Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 giugno 2025, n. 92
Testo del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2025, n. 113 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi ((e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali))».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' produttiva
degli stabilimenti ex ILVA

1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonche' di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalita' e continuita' produttiva degli impianti siderurgici di proprieta' della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalita' di cui al presente comma, sono erogati uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima societa', nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025. ((La societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)) puo' procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, ((alla societa' Acciaierie d'Italia)) in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato.
2. L'amministrazione straordinaria della societa' ILVA S.p.A. provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207 recante: «Disposizioni urgenti a
tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di
occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231:
«Art. 3 (Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa'
ILVA S.p.A. Controlli e garanzie). - 1. Gli impianti
siderurgici della societa' ILVA s.p.a. costituiscono
stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma
dell'articolo 1.
1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Governo adotta una strategia industriale per la filiera
produttiva dell'acciaio.
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata
in data 26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella
versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le
prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione
dell'attivita' produttiva dello stabilimento siderurgico
della societa' ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo
1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la
societa' ILVA S.p.A. di Taranto e l'affittuario o
acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi nel
possesso dei beni dell'impresa e sono in ogni caso
autorizzati, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui
al comma 2, alla prosecuzione dell'attivita' produttiva
nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti,
ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando
l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel
medesimo decreto.
4.
5.
6..».
- Si riporta il testo dell'articolo 222 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante: «Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155»:
«Art. 222 (Disciplina dei crediti prededucibili). -
1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo III del presente titolo, con
esclusione di quelli non contestati per collocazione e
ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa
del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti
di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati,
devono essere accertati con il procedimento di cui
all'articolo 124.
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso
degli interessi cessa al momento del pagamento.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della
procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi,
esigibili e non contestati per collocazione e per
ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del
procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente
sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.
Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei
creditori ovvero dal giudice delegato.
4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione
deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge.».
 
((Art. 1 bis
Disposizioni per favorire la riqualificazione industriale e lo
sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari per la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino, all'articolo 1, comma 294, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Allo scopo di perseguire l'interesse pubblico alla riqualificazione industriale e ambientale del sito di interesse nazionale di cui al primo periodo, il concessionario acquisisce la proprieta' superficiaria sulle opere da lui costruite sulle medesime aree demaniali e puo', per la medesima durata della concessione e previa autorizzazione dell'autorita' concedente, costituire su tali opere ipoteca, non rinnovabile oltre la durata della concessione. Alla cessazione della concessione, la proprieta' superficiaria e l'ipoteca si estinguono e le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale sono acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di ordinarne la demolizione al concessionario e, ove diverso, al titolare della proprieta' superficiaria che provvedono, qualora non diversamente stabilito nell'atto di concessione, a rimettere le cose in pristino, entro il termine a tal fine stabilito. In quest'ultimo caso, quando l'ordine non e' eseguito, l'autorita' concedente puo' provvedervi d'ufficio a spese di chi spetta».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 294, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», come
modificato dalla presente legge:
«294. Al fine di completare gli interventi
infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la
riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo
dell'area del polo siderurgico di Piombino, riconosciuta in
situazione di crisi complessa ai sensi del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, nonche' di agevolare i
programmi di investimento degli operatori economici
interessati, le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo
bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico
possono essere affidate in concessione ai predetti
operatori sulla base di un piano degli investimenti
vagliato dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
La durata delle concessioni di cui al primo periodo e'
stabilita nel limite massimo di trent'anni. Allo scopo di
perseguire l'interesse pubblico alla riqualificazione
industriale e ambientale del sito di interesse nazionale di
cui al primo periodo, il concessionario acquisisce la
proprieta' superficiaria sulle opere da lui costruite sulle
medesime aree demaniali e puo', per la medesima durata
della concessione e previa autorizzazione dell'autorita'
concedente, costituire su tali opere ipoteca, non
rinnovabile oltre la durata della concessione. Alla
cessazione della concessione, la proprieta' superficiaria e
l'ipoteca si estinguono e le opere non amovibili costruite
sulla zona demaniale sono acquisite allo Stato, senza alcun
compenso o rimborso, salva la facolta' dell'autorita'
concedente di ordinarne la demolizione al concessionario e,
ove diverso, al titolare della proprieta' superficiaria che
provvedono, qualora non diversamente stabilito nell'atto di
concessione, a rimettere le cose in pristino, entro il
termine a tal fine stabilito. In quest'ultimo caso, quando
l'ordine non e' eseguito, l'autorita' concedente puo'
provvedervi d'ufficio a spese di chi spetta. Il canone
annuo e' determinato anche tenendo conto degli investimenti
da realizzare sulla base del piano di cui al primo periodo
e, in ogni caso, non puo' essere, per ciascun anno,
inferiore all'importo annualmente determinato sulla base
degli importi previsti per metro quadrato in relazione alle
concessioni gia' insistenti sulle medesime aree.».
 
Art. 2
Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del
preridotto

1. All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto periodo, le parole da: «Al fine di dare attuazione agli interventi» a: «Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa'» sono sostituite dalle seguenti: «La societa'» e le parole: «con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,» sono soppresse;
b) al settimo periodo, le parole: «, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, » sono soppresse;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa a quanto previsto dal nono periodo, la societa' costituita ai sensi del primo periodo puo' procedere alla realizzazione e alla gestione dell'impianto mediante selezione di socio privato ai sensi dell'articolo 17 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1-quater,
del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 recante: «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di
investimento», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
febbraio 2020, n. 5, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - (Omissis)
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo
della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il
profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un
impianto per la produzione del preridotto - direct reduced
iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo. La societa' costituita ai sensi del primo
periodo del presente comma e' individuata quale soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione
dell'impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron aggiudicati ai sensi del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal
fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo,
preordinate alla realizzazione dell'impianto per la
produzione del preridotto - direct reduced iron, sono
assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto
attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo.
L'impianto per la produzione del preridotto di cui al
settimo periodo e' gestito dalla societa' costituita ai
sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni
iniziativa utile all'apertura del capitale della societa'
di cui al primo periodo a uno o piu' soci privati, in
possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e
industriali, individuati mediante procedure selettive di
evidenza pubblica, in conformita' al codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre
vigenti disposizioni di settore. In alternativa a quanto
previsto dal nono periodo, la societa' costituita ai sensi
del primo periodo puo' procedere alla realizzazione e alla
gestione dell'impianto mediante selezione di socio privato
ai sensi dell'articolo 17 del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
(Omissis).».
 
Art. 3
Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse
strategico nazionale

1. Per gli investimenti, superiori ai 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva, nonche' per quelli localizzati nelle aree esterne purche' correlati alla funzionalita' dello stabilimento, l'investitore puo' chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. A tal fine, l'investitore presenta al Ministero delle imprese e del made in Italy il Piano degli investimenti. Alla nomina del commissario si procede ai sensi del comma 3 del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Ministro delle imprese e del made in Italy affida al medesimo commissario il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria alla realizzazione di tutti gli investimenti aventi i requisiti di cui al primo periodo, per i quali sia presentato apposito Piano da parte di altri investitori.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 recante: «Disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,
n. 136:
«Art. 13 (Realizzazione di programmi di investimento
di interesse strategico nazionale). - 1. Il Consiglio dei
ministri puo' con propria deliberazione, su proposta del
Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il
preminente interesse strategico nazionale di grandi
programmi d'investimento sul territorio italiano, che
richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti
amministrativi integrati e coordinati di enti locali,
regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri
enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d'investimento si intendono
programmi di investimento diretto, anche esteri, a
eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche, sul
territorio italiano dal valore complessivo non inferiore
all'importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' nominato, d'intesa con il Presidente della
regione territorialmente interessata, un commissario
straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e
l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed
efficace realizzazione del programma d'investimento
individuato e dichiarato di preminente interesse strategico
ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti,
comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dell'Unita' di missione «attrazione e sblocco degli
investimenti» di cui al comma 1-bis dell'articolo 30 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il
commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere,
a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni
competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di
cui al primo periodo si esprimono entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si
procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate
dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci
e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la
legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al
comma 4, gli atti amministrativi necessari alla
realizzazione del programma d'investimento dichiarato di
preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono
rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di
autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale
confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,
assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati,
previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere
da eseguire per la realizzazione del programma e alle
attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal commissario
straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita
conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario,
in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi
sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi
comprese quelle per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al
comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e
ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione,
approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel programma.
L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei
nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione,
comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o
antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli
interventi previsti nel programma d'investimento di cui al
comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica
e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica
equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla
realizzazione del programma, anche ai fini
dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e costituisce titolo per la localizzazione delle
opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta
regionale interessata, e per la costituzione volontaria o
coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle
attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della
relativa indennita', e per l'apposizione di vincolo
espropriativo.
7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi
previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019,
nonche' del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.».
 
Art. 4
Ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di
interesse strategico nazionale

1. All'articolo 2-quater, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il rendiconto dell'anno 2024.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle
imprese di carattere strategico», convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2-quater (Ulteriori misure di protezione delle
imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuita'
produttiva). - 1. I crediti vantati dalle imprese
dell'indotto di cui al comma 3, o dai cessionari e garanti
di tali crediti, inclusa la societa' Sace S.p.a., nei
confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria in data successiva alla data
del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono
essere soddisfatti per il valore nominale del capitale,
degli interessi e delle spese ai sensi dell'articolo 222,
comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione
alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni
e servizi, anche non continuative.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine agli atti
compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie prestate
dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e
le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra il
3 febbraio 2024 e la data di apertura della procedura.
3. Ai fini del presente articolo, l'indotto e'
rappresentato dalle imprese che hanno erogato:
a) prestazioni di attivita' manutentive necessarie
a consentire la funzionalita' produttiva degli impianti;
b) forniture di ricambi e materiale di consumo
necessari a permettere la manutenzione e la funzionalita'
produttiva degli impianti;
c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di
attrezzature, prodotti di consumo, materia prima,
semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area
degli impianti;
d) servizi in materia di risanamento ambientale, di
sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di
tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
m
4. In sede di approvazione del rendiconto dell'anno
2023 da parte dell'organo esecutivo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate,
previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le
somme, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di
amministrazione derivanti da trasferimenti statali,
riferite a interventi conclusi o gia' finanziati negli anni
precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni
sotto-stanti gia' contratte e con esclusione delle somme
relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
delle prestazioni. Le risorse svincolate di cui al primo
periodo sono utilizzate per il finanziamento di misure di
sostegno delle imprese di cui al presente articolo, nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche per il rendiconto dell'anno 2024.».
 
Art. 5
Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi

1. Quando il commissario straordinario promuove l'azione di risoluzione per inadempimento dell'acquirente o di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita dei complessi aziendali, l'acquirente puo' cedere il contratto di acquisto, secondo le modalita' e con le forme stabilite nel comma 2 del presente articolo, senza incorrere nella violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
2. La cessione del contratto e' consentita in caso di offerta irrevocabile di acquisto presentata da altra impresa, anche in controllo pubblico, contenente la dichiarazione di voler subentrare nel contratto di cui al comma 1 e l'impegno di subentro in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonche' in quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Il corrispettivo offerto non puo' essere superiore all'ottanta per cento del prezzo di aggiudicazione, oltre alle eventuali somme corrispondenti agli investimenti effettuati dal cedente, e all'offerta sono allegate le garanzie necessarie rispetto a tutti gli obblighi assunti.
3. L'offerta e' autorizzata dal Ministero delle imprese e del made in Italy e l'autorizzazione costituisce condizione sospensiva del contratto di cessione. Possono essere autorizzate modifiche al Piano industriale a condizione che le stesse non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali.
4. Se l'acquirente rifiuta ingiustificatamente l'offerta, il commissario straordinario puo' integrare la domanda chiedendo il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla mancata accettazione.
5. La conclusione del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande di cui al comma 1 e alle eventuali domande accessorie. In tal caso le eventuali garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla realizzazione del piano industriale non sono escusse dal commissario straordinario.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante: «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274»:
«Art. 63 (Vendita di aziende in esercizio). - 1. Per
le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione
effettuata a norma dell'art. 62, comma 3, tiene conto della
redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e
nel biennio successivo.
2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di
azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a
proseguire per almeno un biennio le attivita'
imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i
livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo
conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto,
dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di
prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi
presentato, anche con riguardo alla garanzia di
mantenimento dei livelli occupazionali.
4. Nell'ambito delle consultazioni relative al
trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario,
l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono
convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori
alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle
condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in
materia.
5. Salva diversa convenzione, e' esclusa la
responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi
all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al
trasferimento.».
 
Art. 6
Esonero della contribuzione addizionale per le unita' produttive di
imprese nelle aree di crisi industriale complessa

1. I datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025 l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11- bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutto il periodo di godimento del trattamento previsto all'articolo 44, comma 11- bis, ((del medesimo decreto legislativo)) n. 148 del 2015.
2. L'esonero non spetta o, se e' gia' in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183»:
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei
datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi
successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del
trattamento e' stabilita una contribuzione addizionale
ridotta, in misura pari:
a) al 6 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla
lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio
mobile.».
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). -
(Omissis)
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della
regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore
industriale con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli
articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come
esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali
all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero
dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la
vigente normativa in materia di interventi di bonifica e
risanamento ambientale dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle
concesse sotto forma di finanziamento agevolato, e'
applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di
cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al comma
8-bis, in tutto il territorio nazionale, fatte salve le
soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria
per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, recante: «Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(Omissis).».
 
Art. 7

Misure urgenti a sostegno degli occupati
in gruppi di imprese

1. Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese ((con un numero di lavoratori dipendenti impiegati sul territorio italiano complessivamente non inferiore a mille unita')), che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione, e' autorizzato a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con gli ammortizzatori sociali gia' autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga di cui al primo periodo, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore puo' essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga e' stipulato.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025,di 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, a ((31,3 milioni)) di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027, e alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 0,8 milioni di euro per l'anno ((2026, in 0,9 milioni)) di euro per l'anno 2027 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno ((2025, a 31,3 milioni)) di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1;
c) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, 81 recante: «Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.».
- Si riportano i testi degli articoli 4 e 22 del citato
legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per
ciascuna unita' produttiva, il trattamento ordinario e
quello straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane
dell'edilizia e affini, nonche' per le imprese di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna
unita' produttiva il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un
quinquennio mobile.».
«Art. 22 (Durata). - 1. Per la causale di
riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera a), e relativamente a ciascuna unita' produttiva,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 12
mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e
crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima
complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei
trattamenti per la causale di contratto di solidarieta'
viene computata nella misura della meta' per la parte non
eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini.».
- Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 8
Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di
cessazione dell'attivita' produttiva

1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, puo' essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attivita' sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche par- ziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al presente comma non possono essere stipulati altri accordi.
1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attivita' produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quater si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione di cui ai commi 1 e 1-ter comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ((entro sessanta giorni dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalita' operative della previsione di cui al presente comma.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 44 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi). - 1. In deroga agli
articoli 4, 20, comma 3-bis, e 22 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019
e 2020, puo' essere autorizzato sino ad un massimo di
dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede
governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della Regione interessata, il
trattamento straordinario di integrazione salariale per
crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi
l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di
cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento
occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo
2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120
del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare
interventi di reindustrializzazione del sito produttivo,
nonche' in alternativa attraverso specifici percorsi di
politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via
prospettica , nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle
risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una
proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi.
1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i
lavoratori nella fase di ripresa delle attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore
accordo da stipulare in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e
della Regione interessata, per le aziende che abbiano
particolare rilevanza strategica sul territorio qualora
abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui
azioni, necessarie al suo completamento e per la
salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro
per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di
euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di
20 milioni di euro, per tale anno, puo' essere autorizzato,
previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy,
un ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente
prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di
cessazione di attivita' sussistano concrete ed attuali
prospettive di rapida cessione, anche parziale,
dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli
accordi governativi sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze e all'INPS per il
monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi
all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il
limite di spesa di cui al presente comma non possono essere
stipulati altri accordi.
1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali
caratterizzate dalla cessazione dell'attivita' produttiva,
laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e
1-ter, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni
straordinaria decade dal trattamento qualora:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione o di riqualificazione o non lo frequenti
regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in
un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1-quater si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si
svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri
dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
L'impresa ammessa al trattamento straordinario di
integrazione di cui ai commi 1 e 1-ter comunica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei
lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini
del loro inserimento nella piattaforma del Sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
vengono definite le modalita' operative della previsione di
cui al presente comma.».
 
Art. 9
Modifica all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n.
213

1. All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 171, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», come
modificato dalla presente legge:
«171. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore
dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario
ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate,
sottoposte ad amministrazione giudiziaria, e' prorogato per
gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per
una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio
e nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente
all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro
per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere
sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
 
Art. 10

Misure urgenti in favore della filiera
produttiva della moda

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La misura di cui al comma 1 puo' essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4.»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «e' erogata» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere erogata»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie,» sono sostituite dalle seguenti: «In alternativa, il datore di lavoro»;
3) al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
28 ottobre 2024, n. 160 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per
una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza», convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2024, n. 199, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi
occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del
settore della moda). - 1. In deroga agli articoli 4 e 12
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle
disposizioni che disciplinano la durata della prestazione
erogata dal Fondo di solidarieta' Bilaterale alternativo
per l'Artigianato ai sensi dell'articolo 27 del medesimo
decreto legislativo n. 148 del 2015, e' riconosciuta
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di
lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino
a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori
tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e
calzaturiero, nel settore conciario nonche', limitatamente
alle attivita' svolte dagli addetti alle lavorazioni di
montatura e saldatura di accessori della moda, nelle
attivita' identificate dai codici ATECO indicati nella
tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO
25.62.00, un'integrazione al reddito, con relativa
contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a
quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo
3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo
massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025.
1-bis. La misura di cui al comma 1 puo' essere
riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di dodici
settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31
dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025
di cui al comma 4.
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al
reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette
all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di
accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei
lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e la
dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di
integrazione salariale gia' previsti dalla normativa
vigente.
3. L'integrazione salariale di cui al presente
articolo puo' essere erogata direttamente dal datore di
lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il
relativo importo e' rimborsato dall'INPS al datore di
lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza,
entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo n. 148 del 2015. In alternativa, il
datore di lavoro puo' richiedere all'INPS il pagamento
diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore
di lavoro e' tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati
necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui
all'articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui ai
commi 1 e 1-bis non e' dovuta la contribuzione addizionale
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente
articolo sono concesse nei limiti di spesa di 73,6 milioni
di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per
l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel
rispetto dei predetti limiti di spesa. L'INPS, che
disciplina i termini e le modalita' per la presentazione
delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'INPS provvede alle attivita' di cui al presente
articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Qualora dall'attivita' di monitoraggio di cui al
comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il
raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al
medesimo comma 4, l'INPS non procede all'accoglimento delle
ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al
presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 73,6
milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro
per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
 
((Art. 10 bis

Tutele per emergenze climatiche

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma e' concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Alle attivita' di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 10, 12 e 13 del
citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 10 (Campo di applicazione). - 1. La disciplina
delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi
obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di
trasporti, estrattive, di installazione di impianti,
produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano
attivita' lavorative similari a quella degli operai delle
imprese industriali, ad eccezione delle cooperative
elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del
tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro
consorzi che esercitano attivita' di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli
propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione
dei film e di sviluppo e stampa di pellicola
cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle
olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo
preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e
telefonici;
i) imprese addette all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo
il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta'
pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e
affini;
n) imprese industriali esercenti l'attivita' di
escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attivita' di
escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con
esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di
lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione
distinte dalla attivita' di escavazione.».
«Art. 12 (Durata). - 1. Le integrazioni salariali
ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13
settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a
un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane
consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda puo' essere proposta per la medesima unita'
produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa,
solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
di normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente
la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano
applicazione relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei
trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10,
lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4,
non possono essere autorizzate ore di integrazione
salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle
ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttiva
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di
concessione dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella
domanda di concessione dell'integrazione salariale
l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente
occupati nel semestre precedente, distinti per orario
contrattuale.
Art. 13 (Contribuzione). - 1. A carico delle imprese
di cui all'articolo 10 e' stabilito un contributo
ordinario, nella misura di:
a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per i dipendenti delle imprese
industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per i dipendenti delle imprese
industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli operai delle imprese
dell'industria e artigianato edile;
d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli operai delle imprese
dell'industria e artigianato lapidei;
e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese
dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano
fino a 50 dipendenti;
f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese
dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano
oltre 50 dipendenti.
2. Ai fini della determinazione del limite di
dipendenti, indicato al comma 1, il limite anzidetto e'
determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno,
sulla base del numero medio di dipendenti in forza
nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le
imprese costituite nel corso dell'anno solare si fa
riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo
mese di attivita'. L'impresa e' tenuta a fornire all'INPS
apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che,
modificando la forza lavoro in precedenza comunicata,
influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli
effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi
nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a
domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera
con vincolo di subordinazione sia all'interno che
all'esterno dell'azienda.
3. A carico delle imprese che presentano domanda di
integrazione salariale ordinaria e' stabilito il contributo
addizionale di cui all'articolo 5. Il contributo
addizionale non e' dovuto per gli interventi concessi per
eventi oggettivamente non evitabili.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 14 della legge
8 agosto 1972, n. 457 recante: «Miglioramento ai
trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche'
disposizioni per la integrazione del salario in favore dei
lavoratori agricoli»:
«Art. 8. - Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180
giornate lavorative presso la stessa azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di
cui al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori
dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari
armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per
periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio e non obbligatorio.».
«Art. 14. - Il trattamento sostitutivo della
retribuzione e' corrisposto dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, su deliberazione di una commissione
costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con
provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, in
qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede
dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre
rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei
datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella
provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse
assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione. Qualora le designazioni non
pervengano nel termine prescritto, il direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale
inadempiente.
Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere
nominato un supplente.
Nella Regione siciliana le commissioni previste nel
presente articolo sono integrate con un rappresentante
della Regione stessa.».
- Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 6.
 
((Art. 10 ter

Interventi straordinari in materia di Assegno
di inclusione per l'anno 2025

1. In via eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione secondo i modi e i termini di cui al comma 2.
2. Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell'Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilita' di rinnovo, comunque non superiore a euro 500. Ove spettante, il contributo straordinario aggiuntivo e' erogato con la prima mensilita' di rinnovo dell'Assegno di inclusione e comunque entro il mese di dicembre.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo 13, con corrispondente incremento per tale anno dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 13. Alle minori entrate derivanti dalla riduzione di cui al primo periodo, valutate in 36 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del predetto articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3 e 13 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 recante: «Misure urgenti
per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85:
«Art. 3 (Beneficio economico). - 1. Il beneficio
economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, e'
composto da una integrazione del reddito familiare, come
definito nel presente decreto, fino alla soglia di ((euro
6.500))
annui, ovvero di euro 8.190 annui se il nucleo
familiare e' composto da persone tutte di eta' pari o
superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o
superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in
condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza,
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio
economico e', altresi', composto da una integrazione del
reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione
concessa in locazione con contratto ritualmente registrato,
per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto
nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini
dell'ISEE, fino ad un massimo di euro 3.640 annui, ovvero
di euro 1.950 annui se il nucleo familiare e' composto da
persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da
persone di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri
familiari tutti in condizioni di disabilita' grave o di non
autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del
calcolo della soglia di reddito familiare, di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).
2. Il beneficio economico e' erogato mensilmente per
un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e
puo' essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per
periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi
di rinnovo di dodici mesi e' sempre prevista la sospensione
di un mese.
3. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente
dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai
sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.
4. Il beneficio economico non puo' essere, comunque,
inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2.
5. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro
dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di
inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non
concorre alla determinazione del beneficio economico, entro
il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono
comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale
limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il
reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla
determinazione del beneficio economico, a decorrere dal
mese successivo a quello della variazione e fino a quando
il maggior reddito non e' recepito nell'ISEE per l'intera
annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e'
desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito
derivante dall'attivita' e' comunque comunicato dal
lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della
medesima secondo modalita' definite dall'Istituto, che
mette l'informazione a disposizione del sistema informativo
di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di
trenta giorni dall'avvio della attivita', come desumibile
dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la
comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa,
l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto che non si
sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre
mesi dall'avvio dell'attivita', decorsi i quali il diritto
alla prestazione decade.
6. L'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro
autonomo, svolta sia in forma individuale che di
partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di
inclusione, e' comunicata all'INPS entro il giorno
antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal
beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che
mette l'informazione a disposizione del sistema informativo
di cui all'articolo 5. Il reddito e' individuato secondo il
principio di cassa come differenza tra i ricavi e i
compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio
dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre
dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce
senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due
mensilita' successive a quella di variazione della
condizione occupazionale, ferma restando la durata
complessiva del beneficio. Il beneficio e' successivamente
aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre
precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente
3.000 euro lordi annui.
7. In caso di partecipazione a percorsi di politica
attiva del lavoro che prevedano indennita' o benefici di
partecipazione comunque denominati, o di accettazione di
offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la
cumulabilita' con il beneficio previsto dal presente
articolo e' riconosciuta entro il limite massimo annuo di
3.000 euro lordi.
8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, e'
fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di
inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le
condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il
suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro
quindici giorni dall'evento modificativo.
9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti
nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la
situazione reddituale degli interessati e'
corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione
del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di
variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.
10. In caso di variazione del nucleo familiare in
corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta
entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal
beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito
DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla
permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e
all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.
11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si
applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316,
della legge 29 dicembre 2022, n. 19.».
«Art. 13 (Disposizioni transitorie, finali e
finanziarie). - 1. I percettori del Reddito di cittadinanza
e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo
beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di
cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. E', altresi',
fatto salvo il godimento degli incentivi di cui
all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31
dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a
decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli
obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di
politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle
competenze o di riqualificazione professionale anche
erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attivita'
previste per il percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale
individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.".
3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla
data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti
commessi fino al 31 dicembre 2023.
4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre
2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma
2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis,
9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a
3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».
5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre
2022, n. 197 e' sostituito dal seguente: «313. Nelle more
di un'organica riforma delle misure di sostegno alla
poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura
del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale
di cui al primo periodo non si applica per i percettori del
Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette
mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in
quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al
secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del
Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi
sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque
non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite
la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso
tale termine in assenza della suddetta comunicazione,
l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata,
ricomprendendo le mensilita' sospese, solo in esito
all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del
31 ottobre 2023».
6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' sostituito dal seguente: "314. In caso di
nuclei familiari al cui interno vi siano persone con
disabilita', come definite ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno
sessant'anni di eta', non si applica il limite massimo di
sette mensilita' previsto dal comma 313, fermo restando il
limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre
2023".
6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del
reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e
dell'Assegno di inclusione".
7.
8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico
dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e
dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e'
autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro
per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025,
5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno
2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9
milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro
per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e
6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033,
ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico dell'Assegno di
inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10,
comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731
milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro
per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027,
5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di
euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno
2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6
milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10,
con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per
l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6
milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per
l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9
milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5
milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo
10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1
milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per
l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3
milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per
l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7
milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per
l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033.
9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico
del Supporto per la formazione e il lavoro di cui
all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui
all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di
122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di
euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per l'anno
2025, 627,9 milioni di euro per l'anno 2026, 602,2 milioni
di euro per l'anno 2027, 602,6 milioni di euro per l'anno
2028, 603,1 milioni di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni
di euro per l'anno 2030, 604,1 milioni di euro per l'anno
2031, 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 605 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei
seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la
formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5
milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro
per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8
milioni di euro per l'anno 2026 e 555,6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2027;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10,
con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per
l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6
milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per
l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46
milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4
milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo
12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e
1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del
Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente
articolo e' autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per
l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.
11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali
di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle
relative disponibilita', all'atto della concessione di ogni
beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un
ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui i medesimi sono
erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili
per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e
10, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo
17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo
restando quanto stabilito dal comma 13 del presente
articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni
dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione
dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o
contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le
erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare
dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi
opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni
dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi,
inviando entro il giorno 10 di ciascun mese la
rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente
delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle
risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni
fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.
13. Qualora, a seguito dell'attivita' di monitoraggio
relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi
concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12,
dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate
per una o piu' tipologie delle misure previste, le stesse
possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare
eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie
di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la
disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa.
14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a
122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di
euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno
2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7
milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029,
6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di
euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033, si provvede:
a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno
2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7
milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro
per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028,
6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di
euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno
2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla
poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1,
comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025,
65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro
per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5
milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per
l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8
milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22
milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e
25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.
15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente
capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a
13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono alle attivita' previste mediante l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.».
 
Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 6, ((comma 3, e 7, comma 2)), e delle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - (Omissis)
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.