Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2025 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
DELIBERA 15 maggio 2025 |
FSC 2021-2027. Aggiornamento della delibera CIPESS n. 41 del 2024 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20. Impianti di dissalazione nella Regione Siciliana. (Delibera n. 22/2025). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
nella seduta del 15 maggio 2025
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024; Visto l'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede la possibilita' di utilizzare le risorse del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus 2021-2027, disponendo, altresi', che le medesime risorse possono essere destinate a copertura del predetto cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi; Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con propria delibera n. 36 del 2 agosto 2022; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; Visto, in particolare, l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, dispone che, con apposita delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse disponibili del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio, delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori; Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse gia' assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione pro tempore disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera; Considerato che la suddetta delibera CIPESS n. 25 del 2023 prevede, altresi', che, nell'ambito degli importi netti da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma all'esito della sottoscrizione dei rispettivi accordi secondo le indicazioni di cui in premessa alla medesima delibera, potra' trovare attuazione l'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, relativamente all'utilizzo, per le regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi europei di coesione, entro i limiti massimi di importo di cui alla medesima delibera; Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e in particolare l'art. 3, comma 1, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e' nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica, al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita' idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica; l'art. 3, comma 2, che prevede, tra l'altro, che al Commissario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili per la realizzazione degli interventi; Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e in particolare l'art. 18-quinquies, recante disposizioni finanziarie in materia di PNRR; Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che: le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020); la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria e', altresi', impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarita' e di addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020); con una o piu' delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020); sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione degli accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020); con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020); a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle riscorse, ciascuna amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020); le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020); Visto, inoltre, l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'accordo e' sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, e' consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilita' di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a se' ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione; Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalita' di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarita' delle amministrazioni regionali; nonche' l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio; Visto l'art. 1, comma 273, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che, ai fini del finanziamento del collegamento stabile tra la Regione Siciliana e la regione Calabria, autorizza la spesa di 1.600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, imputata sulle risorse indicate per la Regione Siciliana e la Regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25 del 2023; Visto, altresi', l'art. 1, comma 274, della legge n. 213 del 2023, che prevede che gli accordi per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e la Regione Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, danno evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del comma 273 del medesimo articolo, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati al medesimo comma 273, lettera b); Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di utilizzo delle risorse della politica di coesione, nonche' per lo sviluppo e la coesione territoriale; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, e in particolare l'art. 2 che stabilisce che: il Commissario di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2023, provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei Comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, per la cui realizzazione il Commissario opera avvalendosi della societa' Siciliacque S.p.a. quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 208 del 2024); agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede: a) per 90 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027, assegnate con delibera CIPESS n. 41 del 2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'allegato A1 dell'Accordo per la coesione della Regione Siciliana; il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a trasferire, d'intesa con la Regione Siciliana, le relative risorse sulla contabilita' speciale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023, secondo le modalita' di cui al comma 4 del presente articolo; si provvede all'aggiornamento della delibera del CIPESS n. 41 del 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui al primo periodo e al loro utilizzo secondo le modalita' stabilite dal presente articolo; b) per 10 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell'ambito del proprio bilancio; (art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 208 del 2024); per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario, nelle more del trasferimento delle risorse di cui al comma 2, e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla contabilita' speciale di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023, destinate alla realizzazione delle opere gia' individuate agli allegati I e II del medesimo decreto, nei limiti delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2 (art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 208 del 2024); al fine di assicurare la liquidita' necessaria per i pagamenti di competenza del soggetto attuatore - la societa' Siciliacque S.p.a. - e fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024; il soggetto attuatore, in qualita' di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, opera in qualita' di stazione appaltante applicando, salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023, la disciplina di cui al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 208 del 2024); Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con il quale e' stato conferito l'incarico di Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica al dott. Nicola Dell'Acqua, e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 con il quale il suddetto incarico e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025; Vista la delibera CIPESS 20 luglio 2023, n. 16, che, dando seguito agli adempimenti previsti dalla delibera CIPESS n. 79 del 2021, stabilisce, tra l'altro, che gli interventi finanziati con le risorse FSC 2021-2027 assegnate in favore delle regioni e province autonome con la citata delibera n. 79 del 2021, devono assumere le OGV entro il termine del 31 dicembre 2024, superato il quale le assegnazioni si intendono revocate automaticamente; Visto, in particolare, il punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023, che stabilisce che le risorse definanziate ai sensi del punto 1.1 della medesima delibera rientrano nella disponibilita' del Fondo sviluppo e coesione e potranno essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027 preservandone la destinazione per regione; Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato in via programmatica alla Regione Siciliana un importo netto di 6.625.368.393,73 euro, cui si aggiunge l'importo di 237.096.977,23 euro, a titolo di anticipazione a valere sulle risorse FSC 2021-2027, assegnato in parte con delibera CIPESS n. 79 del 2021, successivamente ridotto con delibera CIPESS n. 16 del 2023, e ha, altresi', indicato in applicazione della disciplina di cui al richiamato art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, l'importo massimo delle risorse FSC da destinare al cofinanziamento dei Programmi regionali europei 2021-2027 della Regione Siciliana, in misura pari a 331.854.344,00 euro; Considerato, altresi', che, in attuazione dell'art. 1, commi 273 e 274, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la quota di risorse FSC 2021-2027 imputata programmaticamente alla Regione Siciliana ai sensi della delibera n. 25 del 2023 si e' ridotta di 1.300 milioni di euro, assestandosi su un valore pari a 5.325.368.393,73 euro; Vista la delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41, che ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020, e sulla base dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Siciliana, l'assegnazione in favore della stessa regione di un importo pari a 5.327.768.393,73 euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027, comprensivo di un importo pari a 331.854.334,00 euro per i fini di cui all'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, e di un importo pari a 2.400.000,00 euro riassegnato alla regione ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 con il quale, il suddetto incarico e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 5374-A dell'8 maggio 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 208 del 2024, propone l'aggiornamento della delibera del CIPESS n. 41 del 2024, nei seguenti termini: dando autonoma evidenza delle risorse FSC 2021-2027, pari a 90 milioni di euro, destinate alla realizzazione dell'intervento «Realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei Comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela» (CUP C73F24000200003), secondo la seguente articolazione dell'imputazione finanziaria sul bilancio dello Stato, di cui al punto 1.4 della delibera CIPESS n. 41 del 2024:
Parte di provvedimento in formato grafico
determinando le modalita' di utilizzo e trasferimento delle risorse FSC 2021-2027 destinate all'intervento, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 208 del 2024; Tenuto conto che, come riportato nella proposta, nell'ambito dell'allegato A1 dell'Accordo per la coesione della Regione Siciliana, erano originariamente ricompresi i seguenti interventi riguardanti impianti di dissalazione, per un importo complessivo di 90 milioni di euro, a valere sul FSC 2021-2027: «rifunzionalizzazione/revamping impianto di dissalazione ad osmosi inversa potenzialita' di 200 l/sec» nel Comune di Gela (CUP G31D24000080001), per un importo pari a 32.000.000,00 euro a valere su FSC 2021-2027; «rifunzionalizzazione/revamping impianto di dissalazione potenzialita' di 200 l/sec» nel Comune di Trapani (CUP G91D24000010001), per un importo pari a 32.000.000,00 euro a valere su FSC 2021-2027; «rifunzionalizzazione/revamping impianto di dissalazione (dissalatore) da 25 l/sec», nel Comune di Porto Empedocle (CUP G41D24000040001), per un importo pari a 5.000.000,00 euro a valere su FSC 2021-2027; «rifunzionalizzazione/revamping impianto di dissalazione da 100 l/sec», nel Comune di Porto Empedocle (CUP G41D24000050001) per un importo pari a 21.000.000,00 euro a valere su FSC 2021-2027; Considerata la nota n. 5764 del 30 aprile 2025, allegata alla proposta, con cui il dirigente generale del Dipartimento della programmazione della Regione Siciliana, d'intesa con il Presidente della medesima regione e su segnalazione del «Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica», ha sottoposto al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri la richiesta di modifica dell'Accordo per la coesione della Regione Siciliana mediante la sostituzione degli interventi sopra richiamati - per i quali il relativo CUP e' stato revocato - con un unico intervento denominato «Realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei Comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela» (CUP C73F24000200003) che prevede la realizzazione ex novo, nei medesimi comuni, di tre impianti di dissalazione mobili e un impianto di dissalazione fisso; Considerato che il nuovo intervento ha un costo complessivo di 100 milioni di euro, di cui 90 milioni di euro a valere su FSC 2021-2027 e 10 milioni di euro a valere su risorse del bilancio regionale e che il relativo cronoprogramma finanziario corrisponde alla somma dei cronoprogrammi finanziari per annualita' degli interventi da esso sostituiti; Considerato che, a riscontro della richiesta espressa dalla Regione Siciliana, e' stata attivata la procedura scritta nell'ambito del Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza dell'Accordo per la coesione della Regione Siciliana, conclusasi in data 7 maggio 2025 con l'accoglimento della proposta; Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota DIPE prot. n. 5639 del 15 maggio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato; Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Delibera: 1. Aggiornamento della delibera CIPESS n. 41 del 2024 1.1. In attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, e' disposto l'aggiornamento della delibera CIPESS n. 41 del 2024 nei termini seguenti: a. al fine di dare autonoma evidenza delle risorse FSC 2021-2027, pari a 90 milioni di euro, destinate all'intervento denominato «Realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei Comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela» (CUP C73F24000200003) compreso nell'ambito dell'Accordo per la coesione della Regione Siciliana, lo schema di cui al punto 1.4 della delibera CIPESS n. 41 del 2024, recante l'imputazione annuale sul bilancio dello Stato dell'assegnazione alla medesima regione delle risorse FSC 2021-2027 pari a 5.327.768.393,73 euro, e' sostituito dal seguente:
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b. ai fini dell'utilizzo e del trasferimento delle risorse FSC 2021-2027 per il suddetto intervento, pari a 90 milioni di euro, si applicano le seguenti modalita': la spesa relativa agli interventi relativi agli impianti di dissalazione continua ad essere computata all'interno del piano finanziario annuale dell'Accordo per la coesione della Regione Siciliana ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023; le richieste di trasferimento sono indirizzate dalla Regione Siciliana al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che provvede applicando le disposizioni di cui all'art. 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, nel rispetto delle soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023. I trasferimenti dal capitolo di bilancio FSC potranno essere disposti nei limiti delle disponibilita' di cassa; il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud trasferisce le risorse direttamente alla contabilita' speciale commissariale, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023.
Il Vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1203 |
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