Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 dicembre 2024
Riparto di risorse in attuazione dell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024, relativamente all'Investimento PNRR M3C2-I. 2.3 «Cold ironing» consistente nella realizzazione di una rete per la fornitura di energia elettrica nell'area portuale e della relativa infrastruttura di connessione alla rete nazionale di trasmissione, nonche' per la fornitura di elettricita' da terra e la ricarica delle navi elettriche.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visti gli operational arrangements fra la Commissione europea e l'Italia del 22 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo e il comma 5 che dispone che i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Vista il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come modificato con decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 14 maggio 2024;
Vista la «Missione 3» rubricata «Infrastrutture per una mobilita' sostenibile» che mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale piu' moderno, digitale e sostenibile e in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione, e pone, tra gli altri, l'obiettivo specifico di rafforzare e garantire l'interoperabilita' della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti;
Visto che in stretta connessione con l'impianto strategico di questa Missione, a valere su risorse nazionali verranno finanziati interventi per lo sviluppo del sistema portuale per il miglioramento della competitivita', capacita' e produttivita' dei porti italiani, con una particolare attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ottica di una maggiore sostenibilita' ambientale della mobilita' via mare dei passeggeri e delle merci;
Visto in particolare, nell'ambito della Missione 3, l'Investimento PNRR M3C2-2.3 «Cold ironing», consistente «nella realizzazione di una rete per la fornitura di energia elettrica nell'area portuale (banchine) e della relativa infrastruttura di connessione alla rete nazionale di trasmissione. In linea con il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, la fornitura di elettricita' da terra consente anche la ricarica delle navi elettriche»;
Visto che per tale investimento sono previsti una Milestone (M3C2-7 con scadenza al 30 settembre 2024), relativa all'aggiudicazione degli appalti per la costruzione di almeno quindici impianti di «Cold ironing» in almeno dieci porti, e un target (M3C2-12 con scadenza al 31 marzo 2026) relativo all'entrata in funzione di almeno quindici infrastrutture di «Cold ironing» in almeno dieci porti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 3 maggio 2024, n. 164 - di variazione della tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che, per la realizzazione della misura M3C2-I.2.3, assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risorse finanziarie per complessivi 400 milioni di euro, di cui 178, 13 milioni di euro per progetti in essere e 221,87 milioni di euro per nuovi progetti;
Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 2, decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, e' destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR;
Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali;
Visto che nel PNRR, alla Misura M3C2-I.2.3 «Cold ironing» e' associata una percentuale pari al 100% di contributo all'obiettivo climatico;
Visto il principio di addizionalita' del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 e il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento che richiede da una parte che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione e dall'altra - secondo la nuova interpretazione dell'UE - che i progetti PNRR e i relativi target non siano cofinanziati a valere su altri fondi di fonte europea;
Visto altresi' il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018 sopra citato e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 240/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e di restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Viste le ulteriori circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la corretta gestione e attuazione degli interventi PNRR;
Visto il Sistema di gestione e controllo PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Si.Ge.Co. PNRR MIT) e relativi allegati, che descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere per la gestione e il controllo del PNRR delle misure di competenza dell'amministrazione;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico»;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con il quale e' stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sono state ripartite le relative risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
Considerato, pertanto che al settore portuale risultano destinate complessivamente risorse per 2.860 milioni di euro, ripartite in annualita' come di seguito indicato:
a) «Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici», per complessivi 1.470 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
b) «Aumento selettivo della capacita' portuale», per complessivi 390 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;
c) «Ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale», per complessivi 250 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;
d) «Efficientamento energetico», per complessivi 50 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
e) «Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)», per complessivi euro 700 milioni, ripartiti in annualita' come segue: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
Visto il decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021, col quale e' stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come elencati nell'allegato 1 al decreto medesimo, per un importo complessivo di mln euro 2.835.630;
Visto il decreto ministeriale n. 101 del 13 aprile 2023, con il quale vengono ammessi a finanziamento ulteriori interventi a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare per complessivi 24,37 milioni di euro di cui 14,37 milioni sull'annualita' 2025 e 10 milioni sull'annualita' 2026;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021, n. 386, concernente l'istituzione della struttura di missione per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 186, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
Visti in particolare l'art. 19 del «Codice dei contratti pubblici» che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto il decreto del direttore generale per i porti, la logistica e l'intermodalita' n. 134 del 4 novembre 2024 che istituisce un gruppo di lavoro sul Cold ironing, il quale ha trasmesso una relazione finale sull'ammissibilita' degli interventi al finanziamento PNRR;
Considerata l'esigenza di avviare le attivita' di finanziamento in tempi compatibili con i termini di cui alla linea d'investimento M3C2-2.3.;

Decreta:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, cosi' come gli allegati.
 
Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse destinate alla Misura M3C2 - I.2.3 «Cold ironing», di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, n. 164, sono ripartite tra gli interventi e assegnate ai soggetti attuatori individuati nell'allegato I per l'importo totale di euro 305.590.639,26, di cui euro 186.520.639,26 euro a valere sulle nuove risorse PNRR ed euro 119.070.000,00 euro di progetti in essere.
2. Al fine di assicurare l'adempimento previsto negli operational arrangements di cui all'Annex al decisione di esecuzione del Consiglio (CID), relativo alla redazione del report del valutatore indipendente richiesto dai meccanismi di verifica per i target finali delle misure PNRR, le spese necessarie a garantire la nomina e le prestazioni del valutatore indipendente sono ammissibili a valere sulle risorse residue della ripartizione di cui al comma 1.
 
Art. 3

Attuazione degli interventi

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'art. 2 sono finalizzate alla realizzazione di una rete per la fornitura di energia elettrica nelle banchine delle aree portuali e della relativa infrastruttura di connessione alla rete nazionale di trasmissione.
2. In ottemperanza al target M3C2-12, le infrastrutture di «Cold ironing» di cui all'allegato I dovranno entrare in funzione entro il 31 marzo 2026, garantendo dunque la realizzazione completa del progetto e la funzionalita' dei medesimi interventi.
3. I soggetti attuatori di cui all'allegato I al presente decreto si impegnano, in relazione ai relativi interventi, a raggiungere i traguardi e gli obiettivi nel rispetto delle relative condizionalita' e nei tempi previsti dal PNRR, nonche' delle eventuali ed ulteriori condizionalita' prescritte dall'amministrazione titolare dell'intervento.
4. I soggetti attuatori di cui all'allegato I sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, una relazione sul principio «Do no significant harm» di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 rispettando la guida operativa di cui all'allegato II e il format di relazione ivi contenuto.
5. La Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalita' del MIT e i soggetti attuatori, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, stipuleranno, nel caso di nuovi progetti, ovvero integreranno, per gli interventi gia' finanziati dai decreti ministeriali n. 330 del 13 agosto 2021 e n. 101 del 13 aprile 2023, accordi procedimenti ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 4

Divieto di doppio finanziamento

1. I soggetti attuatori attestano che gli interventi finanziati non sono, ne' saranno oggetto di ulteriori finanziamenti europei diversi da quelli di cui alla Misura M3C2 - I.2.3 del PNRR. I soggetti attuatori assicurano, in particolare, che i target relativi agli interventi di cui all'allegato 1 siano conseguiti esclusivamente con fondi del Recovery and resilience facility.
2. Qualora i soggetti attuatori intendano richiedere, a qualunque titolo, cofinanziamenti europei per interventi connessi o complementari a quelli di cui all'allegato 1, e' fatto obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cosi' da consentire all'Amministrazione di avviare le necessarie interlocuzioni con le competenti strutture dell'UE.
 
Art. 5

Obblighi dei soggetti attuatori

1. Le Autorita' di sistema portuale, in quanto soggetti attuatori degli interventi e assegnatarie delle risorse di cui all'art. 2 sono tenute a:
a. impiegare le somme oggetto del finanziamento esclusivamente per sostenere le spese pertinenti alla realizzazione dell'intervento finanziato;
b. avviare la realizzazione dell'intervento nei termini approvati con il provvedimento di ammissione e proseguirli in conformita' al cronoprogramma approvato per non incorrere in ritardi attuativi;
c. concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e sottoporre alla competente Direzione del Ministero delle infrastrutture dei trasporti le eventuali modifiche al progetto presentato in sede di ammissione;
d. portare a conoscenza della competente Direzione e dell'Unita' di Missione per il PNRR del Ministero ogni atto, fatto, notizia suscettibile di influire sulla realizzazione dell'intervento;
e. realizzare le attivita' progettuali in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del «Do no significant harm» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e secondo la normativa vigente e le indicazioni di cui alla circolare del 30 dicembre 2021 n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), come aggiornata dalla circolare Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2024 n. 22, e successivi aggiornamenti, e al principio del "tagging" climatico»;
f. rispettare i principi trasversali di valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali, parita' di genere e le eventuali ulteriori condizionalita' specifiche dell'investimento;
g. mantenere i requisiti previsti per l'ammissione al contributo per tutta la durata di realizzazione dell'intervento;
h. realizzare l'intervento conformemente al provvedimento di ammissione a finanziamento, assumendo la responsabilita' solidale con gli eventuali affidatari della realizzazione dell'intervento;
i. comprovare il conseguimento dei target associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico ReGiS della documentazione probatoria pertinente;
j. rispettare le tempistiche previste e le modalita' per la presentazione della rendicontazione in linea con il Si.Ge.Co PNRR adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
k. effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarita' delle procedure e delle spese sostenute, nonche' la riferibilita' delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR, prima di rendicontarle alla competente Direzione e all'Unita' di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero;
l. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'amministrazione responsabile;
m. identificare il progetto con un codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato in ogni documento amministrativo e contabile;
n. adottare una contabilita' separata e un'apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
o. presentare la documentazione inerente al conto corrente dedicato in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
p. agevolare e rispettare gli oneri di monitoraggio della Misura M3C2 I.2.3 per come previsti dalla normativa vigente e dal Si.Ge.Co. PNRR MIT;
q. presentare, in sede di rendicontazione, un'autocertificazione che attesti che le spese rendicontate sono pertinenti all'oggetto di finanziamento;
r. rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto e' finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
s. rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'art. 22.2 lettera d) del regolamento (UE) 2021/241;
t. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilita' delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, punto 4, del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali;
u. garantire l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e al rispetto del principio di addizionalita' del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e regolamento (UE) 2021/241 art. 22; regolamento (UE) 2021/241 art. 9];
v. rispettare gli obblighi di cui all'art. 47 del decreto-legge n. 77/2021 in tema di «Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC» ed assicurare il rispetto della normativa afferente ai diritti delle persone con disabilita';
w. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto dei principi previsti nel decreto legislativo n. 50/2016 e n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;
x. garantire la disponibilita' dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati cosi' come previsto ai sensi dell'art. 9 punto 4 del citato decreto-legge n. 77 del 3 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021;
y. inoltrare le richieste di pagamento all'amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalita' riportate nei dispositivi attuativi;
z. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'amministrazione responsabile sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarita' o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/2041.
 
Art. 6

Monitoraggio e rendicontazione

1. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 2 avvengono con le modalita' definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle condizionalita' richieste per lo specifico investimento.
2. Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di istanza da parte dei soggetti attuatori, inoltrate alla competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle modalita' definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. Il contributo e' erogato con le seguenti modalita':
a) il 30% a titolo di anticipazione a seguito di presentazione di formale richiesta previa comunicazione dell'avvio della realizzazione dell'intervento e presentazione di autodichiarazione attestante l'assenza del doppio finanziamento;
b) una o piu' quote intermedie da liquidarsi in relazione agli stati di avanzamento di realizzazione dell'intervento sulla base del cronoprogramma approvato e presente sul sistema ReGiS fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo ammesso a finanziamento;
c) una quota a saldo dell'importo del finanziamento previa attestazione della piena realizzazione dell'intervento nonche' previa presentazione di analitica rendicontazione.
 
Art. 7

Verifiche

1. Ai fini dell'audit e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco, e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione degli interventi e sull'effettivo utilizzo delle risorse di cui all'art. 2.
3. I soggetti attuatori dovranno conservare tutta la documentazione e consentirne l'accesso, assicurando l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
4. I soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 dovranno mostrare in modo visibile in tutte le attivita' di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti: «Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU».
5. In caso di violazioni accertate a seguito di attivita' di controllo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla revoca parziale o totale dei finanziamenti.
 
Art. 8

Revoca del finanziamento

1. Il provvedimento di assegnazione del finanziamento puo' essere revocato nei seguenti casi:
a) mancato raggiungimento, entro i termini previsti, del target previsto dalla misura oggetto del presente decreto;
b) in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto;
c) violazione del principio DNSH e tagging climatico;
d) qualora l'intervento non sia realizzato e completato nei tempi e secondo le modalita' previste;
e) perdita sopravvenuta di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero irregolarita' della documentazione non sanabile oppure non sanata entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
f) per ogni ulteriore atto, fatto o azione riconducibile alla responsabilita' dell'assegnatario che pregiudichi la realizzazione dell'intervento.
2. Nei casi di cui ai precedenti punti, la competente Direzione del Ministero comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione o la rideterminazione del contributo. Le somme, eventualmente erogate e non dovute, sono recuperate, unitamente agli interessi maturati, con le modalita' di legge.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva, altresi', di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in irregolarita' essenziali, non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
 
Art. 9

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformita' rilevata nella regolarita' della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'assegnatario, dovra' essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021.
2. A tal fine l'assegnatario si impegna, conformemente a quanto verra' disposto dalla Direzione, a recuperare le somme indebitamente corrisposte a soggetti terzi.
3. L'assegnatario e' obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, l'attuazione degli interventi si svolge nel rispetto, altresi', delle disposizioni contenute nella normativa europea e nazionale in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2024

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 175

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Avvertenza:
Il testo integrale del decreto e' consultabile sul portale PAT, al seguente indirizzo: https://trasparenza.mit.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_a llegati/2519716044629711820O__Odm_321_2024.pdf