Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 23 giugno 2025 |
Utilizzo della piazzola di recupero per elicotteri in luogo della piazzola di atterraggio per elicotteri per le navi certificate per viaggi in tratti di mare nello Stretto di Messina. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali; Vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme relative alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 45 del 2000, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, applicando la procedura di cui al comma 3, possono essere adottate «misure che consentono l'equivalenza a taluni requisiti specifici del presente decreto, purche' tali equivalenze siano efficaci almeno quanto i suddetti requisiti»; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la regola III/5-2 dell'allegato I regolamento delegato (UE) 2020/411, concernente le piazzole di atterraggio e di carico per elicotteri (R 28), che prevede che per le navi nuove ed esistenti delle classi B, C e D: «1. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere dotate di una piazzola di recupero per elicotteri approvata dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla risoluzione A.894(21) dell'IMO e successive modifiche; 2 Le navi ro-ro da passeggeri nuove delle classi B, C e D di lunghezza pari o superiore a 130 metri devono essere dotate di piazzola di atterraggio per elicotteri approvata dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni del manuale IAMSAR (Manuale internazionale di ricerca e soccorso aero-marittimo), adottate dall'IMO con risoluzione A.892(21), e successive modifiche, e della circolare MSC/Circ.895 dell'IMO dal titolo Recommendations on helicopter landing areas on ro-ro passenger ships (Raccomandazioni relative alle piazzole di atterraggio sulle navi ro-ro da passeggeri)»; Considerato che per le navi di lunghezza superiore a 130 metri, operanti esclusivamente nello Stretto di Messina, tra i porti di Messina e Villa San Giovanni, appartenenti alla classe D di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 45 del 2000, la previsione di una piazzola di recupero per elicotteri in sostituzione della piazzola di atterraggio per elicotteri non determina una riduzione del livello di sicurezza, in considerazione della durata limitata dei viaggi e della vicinanza di servizi di pronto intervento; Vista la notifica inviata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto alla Commissione europea il 29 aprile 2019, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2000, con la quale e' stata richiesta, in attuazione della procedura di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 45 del 2000, l'equivalenza della piazzola di recupero per elicotteri alla piazzola di atterraggio per elicotteri per le navi di lunghezza superiore a 130 metri, ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e operanti esclusivamente nello Stretto di Messina, tra i porti di Messina e Villa San Giovanni, appartenenti alla classe D di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 45 del 2000; Vista la nota Ares (2019) 3480268 del 28 maggio 2019 con la quale la Commissione europea ha chiesto al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto alcune precisazioni sulla gestione del soccorso di persone a bordo che necessitano di assistenza nei casi in cui la nave non possa ormeggiare in porto; Vista la comunicazione integrativa del 2 agosto 2019 con la quale il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha fornito alla Commissione europea gli elementi interativi richiesti con nota Ares (2019) 3480268; Visto l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 45 del 2000, che prevede che se la Commissione europea adotta, entro sei mesi dalla notifica, atti di esecuzione contenenti la propria decisione che le misure proposte non sono giustificate, l'amministrazione e' tenuta a modificarle o a non adottarle; Considerato che e' decorso il termine di cui al richiamato art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 45 del 2000, senza che la Commissione europea abbia comunicato contrarieta' all'adozione dell'equivalenza richiesta; Ritenuto, pertanto, espletata la procedura di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 45 del 2000 al fine di adottare l'equivalenza sopra richiamata; Ritenuto, inoltre, di dover definire le condizioni di esercizio per navi che utilizzano la piazzola di recupero per elicotteri in sostituzione di quella di atterraggio;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 130 metri operanti esclusivamente nello Stretto di Messina, tra i porti di Messina e Villa San Giovanni, rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, appartenenti alla classe D di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo. |
| Art. 2 Installazione della piazzola di recupero per elicotteri in luogo di quella di atterraggio
1. Le navi di cui all'art. 1 possono essere dotate, in sostituzione della piazzola di atterraggio per elicotteri prevista dalla regola III/5-2.2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/411, della piazzola di recupero per elicotteri prevista dalla regola III/5-2.1 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/411. |
| Art. 3
Annotazione nella certificazione
1. L'autorita' marittima annota nella certificazione di sicurezza delle navi di cui all'art. 2 l'esenzione dall'osservanza della regola III/5-2.2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/411, concernente la piazzola di atterraggio per elicotteri, previo rispetto della regola III/5-2.1 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/411 concernente la piazzola di recupero per elicotteri. |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. L'amministrazione provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2025
Il Ministro: Salvini |
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