Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 18 luglio 2025, n. 107 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021. |
| Convention on the International Organization for Marine Aids to Navigation
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Traduzione di cortesia
Convenzione che istituisce l'Organizzazione Internazionale per gli ausili alla navigazione marittima Preambolo Gli Stati parte della presente convenzione: Ricordando che l'Associazione Internazionale delle Autorita' dei Fari e' stata fondata il 1° luglio 1957 ed e' stata rinominata Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi nel 1998; Riconoscendo il ruolo svolto dall'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi nel continuo miglioramento e nell'armonizzazione degli ausili alla navigazione marittima al fine di garantire una circolazione sicura, economica ed efficiente delle navi a beneficio della comunita' marittima e della protezione dell'ambiente; Considerando le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, e successive modifiche; e Considerando inoltre che il coordinamento nello sviluppo, miglioramento e armonizzazione degli ausili alla navigazione marittima a beneficio della comunita' marittima e della protezione dell'ambiente e' piu' efficacemente realizzata dalle organizzazioni internazionali;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Istituzione
1. L'Organizzazione Internazionale per gli Ausili alla Navigazione Marina (in seguito denominata «L'Organizzazione») e' costituita come organizzazione intergovernativa di diritto internazionale. 2. L'Organizzazione un carattere consultivo e tecnico. 3. La sede dell'Organizzazione e' in Francia, salvo diversa decisione dell'Assemblea generale. 4. Il funzionamento dell'Organizzazione e' esposto in dettaglio nel suo Regolamento generale, che e' soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ma non ne costituisce parte integrante. In caso di discrepanza tra la presente Convenzione e il Regolamento Generale, o qualsiasi altro documento di base che disciplini il governo dell'Organizzazione, prevale la presente Convenzione. |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa. |
| Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente convenzione: 1. Per «ausilio alla navigazione marittima» si intende un dispositivo, un sistema o un servizio esterno alla nave, progettato e utilizzato per migliorare la sicurezza e l'efficienza della navigazione delle singole navi e del traffico navale. Ai fini dell'Organizzazione, questa definizione include i servizi di traffico marittimo. 2. Per «Stato membro» si intende uno Stato che ha accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la presente Convenzione e' in vigore. 3. L'espressione «Membro associato» designa, da una parte, un territorio o un gruppo di territori per le cui relazioni internazionali uno Stato membro e' responsabile e per il quale quest'ultimo ha presentato una domanda di adesione che e' stata approvata dall'Assemblea Generale, dall'altra i membri nazionali dell'Associazione Internazionale dei segnalamenti marittimi i cui Stati non sono Stati membri in conformita' al paragrafo 5 dell'allegato. 4. L'espressione «Membro affiliato» designa un produttore o un distributore di equipaggiamenti di ausilio alla navigazione marittima destinati alla vendita, un'organizzazione che fornisce servizi di ausilio alla navigazione marittima o consulenza tecnica sugli ausili alla navigazione marittima, e qualsiasi altra organizzazione o qualsiasi altro organismo scientifico interessato agli ausili alla navigazione marittima, che abbia formulato domanda di adesione e la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio. |
| Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
| Articolo 3 Scopo e obiettivi
Lo scopo dell'Organizzazione e' quello di riunire i governi e le organizzazioni che si occupano della regolamentazione, fornitura, manutenzione o sfruttamento degli ausili alla navigazione marittima per promuovere i seguenti obiettivi: a) rafforzare la circolazione sicuro ed efficiente delle navi migliorando e armonizzando gli ausili alla navigazione marittima in tutto il mondo al servizio della comunita' marittima e della protezione dell'ambiente marino; b) favorire l'accesso alla cooperazione tecnica e al rafforzamento delle capacita' per tutte le questioni di sviluppo e di trasferimento di competenze, conoscenze scientifiche e di tecnologia in relazione agli ausili alla navigazione marittima; c) incoraggiare e facilitare l'adozione diffusa di norme piu' rigorose possibile in materia di ausili alla navigazione marina; e d) permettere uno scambio di informazioni sulle questioni all'esame dell'Organizzazione. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio |
| Articolo 4 Funzioni
Per raggiungere lo scopo e gli obiettivi di cui all'articolo 3, le funzioni dell'Organizzazione sono le seguenti: a) sviluppare e diffondere norme, raccomandazioni, linee guida, manuali e altri documenti pertinenti a carattere non vincolante; b) esaminare le norme, le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e altri documenti pertinenti che possono essergli trasmessi dagli Stati membri, dai membri associati e dai membri affiliati, da qualsiasi organismo o agenzia specializzata delle Nazioni Unite o da qualsiasi altra organizzazione intergovernativa, e formulare raccomandazioni al loro riguardo; c) stabilire meccanismi di consultazione e di scambio di informazioni riguardanti, tra l'altro, i recenti sviluppi e le attivita' degli Stati membri e dei membri associati e affiliati; d) rafforzare la cooperazione internazionale incoraggiando gli Stati membri, i membri associati e i membri affiliati a mantenere strette relazioni di lavoro e a fornire assistenza reciproca; e) facilitare la fornitura di assistenza, sia tecnica che organizzativa o di formazione, ai governi, ai servizi e alle altre organizzazioni che la richiedono nel campo degli ausili alla navigazione marittima; f) organizzare conferenze, simposi, seminari, workshop e altri eventi; e g) attivare i contatti e cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti ed altre organizzazioni internazionali interessate, proponendo consulenze specialistiche, se del caso. |
| Articolo 5 Membri
1. L'Organizzazione e' composta da Stati membri, membri associati e membri affiliati. 2. Ogni Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di un territorio o di un gruppo di territori puo' sollecitare il riconoscimento dello status di membro associato per questo territorio o gruppo di territori mediante notifica scritta al Segretario Generale. 3. Il Consiglio puo' esigere, o uno Stato membro puo' chiedere, che le modalita' di una candidatura allo status di membro affiliato siano esaminati dallo Stato membro o dagli Stati membri nel quale (nei quali) il candidato svolge le sue attivita', ha la sua sede principale o la sua sede sociale. Il Consiglio prende in considerazione il parere dello Stato membro richiedente e degli Stati membri che esaminano la domanda nel prendere una decisione su una candidatura al riconoscimento dello status di membro affiliato. |
| Articolo 6 Organi
1. Gli organi dell'Organizzazione sono i seguenti: a) Assemblea Generale; b) il Consiglio; c) i comitati e gli organi sussidiari necessari a sostenere le attivita' dell'Organizzazione; e d) il Segretariato. 2. L'organizzazione ha un presidente e un vicepresidente. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio. 3. Il Regolamento generale e il Regolamento finanziario stabiliscono le regole di procedura applicabili a ciascun organo e disciplinano il funzionamento quotidiano dell'Organizzazione. |
| Articolo 7 Assemblea Generale
1. L'Assemblea generale e' il principale organo decisionale dell'Organizzazione e ha tutti i poteri dell'Organizzazione, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione. 2. L'Assemblea Generale e' composta esclusivamente dagli Stati membri. Anche i membri associati e affiliati possono partecipare alle sue sessioni. 3. Ogni Stato membro nomina uno dei suoi delegati come delegato principale all'Assemblea generale. 4. Le sessioni regolari dell'Assemblea Generale si svolgono ogni tre anni. 5. Le sessioni straordinarie dell'Assemblea generale sono convocate quando un terzo degli Stati membri informa il Segretario generale dell'auspicio dell'organizzazione di una sessione, o in qualsiasi momento se il Consiglio lo ritiene necessario, con un preavviso di novanta giorni. 6. Il quorum per le sessioni dell'Assemblea generale e' rappresentato dalla maggioranza degli Stati membri. 7. L'Assemblea Generale: a) elegge il Presidente e il Vicepresidente tra gli Stati membri in conformita' con il Regolamento generale; b) decide la politica generale e la visione strategica dell'Organizzazione; c) esamina e approva il Regolamento Generale e il Regolamento Finanziario dell'Organizzazione; d) elegge, conformemente all'articolo 8, il Consiglio tra gli Stati membri che non esercitano la Presidenza o la Vicepresidenza; e) elegge il Segretario Generale tra i cittadini degli Stati membri in conformita' con il Regolamento Generale; f) istituisce e scioglie i comitati e gli organi sussidiari, ed esamina e approva i loro termini di riferimento; g) esamina e approva le disposizioni finanziarie dell'Organizzazione, compreso lo schema di bilancio per i tre anni successivi, i tassi di contribuzione per gli Stati membri e i contributi dei membri associati e affiliati; h) studia i rapporti e le proposte trasmessi da qualsiasi Stato membro, dal Consiglio o dal Segretario Generale; i) approva le norme; j) decide sull'accessione allo status di membro associato; k) decide sulla concessione dell'affiliazione su richiesta di uno o piu' Stati membri; l) fa raccomandazioni agli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati su questioni che rientrano negli scopi e negli obiettivi dell'Organizzazione; m) approva gli accordi con gli stati e le organizzazioni internazionali; e n) prende decisioni su qualsiasi altra questione pertinente allo scopo e agli obiettivi dell'Organizzazione. |
| Articolo 8 Consiglio
1. Il Consiglio e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione ed e' responsabile della direzione delle sue attivita'. 2. Il Consiglio e' composto dal presidente, dal vicepresidente e dai rappresentanti di ventitre' altri Stati membri. 3. I membri del Consiglio sono eletti in occasione di uno scrutinio organizzato in occasione di ogni sessione regolare dell'Assemblea Generale, in conformita' con il Regolamento Generale. In linea di principio, i membri del Consiglio dovrebbero provenire da diverse parti del mondo per garantire che tutte le aree geografiche siano rappresentate. 4. Gli Stati membri sono preferibilmente rappresentati in seno al Consiglio da un delegato dell'autorita' nazionale responsabile della regolamentazione, della fornitura, della manutenzione o del funzionamento degli ausili alla navigazione marittima per tale Stato membro. 5. Il quorum per le sessioni del Consiglio e' di diciassette membri, di cui almeno uno deve essere il presidente o il vicepresidente. 6. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. 7. Ogni Stato membro non rappresentato nel Consiglio puo' partecipare alle sue riunioni ma non potra' votare. 8. Il Consiglio: a) Esercita le responsabilita' che possono essergli delegate dall'Assemblea Generale; b) coordina le attivita' dell'Organizzazione nel quadro della politica generale, della visione strategica e dello schema di bilancio deciso dall'Assemblea Generale; c) esamina e approva i rendiconti finanziari, compreso il bilancio annuale; d) decide sull'accessione allo status di membro affiliato; e) convoca l'Assemblea Generale; f) riferisce all'Assemblea generale sul lavoro dell'Organizzazione; g) esamina i documenti che gli vengono presentati in conformita' con il Regolamento Generale; h) trasmette all'Assemblea Generale tutte le questioni sulle quali deve assumere una decisione; i) approva le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e gli altri documenti pertinenti; j) approva le comunicazioni destinate ad altre organizzazioni; k) nomina i presidenti e i vicepresidenti dei comitati e degli organi sussidiari, ed esamina e approva i loro programmi di lavoro; l) decidere il luogo e l'anno delle conferenze e dei simposi dell'Organizzazione, come descritto nel Regolamento Generale; e m) approva il regolamento del personale. 9. I membri del Consiglio possono, dopo averne informato il Presidente e il Segretario Generale, invitare membri affiliati a partecipare alle riunioni del Consiglio in qualita' di consulenti tecnici, per fornire consigli e supporto su questioni operative e tecniche. |
| Articolo 9 Comitati e organi sussidiari
1. I comitati e gli organi sussidiari contribuiscono al raggiungimento dello scopo e degli obiettivi dell'Organizzazione. 2. I comitati: a) preparano ed esaminano le norme, le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e altri documenti pertinenti identificati nei programmi di lavoro; b) seguono gli sviluppi nel campo degli ausili alla navigazione marittima; c) facilitano la condivisione di competenze e di esperienze tra gli Stati membri, i membri associati e i membri affiliati; e d) svolgono ogni altro compito che e' loro assegnato dal Consiglio. |
| Articolo 10 Segretariato
1. Il Segretariato permanente dell'Organizzazione e' composto dal Segretario generale e dal personale necessario ai lavori dell'Organizzazione, nei limiti del bilancio approvato. 2. Il Segretario Generale ha un mandato di tre anni. Il segretario generale puo' essere rieletto, al massimo, per altri due mandati consecutivi di tre anni ciascuno. 3. Il Segretario Generale e' responsabile della gestione quotidiana dell'Organizzazione, nel rispetto degli orientamenti forniti dall'Assemblea Generale o dal Consiglio. 4. Il Segretario Generale e' responsabile della conclusione di accordi con Stati od organizzazioni internazionali che devono essere approvati dall'Assemblea Generale in conformita' con l'articolo 7.7m). 5. Il personale del Segretariato e' nominato in conformita' con lo Statuto del personale dal Segretario generale, alle condizioni e per svolgere le funzioni che il Segretario generale puo' decidere. 6. Il Segretariato: a) E' responsabile della tenuta degli archivi necessari all'efficace svolgimento del lavoro dell'Organizzazione e prepara, raccoglie e diffonde tutta la documentazione richiesta; b) gestisce le finanze dell'Organizzazione sotto la direzione del Consiglio in conformita' con il Regolamento Generale; c) prepara le disposizioni finanziarie e i rendiconti finanziari; d) tiene informati delle attivita' dell'Organizzazione gli Stati membri, i membri associati e affiliati e le altre organizzazioni; e) organizza le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio, dei comitati e degli organi sussidiari e fornisce loro sostegno; f) organizza le conferenze e i simposi approvati dal Consiglio e fornisce loro sostegno; g) organizzare i seminari, i workshop e altri eventi e fornisce loro sostegno; e h) svolge gli altri compiti che possono essergli assegnati ai sensi della presente Convenzione o del Regolamento generale dall'Assemblea generale o dal Consiglio. 7. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale e il personale non chiedono ne' ricevono istruzioni da alcun governo o altra fonte esterna all'Organizzazione. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sul loro status di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ogni Stato membro si impegna, per parte sua, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilita'. Ogni Stato membro si impegna, da parte sua, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilita'. |
| Articolo 11 Voto
1. Ogni sforzo e' fatto per assicurare che l'Assemblea Generale e il Consiglio adottino le decisioni per consenso tra gli Stati membri. 2. Quando le decisioni dell'Assemblea generale o del Consiglio non possono essere adottate per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti in occasione di uno scrutinio a carattere segreto. 3. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ogni Stato membro dispone di un voto, tranne nelle circostanze di cui all'articolo 13.4. 4. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale avverra' a scrutinio segreto e saranno eletti a maggioranza semplice degli Stati membri presenti e votanti, conformemente con il Regolamento generale. 5. L'elezione del Consiglio si svolge a scrutinio segreto e i seggi sono assegnati ai candidati che ottengono il maggior numero di voti espressi dagli Stati membri presenti e votanti, conformemente con il Regolamento generale. |
| Articolo 12 Lingue
Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e lo spagnolo. |
| Articolo 13 Finanziamento
1. Le spese necessarie al funzionamento dell'Organizzazione sono coperte dalle seguenti risorse finanziarie a) Contributi degli Stati membri; b) Contribuzioni dei membri associati e dei membri affiliati; e c) donazioni, lasciti, sovvenzioni, doni e altre fonti di entrata approvate dal Consiglio su raccomandazione del Segretario Generale. 2. Ogni Stato membro versa un contributo all'Organizzazione e ogni membro associato e membro affiliato versa una quota su base annua, il cui importo e' deciso conformemente all'articolo 7.7 (g). L'aliquota contributiva e' la stessa per ogni Stato membro. 3. I contributi degli Stati membri e le quote dei membri associati e affiliati sono dovuti e pagabili conformemente a quanto stabilito dal Regolamento finanziario. 4. Ogni Stato membro che sia in ritardo di due anni nel pagamento dei suoi contributi vedra' i suoi diritti di voto e l'eleggibilita' al Consiglio revocati, previa notifica scritta del Segretario Generale, fino a quando i contributi arretrati non siano stati pagati in conformita' con il Regolamento finanziario, a meno che l'Assemblea Generale rinunci a questa disposizione. 5. Una volta che il Consiglio ha approvato i rendiconti finanziari verificati dell'Organizzazione, questi vengono distribuiti a tutti gli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati come parte del rapporto annuale. |
| Articolo 14 Personalita' giuridica, privilegi e immunita'
1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica internazionale e ha potere: a) Di stipulare contratti e accordi con governi, organizzazioni e altre entita'; b) Di acquisire e alienare beni immobili e mobili e personali; e c) Di intraprendere un'azione legale. 2. L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Stati membri, dei privilegi e delle immunita' necessari all'esercizio delle sue funzioni e alla realizzazione del suo scopo e dei suoi obiettivi, nei limiti previsti da un accordo concluso con lo Stato membro interessato. 3. Nessuno Stato membro, membro associato o membro affiliato e' responsabile, a motivo del suo status o della sua appartenenza all'Organizzazione, degli atti, omissioni o obblighi dell'Organizzazione. |
| Articolo 15 Modifiche
1. Ogni Stato membro puo' proporre un emendamento alla presente Convenzione per iscritto al Segretario Generale. 2. Il Segretario generale trasmette l'emendamento proposto a tutti gli Stati membri nelle lingue ufficiali almeno sei mesi prima del suo esame da parte dell'Assemblea generale. 3. L'emendamento proposto e' adottato con un voto dell'Assemblea Generale. 4. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 e' inviato dal Segretario generale al depositario. Quest'ultimo notifica a tutti gli Stati membri l'adozione dell'emendamento. 5. Un emendamento entra in vigore per tutti gli Stati membri sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche scritte con le quali i due terzi degli Stati membri esprimono la loro accettazione, ad eccezione degli Stati membri che, prima dell'entrata in vigore della modifica, hanno notificato al depositario che l'emendamento entra in vigore per tale Stato membro solo dopo la successiva notifica con la quale esprimono la loro accettazione. 6. In deroga al paragrafo 5, l'Assemblea generale puo' decidere per consenso che un emendamento entri in vigore per tutti gli Stati membri sei mesi dopo il ricevimento da parte del depositario delle notifiche scritte con cui i due terzi degli Stati membri esprimono la loro accettazione. Se uno Stato membro, durante questo periodo di sei mesi, notifica il suo recesso dall'Organizzazione in ragione di un emendamento, il suo recesso ha effetto dalla data di entrata in vigore di tale emendamento, in deroga quanto previsto dall'articolo 21. 7. Il depositario informa gli Stati membri e il Segretario generale dell'entrata in vigore dell'emendamento in questione, specificando la data della sua entrata in vigore. |
| Articolo 16 Riserve
Questa convenzione non ammette riserve. |
| Articolo 17 Interpretazione e controversie
Gli Stati membri compiono ogni sforzo per prevenire le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e compiono ogni sforzo per risolvere qualsiasi controversia con mezzi pacifici, ad esempio mediante consultazioni e negoziati tra loro o con qualsiasi altro mezzo concordato dalle parti in causa. |
| Articolo 18 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite a Parigi il 27 gennaio 2021 e restera' aperta alla firma fino al 26 gennaio 2022. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato membro delle Nazioni Unite che non l'abbia firmata a partire dal giorno successivo alla data in cui la presente Convenzione e' chiusa alla firma. 4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario, che informera' successivamente tutti gli Stati che abbiano depositato tali strumenti presso il Depositario e il Segretario Generale. |
| Articolo 19 Depositario
La Repubblica francese e' il depositario di questa convenzione. La presente convenzione sara' registrata dal depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. |
| Articolo 20 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Le disposizioni transitorie che si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione figurano nell'Allegato. |
| Articolo 21 Recesso
1. Ogni Stato membro puo' recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno dodici mesi indirizzato al depositario, che ne informa immediatamente tutti gli Stati membri e il Segretario generale. 2. La notifica di recesso puo' essere depositata in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. 3. Il recesso ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stata presentata la notifica di recesso. |
| Articolo 22 Fine
1. La presente Convenzione puo' essere sciolta con un voto dell'Assemblea Generale annunciato con almeno sei mesi di anticipo. 2. La presente convenzione termina dodici mesi dopo la data della suddetta decisione, e nel frattempo il Consiglio e' incaricato di sciogliere l'Organizzazione conformemente con il Regolamento generale. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Parigi il 27 gennaio 2021 in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, di cui un originale e' depositato negli archivi del depositario. Il depositario trasmette copie autenticate del testo a tutti i Governi firmatari e aderenti e al Segretario generale dell'Organizzazione. |
| Disposizioni transitorie
Nel corso della XIIe Assemblea Generale tenutasi a La Coruña dal 25 al 31 maggio 2014, l'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi ha adottato una risoluzione in cui si afferma che lo status di organizzazione internazionale le consentirebbe di raggiungere piu' efficacemente i suoi obiettivi e si decide che questo status dovrebbe essere raggiunto il piu' presto possibile attraverso l'adozione di una convenzione internazionale. Di conseguenza, l'articolo 13 della Costituzione dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi e' stato modificato per facilitare lo scioglimento dell'Associazione e il trasferimento dei suoi beni all'Organizzazione. Le disposizioni transitorie sono destinate a garantire la continuita' degli sforzi internazionali per elaborare, migliorare e armonizzare gli ausili alla navigazione marittima e a facilitare la transizione dall'Associazione internazionale degli ausili alla navigazione marina all'Organizzazione. 1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi sono invitati a diventare il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio dell'Organizzazione e funzioneranno come tali fino all'elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Consiglio da parte della prima Assemblea Generale convocata in virtu' della presente Convenzione, che avra' luogo entro un periodo non superiore a sei mesi. 2. I comitati dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi opereranno fino a quando non saranno istituiti dei Comitati ai sensi della presente Convenzione. 3. Fino a quando il Segretariato dell'Organizzazione non sara' istituito, il Segretariato dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi sara' invitato a fungere da Segretariato e a svolgere le sue funzioni. Il Segretario Generale dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi fungera' da Segretario Generale dell'Organizzazione fino all'elezione del Segretario Generale da parte dell'Assemblea Generale in conformita' alla presente Convenzione. 4. Fino all'adozione del Regolamento Generale da parte dell'Organizzazione, l'Organizzazione operera', mutatis mutandis, in conformita' con il Regolamento Generale dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi 5. Tutti i membri nazionali dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi provenienti da Stati che non sono Stati membri diventano, su richiesta formale, membri associati dell'Organizzazione per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, a meno che l'Assemblea generale non decida di estendere questo periodo. 6. Nel caso in cui uno Stato, di cui un ex membro nazionale ha lo status di Membro associato conformemente al paragrafo 5, acquisisca lo status di Stato membro, tale Membro associato cessa di esserlo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per tale Stato. 7. Tutti i Membri associati e industriali dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi che sono in regola con le loro quote associative diventano, se ne faranno richiesta formale, Membri affiliati dell'Organizzazione. 8. Il trasferimento dei diritti, degli interessi, delle attivita' e delle passivita' dell'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi all'Organizzazione e' regolato dal diritto francese. |
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