Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2025 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 27 marzo 2025
Regolamento (UE) n. 2024/795 istitutivo della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), articolo 14. Destinazione delle risorse del cofinanziamento nazionale. (Delibera n. 13/2025).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

nella seduta del 27 marzo 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonche' i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242 della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245 della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670 della legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o piu' assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 242, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 54 della legge n. 178 del 2020 che prevede il concorso del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, nei limiti delle proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027; la possibilita' per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi complementari con risorse a carico dei propri bilanci nonche' l'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico sviluppato e reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o piu' assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR» e l'art. 51 comma 1-bis recante «Autorita' di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei», secondo il quale «A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o piu' linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178 della legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:
le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo della legge n. 178 del 2020);
la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarita' e di addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a) della legge n. 178 del 2020);
con una o piu' delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera b) della legge n. 178 del 2020);
sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione degli accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020);
con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e) della legge n. 178 del 2020);
a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera f) della legge n. 178 del 2020);
le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i) della legge n. 178 del 2020);
Visto, infine, l'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54 della legge n. 178 del 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud;
Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, recante «Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - presa d'atto», concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;
Vista, altresi', la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, recante «Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242 della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020», concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilita' del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'autorita' politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilita' per le amministrazioni titolari di programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, «che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241», che prevede, all'art. 14, la possibilita' di applicare un tasso di cofinanziamento al 100 per cento a carico delle risorse europee, sul periodo contabile 2023-2024 dei programmi finanziati dai fondi strutturali europei 2014-2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'on. Tommaso Foti e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Vista la nota del capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 2896-A del 10 marzo 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la definizione di un'apposita disciplina relativa alla destinazione delle risorse di cofinanziamento nazionale a valere sul Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183 del 1987, rese disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento europeo al 100 per cento, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) 2024/795;
Tenuto conto che, secondo quanto riportato nella proposta, la facolta' prevista dall'art. 14 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 e' stata esercitata da 22 autorita' di gestione, di cui 8 nazionali e 14 regionali, e che, pertanto, per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento europeo al 100 per cento nel periodo contabile 2023-2024, si liberano le corrispondenti risorse di cofinanziamento nazionale a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per un importo stimato, alla data della proposta, in circa 783 milioni di euro;
Tenuto conto che, fermo restando la quota di finanziamento del Fondo di rotazione complessivamente prevista per i programmi europei, l'ammontare delle risorse che si rendono disponibili sara' aggiornato in esito alle certificazioni di spesa e potra' subire variazioni per effetto della chiusura del periodo contabile 2023-2024 e della chiusura dei Programmi europei;
Considerato che gli importi saranno verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (MEF-RGS-IGRUE) in sede di confronto tecnico con ciascuna autorita' di gestione, anche al fine di tenere conto dell'eventuale applicazione dell'art. 51, comma 1-bis del decreto-legge n. 13 del 2023;
Considerata la necessita' di definire un'apposita disciplina delle modalita' di utilizzo delle risorse sopra richiamate, al fine di salvaguardarne la destinazione per le finalita' proprie della coesione;
Considerato che, a tal fine, la proposta prevede che tali risorse, nei limiti in cui siano rese disponibili a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea, siano programmate:
per le amministrazioni rispettivamente titolari, nell'ambito dei cosiddetti accordi per la coesione di nuova sottoscrizione, o, se gia' sottoscritti, nell'ambito di atti integrativi agli Accordi per la coesione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 124 del 2023;
per le amministrazioni per le quali non sia prevista la sottoscrizione di un accordo per la coesione, con delibera CIPESS in favore di specifici interventi ed eventuali linee di azione;
Considerato che la proposta prevede, altresi', che le amministrazioni titolari siano autorizzate all'utilizzo immediato delle risorse, previa comunicazione al MEF-RGS-IGRUE e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora sussista la necessita' di dare copertura ad interventi gia' previsti all'interno dei Programmi europei o l'esigenza di avviare interventi sperimentali prodromici all'eventuale consolidamento di misure strutturali e che resta fermo il successivo inserimento di tali interventi e delle corrispondenti risorse, a carattere ricognitivo:
nell'ambito degli accordi per la coesione di pertinenza o dei relativi atti integrativi, anche sotto forma di scambio di note formali tra le autorita' politiche di riferimento, da sottoporre alla deliberazione del CIPESS ai sensi dell'art. 1, comma 178 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della disciplina relativa al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987;
nell'elenco degli interventi programmati con delibera CIPESS per le amministrazioni per cui non e' prevista la sottoscrizione di un accordo per la coesione.
Tenuto conto che, in analogia con quanto stabilito con precedenti deliberazioni del CIPESS inerenti le assegnazioni sensi dell'art. 1, comma 54 della legge n. 178 del 2020, il termine ultimo per l'ammissibilita' della spesa e' fissato al 31 dicembre 2029;
Considerato che agli interventi previsti negli Accordi per la coesione si applicano i principi e le regole di monitoraggio di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Viste la nota DIPE prot. n. 3666 del 27 marzo 2025 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato nelle more della ricezione delle eventuali osservazioni del MEF, nonche' la nota DIPE prot. n. 3697 del 27 marzo 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»;
Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del segretario e del presidente del Comitato;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Modalita' di destinazione delle risorse del cofinanziamento nazionale rese disponibili a seguito dell'applicazione del tasso di cofinanziamento europeo al 100 per cento, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) 2024/795.
1.1. La presente delibera disciplina le modalita' di destinazione delle risorse di cofinanziamento nazionale che si rendono disponibili a valere sul Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183 del 1987, per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) 2024/795.
1.2. Ferma restando la quota di finanziamento del Fondo di rotazione complessivamente prevista per i programmi europei, l'ammontare delle risorse che si rendono disponibili sara' quantificato in esito alle certificazioni di spesa e potra' subire variazioni per effetto della chiusura del periodo contabile 2023-2024 e della chiusura dei programmi europei.
1.3. Gli importi saranno verificati dal MEF-RGS-IGRUE in sede di confronto tecnico con ciascuna autorita' di gestione, anche al fine di tenere conto dell'eventuale applicazione dell'art. 51, comma 1-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023.
1.4. Nei limiti in cui le risorse sono rese disponibili a seguito delle rendicontazioni presentate alla Commissione europea, le stesse sono programmate, con delibera CIPESS, ferma restando la loro destinazione per le finalita' proprie della coesione:
dalle amministrazioni titolari degli accordi per la coesione, in favore di interventi preliminarmente inclusi nell'ambito dei predetti accordi di nuova sottoscrizione o, se gia' sottoscritti, nell'ambito di atti integrativi agli Accordi per la coesione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 124 del 2023;
dalle amministrazioni per le quali non sia prevista la sottoscrizione di un Accordo per la coesione, in favore di specifici interventi ed eventuali linee di azione.
1.5. Le amministrazioni sono autorizzate all'utilizzo immediato delle risorse, previa comunicazione al MEF-RGS-IGRUE e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' caricamento dei dati sul sistema di monitoraggio, qualora sussista l'esigenza di:
dare copertura ad interventi gia' previsti all'interno dei programmi europei, per i quali, a seguito della rendicontazione delle spese al 100 per cento, sia necessario sostituire, in tutto o in parte, l'originaria copertura finanziaria;
avviare interventi sperimentali prodromici all'eventuale consolidamento di misure strutturali.
1.6. Nei casi di cui al punto 1.5, con successiva delibera del CIPESS si da' evidenza degli interventi finanziati e delle corrispondenti risorse:
preliminarmente confluite nell'ambito degli accordi per la coesione o di appositi atti integrativi, anche sotto forma di scambio di note formali tra le Autorita' politiche di riferimento; oppure,
per le amministrazioni per cui non e' prevista un Accordo per la coesione, sotto forma di elenco di interventi.
1.7. Il termine ultimo per l'ammissibilita' della spesa e' fissato alla data del 31 dicembre 2029.
1.8. Le amministrazioni titolari, in linea con i principi stabiliti dalla legge n. 183 del 1987, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, assicurano, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:
il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarita' delle spese;
la predisposizione di un adeguato sistema di gestione e controllo, o l'utilizzo del sistema di gestione e controllo in essere.
1.9. Agli interventi previsti negli Accordi per la coesione si applicano i principi e le regole di monitoraggio di cui all'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.
1.10 Le amministrazioni titolari inoltrano apposita richiesta di rimborso al Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGRUE sulla base dell'avanzamento dei dati di monitoraggio.
1.11. Le amministrazioni titolari assicurano la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarita'. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le predette amministrazioni sono responsabili del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente, il Fondo di rotazione suddetto provvede al recupero di eventuali risorse non restituite, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso, sia per altri interventi.

Il Vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1162