Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 21 luglio 2025
Modifica degli allegati 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto 23 ottobre 2024, recante modifica degli allegati 1 e 2 del decreto 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il quale istituisce il «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale», al fine di assicurare un livello crescente di qualita' alimentare e di sostenibilita' economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente;
Visto il decreto n. 341750 del 2 agosto 2022 emanato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro della salute, che definisce le modalita' operative per la gestione del «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale» istituito ai sensi dell'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e che istituisce il Comitato tecnico scientifico per il benessere animale (CTSBA);
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5 del decreto n. 341750 del 2 agosto 2022 che stabilisce che con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministro della salute, su proposta del Comitato tecnico scientifico per il benessere animale (CTSBA), previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, nell'ambito del Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale;
Visto il decreto del 23 ottobre 2024 emanato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro della salute recante «Modifica degli allegati 1 e 2 del decreto 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del "Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale"»;
Visto, in particolare, l'allegato 1 Requisiti degli organismi di certificazione e del processo di certificazione, parte A - requisiti generali, paragrafo 1 Modalita' di iscrizione dell'organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MASAF, del citato decreto del 2 agosto 2022, modificato dal decreto 23 ottobre 2024, che prevede, tra l'altro, che l'organismo di certificazione deve presentare certificato di accreditamento in corso di validita' relativo al SQNBA, rilasciato dall'Organismo nazionale di accreditamento (Accredia) e un piano dei controlli redatto sulla base dello schema di certificazione per cui e' stato chiesto l'accreditamento, che definisce le attivita' minime di controllo dello stesso organismo di certificazione nei confronti degli operatori aderenti al SQNBA, le modalita' e i tempi di valutazione, le condizioni che determinano non conformita' (NC) e la loro gravita' (lieve o grave), nonche' le azioni correttive che l'Operatore deve implementare per ripristinare la conformita' e i casi in cui sono applicabili provvedimenti aggiuntivi (soppressione delle indicazioni, sospensione, revoca);
Ritenuto di dover prevedere, per il riconoscimento degli organismi di certificazione in fase di primo accreditamento per SQNBA, una procedura semplificata per l'iscrizione nell'elenco degli Organismi di certificazione tenuti dal MASAF con la possibilita' di poter presentare il certificato di accreditamento entro dodici mesi e di dover uniformare le modalita' di redazione dei piani di controllo per evitare differenze sostanziali tra gli stessi e garantire omogeneita' nelle procedure di controllo mediante l'approvazione degli stessi piani per ciascun disciplinare da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Ritenuto, inoltre, di dover modificare all'allegato 1 - Requisiti degli organismi di certificazione e del processo di certificazione del decreto n. 341750 del 2 agosto 2022 emanato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro della salute, parte A Requisiti generali, paragrafo 2. Sospensione o revoca dell'iscrizione dell'organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MASAF, lettera a) sospensione, terzo allinea per meglio chiarire i comportamenti sanzionati con la sospensione dell'iscrizione nell'elenco degli organismi di certificazione;
Considerato che nei «Disciplinare per il benessere animale dei bovini da carne allevamento stallino», «Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare» e «Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo» rispettivamente allegati 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministro della salute del 23 ottobre 2024, per errore non e' stato riportato il periodo minimo di allevamento per poter certificare animali e carne nell'ambito del citato SQNBA, cosi' come peraltro individuato e approvato dal CTSBA nella riunione del 12 maggio 2023 (verbale n. 3);
Ritenuto, di dover sopprimere dall'allegato 7 «Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo» del decreto 23 ottobre 2024, nell'ambito della «Macroarea benessere, area strutture, paragrafo 4», il riferimento alla posta fissa, in quanto il disciplinare non ammette tale tipologia di allevamento;
Considerato che al punto 1. Consumo del medicinale veterinario della macroarea uso consapevole del medicinale veterinario (MV), del disciplinare requisiti di certificazione dei suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevamento all'aperto (allegato 3 del decreto del 23 ottobre 2024), del disciplinare requisiti di certificazione dei bovini da latte in stalla (allegato 4 del decreto del 23 ottobre 2024), del disciplinare per il benessere animale dei bovini da carne allevamento stallino (allegato 5 del decreto del 23 ottobre 2024), del disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare (allegato 6 del decreto del 23 ottobre 2024) e del disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo (allegato 7 del decreto del 23 ottobre 2024), e' necessario procedere alla modifica del periodo di osservazione relativa al consumo del medicinale veterinario per allinearlo a quello previsto per lo stesso impegno nell'ambito del piano strategico della PAC (PSP) e calcolato sul portale del Ministero della salute denominato ClassyFarm;
Vista la nota n. 10715 del 26 maggio 2025, con la quale il Ministero della salute esprime il proprio concerto sullo schema di decreto in parola;
Acquisita l'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 luglio 2025 (rep. atti n. 115/CSR del 10 luglio 2025);

Decreta:

Art. 1

All'allegato 1 - Requisiti degli organismi di certificazione e del processo di certificazione del decreto ministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022, modificato dal decreto 23 ottobre 2024, Parte A Requisiti generali, paragrafo 1. Modalita' di iscrizione dell'Organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MASAF, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
«a) Comunicazione, rilasciata dall'Organismo nazionale di accreditamento (Accredia), che attesta l'esito positivo della verifica presso la sede dell'Organismo, in fase di primo accreditamento per SQNBA. Il certificato di accreditamento dovra' essere inviato dall'organismo di certificazione entro dodici mesi dalla data di inserimento nell'elenco;»;
b) la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste su proposta del gruppo tecnico-scientifico incaricato della stesura dei piani di controllo dei disciplinari SQNBA, redatto sulla base dello schema di certificazione per cui e' stato chiesto l'accreditamento, che definisce le attivita' minime di controllo dell'organismo di certificazione nei confronti degli operatori aderenti al SQNBA, le modalita' e i tempi di valutazione, le condizioni che determinano non conformita' (NC) e la loro gravita' (lieve o grave), nonche' le azioni correttive che l'operatore deve implementare per ripristinare la conformita' e i casi in cui sono applicabili provvedimenti aggiuntivi (soppressione delle indicazioni, sospensione, revoca)».
 
Art. 2

All'allegato 1 - Requisiti degli organismi di certificazione e del processo di certificazione del decreto ministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022, modificato dal decreto 23 ottobre 2024, parte A Requisiti generali, paragrafo 2. Sospensione o revoca dell'iscrizione dell'organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MASAF, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), al terzo alinea, la parola «inadempimento» e' sostituita dalla parola «impedimento» e, dopo la parola «o» e' inserita la parola «inadempimento».
 
Art. 3

All'allegato 3 - Disciplinare requisiti di certificazione dei suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevamento all'aperto» del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, e' apportata la seguente modificazione:
a) alla sezione macroarea uso consapevole del medicinale veterinario (MV), il punto 1. Consumo del medicinale veterinario, e' sostituito dal seguente: «Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione previsto al comma 2-bis del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, espresso in DDD (Defined daily dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario:
a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'allegato XI del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie suina con indirizzo produttivo da ingrasso;
b) i valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all'anno 2022.»
 
Art. 4

All'allegato 4 - Disciplinare requisiti di certificazione dei bovini da latte in stalla del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, e' apportata la seguente modificazione:
a) alla sezione macroarea uso consapevole del medicinale veterinario (MV), il punto 1. Consumo del medicinale veterinario, e' sostituito dal seguente: «Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione previsto al comma 2-bis del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, espresso in DDD (Defined daily dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario:
a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'allegato XI del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l'indirizzo dei bovini da latte;
b) i valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all'anno 2022.»
 
Art. 5

All'allegato 5 - Disciplinare per il benessere animale dei bovini da carne allevamento stallino del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione Parte generale, alla fine del paragrafo 2. Campo di applicazione e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «I bovini devono essere allevati secondo i requisiti riportati nel seguito per un periodo minimo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Nel caso in cui detto periodo sia superiore ai sei mesi, la relativa informazione puo' essere riportata nella commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022»;
b) alla sezione macroarea uso consapevole del medicinale veterinario (MV), il punto 1. Consumo del medicinale veterinario, e' sostituito dal seguente: «Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione previsto al comma 2-bis del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, espresso in DDD (Defined daily dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario:
a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'allegato XI del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l'indirizzo dei bovini da carne;
b) i valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10% rispetto all'anno 2022.».
 
Art. 6

All'allegato 6 - Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione Parte generale, alla fine del paragrafo 2. Campo di applicazione e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «I bovini devono essere allevati secondo i requisiti riportati nel seguito per un periodo minimo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Nel caso in cui detto periodo sia superiore ai sei mesi, la relativa informazione puo' essere riportata nella commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022»;
b) alla sezione macroarea uso consapevole del medicinale veterinario (MV), il punto 1. Consumo del medicinale veterinario, e' sostituito dal seguente:» Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione previsto al comma 2-bis del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, espresso in DDD (Defined daily dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario:
a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'allegato XI del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per gli allevamenti bovini in stabilimenti di limitata dimensione con indirizzo produttivo latte e/o carne;
b) i valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10% rispetto all'anno 2022.»
 
Art. 7

All'allegato 7 - Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione Parte generale, alla fine del paragrafo 2. Campo di applicazione e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «I bovini devono essere allevati secondo i requisiti riportati nel seguito per un periodo minimo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Nel caso in cui detto periodo sia superiore ai sei mesi, la relativa informazione puo' essere riportata nella commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022»;
b) alla seconda sezione Macroarea benessere animale (BA), area struttura, paragrafo 4. Liberta' di movimento degli animali, e' soppresso il seguente periodo: «In caso di stabulazione fissa, ogni bovina deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio»;
c) alla sezione Macroarea uso consapevole del medicinale veterinario (MV), il punto 1. Consumo del medicinale veterinario, e' sostituito dal seguente: «Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione previsto al comma 2-bis del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, espresso in DDD (Defined daily dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario:
a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'allegato XI del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie bovina con indirizzo produttivo latte e/o carne;
b) i valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10% rispetto all'anno 2022.».
 
Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e si applica a partire dalla medesima data.
Roma, 21 luglio 2025

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste
Lollobrigida Il Ministro della salute
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