Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2025 |
Obiettivi di servizio e modalita' di monitoraggio, rendicontazione e riparto delle risorse aggiuntive per i comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2025. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, concernente «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province» e in particolare l'art. 5 relativo al procedimento di determinazione dei fabbisogni standard; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»; Visto, in particolare, il comma 496 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, in base al quale, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030; Vista la lettera a) del citato comma 496, secondo cui tale Fondo e' destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario; Visto il secondo periodo dell'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, secondo cui tali risorse sono ripartite in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione «Servizi sociali» e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo da raggiungere gradualmente, entro l'anno 2026, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500; Visto il sesto periodo dell'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, in base al quale i contributi finalizzati al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e le modalita' di utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stabiliti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il settimo periodo dell'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, in cui si precisa che, in caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto puo' essere comunque adottato; Visto il comma 498 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, che prevede che nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alla lettera a), del citato comma 496 risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni, la societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, SOSE S.p.a. trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento; Visto il comma 499 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, in base a quale, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.a., il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che e' individuato nel sindaco pro tempore del Comune inadempiente; il commissario e' nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinche' l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto; Visto il comma 500 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, che stabilisce che le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilita' di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalita' originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi di cui al comma 496 del medesimo articolo; Visto il comma 501 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, in base al quale, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 498 a 500 del medesimo articolo; Visto il decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 171 del 23 luglio 2024, recante «Modalita' di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Vista la nota metodologica recante «Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalita' di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle RSO - Anno 2025», approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 14 novembre 2024; Vista l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sancita nella seduta del 27 marzo 2025; Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e' divenuta operativa la fusione per incorporazione della societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.a. nella societa' Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreta:
Art. 1 Obiettivi di servizio e riparto del contributo di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2025 1. Per l'annualita' 2025, il contributo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), primo periodo, della legge n. 213 del 2023, pari a 390.923.000 euro, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, e' ripartito sulla base dei criteri e delle modalita' esplicitate nella Nota metodologica recante «Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalita' di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle RSO - Anno 2025», approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 14 novembre 2024, ed e' attribuito a ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario negli importi indicati nell'allegato 1 alla predetta Nota metodologica che, uniti al presente decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 2. In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario e' tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2025, come definito nell'allegato 1 alla Nota metodologica. 3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi sociali al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui al comma 2. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Monitoraggio e rendicontazione
1. I comuni delle regioni a statuto ordinario beneficiari delle risorse di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023 sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale, assegnato per l'anno 2025, attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio, resa disponibile sul portale OpenCivitas di Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., secondo le modalita' e la procedura definite nella menzionata Nota metodologica. 2. La scheda di monitoraggio e rendicontazione, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, e' pubblicata entro il 31 luglio 2025, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. 3. La scheda di monitoraggio e di rendicontazione e' allegata al rendiconto annuale dell'ente e i Comuni sono tenuti compilarla e a trasmetterla a Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a. entro il 31 maggio 2026, in modalita' esclusivamente telematica. |
| Art. 3
Esiti del monitoraggio
1. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui all'art. 2, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2025, oppure risulti la mancata certificazione di cui all'art. 2, comma 1, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024, salvo nel caso in cui l'obiettivo risulti non raggiunto per un ammontare di risorse inferiore a 1.000 euro. |
| Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse per il potenziamento dei servizi sociali pari, per l'annualita' 2025, a euro 390.923.000, sono allocate sul Capitolo 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 2. Il Ministero dell'interno provvede all'erogazione delle risorse ai comuni sulla base dell'Allegato 1 della Nota Metodologica, colonna A. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 2025
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Mantovano
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1841 |
|
|
|