Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84
Testo del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 138 del 17 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari
spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei
redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le parole: «incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita' artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo,» sono soppresse;
b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «I rimborsi delle spese» sono inserite le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,»;
c) all'articolo 54:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.
3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita' artistica o professionale, ivi comprese quelle in societa' tra professionisti e in altre societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.»;
d) all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
e) all'articolo 54-septies:
1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((a condizione che i pagamenti siano eseguiti)) con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, ((n. 241»));
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. La deducibilita' delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonche' delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente ((capo)), e' ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
f) all'articolo 67, comma 1:
1) alla lettera c), ((alinea,)) secondo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
2) alla lettera c-bis), ((alinea,)) primo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa'» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
g) all'articolo 95, comma 3-bis:
1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel territorio dello Stato»;
2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori autonomi» sono soppresse;
h) all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.».
i) all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.».
((1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.))
2. L'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b)((,)) si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e)((,)) si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilita' delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle di cui al primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonche' alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), ((numero 2), lettera f) e)) lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.
7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.
9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le decorrenze di cui ai commi 7 e 8.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 17, 51, 54,
54-ter, 54-septies, 67, 95, 109 e 177-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis);
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al
comma 2 dell'articolo 46;
c) indennita' percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori
comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1
bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da
funzioni notarili;
f) indennita' percepite dai lavoratori subordinati
sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra le indennita'
indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di 5 anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di 5 anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma
1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di
cessione della clientela o di elementi immateriali, se
percepiti, anche in piu' rate, nello stesso periodo di
imposta;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa'
indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a 5 anni;
m).
n) redditi compresi nelle somme o nel valore
normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e
dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
5 anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del
comma primo sono esclusi dalla tassazione separata se
conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita
semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio
di imprese commerciali, sono tassati separatamente a
condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta al quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di
impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il
contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori
imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il
contribuente.».
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti
all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con
il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141,
che operino secondo il principio di mutualita' e
solidarieta' tra gli iscritti, per un importo non superiore
complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera e-ter);
b) ;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto
collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti;
anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla
generalita' o a categorie di dipendenti dal datore di
lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute,
volontariamente o in conformita' a disposizioni di
contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per
l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale del dipendente e dei
familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle
condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati
nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste
nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche
in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di
cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'
le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi
delle predette somme ed erogazioni devono essere attestati
dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e
g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni
emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse
da societa' che direttamente o indirettamente, controllano
la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si
rende applicabile esclusivamente quando ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che
siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e'
esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati
regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori
di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12 , o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. In deroga al primo periodo, il
valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' del datore di lavoro e
ceduti ai dipendenti e' determinato in base al prezzo
mediamente praticato nel medesimo stadio di
commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la
prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in
mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti
e dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione,
concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del
costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il
30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo
d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente
trattenute al dipendente. La predetta percentuale e'
ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione
esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli
elettrici ibridi plug-in;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il
50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso
fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate,
concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese,
sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio,
viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui
al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i
pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12 , e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli
oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore,
per recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita'
percepite per servizi prestati all'estero costituiscono
reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi
prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni
statali la legge prevede la corresponsione di una
indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate
concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella
misura del 50 per cento nonche' il 50 per cento delle
maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di
ottantasette quarantesimi dell'indennita' base o,
limitatamente alle indennita' di cui all'articolo 1808,
comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due
volte l'indennita' base. Qualora l'indennita' per servizi
prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche
con riferimento all'attivita' prestata nel territorio
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente
gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa
disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al
comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a
8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in
via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra tutte le
somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel
periodo di imposta in relazione all'attivita' artistica o
professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel
periodo stesso nell'esercizio dell'attivita', salvo quanto
diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri
articoli del capo V. Le somme e i valori in genere
percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui
gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta
si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo
per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.
2. Non concorrono a formare il reddito le somme
percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali
stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li
corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente
arte o professione per l'esecuzione di un incarico e
addebitate analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese
sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche
promiscuamente, per l'esercizio dell'attivita' e per i
servizi a essi connessi.
2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2,
lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle
spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a
vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito
se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Le spese relative all'esecuzione di un incarico
conferito e sostenute direttamente dal committente non
costituiscono compensi in natura per il professionista.
3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari
di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e
professioni, costituiscono redditi di capitale.
3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in
associazioni e societa' che esercitano un'attivita'
artistica o professionale, ivi comprese quelle in societa'
tra professionisti e in altre societa' per l'esercizio di
attivita' professionali regolamentate nel sistema
ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono
redditi diversi.».
«Art. 54-ter (Rimborsi e riaddebiti). - 1. Le spese
di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono
deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che
le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera
b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili
a partire dalla data in cui:
a) il committente ha fatto ricorso o e' stato
assoggettato a uno degli istituti di regolazione
disciplinati dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in
Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di
informazioni;
b) la procedura esecutiva individuale nei confronti
del committente sia rimasta infruttuosa;
c) il diritto alla riscossione del corrispondente
credito si e' prescritto.
3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si
considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato
a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto
legislativo n. 14 del 2019:
a) in caso di liquidazione giudiziale o di
liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data
della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o
controllata;
b) in caso di liquidazione coatta amministrativa,
dalla data del provvedimento che la dispone;
c) in caso di procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di
ammissione alla procedura;
d) in caso di procedura di concordato preventivo,
dalla data del decreto di apertura della procedura;
e) in caso di accordo di ristrutturazione dei
debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a
omologazione, dalla data di omologazione dell'accordo
ovvero del piano;
f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla
data certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo
56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del
2019;
g) in caso di contratto o accordo di cui
all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato
decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di
tali atti;
h) in caso di concordato semplificato di cui
all'articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n.
14 del 2019, dalla data del decreto previsto dal citato
articolo 25-sexies, comma 4;
i) in caso di concordato minore, dalla data di
apertura della procedura;
l) in caso di ristrutturazione dei debiti del
consumatore di cui all'articolo 67 e seguenti del citato
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della
pubblicazione della relativa proposta ai sensi
dell'articolo 70 del medesimo decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per gli
istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o
territori con i quali esiste un adeguato scambio di
informazioni.
5. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera
b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative,
non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal
committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in
ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel
corso del quale scade il detto periodo annuale.
5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le
spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a
vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i
pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.".
«Art. 54-septies (Altre spese). - 1. Le spese
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di
alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per
cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non
superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi
percepiti nel periodo di imposta.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei
limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta a condizione che i pagamenti siano eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sono comprese nelle
spese di rappresentanza anche quelle sostenute per
l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di
antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni
strumentali per l'esercizio dell'arte o professione,
nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di
beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.
3. Sono integralmente deducibili, entro il limite
annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e
a corsi di formazione o di aggiornamento professionale
nonche' le spese di iscrizione a convegni e congressi,
comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente
deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese
sostenute per i servizi personalizzati di certificazione
delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno
all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle
condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi
accreditati ai sensi della disciplina vigente.
4. Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti
per la garanzia contro il mancato pagamento delle
prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme
assicurative o di solidarieta'.
5. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili
si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6, anche
le quote delle indennita' di cui all'articolo 17, comma 1,
lettere a) e c), maturate nel periodo di imposta. Le spese
di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate
fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti
degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle
misure previste dall'articolo 95, comma 3.
6. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati
per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
6-bis. La deducibilita' delle spese, sostenute nel
territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio
e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di
cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
comprese quelle sostenute direttamente quale committente di
incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonche'
delle medesime spese rimborsate analiticamente ai
dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori
autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante
ai sensi delle disposizioni del presente capo, e' ammessa a
condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.».
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera
b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il
cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli
interventi agevolati di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si
siano conclusi da non piu' di dieci anni all'atto della
cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e
quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci
anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di
acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un
periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di
tale periodo;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
e associazioni di cui all'articolo 5 e dei soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la
cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette partecipazioni, qualora le
partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente, una percentuale di diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al
20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al
patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si
tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di
altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la
cessione dei contratti stipulati con associanti non
residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' e associazioni di cui
all'articolo 5 e dei soggetti di cui all'articolo 73,
nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle
plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate
mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi
realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso,
permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque
denominate. Ai fini della presente lettera, per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale
di valore o di diritti che possono essere trasferiti e
memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di
registro distribuito o una tecnologia analoga. Non
costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la
permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche
e funzioni;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di
godimento e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere
c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e
conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.».
«Art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100,
comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati
di cui al secondo periodo siano concessi in uso a
dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui
prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si
verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i
predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad
euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23
per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare
dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare
un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine
di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
ovvero 20 se con motore diesel.
3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime
spese, sostenute nel territorio dello Stato per le
trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui
ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili
anche se non imputati al conto economico.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109,
comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti
ai lavoratori dipendenti, e agli associati in
partecipazione sono computate in diminuzione del reddito
dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla
imputazione al conto economico.
6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi
imputati a conto economico in relazione alle operazioni con
pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti
rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre
societa' del gruppo sono deducibili al momento
dell'assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento
sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle
partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del
gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono
assegnati a seguito di tali operazioni.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, sostenute nel territorio dello Stato, nonche' i
rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono
deducibili a condizione che i pagamenti siano stati
eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni
di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonche' i
rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono
deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
«Art. 177-bis (Operazioni straordinarie e attivita'
professionali). - 1. I conferimenti di un complesso
unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la
clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di
passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita'
artistica o professionale, in una societa' per l'esercizio
di attivita' professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o
minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore
delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei
valori fiscalmente riconosciuti di attivita' e passivita'
conferite e il soggetto conferitario subentra nella
posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto,
facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione
della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle
scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche:
a) ai conferimenti in societa' per l'esercizio di
attivita' professionali regolamentate nel sistema
ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1;
b) agli apporti in associazioni o societa' semplici
di cui all'articolo 5, costituite per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni;
c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di
societa' tra professionisti di cui al comma 1 e alla
lettera a), nonche' alle medesime operazioni delle
associazioni o societa' semplici di cui alla lettera b) e
tra le societa' di cui al comma 1 e alla lettera a) e le
associazioni o societa' semplici di cui alla lettera b);
d) al trasferimento per causa di morte o per atto
gratuito di un complesso unitario di attivita' materiali e
immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento
immateriale, nonche' di passivita', organizzato per
l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale svolta
in forma individuale.
3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche
qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni
dall'apertura della successione, dell'esercizio in forma
associata di arti e professioni da parte degli eredi, la
predetta attivita' resti svolta da uno solo di essi.
4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di
imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti, da un periodo di
imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro
autonomo ai sensi dell'articolo 54 a un periodo di imposta
soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi
degli articoli 56 e 83, i componenti positivi e negativi
che hanno gia' concorso alla formazione del reddito, in
base alle regole del regime di determinazione del reddito
di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta
successivi; corrispondenti criteri si applicano per
l'ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta
soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un
periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito
di lavoro autonomo. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 170, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e
scissioni.
4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27
luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni
straordinarie di cui al presente articolo e la successiva
cessione delle partecipazioni ricevute.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 27
luglio 2000, n. 212 recante: «Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente»:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni
della presente legge, in attuazione delle norme della
Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione
europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
costituiscono principi generali dell'ordinamento
tributario, criteri di interpretazione della legislazione
tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto
tributario. Le medesime disposizioni possono essere
derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi
speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
3-bis. Le amministrazioni statali osservano le
disposizioni della presente legge concernenti la garanzia
del contradditorio e dell'accesso alla documentazione
amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il
divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e
l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come
principi per le regioni e per gli enti locali che
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel
rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione alle disposizioni della
presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare
i procedimenti amministrativi di loro competenza, non
possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate
dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono
prevedere livelli ulteriori di tutela.
4.».
- Si riporta il testo del comma 81, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come
modificato dalla presente legge:
«81. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 5, in materia di
indennita' per trasferte o missioni di lavoratori
dipendenti, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e
trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, per le trasferte o le missioni di cui al presente
comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti
delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario
o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241";
b) (Abrogato);
c) all'articolo 95, in materia di deducibilita'
delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
"3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime
spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero
corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei
limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono
eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";
d) all'articolo 108, comma 2, in materia di
deducibilita' delle spese di rappresentanza, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le spese di cui al presente
comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21 recante: «Legge quadro per il trasporto
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»:
«Art. 1 (Autoservizi pubblici non di linea). - 1.
Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che
provvedono al trasporto collettivo od individuale di
persone, con funzione complementare e integrativa rispetto
ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici,
marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a
richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari
stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e
autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli
a trazione animale.».
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.
 
((Art. 1 bis
Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante: «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 33 (Stock options ed emolumenti variabili). -
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e
in considerazione degli effetti economici potenzialmente
distorsivi propri delle forme di remunerazione operate
sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo
titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della
retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la
qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota
addizionale del 10 per cento.
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto
d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti
e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, e' disciplinata dalle ordinarie disposizioni
in materia di imposte sul reddito.
2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla
parte fissa della retribuzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 162-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 162-bis (Intermediari finanziari e societa' di
partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i
soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attivita' non nei
confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3
del regolamento emanato in materia di intermediari
finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112,
comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge
30 aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante: «Attuazione
della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale»:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».
 
Art. 2

Modifiche al regime di riporto delle perdite

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 84, comma 3-ter, primo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3»;
b) all'articolo 172, comma 7, secondo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis ((del codice civile»));
c) all'articolo 176, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Alla societa' conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la societa' beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.»;
d) all'articolo 177-ter:
1) al comma 1, le parole: «e 173, comma 110» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, e 176, comma 5-bis»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: «compresi i conferimenti d'azienda,» sono soppresse;
2.2) alla lettera b), le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, 176, comma 5-bis,».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 84, 172, 176 e
177-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di
un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi in misura non superiore all'ottanta per cento
del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova capienza in tale ammontare. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito
negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei
proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede
i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo
109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere
computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta,
ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in
acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le
partecipazioni complessivamente rappresentanti la
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria
del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o
comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e,
inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono
state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende
realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto
merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo
di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo
d'imposta in corso al momento del trasferimento o
acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La
limitazione di cui al presente comma si applica alle
perdite che risultano al termine del periodo di imposta
precedente al trasferimento o all'acquisizione delle
partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del
periodo di imposta in corso alla data del trasferimento,
qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima meta' del
medesimo periodo d'imposta.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si
applicano qualora dal conto economico del soggetto che
riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite
di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e
proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono
riportabili per un importo, complessivamente considerato,
non eccedente il valore economico del patrimonio netto
della societa' che riporta le perdite, alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale
risultante da una relazione giurata di stima redatta da un
soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui
all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al
quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64
del codice di procedura civile, ridotto di un importo pari
al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti
negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza
della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite
e' consentito nei limiti del valore del patrimonio netto
contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non
si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici.
3-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi
passivi previsto dall'articolo 96, comma 5, e
dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto
alla crescita economica previsto dall'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
«Art. 172 (Fusione di societa'). - 1. La fusione tra
piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa'
fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto
del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio
di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono
imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' incorporata o fusa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la
societa' risultante dalla fusione o incorporante subentra
negli obblighi e nei diritti delle societa' fuse o
incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto
stabilito nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte
nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non
siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo
in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un
ammontare superiore al capitale complessivo delle societa'
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione
dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
che anteriormente alla fusione sono state imputate al
capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono
trasferite nel capitale della societa' risultante dalla
fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da
annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione
e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica
il regime fiscale del capitale e delle riserve della
societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si
considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede il valore economico del
patrimonio netto della societa' che riporta le perdite;
tale valore, determinato alla data di efficacia della
fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile,
deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da
un soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di
cui all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e
al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo
64 del codice di procedura civile. Ai fini del primo
periodo, il valore economico del patrimonio netto e'
ridotto di un importo pari al doppio della somma dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai
sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile; tra i
predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati
a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In
assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle
perdite e' consentito nei limiti del valore del rispettivo
patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo
bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di
cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la
situazione stessa; tra i predetti versamenti non si
comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici. La possibilita' di riporto
in diminuzione di cui ai periodi precedenti e' subordinata
alle condizioni che dal conto economico della societa' che
riporta le perdite relativo:
a) all'esercizio precedente a quello nel corso del
quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo
2504-bis del codice civile risulti un ammontare di ricavi e
proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti;
b) all'intervallo di tempo che intercorre tra
l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha
efficacia ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile
e la data antecedente a quella di efficacia della fusione,
redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai
fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un
ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad anno,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti.
7-bis. In caso di retrodatazione degli effetti
fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni
del comma 7 si applicano anche alla perdita, determinata
secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in
modo autonomo in capo alla societa' incorporata in
relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del
periodo d'imposta e la data antecedente a quella di
efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del
codice civile.
7-ter. Le disposizioni dei commi 7, e 7-bis si
applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto
di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5,
nonche' all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto
alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate
relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di
imposta e la data in cui ha effetto la fusione e'
determinato, secondo le disposizioni applicabili in
relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di
apposito conto economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o
incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e'
chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti
che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di
efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
dalla fusione.
10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione per
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
«Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e
del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello conferente
in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, compreso il valore dell'avviamento,
facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione
della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio
e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche se il conferente o il conferitario e' un soggetto non
residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
situate nel territorio dello Stato.
2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e'
disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,
assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale
dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni
dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo'
optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui
maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi
dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e
immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive con aliquota,
rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare
eventuali addizionali o maggiorazioni, nonche' la
differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo
16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16, comma 1. In
caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo
d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo
fiscale e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a
imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento
dedotto e l'imposta sostitutiva versata e'
corrispondentemente scomputata dalle relative imposte. I
maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si
considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta
nel corso del quale e' esercitata l'opzione. L'importo
dell'imposta sostitutiva deve essere versato in un'unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata
posta in essere l'operazione.
3. Non rileva ai fini dell'articolo 10-bis della
legge 27 luglio 2000, n. 212, il conferimento dell'azienda
secondo i regimi di continuita' dei valori fiscali
riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al
presente articolo e la successiva cessione della
partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui
all'articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68,
comma 3.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti
effettuati con il regime di cui al presente articolo si
considerano possedute dal soggetto conferitario anche per
il periodo di possesso del soggetto conferente. Le
partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni
di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie
nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
conferita o in cui risultavano iscritte, come
immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,
l'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi
dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa
all'azienda conferita non concorre alla formazione del
reddito del soggetto conferente e si trasferisce al
soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il
vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma
predetta.
5-bis. Alla societa' conferitaria si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi
alla stessa le disposizioni riguardanti la societa'
beneficiaria della scissione e avendo riguardo
all'ammontare del patrimonio netto quale risulta
dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di
efficacia del conferimento.
6.».
«Art. 177-ter (Disciplina del riporto delle perdite
fiscali infragruppo). - 1. I limiti e le condizioni al
riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84,
comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, e 176, comma
5-bis, non si applicano qualora le operazioni indicate nei
medesimi articoli si verifichino all'interno dello stesso
gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti
tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo
comma, del codice civile e in cui una societa' controlla
l'altra o le altre societa' partecipanti alle predette
operazioni o tutte le societa' partecipanti alle predette
operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La
disapplicazione di cui al primo periodo opera
esclusivamente per le perdite conseguite in periodi di
imposta nei quali le societa' partecipanti alle operazioni
di cui alle disposizioni del primo periodo erano gia'
appartenenti allo stesso gruppo nonche' per le perdite
conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato
applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della
societa' a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti
al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo
previsti dai citati articoli.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del
presente articolo, al fine di definire:
a) i criteri per la determinazione del periodo di
appartenenza al gruppo di ciascuna societa', nonche' le
regole con cui tale periodo e' attribuito al soggetto
avente causa nell'ambito di operazioni straordinarie, al
fine di evitare effetti distorsivi;
b) il coordinamento tra le disposizioni che
limitano il riporto delle perdite fiscali di cui agli
articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10,
176, comma 5-bis, e le disposizioni del presente articolo,
precisando, in ogni caso, che:
1) le perdite sottoposte, con esito positivo,
alle disposizioni che limitano il riporto delle perdite si
considerano conseguite all'atto di ingresso nel gruppo
ovvero al momento in cui sono effettuate le operazioni di
fusione o scissione;
2) si considerano prioritariamente utilizzate le
perdite conseguite nel periodo d'imposta meno recente;
3) le perdite eccedenti il valore del patrimonio
netto della societa' si considerano formate
prioritariamente dalle perdite diverse da quelle di cui al
presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di
riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, nonche'
all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto
alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
- Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 19
recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi
(IRPEF-IRES)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294
del 16 dicembre 2024.
 
Art. 3
Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo
ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «o collegate» sono soppresse.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Riferimenti normativi

- Si il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 dicembre 2023, n. 216 recnate: «Attuazione del primo
modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione
in presenza di nuove assunzioni). - 1. Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma
1, lettera a) della legge 9 agosto 2023, n. 111 e della
revisione delle agevolazioni a favore degli operatori
economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli
esercenti arti e professioni, il costo del personale di
nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini della
determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per
cento del costo riferibile all'incremento occupazionale
determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle
ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti
che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque
giorni. L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti
in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione
giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla
crisi d'impresa.
2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione
che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al
termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023 e' superiore al numero dei dipendenti a
tempo indeterminato mediamente occupato del periodo
d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa' controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto.
3. Il costo riferibile all'incremento occupazionale
e' pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai
nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di
redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema
di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice
civile si assumono le corrispondenti voci di costo del
personale. I costi riferibili al personale dipendente sono
imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai
fini della determinazione del reddito del contribuente.
4. Nessun costo e' riferibile all'incremento
occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo
determinato, risulti inferiore o pari al numero degli
stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2023.
5. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 1,
al fine di incentivare l'assunzione di particolari
categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3
riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della
determinazione dell'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
codice civile, e' moltiplicato per coefficienti di
maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle
categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di
cui all'Allegato 1.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disciplina, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,
con particolare riguardo alla determinazione dei
coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di
lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la
complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del
costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
7. Nella determinazione dell'acconto delle imposte
sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto
delle disposizioni del presente articolo. Nella
determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando le disposizioni del presente
articolo.».
 
Art. 4
Modifiche alle disposizioni riguardanti le societa' estere
controllate

1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, secondo periodo, le parole: «in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entita' del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente» sono sostituite dalle seguenti: «in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di ((tutti i redditi)) rilevanti relativi alle imprese ed entita' del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente»;
b) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
«4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'utile contabile netto e' calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalita' semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed e' irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio ((a meno che non sia revocata)), secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di comunicazione dell'esercizio e ((della)) revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa e' effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e ((per i quali sussistono)) le condizioni di cui al comma 4, lettera b).»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)»;
d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 167 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge:
«Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere
controllate). - 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli
articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonche',
relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), che
controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi
2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano
soggetti controllati non residenti le imprese, le societa'
e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i
quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente,
anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un
soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai
loro utili e' detenuto, direttamente o indirettamente,
mediante una o piu' societa' controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o tramite societa'
fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al
comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano
altresi' soggetti controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all'estero dei
soggetti di cui al comma 2;
b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti
residenti che abbiano optato per il regime di cui
all'articolo 168-ter.
4. La disciplina del presente articolo si applica se
i soggetti controllati non residenti integrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva
inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei
soggetti controllati non residenti e' pari al rapporto tra
la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte
anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio
d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio
risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio
d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve
essere oggetto di revisione e certificazione da parte di
operatori professionali a cio' autorizzati nello Stato
estero di localizzazione dei soggetti controllati non
residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del
soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio
annuale o consolidato. Se la condizione di cui al periodo
precedente non e' verificata o la tassazione effettiva e'
inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono
verificare che i soggetti controllati non residenti sono
assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla
meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora
residenti in Italia, determinata secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati
rientra in una o piu' delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato
da attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da
proprieta' intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione
di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attivita' assicurativa, bancaria e
altre attivita' finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di
compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso
o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o
indirettamente, controllano il soggetto controllato non
residente, ne sono controllati o sono controllati dallo
stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi,
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a
favore di soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano il soggetto controllato non residente, ne sono
controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che
controlla il soggetto non residente; ai fini
dell'individuazione dei servizi con valore economico
aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni
contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.
4-bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera
a), rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente,
definita nell'allegato A del decreto di recepimento della
direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre
2022, dovuta dal soggetto controllato non residente. Ai
fini del precedente periodo, l'imposta minima nazionale
equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto
controllato non residente, individuato ai sensi
dell'articolo 12 del decreto di recepimento della direttiva
(UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, rileva
in base al criterio di allocazione adottato dalla
legislazione del Paese di localizzazione della controllata
estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto
tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato
non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti
relativi alle imprese ed entita' del gruppo soggette
all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in
maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.
4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4,
lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per
i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con
riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3,
corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della
direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016,
un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto
dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. L'utile contabile
netto e' calcolato senza tenere in considerazione le
imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la
svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi
e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione
per la modalita' semplificata di calcolo di cui al presente
comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante
ed e' irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a
meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini
previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun
triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' di comunicazione
dell'esercizio e della revoca dell'opzione. Nel caso di
esercizio dell'opzione, essa e' effettuata per tutti i
soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2
e 3 e per i quali sussistono le condizioni di cui al comma
4, lettera b).
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si
applicano a condizione che i bilanci di esercizio sono
oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori
professionali a cio' autorizzati nello Stato estero di
localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i
cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto
controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o
consolidato.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il
soggetto controllato non residente svolge un'attivita'
economica effettiva, mediante l'impiego di personale,
attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle Entrate
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge
27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono
al regime dell'adempimento collaborativo di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo puo'
essere presentata indipendentemente dalla verifica delle
condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
6. Ricorrendo le condizioni di applicabilita' della
disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal
soggetto controllato non residente e' imputato ai soggetti
di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi
in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto controllato non residente, in
proporzione alla quota di partecipazione agli utili del
soggetto controllato non residente da essi detenuta,
direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione
indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti
in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto
controllato non residente sono determinati a seconda delle
sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai
fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti
di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni
di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente
testo unico.
8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei
commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con
l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui
sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota
ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'.
9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono
ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate all'estero
a titolo definitivo dal soggetto non residente e l'imposta
pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente,
definita nell'allegato A del decreto di recepimento della
direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre
2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella
misura individuata al comma 4-bis.
10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti controllati non residenti non concorrono alla
formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino
a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai
sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta precedenti.
La previsione del precedente periodo non si applica con
riguardo a un organismo di investimento collettivo del
risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le
imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si
aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote
del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli
utili che non concorrono alla formazione del reddito ai
sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le
modalita' e nei limiti di cui all'articolo 165, fino a
concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 8,
diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del
comma 9.
11. L'Agenzia delle Entrate, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un
apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove per la disapplicazione delle disposizioni del
presente articolo in base al comma 5. Qualora l'Agenzia
delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovra'
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente
articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per
effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole
all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al
comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la
detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non
residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
12. L'esimente prevista nel comma 5 non deve essere
dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente
abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello,
fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di
controllare la veridicita' e completezza delle informazioni
e degli elementi di prova forniti in tale sede.
13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni
attuative del presente articolo.».
- Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209
recante: «Attuazione della riforma fiscale in materia di
fiscalita' internazionale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023.
 
Art. 5
Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa
alla disciplina ((per il contrasto dei)) disallineamenti da ibridi

1. All'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se posteriore, entro il sesto mese successivo» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 61 del citato
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Disposizioni in materia di documentazione
dei disallineamenti da ibridi). - 1. Al fine di incentivare
la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e
contribuenti e garantire la proporzionalita'
nell'applicazione delle disposizioni in materia di
disallineamenti da ibridi, all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 6 e'
inserito il seguente: "6-bis. In caso di contestazione
relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da
ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29
novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o
una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2
non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o
verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente
consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione,
avente data certa, indicata in un apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire
il riscontro dell'applicazione delle norme volte a
neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente
che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui
al primo periodo ne da' apposita comunicazione
all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i
termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si
applica il comma 2.".
2. Per assicurare l'immediata operativita' delle
disposizioni di cui al comma 1, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a
quello di entrata in vigore del presente decreto si
applicano le previsioni contenute nel comma 6-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, se la documentazione ivi indicata e' predisposta,
con data certa, entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso alla
data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati
hanno avuto formale conoscenza; non sono ripetibili le
somme versate, ivi incluse quelle versate a titolo di
sanzioni, a seguito di ravvedimento operoso ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.
4. L'applicazione dei commi 1 e 3 e' condizionata, in
ogni caso, alla completa e veritiera descrizione delle
fattispecie indicate nel decreto previsto dal comma 6-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, introdotto dal comma 1, nonche' alla tempestiva
comunicazione della relativa documentazione all'Agenzia
delle entrate.».
 
Art. 6

Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU

1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ((compresi)) i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle ((aliquote dell'IMU)) senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757((, o in difformita' da esso)), possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 169, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.».
- Si riporta il testo del comma 757, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)»:
«757. In ogni caso, anche se non si intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai
commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse
del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che
forma parte integrante della delibera stessa. La delibera
approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli
effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
del prospetto delle aliquote.».
 
((Art. 6 bis
Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria
per lo svolgimento di attivita' sportive

1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attivita' sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito puo' essere esteso fino a quello regionale.
2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attivita' sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 759, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e
alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200.
g-bis) gli immobili non utilizzabili ne'
disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia
all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli
articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per
la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o
iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo
comunica al comune interessato, secondo modalita'
telematiche stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno
diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere
trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre
2012, n. 200 recante: «Regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174»:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) IMU: l'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23;
b) TUIR: decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte
sui redditi;
c) enti non commerciali: gli enti pubblici e
privati diversi dalle societa' di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera c), del TUIR, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciale;
d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto
esclusivo si intende quello determinato in base alla legge,
all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma
di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata; per oggetto principale si intende l'attivita'
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo
statuto; in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso
e' determinato in base all'attivita' effettivamente
esercitata nel territorio dello Stato;
e) immobili: tutti i terreni e i fabbricati
posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali;
f) attivita' assistenziali: attivita' riconducibili
a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana
incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario,
nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della
giustizia;
g) attivita' previdenziali: attivita' strettamente
funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni
previdenziali e assistenziali obbligatorie;
h) attivita' sanitarie: attivita' dirette ad
assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001;
i) attivita' didattiche: attivita' dirette
all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53;
j) attivita' ricettive: attivita' che prevedono
l'accessibilita' limitata ai destinatari propri delle
attivita' istituzionali e la discontinuita' nell'apertura
nonche', relativamente alla ricettivita' sociale, quelle
dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative
anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei
confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari,
escluse in ogni caso le attivita' svolte in strutture
alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
k) attivita' culturali: attivita' rivolte a formare
e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
l) attivita' ricreative: attivita' dirette
all'animazione del tempo libero;
m) attivita' sportive: attivita' rientranti nelle
discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle
relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle
federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di
promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
n) attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222: attivita' dirette
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari,
alla catechesi, all'educazione cristiana;
o) attivita' istituzionali: le attivita' di cui
alle lettere da f) a n) del presente articolo, volte alla
realizzazione di fini di utilita' sociale;
p) modalita' non commerciali: modalita' di
svolgimento delle attivita' istituzionali prive di scopo di
lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea,
per loro natura non si pongono in concorrenza con altri
operatori del mercato che tale scopo perseguono e
costituiscono espressione dei principi di solidarieta' e
sussidiarieta';
q) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso
immobile per lo svolgimento di una delle attivita'
individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalita' non
commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla stessa
lettera i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad
attivita' diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del
1992.».
«Art. 4 (Ulteriori requisiti). - 1. Fatti salvi i
requisiti enunciati all'articolo 3, le attivita'
istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con
modalita' non commerciali solo ove, in relazione alla loro
natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi
seguenti.
2. Lo svolgimento di attivita' assistenziali e
attivita' sanitarie si ritiene effettuato con modalita' non
commerciali quando le stesse:
a) sono accreditate e contrattualizzate o
convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e
sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la
normativa ivi vigente, in maniera complementare o
integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a
favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto
dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e
assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di
partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la
copertura del servizio universale;
b) se non accreditate e contrattualizzate o
convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali,
sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di
corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non
superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per
analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali
nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto
dell'assenza di relazione con il costo effettivo del
servizio.
3. Lo svolgimento di attivita' didattiche si ritiene
effettuato con modalita' non commerciali se:
a) l'attivita' e' paritaria rispetto a quella
statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la
non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di
accoglienza di alunni portatori di handicap, di
applicazione della contrattazione collettiva al personale
docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli
standard previsti, di pubblicita' del bilancio;
c) l'attivita' e' svolta a titolo gratuito, ovvero
dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e
tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo
del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione
con lo stesso.
4. Lo svolgimento di attivita' ricettive si ritiene
effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono
svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di
corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non
superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per
analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali
nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto
dell'assenza di relazione con il costo effettivo del
servizio.
5. Lo svolgimento di attivita' culturali e attivita'
ricreative si ritiene effettuato con modalita' non
commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito,
ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e,
comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi
previsti per analoghe attivita' svolte con modalita'
concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto
anche conto dell'assenza di relazione con il costo
effettivo del servizio.
6. Lo svolgimento di attivita' sportive si ritiene
effettuato con modalita' non commerciali se le medesime
attivita' sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro
versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non
superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per
analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali
nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto
dell'assenza di relazione con il costo effettivo del
servizio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - 1. Le disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa'
sportive dilettantistiche costituite in societa' di
capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e'
elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo e'
elevato a 400.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione
si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
natura non professionale resi in favore di societa' e
associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire
10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4.
5.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo
le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le societa'
e associazioni sportive dilettantistiche".
8.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter)
e' sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni
liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun
periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo
altre modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies)
e' abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e
dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m),
del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono
soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive
dilettantistiche".
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo
direttamente organizzato.
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i finanziamenti sotto
qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni e
altri impegni di firma:
a) relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle
relative aree, da parte di societa' o associazioni sportive
nonche' di ogni altro soggetto pubblico o privato che
persegua, anche indirettamente, finalita' sportive
b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati
per le attivita' finalizzate alla promozione,
all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi
internazionali.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita'
di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato
olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che puo' prestare
garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere
destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o
indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'istituto per il credito sportivo in gestione
separata.
15.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all' articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17.
18.
18-bis.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al
comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea
dei soci.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 recante: «Attuazione
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi
sportivi»:
«Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche). - 1. Presso il
Dipartimento per lo sport e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di
seguito indicato come «Registro».
2. Il Registro e' interamente gestito con modalita'
telematiche. Il trattamento dei relativi dati e' consentito
alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta
per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. E'
altresi' consentito l'accesso al registro alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano.».
 
Art. 7

Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel

1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico ((di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995)), le condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del ((regolamento (UE) n. 651/2014)) della Commissione, del 17 giugno 2014.»;
b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
c) al comma 2-ter, dopo le parole: «sono stabilite le modalita' di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis», ((sono aggiunte)) le seguenti: «e di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilita'».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies del
decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 recante: «Misure
urgenti per il settore energetico», convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 9, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-quinquies (Misure urgenti per incrementare la
produzione di biometano nonche' l'impiego di prodotti
energetici alternativi). - 1.
2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale
di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, nonche' le altre agevolazioni previste per il
gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si
applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai
gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento
utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione
del gasolio.
2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste
per il gasolio dal testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si
applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio,
del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal
quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di
settore. Il programma ha una durata di sei anni decorrenti
dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma
2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai
fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle
agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, le
condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare
dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di applicazione
delle agevolazioni previste dal comma 2-bis e di fornitura
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze
delle verifiche sul rispetto dei criteri di
sostenibilita'.».
 
Art. 8

Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 101, comma 10, le parole: «di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 77»;
b) all'articolo 104, comma 2, le parole: «all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso al 31 dicembre 2025».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 101 e 104 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante: «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione). - 1.
Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio
nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di
adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi
dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente
decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore
diviene efficace dalla sua operativita' ai sensi
dell'articolo 53, comma 2.
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione
sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro il 31 dicembre 2023. Entro il
medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti
con le modalita' e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli
alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre
clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni
derogabili mediante specifica clausola statutaria.
3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto,
nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si
intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli
enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno
dei registri attualmente previsti dalle normative di
settore.
4. Le reti associative, ove necessario, integrano,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni
di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena
l'automatica cancellazione dal relativo registro.
5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15
ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei
relativi OTC, e il loro patrimonio residuo e' devoluto
entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito
del quale conserva la sua precedente destinazione
territoriale. I loro presidenti ne diventano
automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere
versate dalle FOB, conservando la loro destinazione
territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora
versate, in favore dei fondi speciali di cui all'articolo
15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
6. In sede di prima applicazione del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli
enti gia' istituiti come CSV in forza del decreto del
Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale
data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla
loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini
dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente
decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede
all'accreditamento di altri enti secondo le norme del
presente decreto. All'ente gia' istituito CSV in forza del
decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non
risulti accreditato sulla base delle norme del presente
decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti
finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.
7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1,
lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e
fino alla naturale scadenza del relativo mandato, cosi'
come determinato dallo statuto al momento del conferimento.
8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito
dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del
Terzo settore, anche in qualita' di impresa sociale, non
integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche in
caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust
dotati di tale qualifica nonche' alle ONLUS che, a causa
della direzione e del coordinamento o del controllo da
parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non
possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai
sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti
delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo
svolgimento, con modalita' non commerciali, di attivita' di
interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalita'
di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo
svolgimento delle suddette attivita'. In caso di
scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o
modifica delle clausole statutarie riguardanti lo
svolgimento di attivita' di interesse generale, l'assenza
della finalita' di lucro e la stabile destinazione dei
beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il
patrimonio ad altro ente con finalita' analoghe, sentito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli enti
associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, anche in qualita' di impresa sociale, non
integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dal comma 8
dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono
rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore avvenga prima
dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al
comma 10.
9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data
dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto e' svolto uno specifico monitoraggio,
coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97,
con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze
attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini
della introduzione delle disposizioni integrative e
correttive dei decreti attuativi.
10. L'efficacia delle disposizioni di cui
all'articolo 77 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea,
richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da
avviare al servizio civile universale, la dotazione del
Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo
19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82
milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro
per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma
2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma
3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma
1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78
comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non
diversamente disposto, sono emanati entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto.».
«Art. 104 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85
comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)
si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e
fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al
comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,
alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo
si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro
unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo
settore iscritti nel medesimo Registro.
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto
previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2025.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
 
Art. 9
Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del
trasporto ((e della movimentazione di merci)) e dei servizi di
logistica

1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» ((e le parole: «ne' alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»)) sono soppresse.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 58 e' sostituito dal seguente:
«58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) ((del sesto comma dell'articolo 17)) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.».
b) al comma 59, ((al primo periodo, le parole: «, come sostituita dal comma 57 del presente articolo,» sono soppresse e,)) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione puo' essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilita' solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto», come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Debitore d'imposta). - L'imposta e' dovuta
dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo
stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il
cessionario o committente adempie gli obblighi di
fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli
articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427.
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti
dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od
esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo
35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nelle forme previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La
nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di
operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai
trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione
degli obblighi relativi alla fatturazione di cui
all'articolo 21. Il rappresentante fiscale deve essere in
possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di
una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono
essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente
incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri al ricorrere dei quali il
rappresentante fiscale puo' assumere tale ruolo solo previo
rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al
numero di soggetti rappresentati.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o
ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili
di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11),
nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di
prodotti semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma
1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o
superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e'
tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente
senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con
l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale
indicazione della norma di cui al presente comma, deve
essere integrata dal cessionario con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere
annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il
mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma
comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di
cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
a cui venga affidata dal committente la totalita' dei
lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici;
a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle
imprese consorziate nei confronti del consorzio di
appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del
comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si e' reso aggiudicatario di una commessa
nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto
consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma
1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia
della disposizione di cui al periodo precedente e'
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive
modificazioni;
a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse
da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),
effettuate tramite contratti di appalto, subappalto,
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
comunque denominati, rese nei confronti di imprese che
svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e
prestazione di servizi di logistica. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di
altri enti e societa' di cui all'articolo 17-ter del
presente decreto;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per
il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e
laptop, nonche' alle cessioni di dispositivi a circuito
integrato, quali microprocessori e unita' centrali di
elaborazione, effettuate prima della loro installazione in
prodotti destinati al consumatore finale;
d) ;
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di
gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai
sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono
essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata
direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e
all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia
elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi
dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies);
Le disposizioni del quinto comma si applicano alle
ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli
199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura speciale
del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo
199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con
decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli
precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di
una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395
della citata direttiva 2006/112/CE.
Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b),
c), d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre
2026.
Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo
utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli
elementi utili ai fini della predisposizione delle
richieste delle misure speciali di deroga di cui
all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in
applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui
all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonche' ai
fini degli adempimenti informativi da rendere
obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee
ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva
2006/112/CE..».
- Si riporta il testo dei commi 58 e 59, dell'articolo
1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, come
modificato dalla presente legge:
«58. L'efficacia della disposizione di cui alla
lettera a-quinquies) del sesto comma dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di
deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
59. In attesa della piena operativita' delle
disposizioni di cui alla lettera a-quinquies) del sesto
comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per le prestazioni di
servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che
svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e
prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il
committente possono optare affinche' il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia
effettuato dal committente in nome e per conto del
prestatore, che e' solidalmente responsabile dell'imposta
dovuta. La medesima opzione puo' essere esercitata nei
rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori.
In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto
periodo e resta ferma la responsabilita' solidale dei
subappaltatori per l'imposta dovuta. Nel caso di cui al
primo periodo, la fattura e' emessa ai sensi dell'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 dal prestatore e l'imposta e' versata dal committente
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione, entro il
termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto
legislativo, riferito al mese successivo alla data di
emissione della fattura da parte del prestatore.».
 
Art. 10

Disposizioni in materia di split payment

1. All'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) e' ((abrogata)).
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dalla medesima data. ((Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17-ter (Operazioni effettuate nei confronti di
pubbliche amministrazioni e altri enti e societa'). - 1.
Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come
definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,
per le quali i cessionari o committenti non sono debitori
d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e
locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche
di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva
del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai
Ministeri;
b) societa' controllate direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di
cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere
0a), 0b), a) e c);
c) societa' partecipate, per una percentuale
complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e
societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) (Abrogata).
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano fino al termine di scadenza della misura speciale
di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i
cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono
rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita'
a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di
tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime
di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di
demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei
diritti collettivi di uso civico.
1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti
di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono
assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul
reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui
all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2.».
 
Art. 11
((Modifiche al decreto)) legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante
revisione delle disposizioni in materia di accise

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative ((concernenti)) le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), ((del presente decreto,)) hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto ((dal citato articolo 33-ter)), comma 2. Le disposizioni di cui ((al predetto articolo 33-ter)), comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante: «Revisione delle
disposizioni in materia di accise», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni
di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai
commi 2, 3, 4, e 4-bis del presente articolo, nonche' le
disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6,
hanno effetto dal 1° gennaio 2026.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-octies del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1,
lettera e), si applicano dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo
9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera
e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli
articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504
del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera
e), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del
1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e).
4. Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3,
lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,
nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, si applicano, quanto alla
possibilita' di esonerare i soggetti affidabili e di
notoria solvibilita', fino alla data di cui al comma 3.
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto
dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del presente decreto,
hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
previsto dal citato articolo 33-ter, comma 2. Le
disposizioni di cui al predetto articolo 33-ter, comma 2,
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
5. Dalla data di cui al comma 3, all'articolo 61 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha
facolta' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria
solvibilita' esercenti fabbriche o depositi di prodotti di
cui al presente titolo dall'obbligo di prestare cauzione,
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a). Tale esonero
puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni
che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la
cauzione e' prestata entro quindici giorni dalla notifica
della revoca.".
6. I provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei
confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di notoria
solvibilita', ai sensi degli articoli 5, comma 3, lettera
a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella
formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e aventi validita' alla data di cui al
comma 3, decadono al sessantesimo giorno successivo alla
medesima data prevista dal comma 3; se i predetti soggetti,
entro il medesimo termine di sessanta giorni, presentano
l'istanza di cui all'articolo 9-quinquies, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,
introdotto dal presente decreto, i provvedimenti di cui al
presente comma continuano a essere efficaci fino al
sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione
dell'istruttoria, ai sensi del medesimo articolo
9-quinquies, comma 5.».
 
Art. 12
Disposizioni in materia di termini di presentazione delle
((dichiarazioni fiscali dell'anno 2024))

1. Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 2 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si da' luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Le disposizioni del comma 1 rilevano ai fini dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
recante: «Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.
tra il 15 aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica
tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta. Le societa' o le
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3
in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre
dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle societa'
presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3 in via telematica a partire dal 15 aprile
dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con
l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3.
3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative
istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in formato
elettronico dall'Agenzia delle entro il mese di febbraio.
4.
4-bis.
5.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e
dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite
di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni
presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine,
salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma
restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per
correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito
o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di
cui al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilita'
della disposizione di cui al primo periodo per i casi di
correzione di errori contabili di competenza, nel caso in
cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia
presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo, il credito di cui al periodo precedente puo'
essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e'
presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il
credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in
ogni caso per il contribuente la possibilita' di far
valere, anche in sede di accertamento o di giudizio,
eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o,
comunque, di un minore credito.
8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive possono essere
integrate dai contribuenti per modificare la originaria
richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
esclusivamente per la scelta della compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato
anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro
120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante:
«Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662»:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e'
stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista
dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o
dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo
periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza
che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale
ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione
dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui
al periodo precedente non si applica alle violazioni
indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente
all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di
memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b-quinquies) a un quarto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, relativo alla violazione constatata ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo
periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui
al presente articolo non precludono l'inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi
dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e'
determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione
unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo'
essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure
messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la
regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi
indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e
b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi
contemplate.
2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso,
esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con
un ritardo superiore a novanta giorni.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
- Il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167 recante:
«Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione
al concordato preventivo biennale e l'estensione di
benefici per i lavoratori dipendenti, nonche' disposizioni
finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre
2024 e' abrogato dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189
recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli
enti territoriali».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge 9 dicembre 2024, n. 189:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 19 ottobre 2024, n.
155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale
e in favore degli enti territoriali, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, e'
abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
decreto-legge n. 167 del 2024.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
 
((Art. 12 bis
Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei
giudizi a seguito di definizione agevolata

1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 235, 236 e 241,
dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025»:
«235. Il debitore manifesta all'agente della
riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione
di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023,
apposita dichiarazione, con le modalita', esclusivamente
telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; in tale dichiarazione il debitore
sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto
dal comma 232.
236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il
debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad
oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione
di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento
delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione
del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento
della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,
della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in
caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza
di una delle parti.».
«241. Entro il 30 settembre 2023, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza
di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile
ai debitori anche nell'area riservata del sito internet
dell'agente della riscossione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15:
«Art. 3-bis (Riammissione alla definizione agevolata
di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di
dichiarazioni fiscali). - 1. Limitatamente ai debiti
compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024
sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a
seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento,
alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per
effetto dell'adesione alla predetta procedura di
definizione agevolata, possono essere riammessi alla
medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la
dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo
1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione e'
resa con le modalita', esclusivamente telematiche, che
l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2),
del presente articolo.
2. In caso di riammissione alla procedura di
definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano,
con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1,
commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della
legge n. 197 del 2022:
a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 puo'
essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al
medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;
b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1,
comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono
dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a
decorrere dal 1° novembre 2023, e' effettuato
alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
2) nel numero massimo di dieci rate consecutive,
di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime
due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
degli anni 2026 e 2027;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, nonche' quello delle singole rate,
e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono
comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro
il 30 giugno 2025;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243
dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano
alla data del 31 luglio 2025.
3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la
disponibilita' in formato elettronico dei modelli di
dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e
l'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche'
delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui
agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.
4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale
possono essere presentate le dichiarazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e' rinviata al 30 aprile 2025.
5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di
ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati
relativi agli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della
proposta di concordato preventivo biennale di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi
disponibili entro il 30 aprile 2025.
6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di
4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro
per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate e minori spese
derivanti dai commi 1 e 2.
7. Il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, anche
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' incrementato di 15,735 milioni di euro per
l'anno 2025, 88,774 milioni di euro per l'anno 2026 e
92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1
e 2.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in
1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro
per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027,
13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di
euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno
2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni
di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno
2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni
di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro
per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029,
23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di
euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032,
18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro
per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si
provvede:
a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028,
30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di
euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno
2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni
di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno
2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62,
comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025,
0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro
per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai
commi 1 e 2.».
 
((Art. 12 ter
Imposta sostitutiva per annualita' ancora soggette ad accertamento
dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio
2025-2026

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.
5. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2019 e il 2023:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.
15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 9 e 22
del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 recante:
«Disposizioni in materia di accertamento tributario e di
concordato preventivo biennale»:
«Art. 6 (Finalita'). - 1. Al fine di razionalizzare
gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento
spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di
reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attivita'
nel territorio dello Stato, possono accedere a un
concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le
modalita' previste dal presente titolo.
Art. 7 (Ambito di applicazione). - 1. Per
l'applicazione del concordato preventivo biennale,
l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la
definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio
d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del
valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente,
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime
forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di
imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo e'
limitata, in via sperimentale, a una sola annualita'.
Art. 8 (Procedure informatiche di ausilio
all'attuazione del concordato). - 1. L'Agenzia delle
entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a
disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari,
anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi
programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari
per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, sono individuati le modalita' e i dati da
comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.
3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono
individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia
approvata consente di definire la proposta di concordato
preventivo biennale.
4. Per il 2024 i programmi informatici di cui al
comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero
entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario
gia' dall'anno 2023.
Art. 9 (Elaborazione e adesione alla proposta di
concordato). - 1. La proposta di concordato e' elaborata
dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati
dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della
sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia
che valorizza, anche attraverso processi decisionali
completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando
l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta
metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli
articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a
specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti
economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e
settoriali desumibili dagli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle
risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici
limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei
dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali. Il parere del Garante
per la protezione dei dati personali e' richiesto solo nei
casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso
metodologico di calcolo.
2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta,
l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1,
ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri
soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le
specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le
liberta' dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo
3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali
tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle
entrate elabora e comunica la proposta attraverso i
programmi informatici di cui all'articolo 8.
3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di
concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo
giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di
applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire
alla proposta di concordato entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio
2024, n. 1.
3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al
comma 1 non puo' eccedere il corrispondente reddito
dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui
si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto
disposto dagli articoli 15 e 16, della misura:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari a 10;
b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
3-ter. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto
disposto al comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai
valori di riferimento settoriali individuati nella
metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al
comma 3-bis non trova applicazione.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si
applica anche per la determinazione della proposta di
valore della produzione netta rilevante ai fini della
imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
all'articolo 17.».
«Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il
concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi
periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di
imposta oggetto del concordato o in quello precedente,
risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o
l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate,
per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi
dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di
non lieve entita' di cui al comma 2;
b) a seguito di modifica o integrazione della
dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal
contribuente determinano una quantificazione diversa dei
redditi o del valore della produzione netta rispetto a
quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della
proposta di concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi,
dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della
definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11
ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10,
comma 2;
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a
seguito delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2 ,
qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono
di non lieve entita':
a) le violazioni constatate che integrano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del
concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o
valore netto della produzione oggetto del concordato per un
importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del
concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero
pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'articolo
2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il
contribuente abbia regolarizzato la propria posizione
mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreche' la
violazione non sia stata gia' constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto
formale conoscenza.
3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano
dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto
del reddito e del valore della produzione netta concordati
se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore
normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma
1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono
iscritti come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la
negoziazione.».
- Per il testo dell'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, commi 6 e 7,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96:
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. - 5. Omissis
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta
nei quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 148 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 148 (Modifiche alla disciplina degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale (ISA)). - 1. Per i
periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e
2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura
straordinaria della crisi economica e dei mercati
conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori
ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo
9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi
attraverso la massima valorizzazione delle informazioni
gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria:
a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12,
della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli
indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su
analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso
l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le
banche dati gia' disponibili per l'Amministrazione
finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale
di statistica nonche' i dati e gli elementi acquisibili
presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e
nell'analisi economica;
b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da
parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini
professionali presenti nella Commissione di esperti di cui
al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori
dati e informazioni necessari per una migliore valutazione
dello stato di crisi individuale;
c) .
2. Considerate le difficolta' correlate al primo
periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale e gli effetti sull'economia e sui
mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella
definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza tengono conto anche del livello di
affidabilita' fiscale derivante dall'applicazione degli
indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2019.
Analogamente, per il periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene
conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu'
elevato derivante dall'applicazione degli indici per i
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31
dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 73, 115 e 116
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' semplici
secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio
di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in
via principale. Per sede di direzione effettiva si intende
la continua e coordinata assunzione delle decisioni
strategiche riguardanti la societa' o l'associazione nel
suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il
continuo e coordinato compimento degli atti della gestione
corrente riguardanti la societa' o l'associazione nel suo
complesso.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa
risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto
di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di
partecipazione agli utili spettanti ai familiari e
l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla
qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.».
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo.
Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del
comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni
indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del
trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust
sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione
alla quota di partecipazione individuata nell' atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi
ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la
sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione
ordinaria in via principale. Per sede di direzione
effettiva si intende la continua e coordinata assunzione
delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o
l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende
il continuo e coordinato compimento degli atti della
gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel suo
complesso. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia.
Si considerano altresi' residenti nel territorio dello
Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi
analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui
almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del
trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio
dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente e' determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresi'
residenti nel territorio dello Stato le societa' ed enti
che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma , del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni.».
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di
cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per
l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa
dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa'
partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel
caso di mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente
responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile
oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali
della societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria). - L'opzione di cui
all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115,
dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di
ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del
quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del
comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo
87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e
nell'articolo 59.
2-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis della citata
legge 27 luglio 2000, n. 212:
«Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). - 1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti
autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della
giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di
annullabilita', da un contraddittorio informato ed
effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai
sensi del presente articolo per gli atti automatizzati,
sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di
controllo formale delle dichiarazioni individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'
per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio,
l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con
modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema
di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non
inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali
controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed
estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e'
adottato prima della scadenza del termine di cui al primo
periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a
quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto
conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato
per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine
di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale
ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno
successivo alla data di scadenza del termine di esercizio
del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio
tiene conto delle osservazioni del contribuente ed e'
motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione
ritiene di non accogliere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi»:
«Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma
1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti
o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,
dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli
articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e
documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato
indicato nella dichiarazione;
b);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto.
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo
32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione
di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione
dei predetti modelli che comporti una differenza superiore
al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o
compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati
indicati in dichiarazione.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in
quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese
minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, con riferimento alle scritture contabili
rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19.
Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto
comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli
adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello
stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del
secondo comma del presente articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 54 e 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto»:
«Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga
o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con
gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51-bis . Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati
alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti, nonche´ da altri atti e documenti in suo
possesso.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita`
istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri
da 1) a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di
imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni
in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad
accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la
maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante ,
nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata,
escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Le disposizioni di cui al comma precedente possono
trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento
induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n. 154, e
successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione
dei motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui
al comma 1 dello stesso articolo 12.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.».
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli
avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti
previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo
55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla
l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica della richiesta di
documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e'
differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a
pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 10-bis, 10-ter,
10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205»:
«Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi inesistenti, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per
cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro
due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione
del comma 1, non si tiene conto della non corretta
classificazione, della valutazione di elementi attivi o
passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i
criteri concretamente applicati sono stati comunque
indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione
rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di
determinazione dell'esercizio di competenza, della non
inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi
reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non
danno luogo a fatti punibili le valutazioni che
complessivamente considerate, differiscono in misura
inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi
compresi in tale percentuale non si tiene conto nella
verifica del superamento delle soglie di punibilita'
previste dal comma 1, lettere a) e b).»
«Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute
certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi
a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti
per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per
ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e'
in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della
rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il
colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e'
superiore a cinquantamila euro.
Art. 10-ter. Omesso versamento di IVA
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro
due-centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il
debito tributario non e' in corso di estinzione mediante
rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza
dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo
15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se
l'ammontare del debito residuo e' superiore a
settantacinquemila euro.
Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo
superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per
un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui
al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica
delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva
incertezza in ordine agli specifici elementi o alle
particolari qualita' che fondano la spettanza del
credito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2621 del codice
civile:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi.».
- Si riporta il testo degli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale:
«Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di
concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto,
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art. 648-ter impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in
attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre
utilita' provenienti da delitto, e' punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro
5.000 a euro 25.000.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al quarto
comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
"Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio). - Si applica la
pena della reclusione da due a otto anni e della multa da
euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre
utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della
loro provenienza delittuosa.
La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e
della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto
riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione
punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel
minimo a sei mesi.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo
comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono
da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di
cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono
punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre
utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al
godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi
nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di
altra attivita' professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia
efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano
portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove
del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle
altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»
- Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 12.
- Si riporta il testo dei commi da 174 a 178
dell'articolo 1 della citata legge 29 dicembre 2022, n.
197:
«174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati
alla data di entrata in vigore della presente legge e non
si da' luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere definite le modalita' di
attuazione dei commi da 174 a 177.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le
presunzioni legali non si applicano retroattivamente.
Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati
periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le
prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o
dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - 1. Gli
avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla
l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto
il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale
che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non
subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione
ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati, il cui importo non e' determinabile nei
predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella
quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.
115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il
31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a
pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
delle imposte.»
- Per il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo
27 dicembre 2023, n. 209, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1-bis.
 
Art. 13
Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 e' ((consentito)) effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che ((si avvalgono del)) regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1 ((del presente articolo)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 27 (Regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'). - 1.
Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di
giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre,
per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali
regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione
di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1°
gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96
a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica,
per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e
per i quattro successivi, esclusivamente alle persone
fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte
o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al
31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui
redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista
dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24
dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. Il regime di cui
ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre il quarto
periodo di imposta successivo a quello di inizio
dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di
compimento del trentacinquesimo anno di eta'.
Omissis.».
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 29 dicembre
2014:
- Per il testo degli articoli 5, 115 e 116 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 12-ter.
 
((Art. 13 bis
Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di
accesso

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso».
2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata
legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali). - 1. Tutti gli accessi,
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attivita' commerciali, industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla
base di esigenze effettive di indagine e controllo sul
luogo. Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali
redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e
adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le
condizioni che hanno giustificato l'accesso. Essi si
svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente
documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle
attivita' e con modalita' tali da arrecare la minore
turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse
nonche' alle relazioni commerciali o professionali del
contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente
ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
di farsi assistere da un professionista abilitato alla
difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al
contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque
sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del
contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei
documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato
nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista
che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente
e del professionista, che eventualmente lo assista, deve
darsi atto nel processo verbale delle operazioni di
verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei
casi di particolare complessita' dell'indagine individuati
e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori
possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste
eventualmente presentate dal contribuente dopo la
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo
assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del
contribuente di cui al primo periodo, cosi' come
l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica
sia svolta presso la sede di imprese in contabilita'
semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai
fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere
considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori
civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso
la sede del contribuente.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i
verificatori procedano con modalita' non conformi alla
legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente,
secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7.».
 
Art. 14

Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali

1. All'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 9, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante:
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6
giugno 2016, n. 106», come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Misure fiscali e di sostegno economico). -
1.-8-ter Omissis
9. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5
del presente articolo e dell'articolo 16 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Salvo quanto previsto dal
primo periodo, le disposizioni del presente articolo si
applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2025.».
 
Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter((,)) e lettera f), valutati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, ((si provvede, quanto)) a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), ((numero 2), capoverso 3-ter,)) e lettera f), ((e, quanto)) a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo
27 dicembre 2023, n. 209 recante: «Attuazione della riforma
fiscale in materia di fiscalita' internazionale» si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 1-bis.
 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.