Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 10 luglio 2025 |
Criteri di riparto tra le regioni del Fondo per le dipendenze patologiche - ID Monitor 6162. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-bis, il quale prevede che, nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela alla dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»; Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2024; Visto il decreto ministeriale del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, che all'art. 1, comma 367, istituisce il Fondo per le dipendenze patologiche, con una dotazione di spesa pari a 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanita', nello stato di previsione del Ministero della salute; Visto il comma 368 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207 che, in deroga all'art. 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, autorizza l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze; Considerato che il comma 370 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destina una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico e una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del suddetto Fondo alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche; Considerato che il suddetto comma 367 prevede, al netto delle risorse di cui al comma 369, il riparto tra le regioni del Fondo per le dipendenze patologiche sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che, sulla base dei criteri di riparto stabiliti dal presente decreto, per ciascuna annualita', a decorrere dal 2025, e' adottato il decreto che assegna alle regioni le risorse del Fondo per le dipendenze patologiche; Considerato che le risorse di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 risultano iscritte sul capitolo 4379, piano gestionale 1, denominato «Fondo per le dipendenze patologiche (FDP)», nell'ambito della missione «Tutela della salute» programma «Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali», azione «Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attivita' sportive» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2025; Considerato che la prevenzione e' la principale azione per ridurre i rischi e i danni alla salute correlati all'uso e abuso di sostanze psicoattive legali e illegali ed evitare l'insorgenza del disturbo da dipendenza patologica; Considerato che la letteratura e le direttive internazionali valorizzano l'adozione di approcci strategici volti a ridurre la domanda operando sulla modifica degli atteggiamenti e dei comportamenti della popolazione; Tenuto conto che gli interventi finalizzati alla riduzione della domanda hanno come target la fascia di popolazione piu' a rischio, ovvero i soggetti vulnerabili o che manifestano comportamenti problematici gia' prima dell'insorgenza del disturbo da dipendenza patologica; Ritenuto necessario stabilire i criteri di riparto che ricomprendano la popolazione a rischio e che tengano conto, in maniera preminente, delle fasce piu' vulnerabili, ovvero della distribuzione percentuale degli utenti trattati dai servizi pubblici per le dipendenze di ciascuna regione, registrati nel Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND); Considerato che il Fondo per le dipendenze patologiche, al netto delle risorse di cui al comma 369, sara' ripartito tra le regioni, secondo i seguenti criteri: A) per il primo triennio: una quota pari al 70 % del Fondo per le dipendenze patologiche per quote d'accesso, in analogia al Fondo sanitario nazionale; una quota pari al 30% del Fondo per le dipendenze patologiche, sulla base della distribuzione percentuale degli utenti trattati dai servizi pubblici per le dipendenze di ciascuna regione, registrati nel Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND). La tabella di riparto sara' estrapolata dal sistema informativo, in termini percentuali per ciascuna regione, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso il flusso SIND, riferite all'ultima annualita' disponibile; B) per i trienni successivi al primo: una quota pari al 30 % del Fondo per le dipendenze patologiche per quote d'accesso, in analogia al Fondo sanitario nazionale; una quota pari al 70% del Fondo per le dipendenze patologiche, sulla base della distribuzione percentuale degli utenti trattati dai servizi pubblici per le dipendenze di ciascuna regione, registrati nel Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND). La tabella di riparto sara' estrapolata dal sistema informativo, in termini percentuali per ciascuna regione, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso il flusso SIND, riferite all'ultima annualita' disponibile; Tenuto conto che allo stato attuale sono disponibili le quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2024, di cui all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2024 (Rep. atti n. 228/CSR), sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS 19 dicembre 2024, concernente il riparto tra le regioni delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale; Ritenuto opportuno monitorare e verificare il consolidamento dei dati registrati nel Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND); Visto il parere tecnico, espresso con nota prot. MEF - GAB prot. n. 18941 del 28 aprile 2025, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze non ha formulato osservazioni in merito alla proposta del Ministero della salute (nota prot. 2969 del 25 febbraio 2025) di consentire alle regioni di effettuare una programmazione triennale, anziche' annuale, delle risorse per le dipendenze patologiche, di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; Ritenuto opportuno, data la complessita' delle attivita' destinate alla realizzazione dei piani regionali sul gioco d'azzardo e sulle dipendenze patologiche, favorire, a legislazione vigente e nei limiti dello stanziamento di bilancio sul capitolo 4379, p.g. 1, la programmazione triennale da parte delle regioni per una ottimale pianificazione delle attivita' e connessa gestione delle risorse; Visto il parere tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. MEF - GAB n. 29620 del 2 luglio 2025; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2025;
Decreta:
Art. 1 Criterio di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanita', il criterio di riparto, tra le regioni, delle risorse relative al Fondo per le dipendenze patologiche, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, al netto delle risorse di cui al comma 369, e' cosi' definito: A) per il primo triennio: una quota pari al 70% del Fondo per le dipendenze patologiche, sulla base della quota di accesso, in analogia al Fondo sanitario nazionale; una quota pari al 30% del Fondo per le dipendenze patologiche, sulla base della distribuzione percentuale degli utenti trattati dai servizi pubblici per le dipendenze di ciascuna regione registrati nel Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND). La tabella di riparto sara' estrapolata dal Sistema informativo, in termini percentuali per ciascuna regione, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso il flusso SIND, riferite all'ultima annualita' disponibile; B) per i trienni successivi al primo: una quota pari al 30 % del Fondo per le dipendenze patologiche per quote d'accesso, in analogia al Fondo sanitario nazionale; una quota pari al 70% del Fondo per le dipendenze patologiche, sulla base della distribuzione percentuale degli utenti trattati dai servizi pubblici per le dipendenze di ciascuna regione, registrati nel Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND). La tabella di riparto sara' estrapolata dal Sistema informativo, in termini percentuali per ciascuna regione, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso il flusso SIND, riferite all'ultima annualita' disponibile. 2. Al fine di favorire una ottimale programmazione delle attivita' e connnessa gestione delle risorse, relative al Fondo per le dipendenze patologiche, le regioni presentano la pianificazione triennale delle attivita' e delle connesse spese, a legislazione vigente e nei limiti dello stanziamento di bilancio sul capitolo 4379, p.g. 1, fermo restando l'erogazione annuale delle risorse, nonche' il monitoraggio annuale sull'avanzamento delle attivita' e della spesa. |
| Art. 2 Decreto di riparto su base triennale tra le regioni delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche
1. Per ogni triennio finanziario, a decorrere dall'anno 2025, con apposito decreto del Ministero della salute sono ripartite tra le regioni le risorse del Fondo per le dipendenze patologiche, al netto delle risorse di cui all'art. 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sulla base dei criteri determinati dal presente decreto, suddivise in base alle quote stabilite dall'art. 1, commi 368 e 370 della stessa legge n. 207 richiamati nelle premesse al presente decreto. Col medesimo decreto, ai fini della redazione dei piani regionali triennali per il gioco d'azzardo patologico e per le dipendenze, sono delineati gli ambiti di intervento nonche' le modalita' di rendicontazione delle spese. 2. Per ciascun triennio, a decorrere dall'anno 2025, al fine di ripartire tra le regioni le risorse del Fondo per le dipendenze patologiche, in applicazione dell'art. 1 comma 1, sono utilizzati i dati riferiti all'annualita' precedente al triennio di riferimento. |
| Art. 3 Modalita' di erogazione delle quote del Fondo per le dipendenze patologiche per il primo anno del triennio
1. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le regioni, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del decreto triennale di riparto, di cui all'art. 2, comma 1, trasmettono la documentazione comprovante l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze, ovvero la tipologia, il numero delle professionalita' acquisite e la relativa spesa complessiva per il triennio. Ai sensi del citato art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in deroga all'art. 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, e' autorizzato l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze. 2. Per il primo anno del triennio, le risorse di cui all'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono trasferite, in una unica soluzione, alla presentazione della documentazione comprovante l'espletamento delle procedure concorsuali; in deroga a quanto precedentemente previsto, per il primo anno del primo triennio, tali risorse sono trasferite successivamente all'entrata in vigore del decreto di riparto di cui all'art. 2. 3. Per le risorse di cui al comma 370 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto triennale di riparto, di cui all'art. 2, comma 1, trasmettono al Ministero della salute i piani regionali triennali sul gioco d'azzardo e i piani regionali triennali sulle dipendenze patologiche, corredati dalla scheda finanziaria. 4. Il Ministero della salute, entro sessanta giorni successivi, valuta i piani regionali triennali di cui al comma 3. 5. Per il primo anno del triennio le risorse di cui al comma 370 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al netto di quanto previsto al comma 369, sono trasferite in un'unica soluzione, a seguito dell'approvazione dei piani regionali triennali sul gioco d'azzardo e dei piani regionali triennali per le dipendenze patologiche. |
| Art. 4 Modalita' di erogazione delle quote del Fondo per le dipendenze patologiche per il secondo e il terzo anno del triennio
1. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le regioni, entro il 30 settembre del secondo e del terzo anno del triennio, trasmettono la documentazione comprovante la tipologia, il numero delle professionalita' acquisite e la relativa spesa sostenuta annualmente. 2. Il Ministero della salute, entro sessanta giorni successivi, valuta la documentazione. 3. Le risorse di cui all'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relative, rispettivamente al secondo e al terzo anno del triennio, in caso di approvazione della documentazione e della relativa spesa, sono trasferite alle regioni in una unica soluzione. 4. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le regioni, entro il 31 gennaio del secondo e del terzo anno del triennio, trasmettono al Ministero della salute l'eventuale aggiornamento dei piani regionali triennali sul gioco d'azzardo e dei piani regionali triennali sulle dipendenze patologiche, nonche' la relazione tecnico-scientifica e la rendicontazione economico-finanziaria relativa all'annualita' precedente. 5. Il Ministero della salute, entro sessanta giorni successivi, valuta l'eventuale aggiornamento dei suddetti piani, la relazione tecnico-scientifica e la rendicontazione economico-finanziaria relativa all'annualita' precedente. 6. Le risorse di cui all'art. 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relative al secondo anno del triennio, sono trasferite alle regioni secondo le seguenti modalita': acconto del 50 per cento in caso di approvazione della documentazione di cui al comma 4 e alla realizzazione delle attivita' e al raggiungimento della spesa del 100 per cento della annualita' del primo anno del triennio. 7. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le regioni, entro il 30 ottobre del secondo e del terzo anno del triennio, trasmettono al Ministero della salute l'eventuale aggiornamento dei piani regionali triennali sul gioco d'azzardo e dei piani regionali triennali sulle dipendenze patologiche, nonche' la relazione tecnico-scientifica e la rendicontazione economico-finanziaria relativa all'acconto del 50 per cento, rispettivamente del secondo e del terzo anno. 8. Il Ministero della salute, entro sessanta giorni successivi, valuta l'eventuale aggiornamento dei suddetti piani, la relazione tecnico-scientifica e la rendicontazione economico-finanziaria relativa all'acconto rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio. 9. Le risorse di cui all'art. 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relative al secondo anno del triennio, sono trasferite alle regioni secondo le seguenti modalita': saldo del 50 per cento in caso di approvazione della documentazione di cui al comma 7 e alla realizzazione delle attivita' e al raggiungimento della spesa dell'acconto del secondo anno del triennio. 10. Le risorse di cui all'art. 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relative al terzo anno del triennio, sono trasferite alle regioni secondo le seguenti modalita': acconto del 50 per cento in caso di approvazione della documentazione di cui al comma 4 e alla realizzazione delle attivita' e al raggiungimento della spesa del 100 per cento della annualita' del secondo anno del triennio; saldo del 50 per cento in caso di approvazione della documentazione di cui al comma 7 e alla realizzazione delle attivita' e al raggiungimento della spesa dell'acconto del terzo anno del triennio. |
| Art. 5 Attivita' di monitoraggio e verifica sulla effettiva destinazione dei finanziamenti
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il Ministero della salute provvede, mediante un Comitato tecnico, da costituire con provvedimento del Ministero della salute, al monitoraggio delle attivita' previste nei piani regionali triennali, alle verifiche circa la destinazione dei finanziamenti dallo stesso erogati e circa il raggiungimento, mediante l'attivita' oggetto di finanziamento, degli obiettivi indicati nei piani regionali triennali. |
| Art. 6 Sperimentazione sulla appropriatezza delle quote percentuali del criterio di riparto e dei termini
1. Nel corso del primo triennio, il Ministero della salute e le regioni monitorano e verificano l'appropriatezza delle quote percentuali del criterio di riparto di cui all'art. 1, comma 1, nonche' i termini previsti dal presente decreto, mediante il Comitato tecnico di cui all'art. 5. 2. All'esito della suddetta attivita' di monitoraggio e verifica sulla appropriatezza delle quote percentuali del criterio di riparto, nonche' dei termini previsti dal presente decreto, gli stessi potranno essere rideterminati. |
| Art. 7
Disposizioni finali
1. Le regioni possono utilizzare le risorse nel triennio di riferimento. 2. Entro sessanta giorni decorrenti dal 1° gennaio del primo anno del triennio successivo, le regioni trasmettono la relazione tecnico-scientifica e la rendicontazione economico-finanziaria relativa al triennio che certifica la realizzazione delle attivita' e il raggiungimento della spesa del 100 per cento delle somme erogate dal Ministero della salute. 3. Le regioni che non hanno utilizzato completamente le risorse annualmente trasferite dal Ministero della salute si impegnano alla restituzione nei tempi e nelle modalita' stabilite dal Ministero stesso. Le risorse restituite restano acquisite all'erario. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 10 luglio 2025
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 949 |
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