Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2025 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
COMUNICATO
Regolamento sugli obblighi di pubblicita' e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attivita' amministrativa dell'Amministrazione della Camera dei deputati.


(Testo approvato dall'Ufficio di Presidenza
con deliberazione 1° luglio 2025, n. 135,
resa esecutiva con D.P. 1° luglio 2025, n. 1580)
Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per «Amministrazione», l'Amministrazione della Camera dei deputati;
b) per «sito internet istituzionale», il sito internet della Camera dei deputati;
c) per «pubblicazione», la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' amministrativa della Camera dei deputati nel sito internet istituzionale della Camera dei deputati, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al medesimo sito internet direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione;
d) per «Responsabile per la trasparenza», il soggetto di cui all'art. 15, cui sono attribuite funzioni di coordinamento, programmazione e controllo in materia di trasparenza;
e) per «strutture organizzative», i Servizi, gli Uffici della Segreteria generale e gli incarichi individuali.

 
Art. 2.

Principio di trasparenza

1. L'Amministrazione informa la propria attivita' al principio di trasparenza, intesa come pubblicita' e conoscibilita' dei dati, delle informazioni e dei documenti concernenti l'attivita' amministrativa e l'organizzazione della stessa, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico nonche' dei principi contenuti nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati.

 
Art. 3.

Oggetto

1. Il presente regolamento individua i dati, le informazioni e i documenti che l'Amministrazione pubblica nel sito internet istituzionale.
2. I dati, le informazioni e i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e aggiornati tempestivamente per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dal presente regolamento e dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili su richiesta da presentare al Responsabile per la trasparenza.
3. I dati, le informazioni e i documenti di cui al comma 1 sono pubblicati in un'apposita sezione del sito internet istituzionale, denominata «Camera trasparente».

 
Art. 4.

Qualita' delle informazioni

1. L'Amministrazione garantisce la qualita' delle informazioni riportate nel sito internet istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita' nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in nessun caso, costituire motivo per l'omissione o il ritardo della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

 
Art. 5.

Atti di carattere normativo

1. L'Amministrazione pubblica i regolamenti e gli altri atti normativi che disciplinano la sua organizzazione e lo svolgimento delle sue attivita'.

 
Art. 6.

Organizzazione

1. L'Amministrazione pubblica nel sito internet istituzionale l'articolazione delle strutture organizzative con indicazione delle competenze ad esse attribuite.
2. L'Amministrazione pubblica altresi' il curriculum vitae, con l'indicazione della data di decorrenza della nomina, del Segretario generale, dei Vicesegretari generali e dei Consiglieri Capi Servizio.
3. Per ciascuna struttura e' indicato, con aggiornamento annuale, il numero dei dipendenti ad essa assegnati.

 
Art. 7.

Personale

1. L'Amministrazione pubblica il quadro delle retribuzioni annue lorde dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, suddivise per fasce di anzianita' e qualifica, nonche' il quadro del numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, suddivisi per fasce di anzianita' e qualifica, unitamente ad una scheda descrittiva delle principali caratteristiche del lavoro alle dipendenze della Camera dei deputati.

 
Art. 8.

Bandi di concorso

1. L'Amministrazione pubblica i bandi di concorso per il reclutamento del personale, i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici, le tracce delle prove scritte estratte, le graduatorie dei vincitori nonche' le informazioni relative a eventuali scorrimenti delle graduatorie medesime.

 
Art. 9.

Bilancio e conto consuntivo

1. Ferme restando le forme di pubblicita' derivanti dall'art. 66 del Regolamento della Camera dei deputati, l'Amministrazione pubblica il bilancio e il conto consuntivo della Camera dei deputati.

 
Art. 10.

Procedure di affidamento
e pagamenti di lavori, servizi e forniture

1. L'Amministrazione pubblica i dati e gli atti indicati dal Regolamento di Amministrazione e contabilita' della Camera dei deputati relativi alle procedure di selezione dei contraenti per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo le modalita' ivi previste.
2. L'Amministrazione pubblica altresi', ai sensi dell'art. 82, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilita' della Camera dei deputati, i dati relativi ai pagamenti effettuati nel periodo di riferimento dalla Camera dei deputati a titolo di corrispettivo delle prestazioni di lavori, beni e servizi rese in favore della Camera medesima.

 
Art. 11.

Incarichi di consulenza

1. L'Amministrazione pubblica con cadenza semestrale i dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza corredati delle seguenti informazioni:
a) l'attivita' oggetto della prestazione;
b) il curriculum vitae dei consulenti;
c) la data di inizio e fine dell'attivita';
d) i compensi previsti.
2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

 
Art. 12.

Tempi di pagamento

1. L'Amministrazione pubblica con cadenza annuale l'indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali, denominato «Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti».

 
Art. 13.

Obblighi di pubblicazione concernenti
i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. L'Amministrazione pubblica le informazioni identificative degli immobili detenuti o posseduti nonche' gli importi dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

 
Art. 14.

Accesso

1. All'obbligo a carico dell'Amministrazione di pubblicare i dati, le informazioni e i documenti previsti dal presente regolamento corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso di cui al comma 1 non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e' gratuita ed e' presentata al Responsabile per la trasparenza.
3. L'Amministrazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, procede alla pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta gia' pubblicato nel rispetto del presente regolamento, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. In caso di rigetto della richiesta di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni e i documenti di cui al comma 1 ovvero di mancata risposta entro il termine previsto dal comma 3, il richiedente puo' ricorrere agli organi di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento interno della Camera dei deputati.

 
Art. 15.

Responsabile per la trasparenza

1. Il Responsabile per la trasparenza assicura, ove necessario mediante apposita segnalazione al Segretario generale, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento da parte delle strutture a cio' competenti, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati pubblicati.
2. L'incarico di Responsabile per la trasparenza e' attribuito ai sensi dell'art. 37 del Regolamento dei Servizi e del personale.
3. I responsabili delle strutture organizzative garantiscono la tempestiva e regolare pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal presente regolamento. Della pubblicazione e' informato il Responsabile per la trasparenza.
4. Il Responsabile per la trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione delle procedure di accesso previste dal presente regolamento.

 
Art. 16.

Ambito applicativo

1. Il presente regolamento si applica anche agli enti controllati dalla Camera dei deputati, con gli adattamenti derivanti dalla natura giuridica dei medesimi.

 
Art. 17.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2025.