Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2025 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 15 maggio 2025
Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata - annualita' 2025. (Delibera n. 24/2025).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

nella seduta del 15 maggio 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la citta' di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);
Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE puo' destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico, nonche' la tabella E, che reca il rifinanziamento dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2014 e 2015;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 437, della predetta legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attivita' della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione (di seguito USR), possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, la tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualita', prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera c), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 46-quinquies, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento del trattamento economico accessorio della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale assunto ai sensi dell'art. 67-ter, commi 3 e 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e temporaneamente assegnato agli Uffici speciali per la citta' di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonche' la copertura finanziaria per l'assunzione di due unita' dirigenziali di livello non generale, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 57-ter, comma 1, che ha previsto che al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli uffici speciali, il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato, per ciascuno degli uffici speciali, da un magistrato della Corte dei conti;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamita'» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 54, comma 2-bis, con il quale e' stato previsto, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica per gli interventi gia' finanziati o in corso di programmazione, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possano delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che esercitera' il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici gia' finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 1, comma 5, che prevede che le risorse destinate ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate dal CIPE previa rilevazione degli effettivi fabbisogni finanziari effettuata dalla struttura di missione, che provvede al successivo riparto tra le amministrazioni istituzionalmente preposte alle attivita' della ricostruzione, ivi compresi gli uffici speciali per la ricostruzione;
Visto, inoltre, l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, che stabilisce che il trasferimento delle risorse e' effettuato nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato, previa istruttoria da parte della struttura di missione sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei lavori gia' avviati e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti, nonche' l'art. 2, comma 7, che stabilisce che le risorse destinate dal CIPE alla copertura, tra l'altro, dei servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata connessi con il processo di ricostruzione sono trasferite agli uffici speciali per la ricostruzione per il successivo trasferimento agli enti competenti sulla base delle effettive necessita' e degli utilizzi pregressi, cosi' come documentate dai medesimi enti e risultanti dalle specifiche rilevazioni effettuate dagli stessi uffici;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che «l'art. 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) puo' destinare per il finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno gia' finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta dalla struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorita' di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura, tra cui, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Viste le delibere di questo Comitato 21 dicembre 2012, n. 135; 20 febbraio 2015, n. 22; 23 dicembre 2015, n. 113; 10 agosto 2016, n. 48 e n. 50; 7 agosto 2017, n. 69; 22 dicembre 2017, n. 112; 25 ottobre 2018, n. 55; 24 luglio 2019, n. 53; 26 novembre 2020, n. 71; 27 luglio 2021, n. 52; 22 dicembre 2021, n. 88; 27 dicembre 2022, n. 53; 21 marzo 2024, n. 12; 1° agosto 2024, n. 59; che hanno disposto assegnazioni per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;
Considerato che le «norme finali» delle sopra citate delibere n. 71 del 2020, n. 88 del 2021, n. 53 del 2022, n. 12 del 2024 prevedono che, qualora sia rilevato che le risorse assegnate dalle stesse delibere siano superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente gia' assegnata dovra' essere finalizzata con apposita delibera del CIPESS al processo di ricostruzione;
Considerato che, in attuazione del punto 5 della predetta delibera CIPE n. 22 del 2015, la struttura di missione, in occasione dell'assegnazione disposta con la citata delibera CIPE n. 50 del 2016, ha presentato, ai fini delle successive assegnazioni del CIPE, gli esiti dell'analisi organizzativa relativa ai fabbisogni di risorse economiche, umane e strumentali delle amministrazioni interessate al processo di ricostruzione;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 5112-A del 2 maggio 2025, con la quale e' trasmessa la proposta della struttura di missione (prot. SMAPT 521-P del 3 aprile 2025), concernente l'assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a favore delle amministrazioni preposte alle attivita' della ricostruzione del cratere post sisma Abruzzo 2009, per l'annualita' 2025;
Vista la relazione illustrativa sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, trasmessa contestualmente alla proposta, che riporta lo stato dei trasferimenti delle risorse assegnate, nonche' lo stato di utilizzo delle risorse trasferite da parte delle amministrazioni titolari in relazione a ciascuna tipologia di spesa (oneri del personale e assistenza tecnica e qualificata; spese di gestione e funzionamento; trattamento accessorio);
Considerato che la citata proposta evidenzia la sussistenza di risorse disponibili alla riprogrammazione derivanti dai residui accertati all'esito dei trasferimenti, operati dalla struttura di missione in favore della Regione Abruzzo, USRA e USRC, delle risorse assegnate dal CIPESS per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;
Considerato, nello specifico, che i residui maturati sulle precedenti assegnazioni, con riferimento alle risorse ivi destinate per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a titolarita' di USRA, USRC e Regione Abruzzo e per il finanziamento delle spese di gestione e funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, sono quantificati in un importo di 610.877,32 euro a valere sull'assegnazione disposta dal CIPESS con delibera n. 12 del 2024;
Tenuto conto che, in ordine alle assegnazioni disposte per le annualita' di competenza 2018 e seguenti a copertura degli oneri di cui all'art. 46-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 (delibere CIPE n. 69 del 2017, n. 55 del 2018, n. 53 del 2019, n. 71 del 2020 e delibere CIPESS n. 88 del 2021, n. 53 del 2022 e 59 del 2024), non e' stato possibile per la struttura di missione quantificare gli eventuali importi residui da riprogrammare in quanto gli uffici speciali non hanno comunicato definitivamente l'effettivo fabbisogno e, pertanto, le somme assegnate non sono state interamente trasferite;
Tenuto conto, inoltre, che in ordine alle assegnazioni disposte con le delibere CIPE n. 69 del 2017, n. 55 del 2018 e n. 53 del 2019, alla data di approvazione della presente delibera, la struttura di missione e' in attesa di ricevere la completa rendicontazione delle spese riferite al personale precario assunto dai comuni e, pertanto, non e' ancora disponibile la quantificazione degli importi da riprogrammare a valere su ciascuna delle predette deliberazioni del CIPESS;
Considerato che, a seguito dell'istruttoria svolta dalla struttura di missione, il fabbisogno di risorse, per l'anno 2025, per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, come rappresentato dagli uffici speciali e dalla Regione Abruzzo, e' quantificato in 9.693.329,74 euro, cosi' ripartito:
a) 7.186.550,40 euro, per il finanziamento, nell'anno 2025, di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarita' dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila (USRA), dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo;
b) 2.000.000,00 euro, a copertura, nell'anno 2025, degli oneri del personale in servizio presso USRA e USRC, ai sensi dell'art. 46-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017, quale tetto massimo di spesa, da quantificare sulla base degli effettivi fabbisogni comunicati dagli uffici speciali, onde procedere alla riprogrammazione degli eventuali residui da parte del CIPESS;
c) 506.779,34 euro per il finanziamento, nell'anno 2025, delle spese connesse alla gestione e funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione per la parte non coperta con le risorse annuali stanziate in via ordinaria sul capitolo di bilancio n. 1359 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui:
250.000 euro in favore dell'Ufficio speciale della citta' di L'Aquila;
256.779,34 euro in favore dell'Ufficio speciale dei comuni del cratere;
Considerato che l'importo complessivo della proposta, pari a 9.693.329,74 euro, trova copertura finanziaria come di seguito specificato:
per un importo di 9.082.452,42 euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2024, n. 77, annualita' 2022;
per un importo di 610.877,32 euro a valere sull'assegnazione disposta dal CIPESS con delibera n. 12 del 2024;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vice Presidente del Comitato stesso»;
Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;
Vista la nota DIPE n. 5369 del 15 maggio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;
Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:
1. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e
assistenza qualificata. Annualita' 2025
1.1. Al fine di assicurare continuita' alle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e alla luce dei fabbisogni finanziari rilevati dalla struttura di missione, e' disposta l'assegnazione di un importo di 9.693.329,74 euro, da destinare, per l'annualita' 2025, ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
1.2. L'assegnazione complessiva di 9.693.329,74 euro e' ripartita come segue:
a) 7.186.550,40 euro, per il finanziamento, nell'annualita' 2025, di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarita' dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila (USRA), dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo. Agli esiti di un'apposita istruttoria tecnica, la struttura di missione provvede al successivo riparto dell'importo complessivo tra amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio;
b) 2.000.000,00 euro, per il finanziamento, nell'annualita' 2025, degli oneri per il personale in servizio presso USRA e USRC, quale tetto massimo di spesa riconosciuto dall'art. 46-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017. L'esatto ammontare delle risorse da trasferire per l'anno 2025 a ciascun ufficio speciale sara' quantificato sulla base degli effettivi bisogni che saranno comunicati alla struttura di missione;
c) 506.779,34 euro per il finanziamento, per l'annualita' 2025, delle spese connesse alla gestione e al funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui:
250.000 euro in favore dell'Ufficio speciale della citta' di L'Aquila;
256.779,34 euro in favore dell'Ufficio speciale dei comuni del cratere. 2. Copertura finanziaria
2.1. La copertura finanziaria dell'assegnazione disposta dalla presente delibera e' articolata come segue:
per un importo di 9.082.452,42 euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2024, n. 77, annualita' 2022;
per un importo di 610.877,32 euro a valere sugli importi residui accertati nell'ambito dell'assegnazione disposta dal CIPESS con delibera n. 12 del 2024. 3. Norme finali
3.1. La struttura di missione presentera' al CIPESS, entro il 30 settembre 2025, una rendicontazione delle risorse spese annualmente per assistenza tecnica, con l'indicazione delle economie risultanti, al fine della determinazione del reale fabbisogno annuo per il 2025. La rendicontazione evidenziera', altresi', attraverso idoneo indicatore, l'efficacia della spesa per assistenza tecnica in termini di velocizzazione del processo di ricostruzione e di andamento della spesa correlata. Qualora, all'esito di detta ricognizione, sia rilevato che le risorse assegnate con la presente delibera siano superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente gia' assegnata dovra' essere finalizzata con apposita delibera di questo Comitato al processo di ricostruzione.
3.2. Il trasferimento delle risorse relative al 2025 resta, comunque, subordinato al completo utilizzo delle risorse gia' trasferite nelle precedenti annualita'.
3.3. La struttura di missione presentera' al CIPESS, entro il 31 dicembre 2025, una rendicontazione delle spese per il trattamento accessorio del personale relative alle annualita' di competenza 2018-2023. Per le annualita' successive al 2023 il termine massimo per la rendicontazione delle suddette spese e' fissato in due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle relative delibere di assegnazione delle risorse a copertura delle medesime spese. Le somme assegnate e non trasferite all'esito delle suddette rendicontazioni saranno definanziate.
3.4. Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Il Vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1191