Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 21 luglio 2025 |
Modalita' di attuazione e di assegnazione della quota annua di 15 milioni di euro a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi resi a pazienti in mobilita' sanitaria. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che introduce la possibilita' per il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che, nell'ambito del Capo IV «Assistenza sociosanitaria», ha, tra l'altro, disposto a carico del Servizio sanitario nazionale: i percorsi assistenziali integrati e le modalita' di presa in carico della persona, previa valutazione multidimensionale dei relativi bisogni sotto il profilo clinico, funzionale e sociale e con successiva definizione del progetto di assistenza individuale (art. 21); l'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e l'assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (art. 28); l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (art. 35); articolando l'assistenza residenziale, in ragione al livello di intensita' assistenziale, nelle seguenti tipologie: a) trattamenti specialistici, b) trattamenti terapeutico-riabilitativi, c) trattamenti pedadogico-riabilitativi (art. 35, comma 2); Visto l'art. 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che recita: «Al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e' vincolata alla remunerazione delle citate prestazioni»; Visto il successivo comma 366 che recita: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 365 e di assegnazione delle relative risorse»; Visto l'art. 8, comma 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che recita: «All'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente."»; Visto l'art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009 che ha abrogato l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, concernente la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Preso atto di dover quindi provvedere, sulla base di quanto sopra specificato, alla definizione delle modalita' di attuazione della richiamata normativa e di assegnazione delle relative risorse in favore di tutte le regioni italiane con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni sul presente testo in data 10 luglio 2025;
Decreta:
Art. 1
Disposizioni per la rendicontazione dei dati di costo sostenuti
1. Le regioni, con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono al Ministero della salute, entro il 30 settembre dell'anno 2025 ed entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dall'anno 2026, il dato complessivo riferito agli oneri sostenuti ed iscritti nei bilanci sanitari di competenza dell'anno solare precedente dalle loro aziende sanitarie (ASL) per i propri assistiti dipendenti da sostanze, inviati presso comunita' terapeutiche/strutture accreditate attive presso altre regioni o province autonome. 2. La rendicontazione annuale deve riguardare i dati di costo relativi all'erogazione di prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte ai propri assistiti dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi operanti presso altre regioni o province autonome. 3. La rendicontazione delle regioni di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso la compilazione del prospetto allegato (allegato 1) al presente decreto, sulla base dei dati di costo, di competenza dell'anno di rilevazione, riportati in apposite deliberazioni che i direttori generali delle singole aziende sanitarie (ASL) adottano annualmente con riferimento alle prestazioni sanitarie indicate al comma 2. 4. La trasmissione di cui al comma 1 avviene con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della ex Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute: dgprog@postacert.sanita.it |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Disposizioni per la ripartizione e l'assegnazione della quota di FSN
1. La quota di 15 milioni di euro annui prevista dall'art. 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destinata alla remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 1, e' vincolata per tale finalita' annualmente, a decorrere dall'anno 2025, con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 2. La ripartizione e la conseguente assegnazione della citata quota, a decorrere dall'anno 2025 avviene sulla base dei dati di costo afferenti all'anno solare immediatamente precedente, come rendicontati ai sensi di quanto previsto dall'art. 1. Qualora i dati di costo annui, complessivamente rendicontati dalle regioni beneficiarie, risultino superiori alla quota disponibile di 15 milioni di euro, quest'ultima e' ripartita ed assegnata in misura proporzionale ai dati di costo rendicontati da ogni singola regione beneficiaria. 3. Qualora i dati di costo annui, complessivamente rendicontati dalle regioni beneficiarie, risultino inferiori alla quota disponibile di 15 milioni di euro, la quota residua e' assegnata a tutte le regioni, tenuto conto di quanto riportato al comma 4, in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno sanitario standard come risultante dalla delibera CIPESS di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard ultima disponibile. 4. Alla ripartizione ed assegnazione della quota annua di 15 milioni di euro accedono tutte le regioni, con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con la normativa richiamata nelle premesse del presente decreto. Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2025
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 972 |
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