutela al quale i beni sono sottoposti ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
recante: «Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n.
29.
- Si riportano gli articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e 59
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 febbraio 2004 n. 45, S.O.:
«Art. 8 (Regioni e province ad autonomia speciale). -
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano
ferme le potesta' attribuite alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano
dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.»
«Art. 53 (Beni del demanio culturale). - 1. I beni
culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle
tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile
costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere
alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi,
se non nei limiti e con le modalita' previsti dal presente
codice.»
«Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili
i beni del demanio culturale di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse
archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a
termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi;
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma
3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta
anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di
cui all'articolo 53.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta
anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica
previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude
con esito negativo, le cose medesime sono liberamente
alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di
cui all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli
documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli
indicati al medesimo articolo 53;
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di
beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per
le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
i fini previsti dal Titolo II della presente Parte».
«Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili
appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono
essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e'
corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in
atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad
assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di
valorizzazione che si intendono perseguire con
l'alienazione del bene e delle modalita' e dei tempi
previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso
prevista, anche in funzione degli obiettivi di
valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene,
anche in rapporto con la situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del
soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati. Il
provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle
misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica
del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e
dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di
valorizzazione indicati nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata
qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di
arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione
pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il
carattere storico e artistico del bene medesimo. Il
Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il
carattere del bene e con le esigenze della sua
conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di
concordare con il soggetto interessato il contenuto del
provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione
comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di
autorizzazione ed altre possibili modalita' di
valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili
utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di
autorizzazione e' corredata dai soli elementi di cui al
comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e'
rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)
e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale
bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di
tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di
qualunque genere sui beni alienati e' sottoposta a
preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi
4 e 5.»
«Art. 55-bis (Clausola risolutiva). - 1. Le
prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di
cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di
alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita
clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte,
su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi
l'inadempimento, da parte dell'acquirente,
dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle
accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai
fini della risoluzione di diritto dell'atto di
alienazione».
«Art. 59 (Denuncia di trasferimento). - 1. Gli atti
che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo,
la proprieta' o, limitatamente ai beni mobili, la
detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in
caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di
trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento
avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o
fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli
effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di
successione a causa di morte. Per l'erede, il termine
decorre dall'accettazione dell'eredita' o dalla
presentazione della dichiarazione ai competenti uffici
tributari; per il legatario, il termine decorre dalla
comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del
codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni
del codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la
sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti
legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni
dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle
parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal
presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni
incomplete o imprecise».
- Si riporta l'articolo 65 della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il
Friuli-Venezia Giulia):
«Art. 65 (Con decreti legislativi, sentita una
Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
Statuto e quelle relative al trasferimento
all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
Regione)».

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 53, 54 e 55 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda nelle note alle
premesse.
 
Allegato A) (previsto dall'art. 1, comma 1)
Elenco dei beni del Demanio pubblico dello Stato-ramo Difesa esercito-siti nella regione Friuli-Venezia Giulia:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione i beni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il verbale di consegna dei beni e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore della Regione.
3. In caso di ulteriore trasferimento dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione, dal Comune o da altro ente pubblico e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore del Comune o di altro ente pubblico. Nell'ipotesi in cui e' necessaria l'autorizzazione del competente Ufficio statale in materia di beni culturali, prevista dall'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel verbale di consegna sono riportate le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione, le stesse sono trascritte nei registri immobiliari su richiesta del soprintendente e il verbale di consegna e' comunicato al soprintendente, in attuazione di quanto rispettivamente stabilito dagli articoli 55-bis e 59 del medesimo decreto legislativo.
4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune o di altro ente pubblico.

Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 55, 55-bis e 59 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 3

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprieta' dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del relativo verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, subentrano nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e paesaggistici. Dalla stessa data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.
 
Art. 4

Conservazione e fruizione

1. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, si impegnano ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico.
 
Art. 5

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, sono esenti da ogni diritto e tributo.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 luglio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Crosetto, Ministro della difesa

Giuli, Ministro della cultura

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio