Gazzetta n. 173 del 28 luglio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 12 giugno 2025 |
Compensi e gettoni da attribuire ai membri aggiunti e ai medici del Collegio medico-legale. |
|
|
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone che agli organi di governo spettano, tra l'altro, la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare: l'art. 189, comma 7, il quale prevede che in presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate, i membri del Collegio possano essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile e' determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; l'art. 189, comma 9, il quale prevede che il presidente del Collegio medico-legale possa richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al Collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari, cui e' corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e' fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; l'art. 190, comma 1, il quale prevede che il Collegio medico-legale e' articolato in sezioni, che possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'art. 189; Considerati gli onorari medi previsti per le prestazioni professionali medico-legali dai tariffari nazionali, rimodulati per singola prestazione espressa in parere, sia in tema di pensionistica che di responsabilita' negli ambiti della giustizia contabile, ai fini della limitazione della spesa a carico dell'erario; Considerata la vacanza organica di posizioni di ufficiale medico in servizio permanente effettivo delle Forze armate presso il Collegio medico-legale e le sezioni distaccate dello stesso; Ravvisata la necessita' di garantire la funzionalita' del Collegio medico-legale e delle sezioni distaccate, nel rispetto di quanto di quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' delle prestazioni e i relativi compensi, da adottare ai fini della stipula delle convenzioni annuali, approvate con decreto del Ministro della difesa, relative all'integrazione del Collegio medico-legale ovvero delle sezioni distaccate, di cui all'art. 189, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Il presente decreto fissa, altresi', ai sensi dell'art. 189, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'entita' del gettone per l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al Collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. |
| Art. 2
Prestazioni
1. I docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale, scelti per integrare i membri del Collegio medico-legale ovvero le sezioni distaccate ai sensi dell'art. 189, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono svolgere le seguenti prestazioni: a) redazione di pareri medico legali in materia: pensionistica, verifica dell'invalidita' civile e di varie forma di inabilita', nell'ambito di ricorsi amministrativi, incluse le operazioni peritali, ove previste; b) redazione di pareri medico legali in materia di responsabilita' medica nell'ambito dei giudizi in tema di giustizia contabile circa la verifica della colpa grave. 2. Le prestazioni indicate alle lettere a) e b) includono ogni attivita' medico-legale necessaria all'espletamento delle funzioni del Collegio medico-legale e delle sezioni distaccate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inclusa la partecipazione alle adunanze Collegio medico-legale ovvero operazioni peritali, pareri preliminari, risposte ad osservazioni, ove previsto. |
| Art. 3
Compensi e valore delle convenzioni
1. In relazione alle prestazioni individuate dal presente decreto, i compensi sono determinati nella misura massima di: euro 200 per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); euro 400 per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 2. Con determinazione del Presidente del Collegio medico-legale, i compensi possono essere aumentati fino a +50%, in considerazione del valore, della natura e della complessita' dell'affare in trattazione. I compensi sono corrisposti all'Ente sottoscrittore delle convenzioni annuali e comprendono l'intero corrispettivo per le prestazioni professionali svolte, ai sensi dell'art. 2, comma 2. 3. Nei compensi di cui ai commi 1 e 2 non sono compresi oneri e contributi, inclusi quelli pensionistici, dovuti a qualsiasi titolo. 4. La misura massima del valore mensile delle convenzioni annuali e' fissata nel limite di euro 5.000, comprensivo di oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. 5. Nelle convenzioni di cui all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono indicati, per ogni membro integrativo del Collegio medico-legale o delle sezioni distaccate, le prestazioni da svolgere, nella misura massima mensile prevista al comma 4. |
| Art. 4
Gettone di presenza
1. Qualora il presidente del Collegio medico-legale richieda l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al Collegio, ai sensi dell'art. 189, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli stessi e' corrisposto un gettone di presenza, nella misura onnicomprensiva di euro 30, comprensivo di oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, per ciascuna giornata di adunanza del Collegio tenuta con il loro effettivo intervento. |
| Art. 5
Oneri
1. La spesa per le prestazioni e i gettoni di cui agli articoli 3 e 4, pari ad euro 50.000 per l'anno 2025, e' finanziata nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carico del capitolo 1273, art. 8, nell'ambito della programmazione tecnico finanziaria 63 dello stato di previsione del Ministero della difesa. |
| Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2025
Il Ministro della difesa Crosetto Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2884 |
|
|
|