Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 luglio 2025
Criteri di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, per l'anno 2024.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-bis il quale prevede che, nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;
Visto l'art. 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un Osservatorio per la valutazione delle misure piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173;
Visto altresi' il decreto ministeriale del 3 gennaio 2024 recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e in particolare l'art. 1, comma 133, con cui l'Osservatorio medesimo, di cui al citato decreto-legge n. 158 del 2012, e' stato trasferito presso il Ministero della salute;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», e in particolare l'art. 1, comma 946 che cosi' recita: «Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanita', presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e' ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
Visto il parere tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. MEF - GAB n. 57810 del 24 dicembre 2024, con il quale non sono state formulate osservazioni ai fini dell'ulteriore seguito dell'iter dello schema di decreto del Ministro della salute di riparto del Fondo GAP per l'anno 2024;
Visto, altresi', il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 2/CSR del 9 gennaio 2025);
Tenuto conto che l'art. 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha soppresso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;
Considerato che l'art. 1, comma 373, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ha abrogato il comma 133 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Considerato, altresi', che l'art. 1, comma 374, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ha abrogato il comma 946 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Considerato, inoltre, che l'art. 1, comma 367, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ha previsto che «conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, gia' adottati, ai sensi dell'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge»;
Considerato che la suddetta legge e' entrata in vigore in data 1° gennaio 2025 e che, pertanto, non e' stato possibile concludere il procedimento di adozione del decreto di riparto del Fondo GAP per l'annualita' 2024, a far data dal 1° gennaio 2025;
Vista la legge 28 febbraio 2025, n. 20, che ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° marzo 2025, n. 50;
Considerato che la suddetta legge 28 febbraio 2025, n. 20 ha inserito nel citato decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 l'art. 6-ter (Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico), con il quale e' stata apportata la modifica all'articolo 1, comma 367, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, inserendo dopo le parole «gia' adottati» le parole «o il cui procedimento di adozione risulti gia' avviato»;
Considerato che il procedimento di adozione del decreto di riparto del Fondo GAP per l'annualita' 2024 era stato gia' avviato;
Visto il decreto di impegno n. 14848 del 5 dicembre 2024, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 10 dicembre 2024 al nr. 734, con il quale e' stata autorizzata la somma di euro 44.000.000,00 sul capitolo 4386 polizia giudiziaria 1, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo, attraverso il trasferimento delle quote del Fondo per il gioco d'azzardo patologico alle Regioni, annualita' 2024, come ripartito nello schema di decreto di riparto;
Visto l'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», operata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per effetto del quale le Province autonome non partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali;
Visti gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, con i quali sono state introdotte ulteriori misure per contrastare il fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo (DGA);
Visto il decreto del Ministro della salute 16 luglio 2021, n. 136, con il quale e' stato adottato il regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP);
Tenuto conto che l'art. 2 del medesimo decreto prevede che: «Le Regioni provvedono a dare attuazione alle linee di azione attraverso l'adozione di misure che, nell'ambito dell'autonomia ad esse riconosciuta, favoriscano l'integrazione tra i servizi pubblici e le strutture private accreditate che erogano prestazioni sociosanitarie, gli enti del Terzo settore e le associazioni di auto-aiuto della rete territoriale locale, potendo prevedere, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche forme di maggiore tutela per la popolazione»;
Visti i decreti del Ministro della salute 23 dicembre 2021, 6 ottobre 2022 e 28 dicembre 2023, con i quali e' stato ripartito, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico relativo agli anni 2021, 2022 e 2023 per quote d'accesso;
Considerato necessario provvedere con la dovuta urgenza all'individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le cui risorse, pari ad euro 44.000.000,00, sono iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 4386 dello stato di previsione del Ministero della salute, di provenienza dell'esercizio finanziario 2024;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023 di istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze (SIND);
Tenuto conto che l'iter di attuazione e operativita' del decreto SIND inerente al flusso informativo per la rilevazione dell'utenza con disturbo da gioco d'azzardo richiede ancora dei tempi tecnici, al momento non definibili, in quanto non tutte le regioni risultano essere nelle condizioni di poter alimentare il sistema con i dati necessari;
Ritenuto pertanto, di dover continuare ad avvalersi, quale criterio di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, anche per l'anno 2024, del criterio per quote d'accesso, in analogia al Fondo sanitario nazionale;
Tenuto conto che allo stato attuale sono disponibili le quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2023, di cui all'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2023 (Rep. Atti n. 262/CSR), sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile concernente il riparto tra le regioni delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale;
Considerato che le risorse di cui all'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, conservate in bilancio, risultano iscritte sul conto dei residui - anno di provenienza 2024 - del capitolo 4386, piano gestionale 1, denominato «Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico» nell'ambito della missione «Tutela della salute» programma «Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali» azione «Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attivita' sportive» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2025;
Ritenuto necessario definire i termini per l'esaurimento della spesa e la presentazione delle rendicontazioni economiche-finanziarie riferite alle annualita', 2022, 2023 e 2024;
Visto il parere tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. MEF - GAB n. 22793 del 22 maggio 2025 e, successivamente, con nota prot. MEF - GAB n. 29873 del 3 luglio 2025;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1

Criterio di riparto Fondo per il gioco d'azzardo
patologico, annualita' 2024

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo, la somma complessiva di euro 44 milioni di euro iscritta nel conto dei residui - anno di provenienza 2024 - del capitolo n. 4386 dello stato di previsione del Ministero della salute, concernente il Fondo per il gioco d'azzardo patologico, relativa all'anno 2024, e' ripartita tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ragione della quota di accesso, come risultante dalla ripartizione del fabbisogno nazionale standard indistinto per l'anno 2023, riportata nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.
 
Tabella 1
Ripartizione Fondo per il gioco d'azzardo patologico
(art. 1, comma 946 L. 28 dicembre 2015, n. 208)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2 - FORMAT RENDICONTAZIONE -

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Termini di presentazione programmazioni e relazioni
tecnico-scientifiche, annualita' 2024

1. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della salute la Programmazione per il Fondo GAP anno 2024, in continuita' e ad implementazione delle azioni gia' poste in essere nelle programmazioni del 2021, 2022 e del 2023 nelle aree della prevenzione, cura e riabilitazione, con particolare attenzione agli interventi di prevenzione universale. La programmazione delle attivita' deve riportare sia le azioni finanziate con il fondo di cui all'art. 1, sia quelle poste in essere o programmate, attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale indistinto, relativo all'anno 2024.
2. La programmazione delle attivita' di cui al comma 1 contiene:
gli obiettivi da perseguire;
gli indicatori per il monitoraggio delle attivita';
la ripartizione delle risorse finanziarie tra i soggetti attuatori individuati;
i nominativi dei referenti scientifico/amministrativo.
3. Il Ministero della salute, entro i sessanta giorni successivi, verifica che la programmazione delle attivita' di cui al comma 1 contenga i requisiti del comma 2.
4. Entro il 30 marzo 2026, le regioni presentano una relazione tecnico-finanziaria, a cura dei referenti scientifico e amministrativo sullo stato di attuazione delle attivita' relative alle annualita' 2021, 2022 e 2023 al Ministero della salute che illustra le attivita' realizzate e gli obiettivi raggiunti rispetto a quanto programmato, corredata da una scheda finanziaria di cui al format ministeriale gia' utilizzato per le precedenti annualita'.
5. Il Ministero della salute, entro i sessanta giorni successivi, valuta la relazione di cui al comma 4.
6. Il Ministero della salute provvede all'erogazione alle regioni delle risorse del Fondo GAP relative all'anno 2024, cosi' come ripartite ai sensi dell'art. 1, in caso di verifica positiva, ai sensi del comma 3, di contestuale realizzazione delle attivita' e del raggiungimento degli obiettivi programmati nelle annualita' 2021, 2022 e 2023, nonche' della rendicontazione della spesa nei seguenti termini:
almeno 80% delle risorse del Fondo GAP dell'annualita' 2021;
almeno 50% delle risorse del Fondo GAP dell'annualita' 2022;
almeno 20% delle risorse del Fondo GAP dell'annualita' 2023.
 
Art. 3
Termini finali esaurimento della spesa e presentazioni
rendicontazioni economico-finanziarie connesse alle attivita',
annualita' 2021, 2022, 2023, 2024.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, i termini di esaurimento della spesa connessa alle attivita', suddivisa per le annualita' di riferimento, sono cosi' individuati:
Annualita' 2021: entro e non oltre la data del 31 dicembre 2027;
Annualita' 2022: entro e non oltre la data del 31 dicembre 2028;
Annualita' 2023: entro e non oltre la data del 31 dicembre 2029;
Annualita' 2024: entro e non oltre la data del 31 dicembre 2030.
2. Entro e non oltre sessanta giorni dai succitati termini di esaurimento della spesa, le regioni inviano le rendicontazioni economico-finanziarie, corredate da una scheda finanziaria di cui al format ministeriale riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le regioni si impegnano a restituire le somme ricevute dal Ministero e non spese entro i termini stabiliti al comma 1. Le modalita' e le tempistiche per la restituzione delle somme non spese saranno comunicate dal Ministero della salute con richiesta formale di restituzione delle stesse.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 10 luglio 2025

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 901