Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2025, n. 90
Testo del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2025, n. 109 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca, istruzione e salute».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attivita' scientifica
e tecnologica degli enti pubblici di ricerca
1. ((All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, il comma 5 e' sostituito dal seguente:))
«5. Il Ministero dell'universita' e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attivita' scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attivita' e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonche' delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli ((Enti)) delle risorse e' definita con decreto del Ministro ((dell'universita' e della ricerca)), che ne fissa, altresi', criteri, modalita' e termini.».
2. Per l'attuazione delle ((disposizioni)) di cui al comma 1 in via sperimentale e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027((,)) mediante corrispondente riduzione del ((Fondo)) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027((,)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante corrispondente riduzione del ((Fondo)) di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027((,)) mediante corrispondente riduzione del ((Fondo)) di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
((3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 e' inserito il seguente:
«591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, recante: «Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre
2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i propri
regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 1, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico
di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche
statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro
vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una commissione composta da tre membri,
compreso il presidente, in possesso di adeguata
professionalita', con il compito di attuare le necessarie
modifiche statutarie.
3. Gli organi di governo e di controllo degli Enti
rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro
mandato.
4. Gli articoli 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17
si applicano all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali
- INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di
ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e
5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonche'
all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro -
ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di
ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del
decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.
5. Il Ministero dell'universita' e della ricerca
promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento
qualitativo dell'attivita' scientifica e tecnologica degli
Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani
triennali di attivita' e di specifici programmi e progetti,
anche congiunti, nonche' delle infrastrutture di ricerca e
le aggregazioni e collaborazioni nazionali e
internazionali. L'assegnazione agli Enti delle risorse e'
definita con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, che ne fissa, altresi', criteri, modalita' e
termini.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, recante: «Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 1° luglio 1998:
«Art. 1 - (Programmazione). - 1. Il Governo, nel
documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF),
determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli
interventi a favore della ricerca scientifica e
tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie
da attivare e assicurando il coordinamento con le altre
politiche nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1,
delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto,
il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale 3. Il PNR, con riferimento alla dimensione
europea e internazionale della ricerca e tenendo conto
delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali,
le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello
Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento
legislativo, che ne determina le risorse finanziarie
aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i
relativi mezzi di copertura.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani
e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia
di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle
universita' e negli enti, operano in coerenza con le
finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il
monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di
loro competenza. I predetti piani e programmi sono
comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla
data di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attivita' di ricerca delle
pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse
finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di
criteri generali indicati dal comitato di cui all'articolo
5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle
metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e
programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono riportate le spese per attivita' di
ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato,
degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle
universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e
indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di
individuazione e di esposizione determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.».
- Si riportano i commi 312 e 322, l'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«312. Al fine di promuovere la competitivita' del
sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione
della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo,
denominato « Fondo italiano per le scienze applicate» con
una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150
milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per
l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno
2025. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse del
fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le
progettualita' con una maggiore quota di cofinanziamento a
carico di soggetti privati.».
«322. Al CNR e' concesso un contributo di 60 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:
a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono
vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75;
b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le
finalita' del piano di cui al comma 315 e per le spese di
funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316
per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l'anno 2022, la somma
di 20 milioni di euro e' erogata in esito all'adozione del
piano entro il termine di cui al comma 321.».
- Si riporta l'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, recante: «Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali e, in
particolare, l'articolo 61", convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021:
«Art. 61 (Fondo italiano per la scienza).- 1. Al fine
di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo,
denominato «Fondo italiano per la scienza» con una
dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e
di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo
attraverso procedure competitive ispirate ai parametri
dello European Research Council (ERC), con particolare
riferimento alle tipologie denominate «Starting Grant» e
«Advanced Grant». Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per
l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
2024.
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno
scolastico 2025/2026

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attivita' amministrative propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle ((misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza)) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche ad interim e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarita' di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo e' disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.
((1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-ter. Con riferimento alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «dei concorsi di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».
1-quater. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «purche' conseguite entro l'anno accademico 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «purche' l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019»;
b) al terzo periodo, le parole: «i titoli» sono sostituite dalle seguenti: «gli ulteriori titoli» e le parole: «non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022».
1-quinquies. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' dell'Opera nazionale Montessori e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025. A gli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255 recante: «Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 20 agosto 2001, n. 333, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Accelerazione di procedure). - 1. Le
assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di
utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al
1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
data i dirigenti territorialmente competenti procedono
altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attivita' didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la
prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al
fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno
scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del
personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024
attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31
agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei
concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I
vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti
nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e
comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede
definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31
agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo
determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge
3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti
banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di
cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede
individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della
sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo,
eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025
di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella
medesima regione e classe di concorso per la quale sono
risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle
more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui
al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai
sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a
tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto,
assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai
vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in
possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma
1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se
privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli
articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2-ter. In deroga al termine previsto dal comma 1, al
fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno
scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del
personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025
attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31
agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei
concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I
vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti
nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e
comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede
definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31
agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo
determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge
3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti
banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di
cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede
individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della
sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo,
eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2025/2026
di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella
medesima regione e nella medesima classe di concorso per la
quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale
posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure
assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi
indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti
mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina
dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie
di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo
periodo, se in possesso di abilitazione, si applica
l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto
previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017. I vincitori
dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11,
del decreto-legge 25 maggio2021, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 che
conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono
assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento
della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine
iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono
sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59.
3.».
- Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65 recante: «Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Norme transitorie e finali). - 1. A seguito
della progressiva estensione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale
attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale
pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno
scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli
anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e
paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 e'
subordinato alla effettiva presenza sui territori di
servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione
di educazione e istruzione.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020,
l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per
l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono
in possesso della laurea triennale in Scienze
dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria, integrata da un corso di
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi
universitari. Continuano ad avere validita' per l'accesso
ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia
la laurea in scienze dell'educazione e della formazione,
classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in
scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis,
purche' l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta
entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresi' ad
avere validita' per l'accesso ai posti di educatore dei
servizi educativi per l'infanzia gli ulteriori titoli
previsti dalle normative regionali vigenti prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, purche'
conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle
stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o
accademico 2021/2022.
3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa,
continuano altresi' ad avere validita' per l'accesso ai
posti di coordinatore di struttura educativa i titoli
conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. A decorrere dall'aggiornamento successivo
all'entrata in vigore del presente decreto, con
provvedimento del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno
scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui
all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 da
coloro che sono in possesso del titolo di accesso
all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini
dell'aggiornamento periodico del punteggio delle
graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo
determinato.
5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia
istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa
restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti
speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono individuate,
avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua
slovena, le modalita' di attuazione del presente decreto
per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con
lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano
del Friuli-Venezia Giulia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
 
((Art. 2 bis
Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore
della pubblica istruzione

1. Al fine di assicurare l'integrazione dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 2, comma 5, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, dopo la parola: «tre» sono inserite le seguenti:«, di cui uno in rappresentanza delle associazioni attive nell'ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilita',» e le parole: «su designazione del» sono sostituite dalle seguenti: «tra quelli proposti dal».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 30
giugno 1999, n. 233 recante: «Riforma degli organi
collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1999, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Competenze e composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione). - 1. Il Consiglio
superiore della pubblica istruzione e' organo di garanzia
dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di
supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni
di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri
obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle
politiche del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro della pubblica
istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia di
valutazione del sistema dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del
sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonche'
sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e
indirizzi di studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3. Il consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che
il Ministro ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa,
pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in
materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e
promuove indagini conoscitive sullo stato di settori
specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto
di relazioni al Ministro.
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e'
formato da trentanove componenti. Di tali componenti:
a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che
rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli
scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno
una unita' di personale per ciascun grado di istruzione;
b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti
significativi del mondo della cultura, dell'arte, della
scuola, dell'universita', del lavoro, delle professioni e
dell'industria, dell'associazionismo professionale, che
assicurino il piu' ampio pluralismo culturale; di questi,
tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata
Stato-regioni citta' e autonomie locali e tre sono esperti
designati dal CNEL;
c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole
di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed
uno dalle scuole della Valle d'Aosta;
d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali,
tra quelli designati dalle rispettive associazioni;
d-bis) tre di cui uno in rappresentanza delle
associazioni attive nell'ambito delle tematiche riguardanti
la condizione di disabilita', sono nominati dal Ministro
tra quelli proposti dal Forum nazionale delle associazioni
dei genitori, di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
6. Il Consiglio superiore e' integrato da un
rappresentante della provincia di Bolzano, a norma
dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4
dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o,
rispettivamente, da un rappresentante della provincia di
Trento, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato
dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando e'
chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due
province concernenti la modifica degli ordinamenti
scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera c).
7. Fino al riordino del settore dell'istruzione
artistica superiore il consiglio e' integrato da tre
rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in
servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti
superiori delle industrie artistiche.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli
incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non
sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio
superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio
superiore non sono rieleggibili piu' di una volta. Il
personale in servizio nelle scuole statali componente del
consiglio superiore puo' chiedere di essere esonerato dal
servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo e'
valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla
dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento
di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto
nella scuola.
9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
sono stabiliti i termini e le modalita' per le elezioni,
che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale
delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonche' per le
designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.».
 
((Art. 2 ter
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale
del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione
terziaria professionalizzante e della formazione superiore a
decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026
>
1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: «per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio
2023, n.48 recante: «Misure urgenti per l'inclusione
sociale e l'accesso al mondo del lavoro», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, convertito con
modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Estensione della tutela assicurativa degli
studenti e del personale del sistema nazionale di
istruzione e formazione, della formazione terziaria
professionalizzante e della formazione superiore). - 1.
Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della
tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti,
esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno
accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui
all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 si applica anche allo svolgimento delle attivita' di
insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema
nazionale di istruzione e formazione, della formazione
terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui
al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non gia'
previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema
nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie,
nonche' il personale del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e
dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
(CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle
attivita' di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni
tecnico-scientifiche e alle attivita' laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo,
nonche' ausiliario, delle istituzioni della formazione
superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o
assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o
riqualificazione professionale o di addestramento
professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola,
comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del
sistema nazionale di istruzione e delle scuole non
paritarie nonche' del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e
dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
(CPIA), gli studenti delle universita' e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno
dei luoghi di svolgimento delle attivita' didattiche o
laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti
nell'ambito delle attivita' inserite nel Piano triennale
dell'offerta formativa e nell'ambito delle attivita'
programmate dalle altre Istituzioni gia' indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o
riqualificazione professionale o di addestramento
professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola,
comunque istituiti o gestiti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023,
30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi
dell'articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi
da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla
rendicontazione dell'effettiva spesa.
4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno
accademico 2024/2025 e a decorrere dall'anno scolastico e
dall'anno accademico 2025/2026.».
- Si riporta l'articolo 18 del decreto-legge 29
novembre2008, n. 185 recante: «Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.:
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo
6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza
dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12
marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze
territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il
vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
«Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla gestione
ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis,
comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e
2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato
articolo 77-bis e' a carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le
entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo
78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la
percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura
dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo» .
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le
seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di
committenza apprestati a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le
parole: «producono servizi di interesse generale» sono
inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di
committenza o di centrali di committenza a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma
25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163,».».
- Si riporta il comma 321, dell'articolo 1, della legge
29 dicembre 2022, n. 197 recante: «pluriennale per il
triennio 2023-2025» pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale n.
303 del 29 dicembre 2022:
«321. Ai fini dell'organica riforma delle misure di
sostegno alla poverta' e di inclusione attiva di cui al
comma 313 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo
per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva»,
nel quale confluiscono le economie derivanti dalla
soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori
oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito
nella parte II della presente legge.».
 
Art. 3
Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e
dell'azione amministrativa del Ministero dell'universita' e della
ricerca

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ((entro il 31 dicembre 2025)), il Ministero dell'universita' e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, puo' bandire una o piu' procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente gia' autorizzato all'articolo 1, comma 937, ((della)) legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 938:
1) ((all'alinea, secondo periodo, le parole: «sono richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «e' richiesta» e)) le parole: «nonche' uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse;
((2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:))
((«a) prova scritta»;))
((3) le lettere c) e d) sono abrogate));
b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi ((e, al secondo periodo, la parola: «citato» e' soppressa)).
3. All'articolo 51-quater, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «nove».
4. Fino al 31 dicembre 2026, e' autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero del l'universita' e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e della ricerca disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, e' incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
((5-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, all'articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.))


Riferimenti normativi

- Si riportano i commi 937, 938 e 939, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di
previsione delle Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, come
modificati dalla presente legge:
937. Il Ministero dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del
piano triennale del fabbisogno del personale, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' della vigente dotazione organica, a bandire
una o piu' procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed
esami, per il reclutamento di un contingente massimo di
personale pari a 56 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le
assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai
sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937
sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata
professionalita' nelle discipline scientifiche, economiche
e giuridiche. Per la partecipazione e' richiesta bla laurea
magistrale o specialistica. Le procedure, da svolgere in
forma telematica e decentrata, anche in deroga al comma
3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nonche' al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e anche con l'avvalimento delle universita' e del
consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle
seguenti fasi:
a) prova scritta;
b) prova orale.
939. Nella prova orale di cui alla lettera b) del
comma 938 e' valorizzato il possesso di adeguate conoscenze
informatiche e digitali nonche' di un'adeguata conoscenza
di almeno una lingua straniera.
La graduatoria definitiva e' formata sulla base dei
punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi di cui al comma
938, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente
bilanciate nel bando.".

- Si riporta l'articolo 51-quater del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 51-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un
segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a nove, in relazione alle aree
funzionali di cui all'articolo 51-ter.
- Si riporta l'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio
2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7. comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. h),
Legge 15 luglio 2002, n. 145 - Norme in materia di
incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari
internazionali nella pubblica amministrazione.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riportano i commi 6-ter, 6-ter1 e 6 ter2,
dell'articolo 64, del decreto-legge 31 maggio2021, n.77
recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del
31 maggio 2021, come modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca). - Omissis
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata,
nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i
medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli
uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di
90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli investimenti, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT
della societa' Consip Spa, servizi professionali di
assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data
management, la definizione di strategie e soluzioni per il
cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca. Per le
finalita' del primo periodo del presente comma e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026.
6-ter. 2. In ragione del processo di riorganizzazione
del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di
consentire una maggiore flessibilita' gestionale e una piu'
efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui
all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
rideterminati con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione
di cui al primo periodo e' rideterminata, altresi', la
consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e
di risultato del personale dirigenziale di prima e di
seconda fascia in servizio presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma
1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «non dirigenziale» sono soppresse.
Omissis.».
 
Art. 4
Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre
2024 n. 160 recante: «Disposizioni urgenti in materia di
lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre
2024, n. 253, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti riguardanti il
Consiglio universitario nazionale).- 1. Al fine di
consentire la regolare prosecuzione delle attivita'
istituzionali nelle more della riforma del Consiglio
universitario nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio
2006, n. 18, di adeguarne l'organizzazione e il
funzionamento alle esigenze di semplificazione e di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di
contenere le spese di funzionamento, per garantire la
tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, il CUN, nella
composizione in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni
sino al termine del 31 dicembre 2025. Al fine di consentire
la regolare prosecuzione delle attivita' del Consiglio, il
mandato degli attuali componenti e' prorogato sino al
termine di cui al presente comma.».
 
Art. 5
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione
«RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud
2021-2027»

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 190 e' abrogato;
b) il comma 189 e' sostituito dal seguente:
«189. ((Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitivita' dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'universita' e della ricerca con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 48 del 27 luglio 2021 e' riassegnato, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95)). Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresi', le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonche' ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.».

Riferimenti normativi

- Per la legge 30 dicembre 2020, n. 178, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 3.
 
((Art. 5 bis
Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45

1. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle universita' a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge 5 giugno 2025, n. 79. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1-bis del decreto-legge 7
aprile 2025, n.45 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico
2025/2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 2025, convertito con modificazioni dalla Legge 5
giugno 2025, n. 79:
«Art. 1-bis (Misure urgenti per la piena efficacia
della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza).- 1. Al fine di
garantire la piena e migliore efficienza della riforma 1.5
della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), dopo l'articolo 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis (Incarichi post-doc). - 1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 22, le istituzioni di cui al comma 1
del medesimo articolo possono stipulare, ai fini dello
svolgimento di attivita' di ricerca, nonche' di
collaborazione alle attivita' didattiche e di terza
missione, contratti a tempo determinato, denominati
'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con
fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia
pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o
convenzioni.
2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale
e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di
tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai
sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche
da parte di istituzioni diverse, non puo' superare i tre
anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai
periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di
dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla
ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate
al programma Marie Skłodowska-Curie(MSCA). Ai fini della
durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
3. Possono concorrere alle selezioni per
l'attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro
che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di
titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i
settori interessati, del titolo di pecializzazione di area
medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a
tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1,
nonche' di coloro che hanno fruito di contratti di cui
all'articolo 24 della presente legge, nel testo vigente
successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli enti
pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle
procedure di selezione per il conferimento degli incarichi
di cui al presente articolo anche a coloro che sono in
possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo
allo svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando
che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo
preferenziale ai fini della formazione delle relative
graduatorie.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con
apposito regolamento, le modalita' di selezione per il
conferimento degli incarichi post-doc mediante l'indizione
di procedure di selezione relative a una o piu' aree
scientifiche rientranti nel medesimo gruppo
scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di
un curriculum scientifico-professionale idoneo allo
svolgimento dell'attivita' oggetto dell'incarico post-doc,
nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso. I
regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la
procedura di selezione preveda un colloquio orale, con
possibilita' che questo si svolga anche in una lingua
diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico
anche per via telematica nel sito internet
dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea,
contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione
e sul trattamento economico e previdenziale.
5. Per gli incarichi di cui al presente articolo e'
corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con
decreto del Ministro, in misura non inferiore al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo definito.
6. L'incarico post-doc non e' compatibile con
qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso
soggetti pubblici o privati nonche' con la titolarita' di
assegni di ricerca e comporta il collocamento in
aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso amministrazioni pubbliche.
7. Gli incarichi di cui al presente articolo non
danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
istituzioni da cui sono erogati ne' possono essere
computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 22-ter (Incarichi di ricerca). - 1. Le
istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono
conferire «incarichi di ricerca»! finalizzati
all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la
supervisione di un tutor, dei quali possono essere
destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo
di laurea magistrale o a ciclo unico da non piu' di sei
anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo
svolgimento di attivita' di ricerca.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano le
modalita' di conferimento degli incarichi di ricerca con
apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o
piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo
scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo
periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati
mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed
eventuale colloquio, ad opera di una commissione. Il bando
di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel
sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione
europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione
e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai
titolari.
3. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il
conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno
fruito di contratti di cui all'articolo 24 nonche' il
personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle
istituzioni di cui al comma 1.
4. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse
esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o
europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni di
cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento
diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito
internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di
interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo
periodo, su indicazione del responsabile scientifico del
progetto di ricerca, l'incarico di ricerca e' conferito
direttamente al candidato con un profilo
scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento
del progetto stesso. Della decisione di affidamento e' data
notizia nel sito internet delle istituzioni di cui al comma
1.
5. Per gli incarichi di cui al presente articolo e'
corrisposto un trattamento economico determinato dal
soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo
minimo, stabilito con decreto del Ministro.
6. Agli incarichi di ricerca di cui al presente
articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni
di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476,
in materia previdenziale, le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per
maternita', le disposizioni del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1,
comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel
periodo di astensione obbligatoria per maternita',
l'indennita' corrisposta dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del
citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita'
fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione
per l'incarico di ricerca.
7. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo
soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima
di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o
proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine
massimo di cui al periodo precedente e' derogabile
unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi
di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea
nell'ambito delle azioni legate al programma Marie
Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di
cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione
i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
8. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui
sono erogati ne' possono essere computati ai fini di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75.
9. Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis
e gli incarichi di ricerca di cui al presente articolo non
sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea,
laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o
specializzazione di area medica, in Italia o all'estero,
fatta salva la possibilita' di dare attuazione a specifici
programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea
nell'ambito delle azioni legate al programma Marie
SkłodowskaCurie (MSCA), ne' con la titolarita' di borse di
dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a
qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o
straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate
alla mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Le
posizioni di cui al primo periodo nonche' i contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui
all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono
essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i
titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 e 22-bis
nonche' al presente articolo e dei contratti di cui
all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non
statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica, con le
istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico
e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di
ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e con gli enti pubblici di ricerca non puo' in ogni
caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai
fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le
universita' e dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici
di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione degli
incarichi di cui all'articolo 22-bis della presente legge
nonche' degli incarichi di cui al presente articolo non
puo' essere superiore alla spesa media sostenuta
nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di
ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei
contratti da ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno
2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il
limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica
nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da
progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi».
2. All'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai titolari dei contratti di ricerca di cui
all'articolo 22, degli incarichi post-doc di cui
all'articolo 22-bis nonche' degli incarichi di ricerca di
cui all'articolo 22-ter».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui, al momento della
stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare
sia gia' stato titolare di posizioni di cui agli articoli
22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero
presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale
e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di
dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, nonche' enti pubblici di ricerca, per un periodo
complessivo superiore a cinque anni, anche non
continuativi, la durata complessiva del contratto e'
ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura
corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni
caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non
puo' avere durata inferiore a un anno».
4. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998,
n. 210, le parole: «, nonche' alle borse di studio
conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post
laurea» sono soppresse».».
 
Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie

1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ferma restando l'invarianza del concorso delle Universita' di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, applicano al personale non dirigente da assumere per le attivita' esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse((,)) sulla base dei piani dei fabbisogni determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanita'.
2. Il personale non dirigente gia' assunto dalle universita' e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le ((aziende di cui al comma 1)) conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 2 e 7 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante: «Disciplina
dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
universita', a norma dell'articolo 6 della Legge 30
novembre 1998, n. 419», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 8 del 12 gennaio 2000:
«Art. 2 (Aziende ospedaliere universitarie).- 1. La
collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e
universita', si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4,
ultimo periodo, e 5, attraverso aziende
ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalita'
giuridica, le quali perseguono le finalita' di cui al
presente articolo.
2. Per un periodo transitorio di quattro anni
dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende
ospedaliero-universitarie si articolano, in via
sperimentale, in due tipologie organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla
trasformazione dei policlinici universitari a gestione
diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante
trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la
prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia,
anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita',
denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'.
3. A1 termine del quadriennio di sperimentazione,
alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina
prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti
necessari, in base anche ai risultati della
sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico
di azienda ospedaliero-universitaria. Gli eventuali
adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei Ministri della
sanita' e dell'universita' della ricerca scientifica e
tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento
legislativo.
4. Per le attivita' assistenziali essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di
ricerca dell'universita' di cui all'articolo 1, la regione
e l'universita' individuano, in conformita' alle scelte
definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di
riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono
caratterizzate da unitarieta' strutturale e logistica.
Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili
specifiche strutture essenziali per l'attivita' didattica,
l'universita' concorda con la regione, nell'ambito dei
protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture
pubbliche.
5. Le universita' concordano altresi' con la regione,
nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale
utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di
specifiche strutture assistenziali private, purche' gia'
accreditate e qualora non siano disponibili strutture
nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle
altre strutture pubbliche di cui al comma 4.
6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano
nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e
regionale e concorrono entrambe sia al raggiungimento degli
obiettivi di quest'ultima, sia alla realizzazione dei
compiti istituzionali dell'universita', in considerazione
dell'apporto reciproco tra le funzioni del Servizio
sanitario nazionale e quelle svolte dalle facolta' di
medicina e chirurgia. Le attivita' assistenziali svolte
perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le
funzioni istituzionali dell'universita', sulla base dei
principi e delle modalita' proprie dell'attivita'
assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo le
specificazioni definite nel presente decreto.
7. Le aziende ospedaliere integrate con l'universita'
di cui al comma 2, lettera b), sono costituite secondo il
procedimento previsto nell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni; la proposta regionale e' formulata d'intesa
con l'universita'. Le modalita' organizzative e gestionali
di tali aziende sono disciplinate dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve
le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con
il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera
a) sono costituite, con autonoma personalita' giuridica,
dall'universita', d'intesa con la regione, ed operano
secondo modalita' organizzative e gestionali determinate
dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli
3, 3 -bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le
specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano
gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.».
)
«Art. 7 (Finanziamento, patrimonio e contabilita').-
1. Al sostegno economico-finanziario delle attivita' svolte
dalle Aziende concorrono risorse messe a disposizione sia
dall'Universita' sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi
del presente comma. Alle attivita' correnti concorrono le
Universita' con l'apporto di personale docente e non
docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'articolo
8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attivita'
svolta secondo l'ammontare globale predefinito di cui
all'articolo 8 -sexies del decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modificazioni, previa definizione degli
accordi di cui all'articolo 8-quinquies del medesimo
decreto legislativo. Regioni ed universita' concorrono con
propri finanziamenti all'attuazione di programmi di
rilevante interesse per la regione e per l'universita',
definiti d'intesa.
2. Le aziende ospedaliere di riferimento di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto,
limitatamente all'attivita' direttamente svolta, sono
classificate, previa verifica dell'adeguamento ai
requisiti, nella fascia di presidi a piu' elevata
complessita' assistenziale; la regione riconosce i maggiori
costi indotti sulle attivita' assistenziali dalle funzioni
di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai
minori costi derivanti dall'apporto di personale
universitario. In attesa di procedere alla verifica da
parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei
maggiori costi sostenuti per l'attivita' assistenziale
dalle Aziende di cui all'articolo 2, la Regione riconosce
alle aziende una remunerazione determinata sulla base di
apposito accordo definito in sede di Conferenza
Stato-Regioni, su proposta dei Ministri della sanita' e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Fino al predetto accordo si applicano i
criteri in materia, stabiliti con il decreto
interministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.
3. Alle aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2
del presente decreto si applica l'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ove non derogato dal presente decreto.».
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.