Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 luglio 2025, n. 108 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo della Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 138 del 17 giugno 2025. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 41. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2025, N. 84
All'articolo 1: al comma 1: alla lettera e): al numero 1), le parole: «se i pagamenti sono eseguiti» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i pagamenti siano eseguiti» e le parole: «n. 241."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 241"»; al numero 2), capoverso 6-bis, la parola: «Capo» e' sostituita dalla seguente: «capo»; alla lettera f): al numero 1), dopo le parole: «alla lettera c),» e' inserita la seguente: «alinea,»; al numero 2), dopo le parole: «alla lettera c-bis),» e' inserita la seguente: «alinea,»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene»; al comma 3, dopo le parole: «lettera b)» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al comma 4, dopo le parole: «lettera e)» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al comma 5, primo periodo, le parole: «nonche' la disposizione del comma 2,» sono soppresse; al comma 6, le parole: «numero 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), lettera f) e». Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209». All'articolo 2: al comma 1, lettera b), le parole: «del codice civile."» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile"». All'articolo 4: al comma 1: alla lettera a), le parole: «tutti redditi» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i redditi»; alla lettera b), capoverso 4-ter: al quinto periodo, le parole: «a meno che non e' revocata» sono sostituite dalle seguenti: «a meno che non sia revocata»; al settimo periodo, dopo le parole: «di comunicazione dell'esercizio e» e' inserita la seguente: «della»; all'ottavo periodo, le parole: «che integrano» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali sussistono». All'articolo 5: alla rubrica, le parole: «di contrasto ai» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dei». All'articolo 6: al comma 1, primo periodo, la parola: «inclusi» e' sostituita dalla seguente: «compresi», le parole: «aliquote IMU» sono sostituite dalle seguenti: «aliquote dell'IMU» e dopo le parole: «senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757» sono inserite le seguenti: «, o in difformita' da esso». Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attivita' sportive). - 1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attivita' sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito puo' essere esteso fino a quello regionale. 2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attivita' sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate». All'articolo 7: al comma 1: alla lettera a), dopo le parole: «del predetto testo unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995» e le parole: «regolamento (UE) n. 651/2014/UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014»; alla lettera b), capoverso 2-bis.1, primo periodo, le parole da: «che dichiara» fino a: «dell'Unione europea,» sono soppresse; alla lettera c), le parole: «in fine,» sono soppresse e le parole: «sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte». All'articolo 9: al comma 1, dopo le parole: «o ad esso riconducibili in qualunque forma» sono inserite le seguenti: «e le parole: "ne' alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"»; al comma 2: alla lettera a), capoverso 58, le parole: «dell'articolo 17, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «del sesto comma dell'articolo 17»; alla lettera b), dopo le parole: «al comma 59,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: ", come sostituita dal comma 57 del presente articolo," sono soppresse e,»; alla rubrica, le parole: «e movimentazione merci» sono sostituite dalle seguenti: «e della movimentazione di merci». All'articolo 10: al comma 1, la parola: «soppressa» e' sostituita dalla seguente: «abrogata»; al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». All'articolo 11: al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis: al primo periodo, la parola: «concernente» e' sostituita dalla seguente: «concernenti», dopo le parole: «comma 1, lettera l),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,», le parole: «della Repubblica italiana» sono soppresse e le parole: «dall'articolo 33-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal citato articolo 33-ter»; al secondo periodo, le parole: «all'art. 33-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al predetto articolo 33-ter»; alla rubrica, le parole: «Modifiche decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Modifiche al decreto». All'articolo 12: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; al comma 2, la parola: «non» e' soppressa; alla rubrica, le parole: «dichiarazioni 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazioni fiscali dell'anno 2024». Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: «Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata). - 1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Art. 12-ter (Imposta sostitutiva per annualita' ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026). - 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo. 2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura del: a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10; c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. 3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2. 4. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del: a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8; b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6. 5. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento. 6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento. 7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2019 e il 2023: a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. 8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento: a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento; c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento. 9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c). 10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro. 11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati. 12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. 13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023; c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo; d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo. 14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17. 15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso. 16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. 17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026. 18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo. 19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e, quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209». All'articolo 13: al comma 1, secondo periodo, la parola: «possibile» e' sostituita dalla seguente: «consentito»; al comma 2, le parole: «adottano il» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono del» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo». Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso). - 1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso". 2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». All'articolo 15: al comma 2, dopo le parole: «capoverso 3-ter» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «si provvede quanto» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto», le parole: «numero 2, capoverso 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), capoverso 3-ter,» e le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto». |
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